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Document 52012AR1185

    Parere del Comitato delle regioni «Il distacco di lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi»

    GU C 17 del 19.1.2013, p. 67–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 17/67


    Parere del Comitato delle regioni «Il distacco di lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi»

    2013/C 17/12

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    constata lo svilupparsi, in questi ultimi anni, del fenomeno del distacco di lavoratori all'interno dell'Unione europea, ma al tempo stesso sottolinea che il numero dei lavoratori distaccati varia molto da uno Stato membro di origine o destinazione all'altro;

    ritiene, in questo contesto, che sia oggi importante adottare uno strumento unionale in materia di distacco dei lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi, che permetta sia di armonizzare il controllo della sua applicazione che di affrontare le questioni di fondo sollevate da una serie di sentenze della Corte di giustizia, che hanno condotto a un'interpretazione restrittiva della direttiva 96/71/CE;

    deplora che la proposta della Commissione non preveda una revisione né una modifica della direttiva 96/71/CE, e non sia quindi in grado di affrontare tutte le questioni di fondo sollevate dalla giurisprudenza della Corte, e in particolare quelle concernenti l'estensione dei contratti collettivi, l'ampliamento del «nucleo minimo di norme applicabili», l'applicazione delle disposizioni più favorevoli dello Stato di accoglienza o il rispetto dei diritti sociali fondamentali, come il diritto di sciopero;

    propone di rafforzare la responsabilità solidale del datore di lavoro e del subcontraente introducendo una norma che limiti il numero dei livelli di subcontratto;

    si rallegra del fatto che l'11 settembre 2012 la Commissione europea abbia ritirato la proposta di regolamento (Monti II) sulla conciliazione del diritto di sciopero con le libertà economiche dell'Unione europea, basata sulla clausola di flessibilità sul completamento del mercato interno (articolo 352 del TFUE).

    Relatore

    Alain HUTCHINSON (BE/PSE), membro del parlamento della regione di Bruxelles Capitale

    Testi di riferimento

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi

    COM(2012) 131 final

    e

    Proposta di regolamento del Consiglio sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi

    COM(2012) 130 final

    I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    1.

    sostiene le iniziative della Commissione europea tese al rafforzamento della dimensione sociale del mercato interno, conformemente all'articolo 9 del Trattato di Lisbona, che assicura che tutte le politiche dell'Unione europea tengano conto della dimensione sociale.

    Sviluppo del fenomeno del distacco di lavoratori

    2.

    constata lo svilupparsi, in questi ultimi anni, del fenomeno del distacco di lavoratori all'interno dell'Unione europea. Secondo la Commissione, sarebbero circa un milione i lavoratori distaccati ogni anno dai loro datori di lavoro da uno Stato membro ad un altro; sottolinea nel contempo che il numero dei lavoratori distaccati varia molto da uno Stato membro di origine o destinazione all'altro;

    3.

    osserva che sono i settori a più alta intensità di manodopera quelli in cui si verifica il maggior numero di distacchi di lavoratori. L'edilizia e i lavori pubblici sono storicamente i settori che occupano la percentuale più alta di lavoratori distaccati (24 % dei distacchi effettuati in Europa, secondo i dati della Commissione), la gran maggioranza dei quali sono operai;

    4.

    sottolinea che le differenze salariali possono variare notevolmente da paese a paese.

    La dimensione territoriale dei distacchi di lavoratori

    5.

    richiama l'attenzione sulla concentrazione geografica dei distacchi specifici di alcuni settori: le regioni transfrontaliere, infatti, ricevono una percentuale significativa delle dichiarazioni di distacco;

    6.

    ritiene che le regioni, e in particolare quelle frontaliere, siano chiamate a svolgere un ruolo più attivo nel quadro della cooperazione tra autorità pubbliche di Stati diversi, per garantire che tali distacchi avvengano nel rispetto dei diritti e della dignità della persona, da un lato, e per consentire lo scambio di buone pratiche, dall'altro. Le regioni interessate dovrebbero, a questo scopo, disporre di mezzi adeguati allo svolgimento delle loro funzioni;

    7.

    sottolinea che la portata territoriale dei contratti collettivi di lavoro è una delle condizioni per la loro applicazione ai lavoratori distaccati, ai sensi della direttiva 1996/71/CE, e che è pertanto necessario che le autorità competenti possano informare il prestatore di servizi straniero o il lavoratore distaccato nel territorio di loro competenza circa il contenuto di tali contratti collettivi, e possano garantirne l'applicazione.

    Necessità di controllare più accuratamente l'applicazione delle norme in materia di distacco

    8.

    sottolinea che questi distacchi di lavoratori vengono spesso effettuati eludendo le norme in materia di lavoro e protezione sociale, nonché le leggi fiscali, ad esempio grazie ai seguenti espedienti:

    le assunzioni al solo scopo del distacco; le società fittizie che permettono di stabilire una sede legale nel presunto Stato di origine del distacco;

    i «falsi lavoratori autonomi», che non versano contributi ed ai quali non si applicano le condizioni di lavoro e salariali dello Stato di accoglienza, come previsto dalla direttiva 96/17/CE, che si applica solo ai lavoratori dipendenti;

    la pratica, adottata da alcune grandi imprese, di costituire piattaforme di lavoratori distaccati, creando succursali in Stati con norme fiscali e sociali finanziariamente vantaggiose per distaccarvi dei dipendenti;

    il ricorso abusivo al distacco per quelli che di fatto sono posti di lavoro a tempo indeterminato;

    l'assenza di dichiarazione di distacco;

    fa presente che alcuni studi sul distacco dei lavoratori evidenziano tutta una serie di casi in cui la normativa applicabile nello Stato membro ospitante in materia di condizioni minime di lavoro e occupazione non viene rispettata, con tentativi di aggirare le disposizioni in materia di sicurezza sociale e in materia fiscale;

    9.

