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Document 52011IP0492

    Gioco d'azzardo on-line Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sul gioco d'azzardo on line nel mercato interno (2011/2084(INI))

    GU C 153E del 31.5.2013, p. 35–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.5.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 153/35


    Martedì 15 novembre 2011
    Gioco d'azzardo on-line

    P7_TA(2011)0492

    Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sul gioco d'azzardo on line nel mercato interno (2011/2084(INI))

    2013/C 153 E/05

    Il Parlamento europeo,

    vista la comunicazione della Commissione, del 24 marzo 2011, intitolata "Libro verde sul gioco d'azzardo on line nel mercato interno" (COM(2011)0128),

    visti gli articoli 51, 52 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (1),

    viste le conclusioni del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sul quadro relativo ai giochi d'azzardo e alle scommesse negli Stati membri dell'Unione europea, e le relazioni delle presidenze del Consiglio francese, svedese, spagnola e ungherese sui progressi realizzati in tale ambito,

    vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sull'integrità del gioco d'azzardo (2),

    vista la sua risoluzione dell'8 maggio 2008 sul Libro bianco sullo sport (3),

    vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (4),

    vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

    vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (6),

    vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (7),

    vista la comunicazione della Commissione, del 6 giugno 2011, intitolata "La lotta contro la corruzione nell'UE" (COM(2011)0308),

    vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8),

    vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (9),

    vista la comunicazione della Commissione, del 18 gennaio 2011, intitolata "Sviluppare la dimensione europea dello sport" (COM(2011)0012),

    vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (10),

    vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (11),

    vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (12),

    visto l'articolo 48 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione giuridica (A7-0342/2011),

    A.

    considerando che, da un lato, il settore del gioco d'azzardo on line continua a crescere e in certa misura sfugge al controllo dei governi nazionali dei paesi in cui i servizi in questione sono offerti ai cittadini, e che, dall'altro, esso costituisce un mercato diverso dagli altri in virtù dei rischi che comporta in termini di tutela dei consumatori e di lotta alla criminalità organizzata;

    B.

    considerando che, in applicazione del principio di sussidiarietà, il gioco d'azzardo on line non è disciplinato da specifici atti normativi a livello di UE;

    C.

    considerando che ai servizi di gioco d'azzardo è applicabile una serie di atti dell'UE che comprende la direttiva sui servizi di media audiovisivi, la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, la direttiva sulle vendite a distanza, la direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose, la direttiva sulla protezione dei dati personali, la direttiva relativa alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e la direttiva relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

    D.

    considerando che la regolamentazione del settore del gioco d'azzardo varia a seconda degli Stati membri e che tale circostanza ostacola non soltanto l'offerta di servizi legali a livello transfrontaliero da parte degli operatori autorizzati ma anche la protezione dei consumatori e la lotta al gioco d'azzardo on line illegale nonché alla criminalità a esso potenzialmente associata a livello di UE da parte delle autorità di regolamentazione;

    E.

    considerando l'elevato valore aggiunto di un approccio paneuropeo in materia di lotta alla criminalità e alla frode, in particolare per quanto concerne la tutela dell'integrità dello sport nonché la protezione dei giocatori e dei consumatori;

    F.

    considerando che l'articolo 56 del TFUE sancisce la libera prestazione dei servizi ma che, alla luce delle sue intrinseche peculiarità, il gioco d'azzardo on line è escluso dall'ambito di applicazione delle direttive sul commercio elettronico, sui servizi e sui diritti dei consumatori;

    G.

    considerando che, nonostante la Corte di giustizia abbia chiarito una serie di importanti questioni giuridiche correlate al gioco d'azzardo on line nell'UE, permane una mancanza di certezza del diritto in merito a diverse altre questioni che possono essere risolte solo a livello politico; considerando inoltre che tale incertezza giuridica ha portato a un considerevole aumento dell'offerta illegale di gioco d'azzardo e quindi degli elevati rischi a essa associati;

    H.

    considerando che il gioco d'azzardo on line, se non opportunamente regolamentato, può comportare un maggiore rischio di dipendenza rispetto al gioco d'azzardo tradizionale, che richiede la presenza fisica del giocatore, anche in virtù dell'accesso agevolato e dell'assenza di controllo sociale;

