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Document 62012TN0379

Causa T-379/12: Ricorso proposto il 21 agosto 2012 — Electric Bike World/UAMI — Brunswick (LIFECYCLE)

GU C 355 del 17.11.2012, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 355/28


Ricorso proposto il 21 agosto 2012 — Electric Bike World/UAMI — Brunswick (LIFECYCLE)

(Causa T-379/12)

2012/C 355/61

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Electric Bike World Ltd (Southampton, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brunswick Corp. (Lake Forest, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 16 maggio 2012, nel procedimento R 2308/2011-1; e

condannare l’Ufficio e la controinteressata a sopportare, oltre alle loro, le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «LIFECYCLE» per prodotti rientranti nelle classi 12, 18 e 25 — Domanda di marchio comunitario n. 8546401

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione spagnola n. 1271758 del marchio denominativo «LIFECYCLE», per prodotti della classe 28

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione controversa nella parte in cui ha respinto l’opposizione per i prodotti rientranti nella classe 12; rigetto della domanda di marchio comunitario per tali prodotti; e rigetto del ricorso per i restanti prodotti della classe 12

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 75 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio


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