    fa notare che, alla luce dell'estrema disparità - rilevata dalla stessa Commissione - tra le misure nazionali di controllo applicate dagli Stati membri o dai paesi terzi che hanno concluso accordi di libera circolazione delle persone, l'esistenza di norme comuni in materia di controllo riveste un'importanza affatto particolare; le possibilità di controllo da parte delle autorità nazionali non devono tuttavia risultarne limitate;

    10.

    ritiene, in questo contesto, che sia oggi importante adottare uno strumento unionale in materia di distacco dei lavoratori nel quadro di una prestazione di servizi, che permetta sia di armonizzare il controllo della sua applicazione che di affrontare le questioni di fondo sollevate da una serie di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare nelle cause Viking (C-438/05), Laval (C-341/05) Rüffert (C-346/06) e Commissione contro Granducato di Lussemburgo (C-319/06), che hanno condotto a un'interpretazione restrittiva della direttiva 96/71/CE;

    11.

    accoglie quindi favorevolmente l'iniziativa di adottare una direttiva in materia; deplora tuttavia che la relativa proposta della Commissione non preveda una revisione né una modifica della direttiva 96/71/CE, e non sia quindi in grado di affrontare tutte le questioni di fondo sollevate dalle sentenze summenzionate, e in particolare quelle concernenti l'estensione dei contratti collettivi, l'ampliamento del «nucleo minimo di norme applicabili», l'applicazione delle disposizioni più favorevoli dello Stato di accoglienza o il rispetto dei diritti sociali fondamentali, come il diritto di sciopero;

    12.

    richiama l'attenzione sul fatto che la direttiva proposta si limita in pratica a enunciare misure e meccanismi destinati a migliorare e a rafforzare il controllo dell'applicazione e attuazione delle norme della direttiva 96/71/CE, finora rivelatesi inadeguate nella lotta contro il dumping sociale e le frodi.

    I diritti fondamentali non devono essere subordinati alle libertà economiche

    13.

    si rallegra del fatto che l'11 settembre 2012 la Commissione europea abbia ritirato la proposta di regolamento (Monti II) sulla conciliazione del diritto di sciopero con le libertà economiche dell'Unione europea, basata sulla clausola di flessibilità sul completamento del mercato interno (articolo 352 del TFUE);

    14.

    condivide l'analisi secondo cui il diritto di sciopero non deve essere subordinato all'obiettivo complementare di un perfezionamento del mercato interno, non solo perché si tratta di un principio intangibile garantito dalla Carta dei diritti fondamentali ma anche perché la lex specialis, come definita all'articolo 153 del Trattato, esclude espressamente il diritto di sciopero dal campo di applicazione della legislazione dell'UE;

    15.

    reputa tuttavia che il ritiro della proposta di regolamento lasci in sospeso un certo numero di questioni poste dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Invoca pertanto la presentazione di una nuova proposta legislativa che vieti espressamente che i diritti sociali fondamentali (diritto alla contrattazione collettiva, diritto all'azione sindacale) possano essere limitati dalle libertà economiche (diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi) e che queste ultime possano giustificare l'elusione delle norme e pratiche nazionali in materia sociale;

    16.

    rammenta che 12 parlamenti nazionali (per complessivi 19 voti) si sono avvalsi per la prima volta del meccanismo di allerta precoce nei confronti della Commissione proprio in relazione alla suddetta proposta di regolamento, ritenuta in conflitto con le competenze nazionali e contraria ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

    17.

    ritiene comunque necessario un intervento del legislatore europeo volto a chiarire il rapporto esistente tra le «azioni collettive» e la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi allorché si presentano situazioni di natura effettivamente transnazionale, come ad esempio nel caso di un'impresa con stabilimenti situati in più di uno Stato membro;

    18.

    ritiene pertanto che, qualora la Commissione avesse mantenuto la sua proposta di regolamento, da parte sua avrebbe potuto, considerati i pareri motivati adottati dai parlamenti nazionali e le posizioni espresse per il proprio tramite dal livello regionale, considerare la possibilità di presentare un ricorso ex post contro tale proposta per violazione del principio di sussidiarietà, in ragione sia della scelta della base giuridica che dell'insufficiente dimostrazione del valore aggiunto di un'azione dell'UE in materia; richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il CdR continuerà a vigilare con grande rigore sul rispetto del principio di sussidiarietà in questo campo;

    19.

    reputa che la proposta relativa all'attuazione delle disposizioni della direttiva 96/71/CE mantenga tutta la sua validità e meriti tutta l'attenzione necessaria;

    20.

    ritiene che la direttiva 96/71/CE sancisca alcuni diritti fondamentali, la cui attuazione dovrebbe essere facilitata; che tali diritti, connessi con la dignità della persona umana, siano stati altresì rafforzati con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che conferisce ormai un valore giuridico vincolante alla Carta dei diritti fondamentali; e che questi diritti non debbano essere subordinati alla logica delle libertà economiche;

    21.

    si rammarica, a questo proposito, che la proposta della Commissione non sia sfociata in un dibattito in merito alla scelta della base giuridica, che è infine ricaduta sul combinato disposto degli articoli 62 e 53 del TFUE («prestazione di servizi»), con la conseguenza che le questioni relative all'applicazione della direttiva 96/71/CE vengono nuovamente affrontate dal punto di vista delle libertà economiche; e deplora che il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale europeo e le parti sociali non siano stati pienamente associati all'elaborazione di un testo che li riguarda direttamente.

    La proposta di direttiva deve tenere conto di tutte le situazioni di distacco

    22.

    condivide tuttavia il contenuto della proposta della Commissione, la lotta contro il dumping sociale e le frodi in materia di distacco dei lavoratori, nonché l'introduzione di meccanismi di controllo dell'applicazione delle condizioni lavorative e salariali ai lavoratori distaccati; ciò nondimeno, reputa che la proposta attuale non sia all'altezza di questi obiettivi e debba quindi essere migliorata in alcuni punti essenziali;

    23.

    ritiene che nella direttiva proposta meritino di essere richiamate le situazioni di distacco da paesi terzi contemplate nella direttiva 96/71/CE, e che, dopo l'adozione della nuova direttiva, sia opportuno integrarne le disposizioni nel corpus normativo dello Spazio economico europeo e dell'accordo di libera circolazione delle persone concluso con la Svizzera;

    24.

