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Document 52012AR2077

    Parere del Comitato delle regioni «Capitali europee della cultura (2020-2033)»

    GU C 17 del 19.1.2013, p. 97–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 17/97


    Parere del Comitato delle regioni «Capitali europee della cultura (2020-2033)»

    2013/C 17/15

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    si pronuncia espressamente a favore della prosecuzione dell'iniziativa, che valorizza la ricchezza culturale europea in tutta la sua molteplicità e che, attraverso il coinvolgimento dei cittadini, promuove lo sviluppo a lungo termine di uno spazio culturale comune europeo;

    sottolinea la necessità che le città candidate definiscano un programma culturale specifico sulla base delle risorse locali e regionali e gli conferiscano una dimensione spiccatamente europea. Lo sviluppo di tale programma dovrebbe poggiare su un orientamento strategico efficace a lungo termine e consentire ricadute positive, per il settore della cultura e per la città ospitante, che non si esauriscano nell'arco dell'anno di durata dell'iniziativa;

    auspica il coinvolgimento attivo di tutti i gruppi sociali, religiosi ed etnico-culturali, di qualsiasi fascia d'età, sia nella definizione che nella realizzazione del programma culturale. Particolare attenzione dovrebbe essere riservata ai giovani, al fine di migliorare le loro opportunità di partecipare alla vita culturale;

    ribadisce la necessità di coinvolgere il territorio circostante le capitali europee della cultura e più in generale la regione in cui esse si trovano, al fine di consentire la partecipazione di aree geografiche più ampie, in molti casi estese oltre i confini degli Stati membri;

    richiama l'attenzione sui vantaggi derivanti dal fatto che il Comitato delle regioni svolga un ruolo importante in relazione a questa iniziativa, e reputa perciò opportune e necessarie la nomina e la partecipazione di almeno un membro eletto del Comitato delle regioni al panel europeo.

    Relatrice generale

    Elisabeth VITOUCH (AT/PSE), consigliere comunale di Vienna

    Testo di riferimento

    Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033

    COM(2012) 407 final

    I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    Contesto generale

    1.

    sostiene l'iniziativa "Capitale europea della cultura" in quanto si tratta di una delle misure più ambiziose, efficaci e di più ampia portata intraprese dall'UE nel settore della cultura. Una misura che evidenzia la ricchezza, la diversità e gli aspetti comuni dell'evoluzione culturale locale, regionale, nazionale ed europea;

    2.

    si pronuncia espressamente a favore della prosecuzione dell'iniziativa, che valorizza la ricchezza culturale europea in tutta la sua molteplicità e che, attraverso il coinvolgimento dei cittadini, promuove lo sviluppo a lungo termine di uno spazio culturale comune europeo;

    3.

    richiama l'attenzione sui vantaggi derivanti dal fatto che il Comitato delle regioni svolga un ruolo importante in relazione a questa iniziativa, e reputa perciò opportune e necessarie la nomina e la partecipazione di almeno un membro eletto del Comitato delle regioni al panel europeo;

    4.

    accoglie con favore la proposta della Commissione europea ed esprime la sua soddisfazione sull'ampia considerazione riservata agli aspetti locali e regionali, messi in evidenza nel parere d'iniziativa del CdR sul tema Il futuro della capitale europea della cultura  (1), il che agevolerà la partecipazione attiva degli enti locali e regionali;

    5.

    fa presente che, ai sensi dell'articolo 6 del TFUE, nel settore della cultura l'Unione europea ha competenza soltanto per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, e che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del TUE, l'Unione è tenuta a rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e a vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo;

    6.

    constata che la proposta in esame è conforme al principio della sussidiarietà. Il Comitato delle regioni sottolinea tuttavia che tale principio, così come la suddetta natura della competenza dell'UE, devono riflettersi anche sulla procedura proposta (ad es. composizione del panel europeo, nomina e criteri) per rispecchiare adeguatamente lo spirito dei trattati.