    I.

    considerando che è necessario non solo educare, informando circa i potenziali rischi del gioco d'azzardo on line, ma anche difendere i consumatori dai pericoli che tale attività ludica comporta, con particolare riferimento alla dipendenza, alle frodi, alle truffe e al gioco d'azzardo minorile;

    J.

    considerando che il gioco d'azzardo rappresenta una fonte di entrate importante che gran parte degli Stati membri utilizza per finanziare servizi di pubblica utilità ovvero a scopo benefico, ad esempio per lo sport;

    K.

    considerando che è fondamentale tutelare l'integrità dello sport intensificando la lotta alla corruzione e al fenomeno delle partite truccate;

    L.

    considerando che, in vista del conseguimento degli obiettivi citati, è indispensabile introdurre non solo meccanismi di controllo delle competizioni sportive e dei flussi finanziari ma anche meccanismi di sorveglianza comuni a livello di UE;

    M.

    considerando che è altresì fondamentale una cooperazione su scala internazionale tra le varie parti interessate (istituzioni, federazioni sportive, operatori di scommesse) in un'ottica di scambio di buone prassi;

    1.

    plaude all'iniziativa della Commissione di lanciare una consultazione pubblica, nel quadro del Libro verde sul gioco d'azzardo e le scommesse on line, in quanto provvedimento che agevolerà una riflessione pragmatica e realistica sul futuro del settore in questione in Europa;

    2.

    plaude al chiarimento con cui la Commissione ha precisato che il processo politico avviato dal Libro verde non è in alcun modo finalizzato alla deregolamentazione/liberalizzazione del gioco d'azzardo on line;

    3.

    rammenta la crescente importanza economica del settore del gioco d'azzardo online, i cui proventi annuali nel 2008 hanno superato i 6 miliardi di EUR, ovvero il 45 % del mercato mondiale; concorda con la Corte di giustizia dell'Unione europea nel ritenere che si tratti di un'attività economica con caratteristiche peculiari; ricorda che lo sviluppo del settore comporta anche un aumento dei costi sociali connessi al gioco compulsivo e alle pratiche illegali;

    4.

    ritiene che una disciplina efficiente del settore del gioco d'azzardo on line dovrebbe, in particolare:

    a)

    convogliare la naturale propensione al gioco della popolazione,

    b)

    contrastare il settore del gioco d'azzardo illegale,

    c)

    assicurare un'efficace protezione dei giocatori, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili, segnatamente i minorenni,

    d)

    prevenire il rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo,

    e)

    assicurare che il gioco d'azzardo si svolga in modo regolare, equo, responsabile e trasparente,

    f)

    garantire la promozione di azioni concrete volte a garantire l'integrità delle competizioni sportive,

    g)

    assicurare che una parte delle somme scommesse sia destinata al finanziamento di organismi sportivi o ippici, e

    h)

    assicurare che il gioco rimanga esente da criminalità, frodi e qualsiasi forma di riciclaggio di denaro;

    5.

    ritiene che una regolamentazione come quella descritta sia potenzialmente in grado di garantire non solo l'attrattività delle competizioni sportive per i consumatori e per il pubblico ma anche il mantenimento della credibilità dei risultati sportivi e del prestigio di cui godono le gare;

    6.

    mette in rilievo la posizione della Corte di giustizia dell'Unione europea (13) secondo cui Internet è semplicemente un canale per l'offerta di giochi di alea dotato di tecnologie sofisticate che possono essere impiegate per la protezione dei consumatori e per il mantenimento dell'ordine pubblico lasciando impregiudicata la facoltà degli Stati membri di definire l'approccio nazionale in materia di regolamentazione del gioco d'azzardo e quindi di limitare o vietare l'offerta di determinati servizi ai consumatori;

    Principio di sussidiarietà e valore aggiunto europeo

    7.