    è consapevole dei limiti esistenti in materia di controlli, come le barriere linguistiche, le difficoltà nel controllare i distacchi di breve durata e nell'ottenere informazioni in un altro Stato membro, la complessità dell'applicazione delle sanzioni, la scarsità dei mezzi di controllo a disposizione delle amministrazioni nazionali;

    25.

    si pronuncia quindi decisamente a favore dell'adozione delle disposizioni della direttiva proposta che mirano a eliminare, per quanto possibile, tali limiti e a rafforzare i meccanismi di esecuzione delle misure di controllo e delle sanzioni, allo scopo di rendere non solo efficace ma anche effettiva l'applicazione della direttiva 96/71/CE; al tempo stesso reputa opportuno definire in modo più chiaro il sistema di esecuzione transfrontaliera delle sentenze, in linea coi principi in vigore in materia di cooperazione internazionale, riconoscimento reciproco ed esecuzione delle sentenze e nel rispetto dei diritti processuali dei singoli;

    26.

    ritiene che, in caso di inosservanza della direttiva 96/71/CE e della direttiva proposta, ad esempio se risulta che un lavoratore non sia effettivamente distaccato, all'impresa responsabile vada applicata la normativa in vigore nello Stato membro in cui viene prestato il servizio e tutti i prestatori coinvolti vadano considerati lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione ai sensi dell'articolo 45 del TFUE.

    La responsabilità solidale: un aspetto cruciale della proposta di direttiva che meriterebbe di essere perfezionato

    27.

    valuta positivamente, soprattutto con riguardo al settore edile, il fatto che la direttiva proposta preveda la responsabilità solidale del datore di lavoro e del subcontraente, e si rallegra del fatto che in otto Stati membri dell'UE (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna) il principio della responsabilità solidale sia già in vigore. Tuttavia, avverte anche che ciò non è sufficiente per prevenire efficacemente gli abusi in materia di distacco di lavoratori: occorre piuttosto assicurarsi che tutte le imprese che commettono abusi o ne traggono profitto se ne assumano la responsabilità;

    28.

    reputa che sarebbe opportuno aggiungere alle norme proposte in materia di responsabilità solidale una disposizione che limiti il numero dei livelli di subcontratto, riducendo così il pericolo di abusi in relazione al distacco di lavoratori, nonché migliorare il sistema di censimento delle imprese subcontraenti.

    Il ruolo proattivo delle parti sociali nel controllo dell'applicazione del diritto

    29.

    condivide le disposizioni della Commissione europea che mirano ad attribuire un ruolo strategico ai rappresentanti dei sindacati e delle altre parti sociali, nonché agli ispettorati del lavoro; nel contempo, però, ritiene che occorra tener conto delle differenze esistenti tra i singoli sistemi nazionali;

    30.

    reputa che sarebbe importante rafforzare questo ruolo, consentendo agli organi competenti incaricati del controllo dell'attuazione dei diritti negli Stati membri di scambiare le loro pratiche in materia di controlli, per una migliore collaborazione in questo ambito;

    31.

    ritiene inoltre che anche i rappresentanti dei lavoratori delle imprese - e in particolare i membri dei comitati aziendali europei - dovrebbero, segnatamente nel settore edile, essere menzionati tra gli «attori chiave». Nei grandi cantieri, ad esempio, anche il coordinamento tra istanze rappresentative può fungere da leva di informazione e di allerta. Tali iniziative dei rappresentanti dei lavoratori sono assolutamente legittime, tanto più che numerose imprese comunicano informazioni in merito alla loro politica di responsabilità sociale.

    Il testo della proposta richiede alcune precisazioni necessarie per una corretta applicazione delle disposizioni

    32.

    richiama l'attenzione sul fatto che il giudice nazionale svolgerà un ruolo significativo nell'attuazione operativa della direttiva proposta, e che quest'ultima dovrà quindi contenere disposizioni chiare e precise per non dare adito a nuovi dubbi nell'interpretazione del testo da parte dei vari giudici nazionali e moltiplicare i rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

    33.

    ritiene, per questi motivi, che alcuni concetti contenuti nella direttiva proposta dovranno essere chiariti e definiti con precisione: ad esempio, occorre stabilire in modo univoco le condizioni per il distacco dei lavoratori, assicurandosi che le conseguenze giuridiche degli abusi non vadano a scapito dei lavoratori stessi, nonché chiarire il concetto di «temporaneamente distaccato», che in alcune versioni linguistiche è espresso con due termini diversi (in quella francese figurano sia provisoirement détaché che temporairement détaché), e il significato del termine«efficace», al quale dovrebbe essere associato il concetto di «effettività», o della nozione di «serie di condizioni di lavoro», che non esiste nella direttiva 96/71/CE;

    34.

    per gli stessi motivi, richiama l'attenzione sul preambolo (considerando 5) della direttiva proposta, in cui si sottolinea che «è quindi necessario chiarire […] la relazione tra la direttiva 96/71/CE e il regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali» senza che l'articolato fornisca poi una risposta a questa richiesta di chiarimento.

    La necessità di evitare qualsiasi confusione nell'applicazione dei testi

    35.

    ritiene quindi che il preambolo della direttiva proposta possa generare confusione sulla legge da applicare al contratto di lavoro (quella del paese di origine o quella del paese di accoglienza?). Se è vero, come sottolinea il considerando 6, che la direttiva proposta lascia impregiudicata l'applicazione della legge individuata in virtù dell'articolo 8 del regolamento Roma I, è comunque necessario ricordare che nemmeno la direttiva del 1996 era intesa a modificare tale disposizione (allora l'articolo 6 della convenzione di Roma del 1980) bensì a precisare le condizioni di applicazione delle «norme di applicazione necessaria» di cui all'articolo 9 del regolamento Roma I (e, all'epoca, di cui all'articolo 7 della convenzione di Roma del 1980);

    36.

    si assicurerà che la direttiva proposta non modifichi lo spirito e l'obiettivo della direttiva 96/71/CE;

    37.

    ritiene che il rispetto, da parte dell'offerente, delle disposizioni della direttiva 96/71/CE dovrebbe costituire un criterio per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e privati, e che debba continuare ad essere possibile, come lo è adesso, escludere l'offerente che ne violi disposizioni essenziali;

    38.

    condivide la volontà della Commissione di ravvicinare le normative degli Stati membri per quanto riguarda l'esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative.

