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Document 52012AR2027

Parere del Comitato delle regioni «Quadro strategico comune»

GU C 17 del 19.1.2013, p. 56–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 17/56


Parere del Comitato delle regioni «Quadro strategico comune»

2013/C 17/11

IL COMITATO DELLE REGIONI

ribadisce la sua convinzione che è necessario un quadro strategico comune (QSC) per il periodo 2014-2020, volto a stabilire un coordinamento e una sinergia tra gli interventi dei cinque fondi del QSC, nonché ad imprimere una direzione strategica chiara agli accordi di partenariato e ai programmi operativi;

esprime perplessità quanto alla proposta divisione del QSC tra un allegato al regolamento generale (Allegato I, in prosieguo «l'allegato») e un atto delegato con azioni indicative di elevato valore aggiunto europeo e priorità per la cooperazione, e sostiene invece l'adozione del QSC soltanto come allegato al regolamento generale;

ritiene che le azioni indicative di elevato valore aggiunto debbano essere adottate dalla Commissione nella forma di una comunicazione di carattere non vincolante, come avvenuto nel caso degli orientamenti strategici comunitari per il periodo 2007-2013;

sottolinea che l'obiettivo del QSC dovrebbe essere creare le condizioni per una transizione agevole tra il pacchetto legislativo e gli accordi di partenariato e i programmi operativi, e segnala la necessità di precisare nei dettagli i meccanismi di attuazione;

si rammarica che gli 11 obiettivi tematici elencati nella proposta di regolamento generale differiscano dalle sei priorità proposte per il FEASR e dalle altre sei indicate per il FEAMP, il che rende il loro coordinamento particolarmente difficile;

è convinto della necessità di decentrare la gestione operativa a livello locale e regionale al fine di accrescere il coordinamento e la complementarità tra i vari fondi, garantendo così un approccio integrato efficace – che, cioè, oltre ad essere multitematico, proceda «dal basso» e si fondi sulle specificità dei singoli territori;

raccomanda con forza l'attuazione di programmi operativi basati su una molteplicità di fondi;

esorta ad instaurare un quadro di programmazione stabile, che garantisca la necessaria coerenza con la prospettiva pluriennale della politica di coesione;

dubita della possibilità di modificare l'allegato riguardante il QSC mediante atto delegato.

Relatore generale

Marek WOŹNIAK (PL/PPE), presidente della regione Grande Polonia (Wielkopolska)

Testo di riferimento

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

COM(2012) 496 final, Parte I, Allegato I

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

ribadisce la sua convinzione che è necessario un quadro strategico comune (QSC) per il periodo 2014-2020, volto a stabilire un coordinamento e una sinergia tra gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione (FC), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), (in prosieguo «i fondi del QSC»), nonché ad imprimere una direzione strategica chiara agli accordi di partenariato e ai programmi operativi;

2.

richiama le raccomandazioni politiche formulate dal CdR nel suo parere sul regolamento generale, e sottolinea che, poiché il QSC deve essere adottato come allegato al regolamento stesso, è quest'ultimo a indicare la prospettiva strategica e gli obiettivi, mentre il QSC va considerato come il principale strumento di attuazione;

3.

esprime perplessità quanto alla proposta divisione del QSC tra un allegato al regolamento generale (Allegato I, in prosieguo «l'allegato») (1) e un atto delegato con azioni indicative di elevato valore aggiunto europeo e priorità per la cooperazione, e sostiene invece l'adozione del QSC soltanto come allegato al regolamento generale. Fa notare che gli atti delegati dovrebbero limitarsi a disciplinare elementi aggiuntivi non essenziali degli atti normativi di base, laddove invece tutte le questioni relative al QSC sono di fondamentale, cruciale importanza per gli enti locali e regionali e hanno per loro stessa natura una rilevanza strategica. Il Comitato delle regioni non viene consultato in merito agli atti delegati, mentre il QSC è una delle materie oggetto di consultazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 177 del TFUE;

4.

è dell'avviso che il QSC debba essere adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo e debba essere riveduto solo in caso di modifiche fondamentali nella situazione socioeconomica dell'UE e, alla luce di ciò, dubita della possibilità di modificare l'allegato mediante atto delegato;

5.