    sottolinea che, alla luce delle diverse tradizioni e culture presenti negli Stati membri, a qualsiasi regolamentazione del settore del gioco d'azzardo si applica, in quanto criterio fondamentale, il principio di sussidiarietà inteso come "sussidiarietà attiva", che comporta la cooperazione tra le amministrazioni nazionali; è tuttavia del parere che detto principio implichi il rispetto delle norme del mercato interno che risultino applicabili in base alla sentenza della Corte di giustizia in materia di gioco d'azzardo;

    8.

    ritiene che un'offerta interessante e ben regolamentata di servizi di gioco d'azzardo, sia on line che tramite i canali tradizionali in cui è prevista la presenza fisica del giocatore, sia essenziale per evitare che i consumatori si rivolgano a operatori che non soddisfano i requisiti nazionali in materia di concessione delle licenze;

    9.

    respinge pertanto qualunque ipotesi relativa all'introduzione di un atto normativo europeo che armonizzi la disciplina dell'intero settore del gioco d'azzardo; ritiene tuttavia che in taluni ambiti un approccio coordinato a livello europeo, complementare rispetto alla regolamentazione nazionale, possa rappresentare un chiaro valore aggiunto alla luce della natura transfrontaliera dei servizi di gioco d'azzardo on line;

    10.

    riconosce la libertà accordata agli Stati membri in materia di organizzazione del gioco d'azzardo seppur nel rispetto dei fondamentali principi di non discriminazione e di proporzionalità sanciti dal TUE; rispetta, in tale contesto, la decisione di alcuni Stati membri di vietare il gioco d'azzardo on line, nella sua totalità o limitatamente a determinati tipi, ovvero di mantenere monopoli statali nel settore, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, a condizione che detti Stati membri adottino un approccio coerente;

    11.

    rileva che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ammesso in diverse sentenze che la concessione di diritti esclusivi a singoli operatori sottoposti al rigoroso controllo dell'autorità pubblica potrebbe portare a una miglior tutela dei consumatori dalle frodi e a una maggiore efficacia della lotta alla criminalità legata al settore del gioco d'azzardo on line;

    12.

    sottolinea che il gioco d'azzardo on line rappresenta un particolare tipo di attività economica che sfugge alla piena applicazione delle norme del mercato interno, in particolare quelle sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi; riconosce tuttavia che la costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sottolinea la necessità di effettuare e applicare controlli nazionali in maniera sistematica, proporzionata e non discriminatoria;

    13.

    sottolinea, da un lato, la necessità per i fornitori di gioco d'azzardo on line di osservare in ogni caso la legislazione nazionale dei paesi in cui sono disponibili i giochi in questione e, dall'altro, l'opportunità di lasciare agli Stati membri il diritto di imporre delle misure per contrastare il gioco d'azzardo illegale on line e quindi dare attuazione alla legislazione nazionale nonché impedire ai fornitori non autorizzati l'accesso al mercato;

    14.

    ritiene che il principio del riconoscimento reciproco delle licenze non sia applicabile al settore del gioco d'azzardo, ma, ai fini del rispetto dei principi del mercato interno, insiste sulla necessità che gli Stati membri che aprono alla concorrenza il settore del gioco d'azzardo on line assicurino la trasparenza e permettano una concorrenza non discriminatoria; propone, in tale contesto, che gli Stati membri introducano un sistema di concessione delle licenze che lasci ai fornitori europei di gioco d'azzardo rispettosi delle condizioni imposte dallo Stato membro ospitante la facoltà di richiedere una licenza; ipotizza la messa a punto, negli Stati membri in cui esiste già un sistema di concessione delle licenze, di procedure per la richiesta di una licenza in grado di ridurre gli oneri amministrativi, grazie alla non duplicazione dei controlli e dei requisiti già applicati da altri Stati membri, sempre nel rispetto del ruolo preminente dell'autorità di regolamentazione dello Stato membro in cui è presentata la richiesta; ritiene quindi necessario rafforzare la fiducia reciproca tra le autorità di regolamentazione nazionali attraverso una più stretta cooperazione amministrativa; rispetta, inoltre, la decisione di alcuni Stati membri di determinare il numero di operatori, il tipo di giochi offerti e il relativo volume a fini di protezione dei consumatori e prevenzione della criminalità, a condizione che le restrizioni così imposte siano proporzionate e riflettano la volontà di limitare le attività nel settore in maniera coerente e sistematica;