    Osservazioni generali

    7.

    sottolinea la necessità che le città candidate definiscano un programma culturale specifico sulla base delle risorse locali e regionali e gli conferiscano una dimensione spiccatamente europea. Lo sviluppo di tale programma dovrebbe poggiare su un orientamento strategico efficace a lungo termine e consentire ricadute positive, per il settore della cultura e per la città ospitante, che non si esauriscano nell'arco dell'anno di durata dell'iniziativa;

    8.

    auspica il coinvolgimento attivo di tutti i gruppi sociali, religiosi ed etnico-culturali, di qualsiasi fascia d'età, sia nella definizione che nella realizzazione del programma culturale. Particolare attenzione dovrebbe essere riservata ai giovani, al fine di migliorare le loro opportunità di partecipare alla vita culturale;

    9.

    ribadisce la sua convinzione che il concetto di dialogo interculturale può, soprattutto se associato alla coesione sociale e territoriale, contribuire a instillare i valori fondamentali della vita privata, sociale e civica, come la solidarietà, la responsabilità, la tolleranza e il rispetto (2). La definizione di una serie di priorità in questo senso favorisce la capacità di comunicazione tra le persone come anche tra i diversi gruppi sociali, nonostante il loro diverso bagaglio culturale, e li aiuta a vivere insieme nel rispetto dei valori europei;

    10.

    ritiene che l'iniziativa fornisca anche un sostegno efficace a lungo termine alle industrie culturali e creative locali e regionali, ed evidenzia nel contempo il valore intrinseco della creatività artistica e culturale europea nonché della sua trasmissione e fruizione;

    11.

    sottolinea la necessità che l'iniziativa sia preceduta da diversi anni di intensa preparazione e misure specifiche di accompagnamento (formulazione di raccomandazioni, valutazione e monitoraggio) e riceva un'impostazione di respiro pari all'intero anno di durata. In questo contesto, il Comitato delle regioni accoglie con favore il nuovo obbligo di valutazione da parte della città in questione, la quale sarà però accompagnata a livello europeo;

    12.

    è favorevole all'attuale processo di selezione in due tempi, in cui la prima fase si fonda su un sistema a rotazione tra gli Stati membri che offre a ogni città e regione dell'UE le stesse possibilità di ospitare la manifestazione, garantendo così all'interno dell'Unione un equilibro geografico fra le varie capitali europee della cultura;

    13.

    ricorda l'importanza che una capitale europea della cultura persegua una strategia a lungo termine. Il successo dell'iniziativa dipende tra l'altro dal sostegno politico da parte di tutti i livelli, da una buona governance in tutti i settori interessati, dalla nomina di direttori indipendenti sul piano artistico e dalla certezza di poter disporre delle risorse finanziarie necessarie per un periodo di più anni;

    14.

    raccomanda di adoperarsi in particolar modo per adottare misure idonee a motivare un'ampia gamma di città e regioni a candidarsi nel quadro della procedura di selezione;

    15.

    è favorevole a innalzare il grado di visibilità del programma in quanto iniziativa dell'Unione europea; ciò dovrebbe costituire un elemento imprescindibile della strategia di comunicazione in merito alla capitale europea della cultura scelta;

    16.

    ribadisce la necessità di coinvolgere il territorio circostante le capitali europee della cultura e più in generale la regione in cui esse si trovano, al fine di consentire la partecipazione di aree geografiche più ampie, in molti casi estese oltre i confini degli Stati membri;

    17.

    auspica che la Commissione incoraggi un'oculata valorizzazione delle esperienze maturate dalle capitali europee della cultura nelle loro dimensioni transnazionale e transfrontaliera, dal momento che, da un lato, queste capitali funzionano come "binomi transnazionali" e, dall'altro, il concetto di "capitali della cultura" comprende in misura sempre maggiore una fondamentale componente transfrontaliera;

    18.