è dell'avviso che le azioni indicative di elevato valore aggiunto debbano essere adottate dalla Commissione nella forma di una comunicazione di carattere non vincolante, come avvenuto nel caso degli orientamenti strategici comunitari per il periodo 2007-2013 (COM(2005) 299 final);

6.

fa notare che i fondi del QSC sono chiamati a svolgere un ruolo cruciale nel sostenere gli strumenti di attuazione della strategia Europa 2020 e gli investimenti volti a ridurre le disparità di sviluppo tra Stati membri, tra regioni e all'interno di singole regioni. Nel contempo, chiede di adottare come principi guida gli obblighi imposti dai Trattati;

7.

si compiace del fatto che le proposte contenute nel QSC attueranno il principio sancito nell'articolo 11 del regolamento generale proposto, secondo cui il QSC mira a rispondere alle principali sfide territoriali. Nel contempo, però, osserva che tali proposte devono fare un chiaro riferimento alle zone con caratteristiche territoriali particolari – come le zone di montagna, le regioni periferiche, le zone industriali in fase di transizione, le isole, le regioni con popolazione molto sparsa sul territorio e quelle con bassa densità demografica - che richiedono forme specifiche di intervento;

8.

valuta positivamente il fatto che nel coinvolgimento dei partner nazionali, regionali e locali si ravvisi una condizione necessaria per il conseguimento degli obiettivi politici, e reputa che ciò agevolerà l'applicazione di un approccio territoriale «dal basso»;

9.

chiede che, conformemente al principio di proporzionalità, il QSC contribuisca, in ultima analisi, a chiarire e precisare la logica degli interventi dei fondi nel prossimo periodo di programmazione, lasciando al tempo stesso la possibilità di adeguare gli interventi dei programmi operativi alle specificità, alle esigenze e al potenziale dei singoli Stati membri e delle singole regioni. Il QSC dovrebbe fornire un quadro indicativo per gli accordi di partenariato e i programmi operativi predisposti nei singoli Stati membri, dando così a questi ultimi e agli enti regionali e locali competenti la possibilità di rispondere in modo autonomo alle sfide di sviluppo, in particolare con riguardo agli obiettivi della strategia Europa 2020. Sottolinea che l'obiettivo del QSC dovrebbe essere creare le condizioni per una transizione agevole tra il pacchetto legislativo e gli accordi di partenariato e i programmi operativi;

10.

segnala la necessità di precisare nei dettagli i meccanismi di attuazione;

11.

si rammarica che gli 11 obiettivi tematici elencati nella proposta di regolamento generale differiscano dalle sei priorità proposte per il FEASR e dalle altre sei indicate per il FEAMP, il che rende il loro coordinamento particolarmente difficile.

Sezione introduttiva dell'allegato sul QSC

12.

deplora che nel QSC manchino elementi riguardanti i principi fondamentali da attuare.

Coerenza e continuità con la governance economica dell'Unione

13.

esorta ad instaurare un quadro di programmazione stabile, che garantisca la necessaria coerenza con la prospettiva pluriennale della politica di coesione;

14.

ritiene che, fin dall'inizio, l'azione principale da compiere debba essere quella di individuare priorità programmatiche appropriate per l'intero periodo 2014-2020, ad esempio durante la preparazione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi. In tale contesto nutre qualche preoccupazione circa il rischio che tener conto delle raccomandazioni per i singoli Stati e dei programmi nazionali di riforma possa essere in contrasto, a livello regionale, con una programmazione pluriennale concordata;

15.

richiama il proprio parere in merito al regolamento generale, in cui respinge la proposta intesa a collegare la politica di coesione con il rispetto del Patto di stabilità e di crescita (2), proponendo invece di prevedere la possibilità di modificare gli accordi di partenariato e i programmi operativi in base alle raccomandazioni derivanti dal Semestre europeo;

16.

avverte tuttavia che tale riprogrammazione rischia, se effettuata di frequente, di rendere imprevedibile la gestione dei fondi, ragion per cui è opportuno procedervi soltanto in caso di necessità.