    II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Preambolo

    Primo visto

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 53, paragrafo 1, e 62,

    visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 53 l'articolo 153, paragrafo 1, e 62 lettera b),

    Motivazione

    Le condizioni di lavoro e di occupazione rientrano tradizionalmente tra le materie oggetto di negoziazione collettiva e quindi dell'autonomia delle parti sociali, le quali hanno, del resto, un ruolo chiave nel controllo dell'applicazione delle norme convenzionali in questo campo. Per questi motivi, l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del TFUE, che riguarda espressamente le iniziative dell'Unione in materia di condizioni di lavoro, costituisce la base giuridica più appropriata. D'altronde, poiché la direttiva proposta, benché tesa ad applicare la direttiva 96/71/CE, fondata su una base giuridica relativa alla «prestazione di servizi», è comunque una direttiva distinta, le sentenze della Corte di giustizia in materia di scelta della base giuridica degli atti normativi dell'UE non vietano espressamente di utilizzare una base giuridica più appropriata per l'adozione della nuova direttiva.

    Emendamento 2

    Considerando 3

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Per quanto riguarda i lavoratori temporaneamente distaccati per prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui abitualmente lavorano, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi definisce una serie di condizioni di lavoro e di occupazione che il prestatore di servizi deve rispettare nello Stato membro in cui ha luogo il distacco per garantire una protezione minima dei lavoratori distaccati.

    Per quanto riguarda i lavoratori distaccati temporaneamente all'estero per eseguire lavori nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui essi sono abitualmente occupati temporaneamente distaccati per prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui abitualmente lavorano, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi definisce una serie di condizioni di lavoro e di occupazione che il prestatore di servizi deve rispettare nello Stato membro in cui ha luogo il distacco per garantire una protezione minima dei lavoratori distaccati.

    Motivazione

    La modifica qui proposta non ha un carattere meramente semantico, ma mira ad assicurare la coerenza del testo con la terminologia impiegata dalla direttiva 96/71/CE, riproducendo testualmente il considerando 3 di tale direttiva. Quest'ultimo, infatti, nella versione francese, utilizza - al pari, del resto, del considerando 5 della proposta in esame - il termine «temporaire» anziché quello, meno preciso dal punto di vista giuridico, di «provisoire», ma soprattutto non si limita a menzionare il distacco di lavoratori da uno Stato membro all'altro, come fanno invece i considerando della proposta di direttiva. Circoscrivendo la portata della direttiva proposta al distacco all'interno dell'UE, ci si discosterebbe dall'intenzione del legislatore del 1996, che, anziché di «Stato membro diverso da quello in cui», parla di «territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui» (considerando n. 3 della direttiva 96/71/CE), in modo da tener conto anche del distacco di lavoratori da paesi terzi; principio che, per motivi di certezza giuridica, è opportuno ribadire nei considerando della proposta in esame.

    Emendamento 3

    Considerando 6

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Come nel caso della direttiva 96/71/CE, la presente direttiva deve lasciare impregiudicata l'applicazione della legge che, a norma dell'articolo 8 del regolamento Roma I, disciplina i contratti individuali di lavoro, o l'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

    Come nel caso della direttiva 96/71/CE, la presente direttiva deve lasciare impregiudicata l'applicazione della legge che, a norma dell'articolo 8 del regolamento Roma I, disciplina i contratti individuali di lavoro, l'applicazione delle norme di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento Roma I, dello Stato membro di accoglienza del lavoratore distaccato, o l'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

    Motivazione

    L'integrazione qui proposta è importante in quanto contribuisce a fugare qualsiasi dubbio riguardo alla portata della direttiva 96/71/CE e alla sua articolazione con le norme di diritto internazionale privato. Tale direttiva, infatti, non solo lascia impregiudicata l'applicazione della legge che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento Roma I, si applica ai contratti individuali di lavoro, ma anzi prevede espressamente l'applicazione delle «norme di applicazione necessaria» (ai sensi dell'articolo 9 del regolamento Roma I) dello Stato membro di accoglienza del lavoratore distaccato, quale che sia la legge applicabile al contratto di lavoro di quest'ultimo. Non sottolineare, o anche solo affermare con chiarezza, tale principio potrebbe dare adito a malintesi, con il rischio di discostarsi dallo spirito e dalla lettera della direttiva 96/71/CE.

    Emendamento 4

    Considerando 14

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    È necessario definire in modo più concreto l'obbligo che spetta agli Stati membri di mettere a disposizione di tutti le informazioni sulle condizioni di lavoro e di renderle effettivamente accessibili non solo ai prestatori di servizi di altri Stati membri, ma anche ai lavoratori distaccati interessati.

    È necessario definire in modo più concreto l'obbligo che spetta agli Stati membri di mettere a disposizione di tutti le informazioni sulle condizioni di lavoro e di renderle effettivamente e gratuitamente accessibili non solo ai prestatori di servizi di altri Stati membri, ma anche ai lavoratori distaccati interessati.

    Motivazione

    Perché le informazioni siano effettivamente accessibili, occorre soprattutto che siano fornite gratuitamente.

    Emendamento 5

    Articolo 1, nuovo paragrafo 3

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Articolo 1

    Oggetto

    […]

    Articolo 1

    Oggetto

    […]

    3.   La presente direttiva si conforma, per quanto concerne l'applicazione e l'esecuzione delle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati, alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 96/71/CE, secondo cui «le imprese stabilite in uno Stato non membro non possono beneficiare di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro».

