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Document 62013TN0011

    Causa T-11/13: Ricorso proposto il 9 gennaio 2013 — Tegometall International/UAMI — Irega (MEGO)

    GU C 55 del 23.2.2013, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 55/24


    Ricorso proposto il 9 gennaio 2013 — Tegometall International/UAMI — Irega (MEGO)

    (Causa T-11/13)

    2013/C 55/43

    Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Tegometall International AG (Lengwil, Svizzera) (rappresentanti: avvocati H. Timmann ed E. Schaper)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Irega AG (Zuchwil, Svizzera)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 ottobre 2012, procedimento R 1522/2011-1 e dichiarare la nullità del marchio comunitario «MEGO», n. 3 786 134, o, in subordine, annullare la decisione e rinviare la causa alla commissione di ricorso affinché si pronunci nuovamente;

    condannare la controinteressata e l’UAMI alle spese del procedimento di annullamento, del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «MEGO», per prodotti delle classi 6 e 20 — marchio comunitario n. 3 786 134

    Titolare del marchio comunitario: Irega AG

    Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

    Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: registrazione nazionale, comunitaria e internazionale del marchio denominativo «TEGO», marchio denominativo nazionale e comunitario «TEGOMETALL» e registrazione nazionale, comunitaria e internazionale del marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «Tegometall», per prodotti delle classi 6, 20 e 21

    Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti:

    erronea applicazione del principio dell’autorità di cosa giudicata;

    violazione dell’articolo 34, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;

    violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.


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