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Document 52012AR1528

Parere del Comitato delle regioni «Modernizzazione degli aiuti di stato dell’UE»

GU C 17 del 19.1.2013, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 17/25


Parere del Comitato delle regioni «Modernizzazione degli aiuti di stato dell’UE»

2013/C 17/06

IL COMITATO DELLE REGIONI

accoglie con favore l'obiettivo della Commissione di concentrarsi sui casi che hanno ripercussioni particolarmente rilevanti sul mercato interno, e pertanto di tenere maggiormente conto delle priorità nei procedimenti in materia di aiuti, alleviando così l'impegno di tutte le parti in causa: Commissione, Stati membri ed enti regionali e locali;

constata che, tra gli approcci adeguati al suddetto trattamento prioritario degli aiuti con una effettiva e sostanziale rilevanza per il mercato interno, potrebbero figurare il chiarimento del criterio delle ripercussioni sul commercio transfrontaliero e la concretizzazione del concetto di impresa;

chiede, in tale contesto, che si tenga conto del fatto che i pagamenti relativi ad attività essenzialmente di natura locale, pur essendo classificabili come aiuti di Stato sotto il profilo giuridico, possono avere un effetto limitato sul commercio tra Stati membri;

chiede che, come opzioni per il raggiungimento dell'obiettivo della Commissione nel quadro di questa revisione rivolta ad ammodernare il quadro giuridico, siano innalzate le soglie per l'applicazione del regolamento de minimis, comprese quelle relative ai servizi di interesse economico generale (SIEG), che siano estese le categorie orizzontali nel quadro del regolamento di abilitazione e che siano introdotte corrispondenti estensioni e precisazioni nel regolamento sull'esenzione per categoria.

Relatore

Clemens LINDEMANN (DE/PSE) presidente del distretto di Saarpfalz

Testo di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE

COM(2012) 209 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

si compiace del fatto che la Commissione europea riconosca che le regole sugli aiuti di Stato si sono sviluppate fino a divenire un quadro giuridico generale frammentario e complesso, il quale comporta un impegno considerevole per tutte le parti in causa, indipendentemente dalle ripercussioni sul mercato interno;

2.

chiede pertanto che le disposizioni in materia di aiuti vengano rese nettamente più semplici e si concentrino sui casi più importanti, che la loro possibilità di applicazione pratica sia migliorata e che le procedure vengano accelerate e snellite;

3.

si compiace quindi dell'annuncio della Commissione di voler procedere a una semplificazione della normativa e a un chiarimento dei concetti importanti;

4.

accoglie con favore l'obiettivo della Commissione di concentrarsi sui casi che hanno ripercussioni particolarmente rilevanti sul mercato interno, e pertanto di tenere maggiormente conto delle priorità nei procedimenti in materia di aiuti, alleviando così l'impegno di tutte le parti in causa: Commissione, Stati membri ed enti regionali e locali;

5.

constata che, tra gli approcci adeguati al suddetto trattamento prioritario degli aiuti con una effettiva e sostanziale rilevanza per il mercato interno, potrebbero figurare il chiarimento del criterio delle ripercussioni sul commercio transfrontaliero e la concretizzazione del concetto di impresa;

6.

invita la Commissione a chiarire in quali casi si ipotizzi una perturbazione del commercio tra Stati membri e quando una determinata attività non abbia alcuna rilevanza per il mercato interno;

7.

chiede, in tale contesto, che si tenga conto del fatto che i pagamenti relativi ad attività essenzialmente di natura locale, pur essendo classificabili come aiuti di Stato sotto il profilo giuridico, possono avere un effetto limitato sul commercio tra Stati membri;

8.

propone che, qualora tali pagamenti compensativi non rientrino in un'esenzione generale, si valuti quantomeno, a titolo di alternativa, una procedura semplificata;

9.

invita a semplificare il concetto di impresa attraverso delimitazioni più nette tra il settore economico e quello non economico, ad esempio mediante criteri, e a chiarire l'elaborazione comune di elenchi specifici per Stati membri da parte degli Stati stessi e della Commissione. Mentre i criteri astratti tengono conto anche degli sviluppi dinamici, gli elenchi elaborati congiuntamente garantiscono la sicurezza giuridica per i settori già in attività. Ciò comporterebbe un alleggerimento dei compiti per gli organismi locali e regionali, ma anche per la Commissione;

10.

qualora ciò venisse respinto, propone come alternativa di definire più precisamente i criteri in base ai quali in questi settori si presume l'esistenza di un'attività economica;

11.

ritiene che il concetto di impresa non si applichi necessariamente ai settori sociale, culturale e dell'istruzione, come pure ai servizi di interesse non economico generale;

12.

