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Document 62013TN0011
Case T-11/13: Action brought on 9 January 2013 — Tegometall International v OHIM — Irega (MEGO)
Causa T-11/13: Ricorso proposto il 9 gennaio 2013 — Tegometall International/UAMI — Irega (MEGO)
Causa T-11/13: Ricorso proposto il 9 gennaio 2013 — Tegometall International/UAMI — Irega (MEGO)
GU C 55 del 23.2.2013, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/24 |
Ricorso proposto il 9 gennaio 2013 — Tegometall International/UAMI — Irega (MEGO)
(Causa T-11/13)
2013/C 55/43
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Tegometall International AG (Lengwil, Svizzera) (rappresentanti: avvocati H. Timmann ed E. Schaper)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Irega AG (Zuchwil, Svizzera)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 ottobre 2012, procedimento R 1522/2011-1 e dichiarare la nullità del marchio comunitario «MEGO», n. 3 786 134, o, in subordine, annullare la decisione e rinviare la causa alla commissione di ricorso affinché si pronunci nuovamente; |
— |
condannare la controinteressata e l’UAMI alle spese del procedimento di annullamento, del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «MEGO», per prodotti delle classi 6 e 20 — marchio comunitario n. 3 786 134
Titolare del marchio comunitario: Irega AG
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: registrazione nazionale, comunitaria e internazionale del marchio denominativo «TEGO», marchio denominativo nazionale e comunitario «TEGOMETALL» e registrazione nazionale, comunitaria e internazionale del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «Tegometall», per prodotti delle classi 6, 20 e 21
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
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erronea applicazione del principio dell’autorità di cosa giudicata; |
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violazione dell’articolo 34, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009; |
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violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. |