    Motivazione

    Il presente emendamento è motivato dall'esigenza di evitare che la direttiva proposta sconfessi la ratio della direttiva 96/71/CE, che, con la norma di cui al paragrafo 4 dell'articolo 1, mira a evitare i rischi di dumping sociale da parte di imprese di paesi terzi. Questa stessa ratio, infatti, impone di evitare che la direttiva 96/71/CE, interpretata restrittivamente, venga applicata soltanto ai distacchi di lavoratori da uno Stato membro a un altro, lasciando così aperta la strada a eventuali frodi o elusioni da parte di imprese di paesi terzi. Gli Stati membri, dunque, dovranno vigilare e adottare le misure necessarie affinché le imprese non eludano le norme antidumping, aggirando così il meccanismo di controllo previsto.

    Emendamento 6

    Articolo 3, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Prevenzione degli abusi e dell'elusione

    1.   Ai fini dell'applicazione della direttiva 96/71/CE le autorità competenti tengono conto degli elementi fattuali che caratterizzano le attività esercitate da un'impresa nello Stato in cui è stabilita per determinare se effettivamente essa esercita attività sostanziali diverse da quelle puramente interne di gestione o amministrazione. Tali elementi sono, in particolare, i seguenti:

    (a)

    il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, utilizza uffici, paga imposte, è iscritta in un albo professionale o è registrata presso la camera di commercio;

    (b)

    il luogo in cui i lavoratori distaccati sono assunti;

    (c)

    la legge applicabile ai contratti stipulati dall'impresa con i suoi lavoratori e con i suoi clienti;

    (d)

    il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui è occupato il suo personale amministrativo;

    (e)

    il numero anormalmente basso di contratti eseguiti e/o l'ammontare del fatturato realizzato nello Stato membro di stabilimento.

    La valutazione di questi elementi è adattata in funzione dei casi specifici e tiene conto della natura delle attività svolte dall'impresa nello Stato membro in cui è stabilita.

    Prevenzione degli abusi e dell'elusione

    1.   Ai fini dell'applicazione della direttiva 96/71/CE le autorità competenti tengono conto degli elementi fattuali che caratterizzano le attività esercitate da un'impresa nello Stato in cui è stabilita per determinare se effettivamente essa esercita attività sostanziali diverse da quelle puramente interne di gestione o amministrazione. Tali elementi sono, in particolare, i seguenti:

    (a)

    lo Stato membro in cui l'impresa esercita la propria attività professionale principale, misurata in unità di tempo lavorativo prestato per dipendente, e il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, utilizza uffici, paga imposte, è iscritta in un albo professionale o è registrata presso la camera di commercio;

    (b)

    il luogo in cui i lavoratori distaccati sono assunti;

    (c)

    la legge applicabile ai contratti stipulati dall'impresa con i suoi lavoratori e con i suoi clienti;

    (d)

    il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui è occupato il suo personale amministrativo;

    (e)

    il numero anormalmente basso di contratti eseguiti e/o l'ammontare del fatturato realizzato nello Stato membro di stabilimento.

    La valutazione di questi elementi è adattata in funzione dei casi specifici e tiene conto della natura delle attività svolte dall'impresa nello Stato membro in cui è stabilita.

    2.   Per valutare se un lavoratore distaccato temporaneamente presta la sua attività in uno Stato membro diverso da quello in cui abitualmente lavora, sono esaminati tutti gli elementi fattuali che caratterizzano tale attività e la situazione del lavoratore.

    Gli elementi considerati possono essere i seguenti:

    (a)

    l'attività lavorativa è svolta per un periodo di tempo limitato in un altro Stato membro;

    (b)

    il lavoratore è distaccato in uno Stato membro diverso da quello nel quale o a partire dal quale esercita abitualmente la propria attività secondo il regolamento (CE) n. 593/2008 e/o la convenzione di Roma;

    (c)

    il lavoratore distaccato ritorna o si prevede che riprenda la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato dopo aver effettuato i lavori o prestato i servizi per i quali è stato distaccato;

    (d)

    il datore di lavoro che distacca il lavoratore provvede alle spese di viaggio, vitto e alloggio o le rimborsa, e in che modo;

    (e)

    lo stesso posto è stato in precedenza ripetutamente occupato dallo stesso o da un altro lavoratore (distaccato).

    Gli elementi fattuali sopraenunciati intervengono come fattori indicativi nella valutazione complessiva e non possono pertanto essere considerati isolatamente. I criteri sono adattati a ogni caso particolare e tengono conto delle specificità della situazione.

    2.   La valutazione dei suddetti elementi contribuisce alla qualificazione del lavoratore distaccato nello Stato membro di accoglienza a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

    2 3.   Per valutare se un lavoratore distaccato temporaneamente presta la sua attività in uno Stato membro diverso da quello in cui abitualmente lavora, sono esaminati tutti gli elementi fattuali che caratterizzano tale attività e la situazione del lavoratore.

    Gli elementi considerati possono essere i seguenti:

    (a)

    l'attività lavorativa è svolta per un periodo di tempo limitato in un altro Stato membro;

    (b)

    il lavoratore è distaccato in uno Stato membro diverso da quello nel quale o a partire dal quale esercita abitualmente la propria attività secondo il regolamento (CE) n. 593/2008 e/o la convenzione di Roma;

    (c)

    il lavoratore distaccato ritorna o si prevede che riprenda la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato dopo aver effettuato i lavori o prestato i servizi per i quali è stato distaccato;

    (d)

    il lavoratore distaccato dispone di un modulo A1 valido che certifichi la propria copertura previdenziale nello Stato membro di origine. Il modulo A1 non è retroattivo e deve essere fornito all'inizio del periodo di distacco e prima di qualsiasi ispezione;

    (d e)

    il datore di lavoro che distacca il lavoratore provvede alle spese di viaggio, vitto e alloggio o le rimborsa, e in che modo;

    (e f)

    lo stesso posto è stato in precedenza ripetutamente occupato dallo stesso o da un altro lavoratore (distaccato).