Meccanismi di coordinamento tra i Fondi del QSC

17.

sottolinea la necessità di un migliore coordinamento tra i fondi del QSC, onde accrescere l'efficacia del loro intervento e creare la sinergia necessaria in un contesto contrassegnato da difficoltà di bilancio e da limitate risorse finanziarie. Ciò consentirà di assicurare un maggior livello di sinergia e complementarità tra gli investimenti dell'UE;

18.

esorta a mettere la complementarità al centro dell'attenzione nella definizione del quadro strategico comune. È necessario sforzarsi di adottare un approccio multitematico integrato, che colleghi le azioni fondamentali dei diversi fondi in modo che si completino a vicenda al fine di realizzare uno stesso obiettivo. Deplora tuttavia che la Commissione non abbia fornito maggiori indicazioni riguardo alla possibile complementarità tra le diverse priorità tematiche e le priorità d'investimento relative a diversi fondi del QSC, nonché tra le azioni indicative e le priorità d'investimento. Di conseguenza, sottolinea che il documento proposto in materia di QSC deve assicurare la complementarità tra i campi di intervento dei singoli fondi ed eliminare il rischio di duplicazioni;

19.

è convinto della necessità di decentrare la gestione operativa a livello locale e regionale al fine di accrescere il coordinamento e la complementarità tra i vari fondi, garantendo così un approccio integrato efficace – che, cioè, oltre ad essere multitematico, proceda «dal basso» e si fondi sulle specificità dei singoli territori;

20.

raccomanda con forza l'attuazione di programmi operativi basati su una molteplicità di fondi, che consentano di massimizzare l'impatto positivo dell'intervento dell'UE nelle regioni grazie a un uso integrato delle opportunità offerte dai vari strumenti di sviluppo regionale e all'effettiva realizzazione, da parte degli enti locali e regionali, delle rispettive strategie di sviluppo socioeconomico;

21.

accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia posto fortemente l'accento sulla necessità di programmare uno sviluppo territoriale integrato, così come accoglie con favore il riferimento agli «investimenti territoriali integrati» (Integrated Territorial Investments – ITI), alle «operazioni integrate» (Integrated Operations – IO) e ai «piani d'azione comuni» (Joint Action Plans - JAP). Deplora tuttavia che né questi strumenti né il concetto di IO siano definiti nel regolamento generale e nell'allegato sul QSC, e sottolinea in particolare la necessità di una definizione precisa del concetto di IO, in quanto strumento da usare per finanziamenti integrati con altri settori d'intervento e altri strumenti dell'UE;

22.

in particolare, con riferimento alla strategia di sviluppo urbano ex art. 7 del regolamento FESR, rimarca l’importanza e l’innovazione rappresentate da risorse destinate ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile delle città, da attuarsi nella forma degli «investimenti territoriali integrati» (ITI), e lamenta che il quadro normativo non espliciti chiaramente che in tal caso la responsabilità per la gestione e attuazione degli «investimenti territoriali integrati» (ITI) sia direttamente attestata in capo alle autorità cittadine;

23.

è dell'avviso che occorra mantenere il carattere locale dello sviluppo di tipo partecipativo;

24.

in linea con il proprio parere sullo sviluppo locale di tipo partecipativo, richiama l'attenzione sulla natura olistica dello sviluppo locale, che si concentra sulle sfide e sul potenziale di tutti i tipi di regioni, comprese le aree urbane, rurali e periurbane nonché le zone funzionali. Esorta pertanto a far sì che un siffatto sviluppo possa essere usato per realizzare tutti e undici gli obiettivi tematici del quadro strategico, conformemente alle esigenze locali.

Coordinamento dei fondi del QSC con altre politiche e altri strumenti dell'Unione

25.

condivide l'indicazione della necessità di un coordinamento con gli altri strumenti e le altre politiche dell'UE, che consentirebbe di collegare più saldamente la strategia Europa 2020 con la politica di coesione e le politiche settoriali dell'UE ai livelli europeo, nazionale e locale, e in particolare di semplificare la gestione e accrescere l'efficacia dei programmi realizzati;

26.

invoca una definizione più precisa dei meccanismi di coordinamento e l'adozione di orientamenti nei settori d'intervento della politica e degli strumenti unionali connessi con il QSC, specialmente al livello dell'UE; osserva che la maggior parte di tali strumenti è gestita in maniera centralizzata, per cui, oltre al ruolo degli Stati membri, occorrerebbe sottolineare anche la responsabilità della Commissione europea;

27.