    ritiene che l'iniziativa possa contribuire anche alla politica europea di vicinato e alle relazioni con altri paesi europei poiché consente non solo di rafforzare la cooperazione culturale all'interno dell'UE ma anche di intensificare ulteriormente le relazioni tra questa e i suoi vicini orientali e meridionali, allo scopo di migliorare il benessere, la stabilità e la sicurezza lungo i confini esterni dell'UE. Di conseguenza, dovrebbero poter partecipare all'iniziativa non soltanto città dei paesi candidati o candidati potenziali ma anche città dei paesi che partecipano alla politica di vicinato dell'UE, nonché dei paesi EFTA;

    19.

    raccomanda di sfruttare al meglio le sinergie per poter utilizzare in maniera ottimale tutte le fonti di finanziamento disponibili. In questo contesto, il Comitato invita a mettere a punto un meccanismo affidabile che consenta il sostegno reciproco dell'iniziativa nel quadro dei diversi programmi di finanziamento dell'UE;

    20.

    accoglie con favore la possibilità di soprassedere alla nomina qualora nessuna delle città candidate dovesse rispondere ai requisiti;

    Osservazioni relative a singoli articoli

    Articolo 5 (Criteri)

    21.

    è favorevole allo sviluppo di criteri di selezione delle candidature espliciti, trasparenti e chiari, che garantiscano ai potenziali interessati una maggiore certezza nella preparazione, e - grazie a un orientamento più preciso - anche nell'attuazione, di strategie a lungo termine;

    22.

    sottolinea l'importanza di adottare misure nuove ed efficaci a lungo termine che consentano alle diverse categorie sociali (soprattutto giovani, persone emarginate, svantaggiate o appartenenti a minoranze) di assistere o partecipare ad attività culturali. Occorre inoltre riservare un'attenzione particolare all'accessibilità dei programmi offerti per le persone disabili e gli anziani;

    23.

    fa notare che i criteri in questione non devono portare l'Unione europea a influenzare - sia pure solo indirettamente - i contenuti culturali delle attività in programma;

    Articolo 6 (Panel europeo) e articolo 11 (Nomina)

    24.

    pone l'accento sull'importanza del panel europeo per questa iniziativa, ma è critico nei confronti delle novità proposte dalla Commissione riguardo alla nomina dei suoi membri. In particolare è contrario alla preselezione dei membri del panel e alla completa esclusione dei membri provenienti dallo Stato membro interessato;

    25.

    sottolinea altresì che proprio il nuovo modo di nomina di tali membri da parte della Commissione, previsto dalla proposta di decisione, e non più da parte del Consiglio, rischia di compromettere l'identificazione simbolica e materiale con l'iniziativa e l'accettazione di quest'ultima da parte degli Stati membri;

    26.

    propone quindi essenzialmente di mantenere, sia pure in forma modificata, la procedura attuale di selezione dei membri del panel europeo. Inoltre, la nomina della Capitale della cultura dovrebbe rimanere anche in futuro di competenza del Consiglio;

    Articolo 10 (Disposizioni relative ai paesi candidati e potenziali candidati)

    27.

    si pronuncia a favore dell'apertura dell'iniziativa, oltre che alle città dei paesi candidati e potenziali candidati, anche alle città di altri Stati europei (paesi EFTA) nonché a quelle dei paesi che partecipano alla politica di vicinato dell'UE;

    28.

    reputa che, oltre al premio Melina Mercouri, che rappresenta il contributo finanziario dell'UE ad ogni capitale europea della cultura, sia necessario esplorare più attentamente le complementarità con altri fondi UE e il ricorso a finanziamenti innovativi, anche attraverso la Banca europea per gli investimenti (BEI);

    29.

    per motivi di equità rispetto alle città degli Stati membri, chiede che, nel periodo dal 2020 al 2033, ogni città sia autorizzata a partecipare ad un solo concorso destinato alle città dei paesi candidati, dei paesi potenziali candidati, dei paesi che partecipano alla politica di vicinato dell'UE e dei paesi EFTA.