    15.

    invita la Commissione a prendere in considerazione, nel rispetto del principio della "sussidiarietà attiva", gli strumenti e le misure disponibili a livello di UE per tutelare i consumatori vulnerabili, prevenire la dipendenza e lottare contro gli operatori non autorizzati nel campo del gioco d'azzardo, anche attraverso una cooperazione formale tra autorità di regolamentazione nazionali, principi comuni per gli operatori o una direttiva quadro; ritiene che un codice di condotta paneuropeo per il gioco d'azzardo on line, concordato tra autorità di regolamentazione e operatori, potrebbe rappresentare un primo passo;

    16.

    è del parere che l'eventuale codice di condotta paneuropeo per il gioco d'azzardo on line dovrebbe contemplare i diritti e i doveri sia dei fornitori di servizi che dei consumatori; ritiene che tale codice di condotta dovrebbe non solo contribuire a garantire un gioco d'azzardo responsabile, un elevato livello di protezione dei giocatori, in particolare nel caso dei minori e delle altre categorie vulnerabili, la disponibilità di meccanismi di sostegno a livello nazionale e di UE per la lotta alla criminalità informatica, alle frodi e alla pubblicità ingannevole ma anche, in ultima istanza, fornire un quadro di riferimento di principi e norme che assicuri una protezione dei consumatori uniforme in tutta l'UE;

    17.

    sottolinea la necessità di maggiori interventi da parte degli Stati membri volti a impedire ai fornitori di gioco d'azzardo non autorizzati di offrire i propri servizi on line, ad esempio l'elaborazione di una lista nera di tali operatori; invita la Commissione a esaminare la possibilità di proporre strumenti giuridicamente vincolanti che impongano alle banche, agli emittenti di carte di credito e agli altri gestori di sistemi di pagamento dell'UE di bloccare, sulla base di liste nere nazionali, le operazioni tra i loro clienti e i fornitori di gioco d'azzardo non titolari di licenza per il territorio di volta in volta in questione, senza interferire con le operazioni legittime;

    18.

    rispetta il diritto degli Stati membri di avvalersi di un'ampia gamma di misure repressive contro l'offerta illegale di gioco d'azzardo on line; sostiene, al fine di aumentare l'efficienza della lotta all'offerta illegale di gioco d'azzardo on line, l'introduzione di un principio normativo ai sensi del quale una società di gioco d'azzardo può operare (o richiedere la necessaria licenza nazionale) in uno Stato membro solo se non viola le normative di altri Stati membri con le attività svolte negli stessi;

    19.

    invita la Commissione, nella sua qualità di custode dei trattati, e gli Stati membri a continuare a effettuare attenti controlli sulla conformità alla legislazione dell'Unione europea;

    20.

    osserva che i progressi nell'ambito delle procedure di infrazione in corso dal 2008 avrebbero potuto essere più consistenti e che nessuno Stato membro è mai stato deferito alla Corte di giustizia europea; esorta la Commissione a proseguire l'indagine sulle possibili incoerenze tra le normative sul gioco d'azzardo (tradizionale e on line) degli Stati membri e il TFUE e, se necessario, a portare avanti le procedure di infrazione in corso dal 2008 al fine di assicurare tale coerenza; ricorda alla Commissione che, nella sua qualità di "custode dei trattati", è tenuta ad agire prontamente non appena riceve una denuncia di violazione delle libertà sancite dai trattati;

    Cooperazione tra organismi di regolamentazione

    21.

