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Document 62012CN0581

    Causa C-581/12 P: Impugnazione proposta l’ 11 dicembre 2012 da Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd, Kuwait Petroleum (Nederland) BV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 , causa T-370/06, Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd, Kuwait Petroleum (Nederland) BV/Commissione europea

    GU C 55 del 23.2.2013, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 55/4


    Impugnazione proposta l’11 dicembre 2012 da Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd, Kuwait Petroleum (Nederland) BV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012, causa T-370/06, Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd, Kuwait Petroleum (Nederland) BV/Commissione europea

    (Causa C-581/12 P)

    2013/C 55/06

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd, Kuwait Petroleum (Nederland) BV (rappresentanti: D.W. Hull, Solicitor, G. Berrisch, Rechtsanwalt)

    Altra parte nel procedimento: Commissione europea

    Conclusioni delle ricorrenti

    annullare la sentenza impugnata;

    (i) annullare l’articolo 2, lettera i), della decisione impugnata (1) nella parte in cui infligge un’ammenda alle ricorrenti; o (ii) ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti; o (iii) rinviare la causa dinanzi al Tribunale; e

    condannare la Commissione alle spese inerenti all’impugnazione nonché a quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    Con sentenza del 27 settembre 2012 (in prosieguo: la «sentenza impugnata») il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione del 13 settembre 2006 che condanna Kuwait Petroleum Corporation («KPC»), Kuwait Petroleum International Limited («KPI») e Kuwait Petroleum (Nederland) BV («KPN») (KPC, KPI e KPN vengono indicate collettivamente come le «ricorrenti»), congiuntamente e solidamente, al pagamento di un’ammenda di 16,632 milioni di euro per violazione dell’articolo 81 CE a causa della fissazione di prezzi sul mercato olandese del bitume. Ciascuna delle ricorrenti chiede o l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui infligge un’ammenda o la riduzione dell’ammenda, ovvero un rinvio dinanzi al Tribunale per i seguenti motivi:

    1)

    La sentenza impugnata dovrebbe essere annullata nella parte in cui infligge un’ammenda o, in subordine, dovrebbe essere rinviata dinanzi al Tribunale in quanto viziata da un errore di diritto poiché il Tribunale ha interpretato erroneamente il punto 23, lettera b), della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, il quale dispone che se un richiedente il trattamento favorevole «fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla Commissione che hanno un'incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa», la Commissione può non tenere conto di tali fatti in sede di fissazione dell’importo dell’ammenda del richiedente il trattamento favorevole. Il Tribunale ha statuito che un fatto viene ignorato dalla Commissione unicamente qualora quest’ultima non ne abbia alcuna conoscenza. Pertanto, anche se la Commissione ha soltanto un’idea molto generica circa l’esistenza di un’intesa e non dispone di alcuna prova diretta che le consenta di dimostrare i fatti relativi a tale intesa, un richiedente il trattamento favorevole che fornisce tali prove non potrebbe beneficiare dell’immunità prevista dall’ultimo paragrafo del punto 23, lettera b). Le ricorrenti sostengono che tale interpretazione del paragrafo è troppo ristretta nonché giuridicamente erronea.

    2)

    La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto in quanto il Tribunale non ha correttamente esaminato le prove dedotte dalle ricorrenti prima di giungere alla conclusione che il valore delle prove fornite alla Commissione dalla KPN nell’ambito della comunicazione sul trattamento favorevole è affievolito dalle informazioni trasmesse da altre parti. Il Tribunale non può giungere a siffatta conclusione senza esaminare le prove fornite dalla KPN e senza porle a confronto con le prove presentate dalle altre parti, cosa che non ha neppure tentato di fare.


    (1)  Decisione della Commissione, del 13 settembre 2006, 2007/534/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea [Caso COMP/F/38.456 — Bitume (Paesi Bassi)], GU (2007) L 196, pag. 40.


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