    II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Articolo 3, paragrafo 3

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Le città dei paesi candidati e potenziali candidati hanno inoltre la possibilità di candidarsi al titolo di Capitale europea della cultura nel quadro di un concorso generale organizzato ogni tre anni parallelamente ai concorsi nei due Stati membri, in conformità del calendario di cui all'allegato.

    Le disposizioni specifiche applicabili alle città dei paesi candidati e potenziali candidati figurano all'articolo 10.

    Le città dei paesi candidati, e dei paesi potenziali candidati, dei paesi che partecipano alla politica di vicinato dell'UE e dei paesi dell'EFTA hanno inoltre la possibilità di candidarsi al titolo di Capitale europea della cultura nel quadro di un concorso generale organizzato ogni tre anni parallelamente ai concorsi nei due Stati membri, in conformità del calendario di cui all'allegato.

    Le disposizioni specifiche applicabili a queste alle città dei paesi candidati e potenziali candidati figurano all'articolo 10.

    Motivazione

    Prevedere diversi gruppi di candidati per ciascun programma di sostegno o iniziativa non sembra una scelta appropriata. Si propone pertanto di ampliare la gamma degli Stati partecipanti.

    Emendamento 2

    Articolo 4, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    La partecipazione al concorso per il titolo di Capitale europea della cultura è aperta unicamente alle città. Le città candidate possono associare le regioni circostanti. Le candidature sono tuttavia presentate con il nome della città in questione che, qualora selezionata, riceverà il titolo.

    La partecipazione al concorso per il titolo di Capitale europea della cultura è aperta unicamente alle città. Le città candidate possono associare i territori o le regioni circostanti. Le candidature sono tuttavia presentate con il nome della città in questione che, qualora selezionata, riceverà il titolo.

    Motivazione

    Oltre alle immediate vicinanze della città interessata, dovrebbe essere possibile coinvolgere anche la regione (nel senso più ampio del termine) in cui essa si trova.

    Emendamento 3

    Articolo 5, paragrafo 5, lettera b)

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    la creazione di opportunità nuove e sostenibili che consentano a un gran numero di cittadini (soprattutto giovani e gruppi emarginati o svantaggiati, comprese le minoranze) di assistere o partecipare ad attività culturali. Un'attenzione particolare è inoltre riservata, ove possibile, all'accessibilità di queste attività per le persone disabili e gli anziani;

    la creazione di opportunità nuove e sostenibili che consentano a un gran numero di cittadini (soprattutto giovani e gruppi emarginati o svantaggiati, comprese le minoranze) di assistere o partecipare ad attività culturali. Un'attenzione particolare è inoltre riservata, ove possibile, all'accessibilità di queste attività per le persone disabili e gli anziani;

    Motivazione

    L'accesso delle persone disabili e degli anziani non dovrebbe essere limitato a priori.

    Emendamento 4

    Articolo 6, paragrafi da 1 a 3

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    1.

    È istituito un panel europeo di esperti indipendenti ("panel europeo") che è incaricato delle procedure di selezione e monitoraggio.

    2.

    Il panel europeo è composto da 10 membri, che devono essere cittadini dell'Unione. Devono essere esperti indipendenti provvisti di esperienza e competenze rilevanti nel settore della cultura, nello sviluppo culturale delle città o nell'organizzazione di una Capitale europea della cultura. Inoltre, devono poter dedicare un numero appropriato di giorni di lavoro all'anno al panel europeo.

    La Commissione preseleziona un gruppo di membri potenziali del panel in seguito a un invito a manifestare interesse. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono poi a selezionare da questo gruppo tre esperti ciascuno e li nominano conformemente alle rispettive procedure. Il Comitato delle regioni seleziona un esperto e lo nomina conformemente alle proprie procedure.

    Ogni istituzione o organo si adopera per garantire che le competenze degli esperti che nomina siano il più possibile complementari e che tali esperti siano selezionati garantendo una copertura geografica equilibrata.

    Il panel europeo nomina il suo presidente.

    3.