accoglie con favore il fatto che, nell'allegato proposto, vengano elencati diversi settori d'intervento e strumenti o programmi dell'UE (tra cui figurano i programmi Orizzonte 2020, NER, COSME, LIFE ed Erasmus per tutti, il Programma per l'opportunità sociale e l'innovazione (PSCI), il Meccanismo per collegare l'Europa (CFE), lo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), lo Strumento di assistenza preadesione (IPA) e il Fondo europeo di sviluppo (FES));

28.

valuta positivamente il fatto che si sia posto l'accento sul nesso tra i fondi del QSC e il programma Orizzonte 2020. È dell'avviso che la Commissione abbia reso più dettagliati e precisi i suoi orientamenti, proponendo che i suddetti fondi sostengano, in relazione a tale programma, strategie di specializzazione intelligente basate su azioni rivolte da un lato al capacity building e dall'altro a un'attività affatto diversa (lo sfruttamento e la diffusione immediata dei risultati della ricerca e dell'innovazione);

29.

esprime soddisfazione per la scelta di far sì che i fondi del QSC possano cofinanziare partenariati tra i settori dell'istruzione, delle imprese e della ricerca, e che tali azioni debbano essere coordinate con partenariati internazionali tra imprese e istituzioni scolastiche, conclusi nella forma di «alleanze per la conoscenza» o «alleanze per le competenze settoriali» ammesse al sostegno del programma Erasmus per tutti;

30.

appoggia l'introduzione della possibilità di utilizzare i fondi del QSC per integrare l'intervento del meccanismo per collegare l'Europa (CEF), ad esempio attraverso legami di secondo o terzo livello con le priorità dell'UE in materia di infrastrutture;

31.

richiama il proprio parere in merito al programma LIFE, e concorda nel ritenere che quest'ultimo svolga un ruolo decisivo nel mobilitare risorse assai maggiori di quelle del FESR, del FSE e del FC a fini della tutela dell'ambiente. Il Comitato delle regioni sostiene i «progetti integrati» di tale programma, presentati come progetti di un nuovo e più alto livello;

32.

sottolinea la necessità di un maggiore coordinamento tra gli strumenti esterni ENI, IPA e FES, specie per quanto concerne le regioni che confinano con paesi del partenariato orientale e dell'Unione per il Mediterraneo e le regioni periferiche dell'UE che confinano con paesi ACP.

Coordinamento con le attività di cooperazione

33.

richiama l'attenzione sul fatto che, come indicato nel suo parere in merito alla proposta di regolamento generale, non vi è motivo di inserire negli accordi di partenariato clausole relative alla cooperazione territoriale europea, ed è pertanto contrario all'inserimento nell'atto delegato di una sezione dedicata alle «priorità per la cooperazione»;

34.

valuta positivamente, tuttavia, la sezione abbreviata dell'allegato sul QSC intitolata «Coordinamento con le attività di cooperazione»;

35.

richiama l'attenzione sul fatto che sarebbe opportuno ampliare la cooperazione territoriale transnazionale nel quadro del FSE, in modo da includervi quelle interregionale e transfrontaliera;

36.

accoglie con favore il fatto che si sia tenuto conto della dimensione macroregionale e sottolinea l'importanza attribuita, nel contesto dello strumento di cooperazione territoriale, al conseguimento degli obiettivi strategici macroregionali.

Principi orizzontali e obiettivi strategici trasversali

37.

si rallegra del fatto che il QSC includa, tra i suoi «principi orizzontali», quelli della governance multilivello e del partenariato, conformemente all'articolo 5 del regolamento generale proposto;

38.

invoca l'attuazione concreta del principio della governance multilivello, sottolineando l'importanza di adottare un approccio «dal basso» nel processo decisionale e in quello di preparazione degli accordi di partenariato e dei programmi operativi;

39.

sostiene con decisione le attività intese a diffondere l'eguaglianza tra i sessi. È tuttavia del parere che individuare nuovi organi dedicati esclusivamente a questa tematica nel sistema di esecuzione dei fondi non sia una soluzione efficace: più appropriato sarebbe applicare soluzioni di tipo procedurale che consentano l'effettiva attuazione di tale principio nel quadro delle strutture istituzionali esistenti;

40.

richiama i suoi precedenti pareri in merito al FESR e al FSE, in cui rilevava lo scarso interesse mostrato per la questione del «cambiamento demografico», e accoglie pertanto con grande favore il fatto che la proposta annoveri tra gli obiettivi strategici trasversali quello di fronteggiare tale cambiamento.