ribadisce che gli aiuti di portata ed estensione molto limitata non dovrebbero essere sempre notificati alla Commissione, e che in tali casi la responsabilità di applicare il diritto in materia di aiuti (ad es. attraverso esenzioni o discipline de minimis) dovrebbe essere assunta dagli Stati membri;

13.

chiede che, come opzioni per il raggiungimento dell'obiettivo della Commissione nel quadro di questa revisione rivolta ad ammodernare il quadro giuridico, siano innalzate le soglie per l'applicazione del regolamento de minimis, comprese quelle relative ai servizi di interesse economico generale (SIEG), che siano estese le categorie orizzontali nel quadro del regolamento di abilitazione e che siano introdotte corrispondenti estensioni e precisazioni nel regolamento sull'esenzione per categoria;

14.

sottolinea l'esigenza di separare più nettamente le norme generali in materia di aiuti, oggetto della modernizzazione, da quelle sugli aiuti ai SIEG (il cosiddetto pacchetto Almunia), in particolare per i casi limite, nei quali l'appartenenza a detta categoria di servizi non è univoca.

Maggiore considerazione degli obiettivi della strategia Europa 2020

15.

si compiace di un più netto orientamento verso gli obiettivi della strategia Europa 2020. Ritiene tuttavia inopportuno che, in luogo delle previste semplificazioni, vi siano alla fine regolamentazioni ancora più ampie e complesse per le pubbliche autorità;

16.

ribadisce l'importanza, per gli enti locali e regionali, degli orientamenti in materia di aiuti regionali, i quali prestabiliscono quali settori di impresa, in quali aree, siano ammissibili alle sovvenzioni. In tale contesto gli enti locali e regionali dovrebbero anche disporre di una certa discrezionalità nelle regioni assistite ai fini del sovvenzionamento di strutture d'impresa indipendentemente dalle loro dimensioni;

17.

segnala che là dove è presente una concreta necessità di misure di sostegno a causa dei mutamenti demografici o di svantaggi naturali permanenti, specialmente nelle aree rurali o di montagna, occorre consentire una sovvenzione flessibile e adeguata alle specificità locali;

18.

chiede maggiore discrezionalità per pervenire a strategie di sviluppo e misure di sostegno adattate a livello regionale e locale, e consentire bilanci regionali;

19.

segnala che la revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020 non dovrà produrre disparità ingiustificate tra gli Stati membri per quanto riguarda il massimale di popolazione ammissibile, e che in futuro anche le grandi imprese dovranno essere tenute in considerazione in tutte le aree;

20.

si compiace pertanto dello strumento degli investimenti territoriali integrati, che crea margini di manovra a livello locale e consente l'attuazione di investimenti di vasta portata;

21.

si compiace del fatto che la Commissione persegua un approccio più integrato e un miglior coordinamento delle misure di sostegno;

22.

accoglie con favore la possibilità di combinare strumenti di sostegno e il finanziamento a carico di vari fondi, nonché il conseguente miglioramento nell'impiego sostenibile dei fondi regionali;

23.

in tale contesto e in vista della revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, esige che gli aiuti di Stato ai SIEG considerati a priori compatibili con il Trattato e al tempo stesso cofinanziabili dai fondi strutturali, conformemente alla decisione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, non siano inseriti, se non a un tasso molto inferiore, nel calcolo dei massimali d'intensità dell'aiuto regionale. Questo chiarimento dovrà essere introdotto tramite una versione emendata degli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale oppure una comunicazione sul regime di aiuti di Stato applicabile ai fondi strutturali che cofinanziano i SIEG;

24.

invita con insistenza la Commissione a riconoscere che, a prescindere dal mandato di servizio pubblico, il finanziamento pubblico di progetti di infrastrutture pubbliche non deve essere considerato un aiuto di Stato;

25.

sottolinea l'importanza di chiarire l'applicabilità del regime degli aiuti di Stato alle infrastrutture di fronte alla difficoltà d'interpretare la sentenza del Tribunale di primo grado del 24 marzo 2011 nella causa Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt (T-443/08) e Mitteldeutsche Flughafen AG e Flughafen Leipzig-Halle GmbH (T-455/08) contro Commissione europea che ha comportato notevoli ritardi nella verifica ex-ante di circa 200 progetti di infrastrutture finanziati dai fondi strutturali.

