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Document 32012D1212(02)

    Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2012 , recante modifica della decisione 2007/623/CE della Commissione che istituisce il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi

    GU C 382 del 12.12.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014

    12.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 382/9


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 5 dicembre 2012

    recante modifica della decisione 2007/623/CE della Commissione che istituisce il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi

    2012/C 382/08

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione 2007/623/CE (1) la Commissione ha istituito un gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi (di seguito denominato «il gruppo»), con un mandato di tre anni.

    (2)

    Con decisione della Commissione del 17 agosto 2010 (2010/C 223/03) (2) il mandato del gruppo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012 per sfruttare in pieno i potenziali risparmi consentiti dal Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea, che sarà completato entro la fine del 2012.

    (3)

    La relazione del gruppo del novembre 2011 sulle migliori pratiche applicate dagli Stati membri per attuare la normativa dell’UE con il minor onere amministrativo ha indicato che esiste un ampio margine per aiutare le amministrazioni pubbliche degli Stati membri ad attuare tale normativa in maniera più efficace.

    (4)

    La riduzione degli oneri amministrativi e la semplificazione della legislazione, specialmente per le piccole e medie imprese (PMI), sono priorità per la Commissione (3).

    (5)

    Occorre pertanto prorogare di conseguenza il mandato del gruppo e dei suoi membri.

    (6)

    È opportuno che il gruppo continui a cooperare strettamente con le parti interessate esterne e con i servizi della Commissione e a organizzare con il vicesegretario generale e il presidente del comitato per la valutazione d'impatto scambi di opinioni e di esperienze strutturati e periodici,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La decisione 2007/623/CE è così modificata:

    1)

    l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Il gruppo ad alto livello sugli oneri amministrativi

    È istituito il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi con effetto a partire dal 31 agosto 2007. Dal 1o gennaio 2013 la denominazione ufficiale diventa “gruppo ad alto livello sugli oneri amministrativi” (di seguito denominato “il gruppo”).»;

    2)

    l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    Compito

    Il gruppo è incaricato di consigliare la Commissione sugli oneri amministrativi imposti dalla normativa dell’UE alle imprese, soprattutto alle PMI e alle microimprese, sulla semplificazione degli atti legislativi dell'UE vigenti che si prestano ad una revisione e sulle modalità per rendere le amministrazioni pubbliche degli Stati membri più efficaci e più attente alle esigenze delle parti interessate, in particolare delle PMI, quando attuano la normativa dell’UE.

    In particolare, il gruppo consiglia la Commissione:

    sulle misure volte alla riduzione degli oneri amministrativi e alla semplificazione della normativa vigente, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole imprese,

    sul programma modulato di semplificazione, concentrandosi sugli atti con un elevato potenziale di riduzione degli oneri amministrativi,

    basandosi sulle tabelle di marcia, in merito agli oneri amministrativi che l'applicazione della normativa dell’UE potrebbe comportare per le imprese, in particolare le PMI e le microimprese,

    sulle misure che possono essere adottate a livello nazionale per aiutare gli Stati membri ad applicare la normativa dell’UE adottata nel quadro del programma di riduzione degli oneri amministrativi nel modo meno gravoso,

    sulle misure che possono essere adottate a livello nazionale per rendere le amministrazioni più attente alle preoccupazioni delle PMI e alle esigenze e agli imperativi della crescita quando applicano la normativa dell'UE.

    Il gruppo aiuta inoltre la Commissione a favorire l’adozione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo di proposte sulla semplificazione e sulla riduzione degli oneri amministrativi.

    Il mandato del gruppo è conferito fino al 31 ottobre 2014.»;

    3)

    all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   La Commissione può consultare il gruppo su qualunque questione relativa alla riduzione degli oneri amministrativi inutili che l'applicazione della normativa dell’UE comporta per le PMI, specialmente le microimprese, e sul suo programma modulato di semplificazione.»;

    4)

    l'articolo 4 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «La Commissione nomina anzitutto il presidente del gruppo. In seguito il segretario generale nomina i membri del gruppo in consultazione con il presidente.»;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   I membri sono persone fisiche nominate a titolo personale o persone fisiche nominate per rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate competenti nel settore della riduzione degli oneri amministrativi.»;

    c)

    il paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

    «Il mandato dei membri del gruppo è prorogato fino al 31 ottobre 2014. Essi restano in carica fino alla loro sostituzione oppure fino alla scadenza del mandato.»;

    d)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, o all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere sostituiti per il resto del mandato.»;

    e)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   I membri nominati a titolo personale agiscono in piena indipendenza e nell’interesse pubblico.

    I membri nominati in rappresentanza di un interesse comune condiviso da più parti interessate non rappresentano un interesse individuale.»;

    f)

    il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    «7.   I nomi delle persone fisiche nominate a titolo personale e delle persone fisiche che rappresentano un interesse sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e altri organismi analoghi della Commissione (di seguito denominato “il registro”). Inoltre, i nomi dei membri sono pubblicati sul sito Internet del Segretariato generale della Commissione europea.»;

    g)

    il seguente paragrafo 8 è inserito dopo il paragrafo 7:

    «8.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.»;

    5)

    l'articolo 5 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (4). In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.

    b)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   La Commissione pubblica tutti i documenti pertinenti sulle attività svolte dal gruppo (ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti), inserendoli nel registro o mediante un collegamento dal registro verso un apposito sito web. Qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, è opportuno prevedere deroghe alla pubblicazione.»;

    6)

    l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 7

    Applicazione

    La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2014.»

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal 31 dicembre 2012.

    Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 253 del 28.9.2007, pag. 40.

    (2)  GU C 223 del 18.8.2010, pag. 6.

    (3)  COM(2011) 803 — Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI — Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle microimprese.

    (4)  Decisione della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).»;


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