    Gli elementi fattuali sopraenunciati intervengono come fattori indicativi nella valutazione complessiva e non possono pertanto essere considerati isolatamente. I criteri sono adattati a ogni caso particolare e tengono conto delle specificità della situazione.

    Motivazione

    L'emendamento punta a impedire la costituzione di imprese con attività puramente fittizie nello Stato membro di stabilimento, intese cioè a eludere le disposizioni in materia di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro in cui avviene il distacco dei lavoratori.

    L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 96/71/CE mira a impedire che il lavoratore distaccato da un altro Stato (anche non membro dell'UE) possa essere considerato un lavoratore autonomo e sfuggire così all'applicazione della direttiva stessa. A un datore di lavoro stabilito in un paese A basterebbe, ad esempio, trasformare un lavoratore dipendente attivo nel settore edile di quel paese in un lavoratore autonomo per essere esentato dagli obblighi imposti dalla direttiva nello Stato membro B in cui il lavoratore fosse distaccato. Onde evitare frodi di questo tipo, la direttiva del 1996 ha affidato al paese di accoglienza del lavoratore distaccato (nell'esempio addotto, lo Stato membro B) il compito di definire la nozione di lavoratore, e dunque qualificare il rapporto di lavoro, in base al suo diritto interno. Il solo punto debole in questo meccanismo consiste nella difficoltà di applicare in concreto il principio così enunciato; e in tal senso l'elenco di elementi fattuali di cui all'articolo 4 della direttiva proposta rappresenta senz'altro un insieme di indicazioni utili ad agevolare l'applicazione pratica dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 96/71/CE.

    Emendamento 7

    Articolo 3 bis

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

     

    Articolo 3 bis-AZ

    Sanzioni in caso di inosservanza

    In caso di inosservanza dell'articolo 3 della direttiva 96/71/CE o dei pertinenti articoli della presente direttiva, all'impresa responsabile e ai suoi lavoratori coinvolti nella violazione è applicata la normativa in vigore nello Stato membro in cui viene prestato il servizio. Tutti i lavoratori coinvolti dovranno essere considerati in situazione di esercizio del diritto alla libera circolazione in conformità dell'articolo 45 del TFUE. Lo Stato membro ospitante può quindi richiedere la prova immediata che i lavoratori in questione ricevano lo stesso trattamento dei suoi cittadini per quanto riguarda le condizioni generali di lavoro e di occupazione e i relativi diritti sociali conformemente all'articolo 45 del TFUE.

    Emendamento 8

    Articolo 5, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Gli Stati membri adottano le misure appropriate per far sì che le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE che i prestatori di servizi devono rispettare siano rese pubbliche in modo chiaro, esauriente e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, in formati e secondo standard web che permettano l'accesso alle persone con disabilità, e per far sì che gli uffici di collegamento o gli altri organismi nazionali competenti di cui all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE siano in grado di svolgere efficacemente i propri compiti.

    Gli Stati membri adottano le misure appropriate per far sì che le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE che i prestatori di servizi devono rispettare siano rese pubbliche gratuitamente e in modo chiaro, trasparente, esauriente e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, in formati e secondo standard web che permettano l'accesso alle persone con disabilità, e per far sì che gli uffici di collegamento o gli altri organismi nazionali competenti di cui all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE siano in grado di svolgere efficacemente i propri compiti.

    Motivazione

    Perché le informazioni siano effettivamente accessibili, occorre soprattutto che siano fornite gratuitamente.

    Emendamento 9

    Articolo 7, paragrafo 4

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    L'obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 non comporta per lo Stato membro di stabilimento l'obbligo di effettuare controlli fattuali nel territorio dello Stato membro ospitante in cui è prestato il servizio. Tali controlli sono, se necessario, effettuati dalle autorità dello Stato membro ospitante su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, come previsto dall'articolo 10 e secondo i poteri di vigilanza previsti dalla legge, dalla prassi e dalle procedure nazionali dello Stato membro ospitante e conformi al diritto dell'Unione.

    L'obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 non comporta per lo Stato membro di stabilimento l'obbligo di effettuare controlli fattuali nel territorio dello Stato membro ospitante in cui è prestato il servizio. Tali I controlli fattuali sono, se necessario, effettuati dalle autorità dello Stato membro ospitante su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, come previsto dall'articolo 10 e secondo i poteri di vigilanza previsti dalla legge, dalla prassi e dalle procedure nazionali dello Stato membro ospitante e conformi al diritto dell'Unione.

    Motivazione

    L'emendamento punta a eliminare gli ostacoli procedurali allo svolgimento di controlli fattuali sia nello Stato membro di stabilimento che in quello ospitante.

    Emendamento 10

    Articolo 9, paragrafo 1, alinea

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Gli Stati membri possono imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo seguenti:

    Gli Ai fini di una più efficace applicazione degli articoli 3 e 5 della direttiva 96/71/CE, lo Stato membro ospitante Stati membri possono imporre impone solo come minimo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo seguenti:

    Motivazione

    Invece di fissare un limite massimo agli obblighi previsti, come proposto dalla Commissione, raccomandiamo di stabilire degli obblighi minimi. Questa logica opposta, del resto, è coerente con quella dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva proposta dalla Commissione.

    Emendamento 11

    Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Gli Stati membri possono imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo seguenti:

    (a)

    l'obbligo per i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro di presentare alle autorità competenti nazionali responsabili, al più tardi all'inizio della prestazione del servizio, una semplice dichiarazione riguardante l'identità del prestatore di servizi, la presenza di uno o più lavoratori distaccati chiaramente identificabili, il loro numero previsto, la durata e il luogo previsti della loro presenza e i servizi che giustificano il distacco;

    Gli Stati membri possono imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo seguenti:

    (a)

    l'obbligo per i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro di presentare alle autorità competenti nazionali responsabili, al più tardi all'inizio della prestazione del servizio, una semplice dichiarazione da cui risulti che il prestatore di servizi ha preso conoscenza delle condizioni minime di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE previste nello Stato membro in cui vengono prestati i servizi e che si impegna a rispettarle. riguardante La dichiarazione deve riportare quanto meno la durata del periodo di distacco, il primo giorno da cui esso ha inizio, l'identità del prestatore di servizi, la presenza di uno o più lavoratori distaccati chiaramente identificabili, il loro e il numero previsto dei lavoratori distaccati, la durata e il luogo previsti della loro presenza e i servizi che giustificano il distacco nonché i luoghi di lavoro in cui essi prestano la loro opera nel territorio dello Stato membro ospitante;

    Motivazione

    L'emendamento precisa quali sono i requisiti previsti per la dichiarazione presentata dal prestatore di servizi.