Semplificazione delle norme in materia di aiuti

26.

accoglie con favore il proposito della Commissione di trattare sinteticamente in una comunicazione l'interpretazione del concetto di aiuti di Stato nella prassi decisionale e nella giurisprudenza, e di utilizzare tale concetto in maniera del tutto uniforme;

27.

chiede che le comunicazioni interpretative non creino un'ulteriore esigenza di esplicazione. Va assolutamente evitato l'impiego di concetti giuridici imprecisi;

28.

apprezza il proposito della Commissione di formulare in maniera più precisa e, ove possibile, di riunire i numerosi testi di diritto secondario e le normative non vincolanti nel settore degli aiuti (regolamenti, comunicazioni, orientamenti, ecc.);

29.

respinge in linea di principio l'inclusione, da parte della Commissione, di ulteriori criteri di qualità e di efficienza nella verifica della compatibilità. Tra le competenze della Commissione fondate sul capitolo sulla concorrenza del TFUE non rientrano in linea di principio considerazioni di qualità e di efficienza che limitano ulteriormente la discrezionalità dei soggetti locali e regionali che erogano gli aiuti. Le decisioni in materia di qualità e di efficienza devono rimanere di competenza delle autorità locali, secondo il principio della discrezionalità locale;

30.

constata che gli obblighi sempre crescenti degli organi nazionali in materia di rendicontazione comportano un enorme impegno burocratico sia per gli Stati membri che per la Commissione;

31.

chiede in particolare che, nel contesto della semplificazione burocratica perseguita nell'UE, venga introdotto un sistema di verifiche a campione, affinché al di sotto di una determinata soglia finanziaria si possa rinunciare del tutto alla rendicontazione totale.

Revisione dei testi legislativi

32.

nel quadro della modernizzazione del diritto dell'UE in materia di aiuti si procede alla revisione di quattro testi legislativi ai fini di una definizione più stringente delle priorità:

a)   Revisione del regolamento de minimis della Commissione

Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (rispettivamente articoli 107 e 108 del TFUE) agli aiuti d'importanza minore (de minimis)

33.

si compiace dell'obiettivo della Commissione di trasferire agli Stati membri maggiori responsabilità in merito agli aiuti di importanza minore. Ciò dovrebbe però valere in modo generale, e non soltanto per gli aiuti di piccola entità. Infatti, da un lato semplificherebbe considerevolmente il lavoro della Commissione, dall'altro se ne avvantaggerebbero anche gli organismi comunali, in quanto il livello nazionale risulta essere più prossimo alle esigenze comunali di quanto lo sia la Commissione;

34.

chiede che la soglia prevista dal regolamento generale sugli aiuti di importanza minore venga innalzata da 200 000 ad almeno 500 000 EUR nell'arco di tre anni fiscali, ai fini di quella maggiore concentrazione sui casi rilevanti per il mercato interno che la Commissione giustamente persegue;

35.

osserva che il regolamento specifico sugli aiuti de minimis per i SIEG, con le sue soglie elevate, è stato elaborato tenendo conto delle soglie minori del regolamento generale sugli aiuti de minimis e per introdurre una distinzione rispetto ad esse;

36.

chiede pertanto che venga sensibilmente innalzata la soglia per questi servizi rispetto a quella del regolamento generale sugli aiuti de minimis, per tenere conto delle specificità dei SIEG e della loro particolare collocazione nel contesto;

37.

ricorda che, già in riferimento al pacchetto Almunia, il CdR aveva chiesto per i servizi di interesse generale una soglia de minimis pari a 800 000 EUR all'anno, e ribadisce tale richiesta in questa sede;

38.

per quanto riguarda gli aiuti che vengono erogati in forma diversa da quella del contributo finanziario (garanzie e in particolare fideiussioni), chiede che le disposizioni del regolamento de minimis per i SIEG siano applicabili anche al regolamento generale sugli aiuti de minimis;

39.

chiede quindi che, per analogia con il regolamento de minimis per i SIEG, il valore massimo specifico dei singoli aiuti concessi in base a disposizioni in materia di garanzie venga conseguentemente innalzato a 3 750 000 EUR. Ciò vale soprattutto in considerazione del divieto, di cui al regolamento de minimis per i SIEG, di cumulo con altri aiuti per gli stessi costi ammessi a beneficiare di aiuti.

b)   Revisione del regolamento di abilitazione del Consiglio

Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea (rispettivamente articoli 112 e 113 del TFUE) a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali

40.

accoglie con favore le misure previste dalla Commissione per modificare il regolamento di abilitazione del Consiglio, grazie al quale un numero maggiore di categorie di aiuti è considerato compatibile con il mercato interno e pertanto esonerato dall'obbligo di notifica;

41.

si compiace inoltre dell'annuncio della Commissione che i seguenti aiuti saranno esonerati dall'obbligo di notifica:

aiuti a favore della cultura,

aiuti destinati a ovviare ai danni causati da calamità naturali,

aiuti a favore di progetti (parzialmente) finanziati dall'UE, come Jessica,

altri aiuti;

42.

propone che tra questi altri aiuti vengano inseriti i settori sociale, dell'istruzione e della salute, a condizione che non siano a orientamento commerciale o lucrativo, come pure la fornitura di connessioni a banda larga e le contromisure volte a prevenire le epizoozie;

43.

