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Document 32012D1212(02)
Commission Decision of 5 December 2012 amending Commission Decision 2007/623/EC setting up the High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens
Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2012 , recante modifica della decisione 2007/623/CE della Commissione che istituisce il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi
Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2012 , recante modifica della decisione 2007/623/CE della Commissione che istituisce il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi
GU C 382 del 12.12.2012, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014
12.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 382/9 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2012
recante modifica della decisione 2007/623/CE della Commissione che istituisce il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi
2012/C 382/08
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 2007/623/CE (1) la Commissione ha istituito un gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi (di seguito denominato «il gruppo»), con un mandato di tre anni. |
(2) |
Con decisione della Commissione del 17 agosto 2010 (2010/C 223/03) (2) il mandato del gruppo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012 per sfruttare in pieno i potenziali risparmi consentiti dal Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea, che sarà completato entro la fine del 2012. |
(3) |
La relazione del gruppo del novembre 2011 sulle migliori pratiche applicate dagli Stati membri per attuare la normativa dell’UE con il minor onere amministrativo ha indicato che esiste un ampio margine per aiutare le amministrazioni pubbliche degli Stati membri ad attuare tale normativa in maniera più efficace. |
(4) |
La riduzione degli oneri amministrativi e la semplificazione della legislazione, specialmente per le piccole e medie imprese (PMI), sono priorità per la Commissione (3). |
(5) |
Occorre pertanto prorogare di conseguenza il mandato del gruppo e dei suoi membri. |
(6) |
È opportuno che il gruppo continui a cooperare strettamente con le parti interessate esterne e con i servizi della Commissione e a organizzare con il vicesegretario generale e il presidente del comitato per la valutazione d'impatto scambi di opinioni e di esperienze strutturati e periodici, |
DECIDE:
Articolo 1
La decisione 2007/623/CE è così modificata:
1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Il gruppo ad alto livello sugli oneri amministrativi È istituito il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi con effetto a partire dal 31 agosto 2007. Dal 1o gennaio 2013 la denominazione ufficiale diventa “gruppo ad alto livello sugli oneri amministrativi” (di seguito denominato “il gruppo”).»; |
2) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Compito Il gruppo è incaricato di consigliare la Commissione sugli oneri amministrativi imposti dalla normativa dell’UE alle imprese, soprattutto alle PMI e alle microimprese, sulla semplificazione degli atti legislativi dell'UE vigenti che si prestano ad una revisione e sulle modalità per rendere le amministrazioni pubbliche degli Stati membri più efficaci e più attente alle esigenze delle parti interessate, in particolare delle PMI, quando attuano la normativa dell’UE. In particolare, il gruppo consiglia la Commissione:
Il gruppo aiuta inoltre la Commissione a favorire l’adozione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo di proposte sulla semplificazione e sulla riduzione degli oneri amministrativi. Il mandato del gruppo è conferito fino al 31 ottobre 2014.»; |
3) |
all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La Commissione può consultare il gruppo su qualunque questione relativa alla riduzione degli oneri amministrativi inutili che l'applicazione della normativa dell’UE comporta per le PMI, specialmente le microimprese, e sul suo programma modulato di semplificazione.»; |
4) |
l'articolo 4 è così modificato:
|
5) |
l'articolo 5 è così modificato:
|
6) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Applicazione La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2014.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 31 dicembre 2012.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 253 del 28.9.2007, pag. 40.
(2) GU C 223 del 18.8.2010, pag. 6.
(3) COM(2011) 803 — Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI — Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle microimprese.
(4) Decisione della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).»;