    Emendamento 12

    Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Gli Stati membri possono imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo seguenti:

    […]

    (b)

    l'obbligo, durante il periodo di distacco, di mettere o mantenere a disposizione e/o di conservare in un luogo accessibile e chiaramente individuato nel suo territorio, come il luogo di lavoro o il cantiere, o per i lavoratori mobili del settore dei trasporti la base operativa o il veicolo con il quale il servizio è prestato, copie cartacee o elettroniche del contratto di lavoro (o di un documento equivalente ai sensi della direttiva 91/533/CEE, comprese, se del caso, le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 4 di tale direttiva), dei fogli paga, dei cartellini orari e delle prove del pagamento delle retribuzioni, o di documenti equivalenti;

    Gli Stati membri possono imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo seguenti:

    […]

    (b)

    l'obbligo, durante il periodo di distacco, di mettere o mantenere a disposizione e/o di conservare in un luogo accessibile e chiaramente individuato nel suo territorio, come il luogo di lavoro o il cantiere, o per i lavoratori mobili del settore dei trasporti la base operativa o il veicolo con il quale il servizio è prestato, copie cartacee o elettroniche del contratto di lavoro (o di un documento equivalente ai sensi della direttiva 91/533/CEE, comprese, se del caso, le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 4 di tale direttiva), dei fogli paga, dei cartellini orari e delle prove del pagamento delle retribuzioni, del modulo A1 che attesta la copertura previdenziale nello Stato membro di origine, della prevista valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, in conformità della direttiva 89/391/CEE, nonché, qualora il lavoratore distaccato sia cittadino di un paese terzo, delle copie del permesso di lavoro e del permesso di soggiorno e di tutti gli altri documenti necessari per verificare l'osservanza della direttiva 96/71/CE e della presente direttiva, o di documenti equivalenti;

    Motivazione

    NB: il presente emendamento è collegato a quello relativo all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva proposta.

    Emendamento 13

    Articolo 11, nuovo paragrafo 4

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Articolo 11

    Difesa dei diritti – Facilitazione delle denunce – Arretrati

    […]

    3.   Gli Stati membri dispongono che le organizzazioni sindacali e altre parti terze, quali associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che hanno, in base ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, un interesse legittimo a veder rispettate le disposizioni della presente direttiva, possano, per conto o a sostegno del lavoratore distaccato o del suo datore di lavoro, con la sua approvazione, promuovere ogni procedimento giudiziario o amministrativo diretto a ottenere l'applicazione della presente direttiva e/o l'esecuzione degli obblighi da essa risultanti.

    Articolo 11

    Difesa dei diritti – Facilitazione delle denunce – Arretrati

    […]

    3.   Gli Stati membri dispongono che le organizzazioni sindacali e altre parti terze, quali associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che hanno, in base ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, un interesse legittimo a veder rispettate le disposizioni della presente direttiva, possano, per conto o a sostegno del lavoratore distaccato o del suo datore di lavoro, con la sua approvazione, promuovere ogni procedimento giudiziario o amministrativo diretto a ottenere l'applicazione della presente direttiva e/o l'esecuzione degli obblighi l'attuazione dei diritti da essa risultanti. Le organizzazioni sindacali sono legittimate ad agire in giudizio anche a nome dei lavoratori distaccati, con il consenso di questi ultimi.

    4.   I rappresentanti dei lavoratori, e in particolare i membri dei comitati aziendali europei nelle imprese del settore edile, possono notificare in ogni momento ai sindacati e alle autorità competenti in materia di controllo dell'applicazione del diritto qualsiasi situazione di distacco che sollevi gravi dubbi quanto al rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati.

    4 5.   Quanto disposto ai paragrafi 1 e 3 lascia impregiudicate le norme nazionali relative ai termini di prescrizione o ai termini entro cui possono essere proposte azioni simili e le norme nazionali di procedura concernenti la rappresentanza e la difesa in giudizio.

    Motivazione

    I rappresentanti dei lavoratori nelle imprese, e in particolare i membri dei comitati aziendali europei, sono a diretto contatto con le realtà delle singole imprese e aziende negli Stati membri. Essi pertanto, in quanto veri e propri osservatori dei rapporti di lavoro nei siti aziendali o a livello transnazionale, dovrebbero disporre di un diritto di allerta in caso di frode nell'applicazione delle norme in materia di distacco dei lavoratori.

    Emendamento 14

    Articolo 12, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Articolo 12

    Subcontratto - Responsabilità solidale

    1.   In relazione alle attività del settore edilizio di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE, per tutte le situazioni di distacco previste dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 96/71/CE, gli Stati membri dispongono, in modo non discriminatorio riguardo alla tutela dei diritti equivalenti dei dipendenti dei subcontraenti diretti stabiliti nel rispettivo territorio, che il contraente di cui il datore di lavoro (prestatore di servizi o impresa di lavoro temporaneo o agenzia di somministrazione di lavoro) è un subcontraente diretto possa, in aggiunta o in luogo del datore di lavoro, essere tenuto responsabile dal lavoratore e/o dai fondi o dalle istituzioni comuni delle parti sociali in caso di mancato pagamento:

    […]

    Articolo 12

    Subcontratto - Responsabilità solidale

    1.   In relazione alle attività del settore edilizio di cui all'allegato della direttiva 96/71/CE, per tutte le situazioni di distacco previste dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 96/71/CE, gli Ciascuno Stato membro Stati membri dispongono adotta, in modo non discriminatorio, riguardo alla tutela dei diritti equivalenti dei dipendenti dei subcontraenti diretti stabiliti nel rispettivo territorio, che il contraente di cui il datore di lavoro (prestatore di servizi o impresa di lavoro temporaneo o agenzia di somministrazione di lavoro) è un subcontraente diretto possa, tutte le misure necessarie per garantire che un'impresa che ne nomina un'altra per prestare dei servizi sia tenuta responsabile, in aggiunta o in luogo del datore di lavoro, essere tenuto responsabile dal lavoratore e/o dai fondi o dalle istituzioni comuni delle parti sociali in caso di mancato pagamento del rispetto degli obblighi di tale impresa o di tale contraente o di chi assume manodopera a nome di tale impresa:

    Motivazione

    Non vi è alcun motivo perché il subcontratto a catena debba essere regolamentato soltanto nel settore edile. L'emendamento precisa inoltre gli obblighi da osservare.