Modalità per fronteggiare le sfide territoriali

41.

si compiace del fatto che il QSC evidenzi la necessità di adattare le forme di intervento alle sfide e alle possibilità locali, ma si aspetta un'analisi più approfondita e ulteriori lavori in questo campo, in modo che i relativi risultati possano servire da indicatori per gli enti regionali e locali;

42.

accoglie con favore la proposta relativa agli accordi di partenariato, i quali dovrebbero tradurre nel rispettivo contesto nazionale gli elementi previsti nel QSC, e sottolinea l'esigenza di tener conto anche dei livelli di suddivisione territoriale subnazionali, il che significa necessariamente coinvolgere gli enti locali e regionali pertinenti;

43.

constata la difficoltà di elaborare una definizione armonizzata delle diverse zone in relazione ai fondi coperti dal QSC, e offre il suo contributo al fine di compiere progressi su questo piano. Sottolinea che tale definizione varia da una normativa settoriale all'altra, il che rende più difficile individuare le principali sfide territoriali.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2012) 496 final

Allegato I, punto 3.2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.

Gli Stati membri e le autorità di gestione responsabili dell'attuazione dei Fondi del QSC collaborano strettamente alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del contratto di partenariato e dei programmi.

1.

Stati membri, i loro enti locali e regionali, i loro partner e le autorità di gestione responsabili dell'attuazione dei Fondi del QSC collaborano strettamente alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del contratto di partenariato e dei programmi.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 2

COM(2012) 496 final

Allegato I, punto 3.3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.

Gli Stati membri devono promuovere lo sviluppo di approcci locali e subregionali, in particolare attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo, delegando la presa di decisioni e l'attuazione ad un partenariato locale di attori pubblici, privati e della società civile. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve essere attuato nel contesto di un approccio strategico per garantire che la definizione delle esigenze locali «dal basso» tenga conto delle priorità definite ad un livello più alto. Gli Stati membri devono dunque definire l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo nei Fondi del QSC e indicare nei contratti di partenariato le principali sfide da affrontare in questo modo, i principali obiettivi e le priorità dello sviluppo locale di tipo partecipativo, i tipi di territori da coprire, il ruolo specifico da attribuire ai gruppi di azione locale nell'attuazione delle strategie, il ruolo previsto per i diversi Fondi del QSC nell'attuazione di strategie di sviluppo locale in diversi tipi di territori, come le zone rurali, urbane e costiere, e i relativi meccanismi di coordinamento.

2.

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve essere attuato nel contesto di un approccio strategico per garantire che la definizione delle esigenze locali «dal basso» tenga conto delle priorità definite ad un livello più alto. Gli Stati membri devono promuovere lo sviluppo di approcci locali e subregionali, in particolare attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo, delegando la presa di decisioni e l'attuazione ad un partenariato locale di attori pubblici, privati e della società civile. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve essere attuato nel contesto di un approccio strategico per garantire che la definizione delle esigenze locali «dal basso» tenga conto delle priorità definite ad un livello più alto. Gli Stati membri devono dunque definire l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo nei Fondi del QSC e indicare nei contratti di partenariato le principali sfide da affrontare in questo modo, i principali obiettivi e le priorità dello sviluppo locale di tipo partecipativo, i tipi di territori da coprire, il ruolo specifico da attribuire ai gruppi di azione locale nell'attuazione delle strategie, il ruolo previsto per i diversi Fondi del QSC nell'attuazione di strategie di sviluppo locale in diversi tipi di territori, come le zone rurali, urbane e costiere, e i relativi meccanismi di coordinamento.

3.

Un Investimento territoriale integrato (ITI) è uno strumento che prevede meccanismi di attuazione integrati per gli investimenti rientranti in più di un asse prioritario di uno o più programmi operativi. I finanziamenti a titolo di più assi prioritari e programmi possono essere riuniti in una strategia d'investimento integrata per un determinato territorio o area funzionale, che può assumere la forma di una strategia integrata per lo sviluppo urbano oppure per la cooperazione intercomunale nelle zone rurali. Ciò consente alle autorità di gestione di delegare l'attuazione di parti di diversi assi prioritari a un'autorità locale, onde garantire che gli investimenti siano realizzati in maniera complementare. Nell'ambito di un ITI, talune componenti possono essere attuate attraverso uno sviluppo locale di tipo partecipativo, combinando entrambi gli approcci.