chiede che venga ulteriormente chiarito il rapporto di tale esenzione orizzontale con le norme in materia di esenzione per i SIEG.

c)   Revisione del regolamento generale della Commissione in materia di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (rispettivamente articoli 107 e 108 del TFUE) (regolamento generale di esenzione per categoria)

44.

si compiace delle misure annunciate in materia di revisione ed estensione dell'applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria nelle categorie di aiuti coperte dal regolamento riveduto di abilitazione, ai fini della riduzione del carico amministrativo per gli enti locali e regionali;

45.

chiede che l'esenzione per categoria venga estesa, analogamente all'ampliamento orizzontale previsto dal regolamento di abilitazione, ai settori sociale, dell'istruzione, della salute e della banda larga;

46.

per quanto riguarda il settore dell'istruzione, sottolinea che l'esenzione dovrebbe riguardare in particolare i servizi non statali di istruzione scolastica e per adulti, nella misura in cui non rientrino nel campo di applicazione del regolamento in materia di aiuti per i SIEG;

47.

ribadisce che lo stesso deve valere per il settore dei servizi sanitari forniti da reparti o cliniche specializzati, come pure per il settore non commerciale dei servizi sociali delle associazioni di beneficenza e delle case di riposo per anziani (da distinguere dalle residenze per anziani);

48.

ricorda l'Agenda digitale europea e l'obiettivo dell'UE di garantire a tutti gli europei entro il 2013 la disponibilità di una connessione a banda larga di base;

49.

constata che nelle aree rurali le condizioni per realizzare tale rete a banda larga di elevata capacità non potranno sussistere senza aiuti, e osserva che pertanto le disposizioni in materia di aiuti non dovrebbero complicare senza motivo lo sviluppo di reti a banda larga in tali aree. Le aree rurali vanno protette dall'esclusione digitale;

50.

segnala che in questo caso occorrerebbe tenere in particolare considerazione anche i vantaggi che, in caso di creazione di un'infrastruttura a banda larga, deriverebbero dalla nascita, a valle, di un mercato dei servizi a banda larga;

51.

si rammarica del fatto che il progetto di nuovi orientamenti in materia di banda larga presentato dalla Commissione non recepisca i ripetuti inviti a razionalizzare e semplificare nettamente la normativa;

52.

invita la Commissione a includere l'espansione della banda larga nel regolamento in materia di esenzione per categoria, onde garantire uno sviluppo diffuso della rete a banda larga anche in alcune regioni meno densamente popolate, nelle quali è probabile che le entrate non basterebbero a coprire interamente l'installazione della tecnica attiva e i costi di gestione;

53.

chiede che l'esenzione per categoria venga estesa, conformemente all'ampliamento orizzontale di cui al regolamento di abilitazione, alle contromisure per la prevenzione di epidemie animali, che consistono in particolare nella fornitura di strutture in caso di epizoozie;

54.

si compiace del fatto che, grazie all'estensione delle esenzioni, gli Stati membri assumeranno nuove responsabilità, e accoglie complessivamente con favore il conferimento di maggiori responsabilità a tali Stati nel controllo degli aiuti;

55.

chiede che quanto sopra non conduca a una situazione in cui solo gli impegni della Commissione sono ridotti, mentre gli Stati membri devono da parte loro far fronte a una varietà di obblighi di rendicontazione e di documentazione, a dettagliati requisiti di ammissibilità, ecc.;

56.

ritiene a tale proposito necessario che il diritto di verifica ex post della Commissione non venga esteso ulteriormente, bensì che questa deleghi effettivamente una responsabilità allo Stato membro. In tale contesto, almeno nei casi in cui la Commissione mantiene la competenza decisionale, gli organismi nazionali per il controllo degli aiuti non dovrebbero essere utilizzati impropriamente dalla DG Concorrenza come una sorta di autorità responsabile della verifica preventiva;

57.

respinge l'idea della Commissione di trasferire il controllo nazionale in materia di aiuti ad autorità indipendenti (per esempio le autorità antitrust), poiché il potere decisionale riguardo all'organizzazione dei controlli sugli aiuti a livello nazionale spetta esclusivamente agli Stati membri e non alla Commissione. Per la medesima ragione respinge la possibilità di esecuzione di proprie indagini da parte della Commissione.

d)   Revisione del regolamento del Consiglio in materia di procedura

Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (articolo 113 del TFUE)

58.

accoglie con favore la semplificazione del regolamento di procedura;

59.

è contrario al conferimento alla Commissione di nuovi poteri di vigilanza sulle imprese, per esempio attraverso il sistema di informazione sui mercati, che consentirebbero di aggirare gli Stati membri. Si tratterebbe infatti di un trasferimento di competenze dagli Stati membri al livello europeo.

Bruxelles, 29 novembre 2012

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


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