    I membri del panel europeo sono nominati per tre anni. Tuttavia, in deroga a quanto previsto sopra, per il primo panel che sarà costituito a norma della presente decisione, il Parlamento europeo nomina i suoi tre esperti per tre anni, il Consiglio per un anno, la Commissione per due anni e il Comitato delle regioni nomina il suo esperto per un anno in modo da scaglionare la sostituzione dei membri del panel ed evitare così la perdita di esperienza e conoscenze che si verificherebbe in caso di sostituzione simultanea di tutti i membri.

    1.

    È istituito un panel europeo di esperti indipendenti e ("panel europeo") che è incaricato delle procedure di selezione e monitoraggio.

    2.

    Il panel europeo è composto da 11 0 membri, che devono essere cittadini dell'Unione. Devono essere esperti indipendenti provvisti di esperienza e competenze rilevanti nel settore della cultura, nello sviluppo culturale a livello locale, regionale o urbano delle città o nell'organizzazione di una Capitale europea della cultura. Inoltre, devono poter dedicare un numero appropriato di giorni di lavoro all'anno tempo sufficiente al panel europeo.

    La Commissione preseleziona un gruppo di membri potenziali del panel in seguito a un invito a manifestare interesse. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono poi a selezionano re da questo gruppo tre esperti membri ciascuno e li nominano conformemente alle rispettive procedure. Il Comitato delle regioni seleziona un membro esperto e lo nomina conformemente alle proprie procedure. Un membro viene nominato dallo Stato membro interessato in consultazione con la Commissione. In caso di candidature di Stati di cui all'articolo 10, questo membro è sostituito da un altro membro nominato dalla Commissione.

    Ogni istituzione o organo si adopera per garantire che le competenze degli esperti dei membri che nomina siano il più possibile complementari e che tali esperti membri siano selezionati garantendo una copertura geografica equilibrata.

    Il panel europeo nomina il suo presidente.

    3.

    I membri del panel europeo nominati dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione e dal Comitato delle regioni sono nominati per tre quattro anni. Tuttavia, in deroga a quanto previsto sopra, per il primo panel che sarà costituito a norma della presente decisione, il Parlamento europeo nomina i suoi tre esperti per tre anni, il Consiglio nomina i suoi membri per un anno due anni, e la Commissione per due tre anni e il Comitato delle regioni nomina il suo esperto per un anno in modo da scaglionare la sostituzione dei membri del panel ed evitare così la perdita di esperienza e conoscenze che si verificherebbe in caso di sostituzione simultanea di tutti i membri.

    Motivazione

    Il CdR è critico nei confronti della preselezione dei membri del panel da parte della Commissione. In sostanza, esso propone di mantenere il sistema attuale, sia pure in forma lievemente modificata. In particolare, quella di garantire allo Stato membro interessato una rappresentanza all'interno del panel si è dimostrata una scelta valida.

    Emendamento 5

    Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Disposizioni relative ai paesi candidati e potenziali candidati

    1.

    La Commissione è responsabile dell'organizzazione del concorso tra le città dei paesi candidati e candidati potenziali.

    2.

    La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un invito a presentare candidature sei anni prima dell'inizio dell'anno del titolo. Tale invito è aperto alle città di tutti i paesi candidati e potenziali candidati purché questi partecipino, alla data di pubblicazione dell'invito, al programma Europa creativa o a programmi successivi dell'Unione a sostegno della cultura.

    Tuttavia, per motivi di equità rispetto alle città degli Stati membri, ogni città è autorizzata a partecipare ad un solo concorso destinato alle città dei paesi candidati e potenziali candidati durante il periodo dal 2020 al 2033 e una città che abbia partecipato a tale concorso non è autorizzata, nello stesso periodo, a partecipare a un concorso organizzato successivamente in un nuovo Stato membro conformemente a quanto disposto nell'articolo 3, paragrafo 2.

    Ancora per motivi di equità nei confronti degli Stati membri, ogni paese candidato o potenziale candidato è autorizzato a ospitare la manifestazione una sola volta nel periodo dal 2020 al 2033. Alle città di paesi cui è già stato attribuito il titolo non è dunque consentito partecipare a ulteriori concorsi durante lo stesso periodo.