    chiede un sensibile aumento, con il coordinamento della Commissione, della collaborazione tra gli organismi di regolamentazione nazionali, che devono essere dotati di competenze sufficienti, allo scopo di elaborare norme comuni e combattere congiuntamente gli operatori che offrono servizi di gioco d'azzardo on line senza la necessaria licenza nazionale; osserva che le soluzioni isolate adottate a livello nazionale si rivelano inefficaci ai fini dell'identificazione dei giocatori d'azzardo presenti sulle liste nere e della lotta al riciclaggio di denaro, alle frodi legate alle scommesse e ad altre forme di criminalità organizzata; in tale contesto è del parere che l'istituzione di un'autorità di regolamentazione dotata di competenze adeguate in ciascuno Stato membro costituisca un passo necessario in vista di una più efficace cooperazione in ambito normativo; osserva che il sistema di informazione del mercato interno può rappresentare un punto di partenza per una più efficace cooperazione tra organismi di regolamentazione nazionali; prende atto delle iniziative intraprese dalle autorità di regolamentazione nazionali in vista di una più stretta collaborazione, ad esempio il forum europeo per la regolamentazione del gioco d'azzardo (rete GREF) e la piattaforma europea delle autorità di regolamentazione; chiede una più stretta cooperazione e un migliore coordinamento tra gli Stati membri dell'UE, Europol ed Eurojust nella lotta al gioco d'azzardo illegale, alle frodi, al riciclaggio di denaro e ad altre forme di criminalità finanziaria nel settore del gioco d'azzardo on line;

    22.

    ritiene che i vari tipi di gioco d'azzardo on line, ad esempio i giochi di alea interattivi veloci in cui la frequenza delle giocate è dell'ordine dei secondi nonché le scommesse e le lotterie con estrazione settimanale, siano diversi tra loro e richiedano soluzioni differenti in quanto alcune forme di gioco d'azzardo si prestano maggiormente agli abusi rispetto ad altre; osserva, in particolare, che la possibilità di riciclaggio di denaro dipende dalla rigorosità della procedura di identificazione, dal tipo di gioco e dai metodi di pagamento utilizzati, e che pertanto alcune tipologie di gioco d'azzardo richiedono una sorveglianza in tempo reale e controlli più attenti rispetto ad altre;

    23.

    insiste sulla necessità di affrontare la questione della protezione dei conti aperti dai clienti per il gioco d'azzardo on line in caso di insolvenza del fornitore del servizio; propone pertanto che qualunque legislazione futura preveda la tutela dei depositi nell'eventualità che i siti di gioco on line subiscano sanzioni o debbano far fronte ad azioni giudiziarie;

    24.

    chiede alla Commissione di sostenere i consumatori rimasti vittima di attività illecite e di offrire loro assistenza giuridica;

    25.

    raccomanda l'introduzione di norme minime uniformi a livello paneuropeo nel settore dell'identificazione elettronica; ritiene che all'atto dell'iscrizione si dovrebbe verificare non solo l'identità del giocatore ma anche l'esistenza di un unico conto per società di gioco (il massimo consentito) a disposizione del giocatore stesso; sottolinea che la solidità dei sistemi di registrazione e verifica costituisce uno strumento essenziale per impedire eventuali usi impropri del gioco d'azzardo on line, ad esempio a fini di riciclaggio di denaro;

    26.

    ritiene che, al fine di tutelare efficacemente i consumatori, in particolare i giocatori giovani e vulnerabili, dai risvolti negativi del gioco d'azzardo on line, l'UE debba dotarsi di norme comuni in materia di protezione dei consumatori; sottolinea, in tale contesto, che i meccanismi di controllo e tutela, ad esempio il controllo dell'età, le restrizioni sui pagamenti elettronici e i trasferimenti di fondi tra conti dei giocatori nonché l'obbligo per gli operatori di inserire avvertenze riguardanti l'età minima consentita dalla legge, i comportamenti a rischio, il gioco d'azzardo compulsivo e i punti di contatto nazionali per i siti di gioco d'azzardo on line, devono essere già operativi prima dell'avvio di qualunque attività di gioco;

    27.

    invita ad affrontare il gioco d'azzardo patologico con strumenti efficaci, ad esempio divieti o limiti di spesa vincolanti, magari stabiliti dal cliente stesso, validi per un determinato periodo; insiste inoltre sulla necessità di introdurre un tempo di attesa per l'operatività degli innalzamenti di detti limiti eventualmente consentiti;

    28.

