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Document 62012CN0414

Causa C-414/12P: Impugnazione proposta il 13 settembre 2012 dalla Bolloré avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 27 giugno 2012 , causa T-372/10, Bolloré/Commissione

GU C 355 del 17.11.2012, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 355/10


Impugnazione proposta il 13 settembre 2012 dalla Bolloré avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 27 giugno 2012, causa T-372/10, Bolloré/Commissione

(Causa C-414/12P)

2012/C 355/17

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bolloré (rappresentanti: P. Gassenbach, C. Lemaire e O. Juvigny, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento e il requisito della motivazione non traendo alcuna conseguenza dal fatto che la società Bolloré è stata sanzionata in quanto società controllante, a differenza della Stora che si trovava in una situazione equivalente;

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha violato gli articoli 41 nella Carta dei diritti fondamentali e 6 della CEDU, i requisiti di motivazione e di non snaturamento, i diritti della difesa della Bolloré, gli effetti dell'annullamento della decisione 2004/337/CE (1), l'autorità di cosa giudicata e l'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, dichiarando che la Bolloré è stata giudicata entro un termine ragionevole ed era in grado di difendersi in merito alle censure notificate;

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha violato i principi di proporzionalità e di equità rifiutando di ridurre l'importo dell'ammenda inflitta in ragione del contesto fattuale e procedurale del presente procedimento;

statuire definitivamente nella causa T-372/10, conformemente all'articolo 61 dello statuto della Corte e, a tale titolo annullare la decisione controversa nella parte in cui riguarda la Bolloré o, in ogni caso, nell'esercizio della sua giurisdizione estesa al merito, ridurre l’ammenda inflitta alla Bolloré dalla Commissione e confermata dal Tribunale;

nel caso in cui la Corte non dovesse statuire nella presente causa, riservare le spese e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per il riesame, conformemente alla sentenza della Corte;

infine, conformemente all'articolo 69 del regolamento di procedura, condannare la Commissione alle spese sostenute sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere tre motivi a sostegno della sua impugnazione.

Con il suo primo motivo, considerato nei suoi due capi, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento e il requisito della motivazione non traendo alcuna conseguenza dalla circostanza che essa sarebbe stata sanzionata per i comportamenti della sua ex controllata, a differenza della Stora che si trovava in una situazione equivalente.

Il secondo motivo, considerato nei suoi quattro capi, evidenzia la violazione da parte del Tribunale dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, dell'articolo 6 della CEDU, dei requisiti di motivazione e di non snaturamento, dei diritti della difesa della Bolloré, degli effetti dell'annullamento della decisione 2004/337, dell'autorità di cosa giudicata e dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto il Tribunale non avrebbe sanzionato la violazione del diritto della ricorrente ad essere giudicata entro un termine ragionevole.

Con il suo terzo motivo, la ricorrente fa valere la violazione del principio di proporzionalità e di equità, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto del contesto fattuale e giuridico del presente procedimento rifiutando di ridurre l'importo dell'ammenda inflitta.


(1)  Decisione della Commissione del 20 dicembre 2001,, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Caso COMP/E-1/36.212 — Carta autocopiante [notificata con il numero C(2001) 4573] (GU 2004, L 115, pag. 1).


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