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Document 62012TN0565
Case T-565/12: Action brought on 27 December 2012 — National Iranian Tanker Company v Council
Causa T-565/12: Ricorso proposto il 27 dicembre 2012 — National Iranian Tanker Company/Consiglio
Causa T-565/12: Ricorso proposto il 27 dicembre 2012 — National Iranian Tanker Company/Consiglio
GU C 55 del 23.2.2013, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/22 |
Ricorso proposto il 27 dicembre 2012 — National Iranian Tanker Company/Consiglio
(Causa T-565/12)
2013/C 55/39
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: National Iranian Tanker Company (Teheran, Iran) (rappresentanti: R. Chandrasekera, S. Ashley, C. Murphy, solicitor e M. Lester, barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (1) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (2), nella parte in cui le misure adottate si applicano alla ricorrente; |
— |
dichiarare che l’annullamento esplica efficacia immediata e non ammetterne la sospensione; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che non è soddisfatto alcuno dei criteri giuridici per includerla nell’elenco, che il Consiglio ha commesso un errore manifesto nel ritenere che i criteri per l’inclusione fossero soddisfatti, e che non vi è un valido fondamento giuridico o fattuale per la sua inclusione. |
2) |
Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di fornire giustificazioni adeguate o sufficienti per la sua inclusione nell’elenco. |
3) |
Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di salvaguardare i suoi diritti della difesa ed il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. |
4) |
Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la decisione del Consiglio di includerla nell’elenco ha violato, senza giustificazione o proporzione, i suoi diritti fondamentali, tra i quali i suoi diritti alla tutela della sua proprietà, della sua attività d’impresa e della sua reputazione. |
(1) Decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16).