4.

Un'Operazione integrata (IO) è un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti, sostenuto da uno o più Fondi del QSC e da altri strumenti dell'UE, a condizione che per nessuna voce di spesa vi sia un doppio finanziamento da parte dei suddetti fondi o strumenti.

5.

Un Piano d'azione comune (JAP) è un'operazione attuata con un approccio basato sui risultati al fine di conseguire obiettivi specifici fissati di comune accordo dallo Stato membro interessato e dalla Commissione. Può rientrare in uno o più programmi operativi e costituire dunque uno strumento utile per promuovere una migliore integrazione dei diversi Fondi del QSC in vista di un obiettivo comune.

6.

Un Programma operativo congiunto (JOP) è un programma operativo sostenuto congiuntamente da diversi Fondi del QSC.

7.

Gli Stati membri devono promuovere lo sviluppo locale di tipo partecipativo, gli ITI, le IO, i JAP e i JOP. A tal fine, indicano negli accordi di partenariato le sfide principali da affrontare, gli obiettivi principali da conseguire e le priorità da realizzare con tali strumenti, i tipi di territori da coprire, il ruolo specifico da attribuire ai gruppi d'azione locale nell'attuazione delle strategie di sviluppo locale e il ruolo previsto per i singoli Fondi del QSC nell'attuazione di strategie integrate nei vari tipi di territori, come le zone rurali, urbane e costiere, e i meccanismi corrispondenti di coordinamento.

Motivazione

Si rinvia al punto 21 del parere.

Emendamento 3

COM(2012) 496 final

Aggiungere un nuovo punto dopo il punto 3.3, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

3.

Laddove un «investimento integrato territoriale», ai sensi dell’art. 99 della proposta di regolamento generale sui fondi strutturali, interessi una strategia di sviluppo urbano sostenibile, ai sensi dell’art. 7 della proposta di regolamento FESR, la gestione e attuazione di tale investimento integrato deve essere direttamente attestata in capo alle autorità cittadine beneficiarie.

Motivazione

Il testo traduce in dispositivo normativo il contenuto del punto 22 del parere, finalizzato a sottolineare l’innovazione della delega di gestione e attuazione degli ITI alle città, già prevista nell’art. 7 del regolamento FESR e nell’art. 99 del regolamento generale.

Emendamento 4

COM(2012) 496 final

Allegato I, punto 4.4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri assicurano, ove opportuno, che il finanziamento dai Fondi del QSC sia coordinato con il sostegno dal programma NER 300, che utilizza i proventi della vendita all'asta di 300 milioni di quote riservate, nel quadro della riserva per i nuovi entranti del sistema europeo di scambio delle quote di emissione, per cofinanziare una vasta gamma di progetti di dimostrazione su vasta scala di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) nonché di tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'UE.

Gli Stati membri e la Commissione europea assicurano, ove opportuno, che il finanziamento dai Fondi del QSC sia coordinato con il sostegno dal programma NER 300, che utilizza i proventi della vendita all'asta di 300 milioni di quote riservate, nel quadro della riserva per i nuovi entranti del sistema europeo di scambio delle quote di emissione, per cofinanziare una vasta gamma di progetti di dimostrazione su vasta scala di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) nonché di tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'UE.

Motivazione

Si rinvia al punto 26 del parere.

Emendamento 5

COM(2012) 496 final

Allegato I, punto 4.5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.

Gli Stati membri, se possibile, devono cercare di sfruttare le sinergie con gli strumenti (finanziari e no) delle politiche dell'Unione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela ambientale ed efficienza delle risorse.

1.

Gli Stati membri e la Commissione europea, se possibile, devono cercare di sfruttare le sinergie con gli strumenti (finanziari e no) delle politiche dell'Unione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela ambientale ed efficienza delle risorse.

2.

Gli Stati membri, se del caso, devono garantire la complementarità e il coordinamento con il programma LIFE, in particolare con i progetti integrati nei settori della natura, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Tale coordinamento deve realizzarsi in particolare promuovendo il finanziamento mediante i Fondi del QSC di attività che completino i progetti integrati nell'ambito del programma LIFE, nonché promuovendo l'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito del programma LIFE.

2.

