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Документ 52013XX0426(02)

Relazione finale del consigliere-auditore — COMP/39.530 — Microsoft (vendita abbinata)

GU C 120 del 26.4.2013г., стр. 14—14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/14


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

COMP/39.530 — Microsoft (vendita abbinata)

2013/C 120/05

(1)

Il procedimento in oggetto riguarda l’imposizione di un’ammenda, a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003 (2), a Microsoft Corporation («Microsoft») per non aver rispettato una decisione di impegno.

(2)

Il 16 dicembre 2009 la Commissione ha adottato, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, una decisione che rende vincolanti gli impegni offerti da Microsoft in risposta alle riserve della Commissione riguardo alla vendita abbinata del suo browser web (Internet Explorer) con Windows, il suo sistema operativo dominante per PC client (3). Microsoft si impegnava, in particolare, a mettere una «schermata di scelta» a disposizione degli utilizzatori di Windows nel SEE perché potessero scegliere liberamente il browser web preferito.

(3)

Nel luglio 2012, dopo aver ricevuto dalla Commissione le informazioni comunicate da uno sviluppatore di browser web, Microsoft ha riconosciuto di non aver installato la schermata di scelta su tutte le copie di Windows 7 Service Pack 1 («Windows 7 SP 1»), corrispondenti a circa 15,3 milioni di PC.

(4)

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti che Microsoft ha potuto consultare il 6 novembre 2012 e a cui ha risposto il 2 dicembre 2012. Microsoft non ha chiesto l’audizione orale.

(5)

Il progetto di decisione conclude che Microsoft ha agito con negligenza e che il mancato rispetto degli impegni è durato 14 mesi, ma anche che il fatto che Microsoft abbia aiutato la Commissione a indagare velocemente sul caso fornendo prove del mancato rispetto dell’impegno costituisce una circostanza attenuante.

(6)

Nell’ambito del presente caso, il consigliere-auditore non ha ricevuto richieste o denunce da nessuna delle parti del procedimento. Il progetto di decisione contiene solo gli addebiti rispetto ai quali le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Il consigliere-auditore ritiene pertanto che nel caso in esame si sia rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di tutte le parti.

Bruxelles, 5 marzo 2013

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(3)  Sintesi nella GU C 36 del 13.2.2010, pag. 7.


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