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Document 62012TN0530

    Causa T-530/12 P: Impugnazione proposta il 5 dicembre 2012 da Moises Bermejo Garde avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 settembre 2012 , causa F-41/10, Bermejo Garde/CESE

    GU C 55 del 23.2.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 55/15


    Impugnazione proposta il 5 dicembre 2012 da Moises Bermejo Garde avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 25 settembre 2012, causa F-41/10, Bermejo Garde/CESE

    (Causa T-530/12 P)

    2013/C 55/28

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. L. Levi)

    Controinteressato nel procedimento: Comitato economico e sociale europeo (CESE)

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 25 settembre 2012, causa F-41/10;

    di conseguenza, accogliere le conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado e, pertanto,

    annullare la decisione del Presidente del CESE n. 88/10 A, del 3 marzo 2010, recante rigetto della domanda presentata dal ricorrente il 7 dicembre 2009 e la sua riassegnazione;

    annullare l'addendum alla decisione n. 88/10, del 25 marzo 2010;

    annullare la decisione n. 133/10 A, del 24 marzo 2010, recante cessazione delle funzioni del ricorrente di Capo unità del Servizio giuridico con effetto immediato e la sua riassegnazione quale Capo unità presso un altro servizio a partire dal 6 aprile 2010;

    annullare la decisione del presidente del CESE n. 184/10 A, del 13 aprile 2010, con la quale si riassegna il ricorrente alla Direzione della logistica con effetto a decorrere dal 6 aprile 2010;

    condannare il convenuto al pagamento di 17 500 euro a titolo di risarcimento danni;

    condannare il convenuto alla totalità delle spese;

    condannare il convenuto a tutte le spese dei due gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi. A suo giudizio, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che egli avesse subito un pregiudizio a motivo della comunicazione di informazioni alla sua gerarchia, poiché è stato privato delle sue funzioni di Capo del servizio giuridico, ma altresì che tale pregiudizio non fosse derivato da una violazione degli articoli 12bis e 22bis dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

    1)

    Primo motivo, vertente su una violazione della nozione di atto che arreca pregiudizio nonché su uno snaturamento del fascicolo (con riferimento principalmente ai punti 44-64 della sentenza impugnata).

    2)

    Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa nonché su una violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (con riferimento ai punti 114-118 della sentenza impugnata).

    3)

    Terzo motivo, vertente su una violazione degli articoli 12bis, 22bis e 86 dello Statuto, nonché su una violazione dell'obbligo di motivazione e su uno snaturamento del fascicolo (con riferimento principalmente ai punti 133 e seguenti della sentenza impugnata).

    4)

    Quarto motivo, vertente su una violazione dell'articolo 86 dello Statuto, dell'allegato IX dello Statuto, delle disposizioni generali di esecuzione dell'allegato IX dello Statuto e del principio del rispetto dei diritti della difesa, nonché su uno snaturamento del fascicolo e su una violazione dell'obbligo di motivazione (con riferimento principalmente ai punti 75-78 della sentenza impugnata).

    5)

    Quinto motivo, vertente su una violazione delle regole relative alla competenza dell'autore dell'atto nonché su una violazione dell'articolo 22bis dello Statuto e dell'articolo 72 del regolamento interno del CESE (con riferimento ai punti 70-71 della sentenza impugnata).


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