Gli Stati membri e la Commissione europea, se del caso, devono garantire la complementarità e il coordinamento con il programma LIFE, in particolare con i progetti integrati nei settori della natura, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Tale coordinamento deve realizzarsi in particolare promuovendo il finanziamento mediante i Fondi del QSC di attività che completino i progetti integrati nell'ambito del programma LIFE, nonché promuovendo l'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito del programma LIFE.

Motivazione

Si rinvia al punto 26 del parere.

Emendamento 6

COM(2012) 496 final

Allegato I, punto 4.6.1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri devono cercare di utilizzare i Fondi del QSC per integrare gli strumenti e i metodi sviluppati e testati con successo nell'ambito del programma «Erasmus per tutti».

Gli Stati membri e la Commissione europea devono cercare di utilizzare i Fondi del QSC per integrare gli strumenti e i metodi sviluppati e testati con successo nell'ambito del programma «Erasmus per tutti».

Motivazione

Si rinvia al punto 26 del parere.

Emendamento 7

COM(2012) 496 final

Allegato I, punto 4.9.2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Per sostenere una maggiore integrazione territoriale, gli Stati membri devono cercare di sfruttare al meglio le sinergie tra le attività di cooperazione territoriale nell'ambito della politica di coesione e gli strumenti della politica europea di vicinato, in particolare per quanto riguarda le attività di cooperazione transfrontaliera. Gli Stati membri devono anche assicurare, ove opportuno, che le attività esistenti siano realizzate in collaborazione con i neo-istituiti Gruppi europei di cooperazione territoriale, in particolare per quanto concerne il coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche.

Per sostenere una maggiore integrazione territoriale, gli Stati membri devono cercare di sfruttare al meglio le sinergie tra le attività di cooperazione territoriale nell'ambito della politica di coesione e gli strumenti della politica europea di vicinato, lo Strumento di assistenza preadesione e il Fondo europeo di sviluppo, in particolare per quanto riguarda le attività di cooperazione transfrontaliera. Gli Stati membri devono anche assicurare, ove opportuno, che le attività esistenti siano realizzate in collaborazione con i neo-istituiti Gruppi europei di cooperazione territoriale, in particolare per quanto concerne il coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche.

Motivazione

Si rinvia al punto 32 del parere.

Emendamento 8

COM(2012) 496 final

Allegato I, punto 6.3.2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri devono garantire la partecipazione al partenariato degli organismi responsabili della promozione della parità di genere, della non discriminazione e dell'accessibilità e strutture adeguate, in linea con le pratiche nazionali, a fornire consulenza sulla parità di genere, sulla non discriminazione e sull'accessibilità, al fine di fornire il contributo di conoscenze necessario nella preparazione, nel controllo e nella valutazione dei Fondi del QSC. La composizione dei comitati di sorveglianza deve rispettare la parità tra i sessi e comprendere una figura di esperto/responsabile delle questioni di genere.

Gli Stati membri devono garantire, nel quadro delle strutture nazionali esistenti, la partecipazione al partenariato degli organismi responsabili della promozione della parità di genere, della non discriminazione e dell'accessibilità e strutture adeguate, in linea con le pratiche nazionali, a fornire consulenza sulla parità di genere, sulla non discriminazione e sull'accessibilità, al fine di fornire il contributo di conoscenze necessario nella preparazione, nel controllo e nella valutazione dei Fondi del QSC. La composizione dei comitati di sorveglianza deve rispettare la parità tra i sessi e comprendere una figura di esperto/responsabile delle questioni di genere.

Motivazione

Si rinvia al punto 39 del parere.

Emendamento 9

COM(2012) 496 final

Allegato I, punto 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

7.1.

Gli Stati membri e le regioni devono seguire il seguente iter al fine della redazione dei contratti e dei programmi di partenariato:

7.1.