    sottolinea che il gioco d'azzardo compulsivo è di fatto un disturbo comportamentale che, in alcuni paesi, può riguardare fino al 2 % della popolazione; chiede pertanto di esaminare l'entità del problema in ciascuno Stato membro dell'Unione europea onde disporre di un punto di partenza in vista dell'elaborazione di una strategia integrata di tutela dei consumatori dal tipo di dipendenza in oggetto; è del parere che, all'atto dell'apertura di un conto da parte di un giocatore, debbano essere rese disponibili informazioni complete e accurate sui giochi d'azzardo, sul gioco responsabile e sulle opportunità di trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo;

    29.

    invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione gli studi già realizzati in materia, a concentrarsi sulla ricerca nei settori dell'incidenza, dell'insorgenza e del trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo nonché a raccogliere e a pubblicare statistiche sui vari canali (on line e tradizionali) dei settori del gioco d'azzardo e sulla dipendenza dallo stesso al fine di mettere a disposizione dati completi sull'intero settore del gioco d'azzardo nell'UE; sottolinea l'esigenza di dati statistici provenienti da fonti indipendenti, in particolare per quanto concerne la dipendenza dal gioco d'azzardo;

    30.

    invita la Commissione a promuovere la creazione di una rete di organizzazioni nazionali attive nel trattamento della dipendenza da gioco d'azzardo in modo da consentire lo scambio di esperienze e buone prassi;

    31.

    osserva che, secondo un recente studio (14), quello del gioco d'azzardo è il settore che risente maggiormente della mancanza di un metodo alternativo per la risoluzione delle controversie; propone pertanto che gli organismi di regolamentazione nazionali elaborino meccanismi alternativi per la risoluzione delle controversie nel settore del gioco d'azzardo on line;

    Gioco d'azzardo e sport: necessità di garantire l'integrità

    32.

    osserva che, sebbene i rischi di frode nelle competizioni sportive siano sempre esistiti, essi si sono intensificati con la nascita del settore delle scommesse sportive on line e rappresentano una minaccia per l'integrità dello sport; ritiene quindi opportuno elaborare una definizione comune di frode e truffa sportiva e dare rilevanza penale a livello europeo al reato di frode legato alle scommesse;

    33.

    chiede l'introduzione di strumenti atti a rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria transfrontaliera tra le varie autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione e dell'individuazione dei casi di partite truccate legati a scommesse sportive nonché delle indagini in materia; a tale proposito, invita gli Stati membri a esaminare la possibilità di istituire procure specializzate competenti in via principale per le indagini sui casi di partite truccate; invita a valutare una collaborazione strutturata con gli organizzatori di competizioni sportive in modo da agevolare lo scambio di informazioni tra organi disciplinari sportivi e autorità inquirenti e giudiziarie, ad esempio attraverso la creazione di reti e di punti di contatto nazionali che si occupino nello specifico dei casi di partite truccate; ritiene che in tale contesto sia auspicabile una cooperazione con gli operatori del gioco d'azzardo;

    34.

    ritiene, di conseguenza, che la frode sportiva debba essere oggetto di una definizione comune a livello europeo ed essere integrata nel diritto penale di tutti gli Stati membri;

    35.

    esprime preoccupazione per i legami tra le organizzazioni criminali e il fenomeno delle partite truccate legato alle scommesse on line, i cui profitti finanziano altre attività criminali;

    36.

    segnala che numerosi paesi europei hanno già introdotto norme severe contro il riciclaggio di denaro tramite le scommesse e le frodi sportive (classificando tale attività come autonoma fattispecie di reato) nonché contro i conflitti d'interesse tra gli operatori del settore delle scommesse e i club sportivi, le squadre e gli atleti in attività;

    37.

    osserva che gli operatori on line titolari di licenza nell'UE contribuiscono già a identificare i possibili casi di corruzione nel settore sportivo;

    38.

    sottolinea l'importanza dell'educazione ai fini della tutela dell'integrità dello sport; invita pertanto gli Stati membri e le federazioni sportive a informare ed educare adeguatamente sportivi e consumatori fin dall'infanzia e a tutti i livelli (professionisti e amatori);

    39.

