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Document 62012TN0565

    Causa T-565/12: Ricorso proposto il 27 dicembre 2012 — National Iranian Tanker Company/Consiglio

    GU C 55 del 23.2.2013, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 55/22


    Ricorso proposto il 27 dicembre 2012 — National Iranian Tanker Company/Consiglio

    (Causa T-565/12)

    2013/C 55/39

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: National Iranian Tanker Company (Teheran, Iran) (rappresentanti: R. Chandrasekera, S. Ashley, C. Murphy, solicitor e M. Lester, barrister)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (1) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (2), nella parte in cui le misure adottate si applicano alla ricorrente;

    dichiarare che l’annullamento esplica efficacia immediata e non ammetterne la sospensione;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

    1)

    Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che non è soddisfatto alcuno dei criteri giuridici per includerla nell’elenco, che il Consiglio ha commesso un errore manifesto nel ritenere che i criteri per l’inclusione fossero soddisfatti, e che non vi è un valido fondamento giuridico o fattuale per la sua inclusione.

    2)

    Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di fornire giustificazioni adeguate o sufficienti per la sua inclusione nell’elenco.

    3)

    Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di salvaguardare i suoi diritti della difesa ed il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

    4)

    Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la decisione del Consiglio di includerla nell’elenco ha violato, senza giustificazione o proporzione, i suoi diritti fondamentali, tra i quali i suoi diritti alla tutela della sua proprietà, della sua attività d’impresa e della sua reputazione.


    (1)  Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58).

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16).


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