Gli Stati membri e le regioni devono seguire il seguente iter al fine della redazione dei contratti e dei programmi di partenariato:

(a)

analizzare il potenziale di sviluppo e la capacità dello Stato membro o della regione, in particolare in relazione alle sfide principali individuate nella strategia Europa 2020, nei programmi nazionali di riforma e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese. Le autorità competenti devono effettuare un'analisi dettagliata delle caratteristiche nazionali, regionali e locali;

(a)

analizzare il potenziale di sviluppo e la capacità dello Stato membro o della regione, in particolare in relazione alle sfide principali individuate, nelle relazioni della Commissione europea sulla politica di coesione, nella strategia Europa 2020, nei programmi nazionali di riforma e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese. Le autorità competenti devono effettuare un'analisi dettagliata delle caratteristiche nazionali, regionali e locali;

(b)

valutare le principali sfide cui deve far fronte la regione o lo Stato membro e individuare le strozzature e i collegamenti mancanti e le lacune nel campo dell'innovazione, compresa la mancanza di capacità di programmazione e di attuazione che inibisce il potenziale di crescita e occupazione a lungo termine. Ciò deve costituire la base per l'identificazione dei settori e delle attività possibili per la fissazione delle priorità politiche, l'intervento e la concentrazione;

(b)

valutare le principali sfide cui deve far fronte la regione o lo Stato membro e individuare le strozzature e i collegamenti mancanti e le lacune nel campo dell'innovazione, compresa la mancanza di capacità di programmazione e di attuazione che inibisce il potenziale di crescita e occupazione a lungo termine. Ciò deve costituire la base per l'identificazione dei settori e delle attività possibili per la fissazione delle priorità politiche, l'intervento e la concentrazione;

(c)

valutare le difficoltà di un coordinamento transettoriale, intergiurisdizionale o transfrontaliero, in particolare nel contesto di strategie macroregionali e per i bacini marittimi;

(c)

valutare le specificità territoriali di cui occorre tener conto, e in particolare:

il ruolo delle città, delle zone rurali e delle zone di pesca e costiere, che affrontano problemi geografici o demografici specifici;

le sfide specifiche delle aree interessate da transizioni industriali, delle regioni ultraperiferiche, delle regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e delle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

i collegamenti tra zone urbane e rurali, in termini di accesso a servizi e infrastrutture di qualità e a prezzi abbordabili, e i problemi delle regioni con una forte concentrazione di comunità socialmente emarginate;

(d)

individuare misure tese a conseguire un migliore coordinamento tra i diversi livelli territoriali e le diverse fonti di finanziamento per ottenere un approccio integrato che colleghi la strategia Europa 2020 ai soggetti regionali e locali.

(c d)

valutare le difficoltà di un coordinamento transettoriale, intergiurisdizionale o transfrontaliero, in particolare nel contesto di strategie macroregionali e per i bacini marittimi;

 

(d e)

individuare misure tese a conseguire un migliore coordinamento tra i diversi livelli territoriali e le diverse fonti di finanziamento per ottenere un approccio integrato che colleghi la strategia Europa 2020 ai soggetti regionali e locali.

7.2.

Al fine di tener conto dell'obiettivo della coesione territoriale, gli Stati membri e le regioni devono garantire che l'approccio globale di promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva:

7.2.

Al fine di tener conto dell'obiettivo della coesione territoriale, gli Stati membri e le regioni devono garantire che l'approccio globale di promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva:

(a)

rifletta il ruolo delle città, delle zone rurali e delle zone di pesca e costiere, che affrontano problemi geografici o demografici specifici;

(a)

rifletta il ruolo delle città, delle zone rurali e delle zone di pesca e costiere, che affrontano problemi geografici o demografici specifici;

(b)

tenga conto delle sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche, delle regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e delle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

(b)

tenga conto delle sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche, delle regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e delle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

(c)

si occupi dei collegamenti tra zone urbane e rurali, in termini di accesso a servizi e infrastrutture di qualità e a prezzi abbordabili, e dei problemi delle regioni con una forte concentrazione di comunità socialmente emarginate.

(c)

si occupi dei collegamenti tra zone urbane e rurali, in termini di accesso a servizi e infrastrutture di qualità e a prezzi abbordabili, e dei problemi delle regioni con una forte concentrazione di comunità socialmente emarginate.

Motivazione

Il Comitato accoglie con favore il riferimento agli obblighi imposti dai Trattati riguardo all'obiettivo della coesione territoriale di cui al punto 7.2, ma raccomanda di inserire questo parametro nel punto 7.1.

Bruxelles, 29 novembre 2012

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  COM(2012) 496 final.

(2)  L'idea è quella di sospendere i pagamenti e gli stanziamenti per i programmi operativi in caso di inosservanza delle raccomandazioni di governance economica dell'UE.


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