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Document 62013CN0058

Causa C-58/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio Nazionale Forense (Italia) il 4 febbraio 2013 — Angelo Alberto Torresi/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata

GU C 147 del 25.5.2013, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 147/5


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio Nazionale Forense (Italia) il 4 febbraio 2013 — Angelo Alberto Torresi/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata

(Causa C-58/13)

2013/C 147/08

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio Nazionale Forense

Parti nella causa principale

Ricorrente: Angelo Alberto Torresi

Convenuto: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (1), alla luce del principio generale del divieto di abuso del diritto e dell’art. 4, par. 2, TUE relativo al rispetto delle identità nazionali, debba essere interpretato nel senso di obbligare le autorità amministrative nazionali ad iscrivere nell’elenco degli avvocati stabiliti cittadini italiani che abbiano realizzato contegni abusivi del diritto dell’Unione, ed osti ad una prassi nazionale che consenta a tali autorità di respingere le domande di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti qualora sussistano circostanze oggettive tali da ritenere realizzata la fattispecie dell’abuso del diritto dell’Unione, fermi restando, da un lato, il rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e, dall’altro, il diritto dell’interessato di agire in giudizio per far valere eventuali violazioni del diritto di stabilimento, e dunque la verifica giurisdizionale dell’attività dell’amministrazione.

2)

In caso di risposta negativa al quesito sub 1), se l’art. 3 della direttiva 98/5/CE, così interpretato, debba ritenersi invalido alla luce dell’art. 4, par. 2, TUE nella misura in cui consente l’elusione della disciplina di uno Stato membro che subordina l’accesso alla professione forense al superamento di un esame di Stato laddove la previsione di siffatto esame è disposta dalla Costituzione di detto Stato e fa parte dei principi fondamentali a tutela degli utenti delle attività professionali e della corretta amministrazione della giustizia.


(1)  GU L 77, pag. 36.


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