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Document 52013XC0426(01)

Sintesi della decisione della Commissione, del 6 marzo 2013 , relativa a un procedimento di imposizione di un’ammenda a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio per mancato rispetto di un impegno reso vincolante mediante decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio [Caso COMP/39.530 — Microsoft (vendita abbinata)] [notificata con il numero C(2013) 1210 final]

GU C 120 del 26.4.2013, p. 15-16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/15


Sintesi della decisione della Commissione

del 6 marzo 2013

relativa a un procedimento di imposizione di un’ammenda a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio per mancato rispetto di un impegno reso vincolante mediante decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio

[Caso COMP/39.530 — Microsoft (vendita abbinata)]

[notificata con il numero C(2013) 1210 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

2013/C 120/06

Il 6 marzo 2013 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento di imposizione di un’ammenda a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1) per mancato rispetto di un impegno reso vincolante mediante decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione pubblica il nome della parte e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse dell’impresa alla protezione dei suoi segreti aziendali.

Contesto del caso

(1)

Il 16 dicembre 2009 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, che ha reso vincolanti gli impegni offerti da Microsoft Corporation («Microsoft») per rispondere alle riserve della Commissione, come indicato nella comunicazione degli addebiti del 14 gennaio 2009 («gli impegni») (2).

(2)

Le riserve preliminari della Commissione riguardavano la vendita abbinata del browser Internet Explorer di Microsoft con Windows, il suo sistema operativo dominante per PC client.

(3)

In risposta alle riserve preliminari della Commissione, Microsoft si è impegnata in particolare a offrire agli utilizzatori di Windows la possibilità di scegliere obiettivamente fra diversi browser web attraverso una schermata di scelta in Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e nei sistemi operativi Windows per PC client venduti dopo Windows 7. Microsoft si è impegnata a mettere la schermata di scelta a disposizione degli utilizzatori di Windows nello Spazio economico europeo («SEE») che hanno Internet Explorer come browser web predefinito.

Procedura

(4)

Il 17 giugno 2012 la Commissione è stata informata di un possibile mancato rispetto degli impegni da parte di Microsoft. Il 4 luglio 2012 Microsoft ha riconosciuto di non aver messo la schermata di scelta a disposizione degli utilizzatori di Windows 7 Service Pack 1 («Windows 7 SP 1»).

(5)

Il 16 luglio 2012 la Commissione ha deciso di riaprire e avviare il procedimento. Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti, che Microsoft ha potuto consultare il 6 novembre 2012 e a cui ha risposto il 2 dicembre 2012.

(6)

Il 4 marzo 2013 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole. Il consigliere-auditore ha presentato la relazione finale il 5 marzo 2013.

Valutazione giuridica e ammende

(7)

L’infrazione deriva dal fatto che Microsoft non ha rispettato la sezione 2 degli impegni perché non ha messo la schermata di scelta a disposizione degli utilizzatori nel SEE che hanno impostato Internet Explorer come browser web predefinito.

(8)

Alla luce delle argomentazioni di Microsoft, la Commissione ha concluso che il mancato rispetto degli impegni da parte dell’impresa è durato 14 mesi, dal 17 maggio 2011 al 16 luglio 2012. La Commissione ha inoltre stimato in circa 15,3 milioni il numero di utilizzatori interessati dal mancato rispetto della sezione 2 degli impegni da parte di Microsoft.

Negligenza

(9)

Il fatto che Microsoft non abbia messo la schermata di scelta a disposizione degli utilizzatori interessati è dovuto a una serie di errori tecnici e omissioni. Considerate le risorse e le competenze di cui dispone, tuttavia, Microsoft avrebbe potuto evitare errori di questo genere e predisporre procedure più efficaci per garantire che la schermata di scelta fosse messa correttamente a disposizione degli utilizzatori interessati.

(10)

La Commissione conclude che Microsoft ha dato prova di negligenza.

Gravità

(11)

La Commissione sottolinea che, indipendentemente dalle circostanze specifiche del caso, la mancata osservanza di una decisione di impegno costituisce una grave violazione del diritto dell’Unione (3).

(12)

Nel caso in esame, il fatto che Microsoft non abbia rispettato la sezione 2 degli impegni costituisce l’elemento centrale delle riserve della Commissione sotto il profilo della concorrenza e degli obblighi assunti dall’impresa negli impegni. Il numero di utilizzatori interessati (circa 15,3 milioni) è molto elevato.

(13)

Di conseguenza, la Commissione considera grave l’infrazione commessa da Microsoft.

Durata

(14)

Il mancato rispetto della sezione 2 degli impegni da parte di Microsoft è durato 14 mesi. Nel fissare l’importo dell’ammenda, la Commissione ha tenuto conto del fatto che 14 mesi costituiscono una parte considerevole della durata totale della sezione 2 degli impegni (4 anni e 39 settimane).

Circostanze attenuanti

(15)

La decisione ha concluso che il fatto che Microsoft abbia aiutato la Commissione a indagare sul caso in modo più efficiente fornendo prove del mancato rispetto dell’impegno costituisca una circostanza attenuante. Microsoft ha utilizzato le proprie risorse per condurre un’indagine approfondita sui motivi del mancato rispetto degli impegni.

Effetto deterrente

(16)

Per garantire il carattere dissuasivo dell’ammenda, la Commissione ha tenuto conto delle dimensioni e delle risorse di Microsoft e quindi del fatto che nell’esercizio luglio 2011 — giugno 2012, ultimo esercizio sociale completo dell’impresa, il suo fatturato è stato di 73 723 milioni di USD (55 088 milioni di EUR).

Ammenda

(17)

Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati, la Commissione ha fissato l’ammenda a 561 000 000 EUR, pari all’1,02 % del fatturato di Microsoft nell’esercizio luglio 2011 — giugno 2012.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  GU C 36 del 13.2.2010, pag. 7.

(3)  Si veda per analogia la causa T-141/08 E.ON Energie AG contro Commissione (Raccolta 2010, pag. II-5761, punto 279).


Sus