    Emendamento 15

    Articolo 12, paragrafo 2

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Gli Stati membri dispongono che un contraente che abbia adempiuto gli obblighi di diligenza non sia tenuto responsabile in forza di quanto previsto dal paragrafo 1. Tali disposizioni sono applicate in modo trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Esse possono comportare misure preventive adottate dal contraente concernenti la prova fornita dal subcontraente delle principali condizioni di lavoro applicate ai lavoratori distaccati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, compresi i fogli paga e il pagamento dei salari, il rispetto degli obblighi contributivi e/o fiscali nello Stato membro di stabilimento e il rispetto delle norme vigenti in materia di distacco dei lavoratori.

    Gli Stati membri dispongono che un contraente che abbia adempiuto gli obblighi di diligenza non sia tenuto responsabile in forza di quanto previsto dal paragrafo 1. Tali Le suddette disposizioni sono applicate in modo trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Esse possono comportare misure preventive adottate dal contraente concernenti la prova fornita dal subcontraente delle principali condizioni di lavoro applicate ai lavoratori distaccati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE, compresi i fogli paga e il pagamento dei salari, il rispetto degli obblighi contributivi e/o fiscali nello Stato membro di stabilimento e il rispetto delle norme vigenti in materia di distacco dei lavoratori.

    Motivazione

    Non esiste una definizione comunemente accettata nell'UE di «obblighi di diligenza» o «diligenza dovuta» (due diligence). L'emendamento mira inoltre a evitare la deresponsabilizzazione del contraente per quanto concerne la verifica del rispetto delle condizioni di lavoro da parte del subcontraente.

    Emendamento 16

    Articolo 12, paragrafo 3

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Gli Stati membri possono, nel rispetto del diritto dell’Unione, prevedere nell'ordinamento nazionale norme più rigorose in materia di responsabilità, in modo non discriminatorio e proporzionato, per quanto riguarda la portata della responsabilità del subcontraente. Gli Stati membri possono altresì, nel rispetto del diritto dell’Unione, prevedere tale responsabilità in settori diversi da quelli indicati nell'allegato della direttiva 96/71/CE. Gli Stati membri possono in questi casi disporre che il contraente che ha adempiuto gli obblighi di diligenza previsti dalla legislazione nazionale non sia tenuto responsabile.

    Gli Stati membri possono, nel rispetto del diritto dell’Unione, prevedere nell'ordinamento nazionale norme più rigorose in materia di responsabilità, in modo non discriminatorio e proporzionato, per quanto riguarda la portata della responsabilità del subcontraente. Gli Stati membri possono altresì, nel rispetto del diritto dell’Unione, prevedere tale responsabilità in settori diversi da quelli indicati nell'allegato della direttiva 96/71/CE. Gli Stati membri possono in questi casi disporre che il contraente che ha adempiuto gli obblighi di diligenza previsti dalla legislazione nazionale non sia tenuto responsabile.

    Motivazione

    Non esiste una definizione comunemente accettata nell'UE di «obblighi di diligenza» o «diligenza dovuta» (due diligence). L'emendamento mira inoltre a evitare la deresponsabilizzazione del contraente per quanto concerne la verifica del rispetto delle condizioni di lavoro da parte del subcontraente.

    Emendamento 17

    Articolo 12, nuovo paragrafo 4

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

     

    In mancanza di accordo tra le parti sociali di un determinato settore in merito al numero massimo dei livelli di subcontratto, tale numero è fissato a tre.

    Motivazione

    L'emendamento mette in pratica la raccomandazione espressa nel punto 28 del parere.

    Emendamento 18

    Nuovo articolo dopo l'attuale articolo 18

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

     

    Clausola di non regresso

    L'attuazione della presente direttiva non costituisce in alcun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori nei settori rientranti nel suo campo di applicazione, e non pregiudica il diritto degli Stati membri e/o delle parti sociali di stabilire, in base all'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento dell'adozione della presente direttiva, nel rispetto dei requisiti minimi da essa previsti.

    Motivazione

    La clausola - cosiddetta «di non regresso» - che qui si propone di aggiungere è già stata introdotta in numerose direttive dell'UE al fine di migliorarne l'applicazione negli Stati membri. La trasposizione di una direttiva nel diritto interno di uno Stato membro non deve infatti condurre a un abbassamento dei livelli di tutela esistenti nei campi cui essa si applica; e ciò, per quanto attiene alla direttiva proposta, vale in particolare per la responsabilità solidale prevista al suo articolo 12.

    Emendamento 19

    Articolo 21

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Articolo 21

    Relazione

    Entro i cinque anni seguenti la scadenza del termine fissato per il recepimento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della presente direttiva, accompagnandola, se necessario, di appropriate proposte.

    Articolo 21

    Relazione

    Entro i cinque anni seguenti la scadenza del termine fissato per il recepimento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, e al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione della presente direttiva, accompagnandola, se necessario, di appropriate proposte.

    Motivazione

    L'integrazione qui proposta mira a rendere il testo coerente con la scelta dell'articolo 153 del TFUE come base giuridica della direttiva in esame.

    Bruxelles, 29 novembre 2012

    Il Presidente del Comitato delle regioni

    Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


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