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Document 62012CN0580

Causa C-580/12 P: Impugnazione proposta il 10 dicembre 2012 da Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 , causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl/Commissione europea

GU C 55 del 23.2.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/3


Impugnazione proposta il 10 dicembre 2012 da Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012, causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl/Commissione europea

(Causa C-580/12 P)

2013/C 55/05

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl (rappresentanti: S. Völcker, Rechtsanwalt, F. Louis, avocat, H.-G. Kamann, Rechtsanwalt, C. O'Daly, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza nei limiti in cui il Tribunale ha accolto l'esclusione, stabilita dalla decisione, delle vendite vincolate nel calcolo delle ammende imposte agli altri destinatari della decisione, con ciò discriminando la Guardian;

di conseguenza, ridurre, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito, l'importo dell'ammenda stabilita dalla decisione e imposta alle ricorrenti di un ammontare corrispondente al 37 % dell'ammenda;

annullare la sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, causa T-82/08, Guardian Industries Corp. e Guardian Europe Sàrl c. Commissione, nei limiti in cui il Tribunale ha dichiarato ammissibile la lettera della Commissione del 10 febbraio 2012;

di conseguenza, dichiarare inammissibile la lettera della Commissione e eliminarla dal materiale probatorio;

ridurre ulteriormente, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito, l'ammenda stabilita dalla decisione e imposta alle ricorrenti di un ammontare non inferiore al 25 % dell'ammenda originale, al fine di rimediare al mancato rispetto, da parte del Tribunale, del dovere di garantire un controllo giurisdizionale effettivo entro un termine ragionevole ai sensi dell'articolo 47 della Carta; e

condannare la Commissione alle spese delle ricorrenti relative a questa impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi.

In primo luogo, la sentenza viola il principio di parità di trattamento nell'accogliere l'esclusione, stabilita dalla decisione, delle vendite vincolate nel calcolare le ammende imposte agli altri destinatari della decisione e nell'omettere di sanare la conseguente discriminazione nei confronti della Guardian. Così facendo, la sentenza ha ignorato una consistente giurisprudenza che richiede che, nel calcolare le ammende, le vendite vincolate ricevano lo stesso trattamento delle vendite esterne, salvo che da ciò discenda un vantaggio illegittimo a favore dei produttori integrati. Il ragionamento del Tribunale — secondo il quale la decisione faceva riferimento solo alle «vendite di vetro piano a clienti indipendenti» — non può giustificare la discriminazione nei confronti della Guardian.

In secondo luogo, la sentenza viola le norme del Tribunale sui termini e i principi fondamentali dei diritti alla difesa e alla parità delle armi nel dichiarare ammissibile la lettera della Commissione del 10 febbraio 2012. In tale lettera, inviata un giorno feriale prima dell'udienza, la Commissione ha preteso di introdurre nel materiale probatorio nuove informazioni che non erano già in possesso del Tribunale, nonostante la Commissione avesse avuto molte precedenti occasioni per farlo.

In terzo luogo, sono trascorsi più di tre anni e cinque mesi tra la chiusura della fase scritta e la decisione del Tribunale di aprire la fase orale. Questo ritardo ha violato il diritto delle ricorrenti di cui all'articolo 47 della Carta ad un ricorso effettivo e ad un'udienza entro un termine ragionevole. Ciò va oltre quanto la Corte ha in passato considerato eccessivo, e non può essere giustificato da nessun fattore quale la complessità o il volume delle prove dinanzi al Tribunale. Invece, si trattava di un caso semplice, con la Guardian unica impresa a depositare un ricorso volto all'annullamento della decisione. Il materiale probatorio era limitato ad un numero ristretto di brevi documenti e dichiarazioni, tutte nella lingua del procedimento. La Guardian ha fatto tutto ciò che poteva per semplificare e velocizzare la trattazione della sua impugnazione da parte del Tribunale, incluso rinunciare ad un secondo scambio di memorie nonostante l'importanza della sua impugnazione e — data la brevissima durata della violazione — nonostante l’importo senza precedenti dell'ammenda comminata dalla Commissione.


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