    3.

    Le condizioni di cui all'articolo 4 e i criteri di cui all'articolo 5 si applicano ai paesi candidati e potenziali candidati.

    Disposizioni relative ai paesi candidati e potenziali candidati ad altri Stati

    1.

    La Commissione è responsabile dell'organizzazione del concorso tra le città dei paesi candidati, e dei paesi potenziali candidati, dei paesi che partecipano alla politica di vicinato dell'UE e dei paesi dell'EFTA.

    2.

    La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un invito a presentare candidature sei anni prima dell'inizio dell'anno del titolo. Tale invito è aperto alle città di tutti i paesi candidati e potenziali candidati purché questi partecipino, alla data di pubblicazione dell'invito, al programma Europa creativa o a programmi successivi dell'Unione a sostegno della cultura.

    Tuttavia, per motivi di equità rispetto alle città degli Stati membri, ogni città è autorizzata a partecipare ad un solo concorso destinato alle città dei paesi candidati, e dei paesi potenziali candidati, dei paesi che partecipano alla politica di vicinato dell'UE e dei paesi dell'EFTA durante il periodo dal 2020 al 2033 e una città che abbia partecipato a tale concorso non è autorizzata, nello stesso periodo, a partecipare a un concorso organizzato successivamente in un nuovo Stato membro conformemente a quanto disposto nell'articolo 3, paragrafo 2.

    Ancora per motivi di equità nei confronti degli Stati membri, ogni paese candidato o potenziale candidato ciascuno di tali paesi è autorizzato a ospitare la manifestazione una sola volta nel periodo dal 2020 al 2033. Alle città di paesi cui è già stato attribuito il titolo non è dunque consentito partecipare a ulteriori concorsi durante lo stesso periodo.

    3.

    Le condizioni di cui all'articolo 4 e i criteri di cui all'articolo 5 si applicano ai suddetti paesi candidati e potenziali candidati.

    Motivazione

    Prevedere diversi gruppi di candidati per ciascun programma di sostegno o iniziativa non sembra una scelta appropriata. Si propone pertanto di ampliare la gamma degli Stati partecipanti. Onde evitare costi finanziari eccessivi, dovrebbe essere possibile adottare soluzioni caso per caso.

    Emendamento 6

    Articolo 11

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    La Commissione nomina ufficialmente le Capitali europee della cultura mediante atti di esecuzione, tenendo in debito conto le raccomandazioni del panel europeo. Essa informa della nomina il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni.

    La Commissione nomina ufficialmente le Capitali europee della cultura mediante atti di esecuzione, tenendo in debito conto le raccomandazioni del panel europeo. Essa informa della nomina il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni.

    1.

    La Commissione designa, d'intesa con gli Stati membri interessati, una città da nominare Capitale europea della cultura, e ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni almeno quattro anni prima dell'inizio previsto della relativa manifestazione.

    La suddetta notifica deve essere accompagnata da una motivazione della designazione basata sulle relazioni del panel europeo.

    La designazione tiene conto delle raccomandazioni formulate dal panel europeo.

    2.

    Il Parlamento europeo può trasmettere un parere alla Commissione entro tre mesi dal ricevimento delle designazioni.

    3.

    Il Consiglio, deliberando in base a una raccomandazione della Commissione formulata tenendo conto del parere del Parlamento europeo e delle giustificazioni fondate sulle relazioni del panel europeo, nomina ufficialmente le città in questione Capitali europee della cultura per l'anno per il quale sono state designate.

    Motivazione

    La nomina di una Capitale europea della cultura è un atto di tale importanza da dover essere compiuto dal Consiglio, cui è possibile conferire, per espressa disposizione dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, competenze di esecuzione in casi specifici debitamente motivati.

    Bruxelles, 30 novembre 2012

    Il presidente del Comitato delle regioni

    Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


    (1)  CdR 191/2011 fin.

    (2)  CdR 191/2011 fin.


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