    è consapevole della particolare importanza rivestita dalle entrate derivanti dal gioco d'azzardo per il finanziamento di tutti i livelli di sport, professionistico e amatoriale, negli Stati membri, anche per quanto concerne le misure volte a difendere l'integrità delle competizioni sportive da manipolazioni legate alle scommesse; invita la Commissione a individuare, nel rispetto delle prassi vigenti negli Stati membri, modalità di finanziamento alternative che prevedano la possibilità di utilizzare correntemente i proventi delle scommesse in ambito sportivo per difendere l'integrità delle competizioni sportive da manipolazioni legate alle scommesse stesse, tenendo presente, nel contempo, che nessun meccanismo di finanziamento dovrebbe generare situazioni che vadano potenzialmente a vantaggio solo di pochi sport professionistici con ampia copertura mediatica e portino a una diminuzione dei finanziamenti derivanti dalle scommesse sportive destinati ad altre discipline, in particolare lo sport di base;

    40.

    ribadisce la propria posizione secondo cui le scommesse sportive costituiscono una forma di utilizzo commerciale delle competizioni sportive; raccomanda di mettere le competizioni sportive al riparo da qualsiasi utilizzo commerciale non autorizzato, segnatamente attraverso il riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale agli organizzatori di eventi sportivi, non solo per garantire un equo ritorno finanziario a beneficio di tutti i livelli di sport, professionistico e amatoriale, ma anche ai fini della lotta alla frode sportiva, in particolare al fenomeno delle partite truccate;

    41.

    sottolinea che la conclusione di accordi giuridicamente vincolanti tra organizzatori di competizioni sportive e fornitori di gioco d'azzardo on line garantirebbe una relazione più equilibrata tra le due parti;

    42.

    prende atto dell'importanza della trasparenza nel settore del gioco d'azzardo on line; ipotizza, a tale proposito, l'introduzione dell'obbligo di presentare relazioni annuali attestanti, tra l'altro, le attività di interesse generale e/o le manifestazioni sportive finanziate e/o sponsorizzate attraverso i proventi del gioco d'azzardo; chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di introdurre l'obbligo di presentare relazioni annuali;

    43.

    pone l'accento sulla necessità di offrire una valida alternativa ai servizi di gioco d'azzardo illegali; sottolinea la necessità di risolvere in modo pragmatico il problema della pubblicizzazione e della sponsorizzazione delle manifestazioni sportive da parte di operatori del gioco d'azzardo on line; ritiene opportuno elaborare norme comuni per la pubblicità che offrano ai consumatori vulnerabili una tutela sufficiente ma consentano, nel contempo, la sponsorizzazione di eventi internazionali;

    44.

    invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare con tutte le parti interessate nel settore dello sport al fine di identificare appositi meccanismi atti a tutelare l'integrità dello sport stesso e il finanziamento degli sport di base;

    *

    * *

    45.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


    (1)  In particolare le sentenze pronunciate nelle cause Schindler 1994 (C-275/92), Gebhard 1995 (C-55/94), Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-42/02), Fixtures Marketing Ltd contro OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd contro Svenska Spel AB 2004 (C-338/02), Fixtures Marketing Ltd contro Oy Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), Stauffer 2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-432/05), Placanica e a. 2007 (C-338/04, C-359/04 e C-360/04), Commissione contro Italia 2007 (C-206/04), Liga Portuguesa de Futebol Profissional 2009 (C-42/07), Ladbrokes 2010 (C-258/08), Sporting Exchange 2010 (C-203/08), Sjöberg e Gerdin 2010 (C-447/08 e C-448/08), Markus Stoß e a. 2010 (C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 e C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08) ed Engelmann 2010 (C-64/08).

    (2)  GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 30.

    (3)  GU C 271 E del 12.11.2009, pag. 51.

    (4)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

    (5)  GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

    (6)  GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

    (7)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

    (8)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (9)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

    (10)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

    (11)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

    (12)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

    (13)  Carmen Media 2010 (C-46/08).

    (14)  Studio "Cross-Border Alternative Dispute Resolution in the European Union" (Metodo alternativo di risoluzione delle controversie transfrontaliere nell'Unione europea), 2011.


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