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Document 62011CA0036

    Causa C-36/11: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Pioneer Hi Bred Italia Srl/Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali [Agricoltura — Organismi geneticamente modificati — Direttiva 2002/53/CE — Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Organismi geneticamente modificati iscritti nel catalogo comune — Regolamento (CE) n. 1829/2003 — Articolo 20 — Prodotti esistenti — Direttiva 2001/18/CE — Articolo 26 bis — Misure intese a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati — Misure nazionali che, nelle more dell’adozione di misure fondate sull’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE, vietano la messa in coltura di organismi geneticamente modificati iscritti nel catalogo comune e autorizzati come prodotti esistenti]

    GU C 355 del 17.11.2012, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.11.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 355/5


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Pioneer Hi Bred Italia Srl/Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

    (Causa C-36/11) (1)

    (Agricoltura - Organismi geneticamente modificati - Direttiva 2002/53/CE - Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole - Organismi geneticamente modificati iscritti nel catalogo comune - Regolamento (CE) n. 1829/2003 - Articolo 20 - Prodotti esistenti - Direttiva 2001/18/CE - Articolo 26 bis - Misure intese a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati - Misure nazionali che, nelle more dell’adozione di misure fondate sull’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE, vietano la messa in coltura di organismi geneticamente modificati iscritti nel catalogo comune e autorizzati come prodotti esistenti)

    2012/C 355/06

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Consiglio di Stato

    Parti

    Ricorrente: Pioneer Hi Bred Italia Srl

    Convenuto: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato (Sezione Seconda) — Interpretazione degli articoli 16, 19, 22 e 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1) — Interpretazione dell’articolo 19 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193, pag. 1) — Richiesta di autorizzazione alla messa in coltura di OGM iscritti nel catalogo comune europeo delle varietà — Rigetto da parte dell’autorità competente sulla base della mancanza di disposizioni interne di disciplina nella materia

    Dispositivo

    La messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e le medesime varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, emendata con il regolamento n. 1829/2003.

    L’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, non consente a uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura sul suo territorio di tali organismi geneticamente modificati nelle more dell’adozione di misure di coesistenza dirette a evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati in altre colture.


    (1)  GU C 89 del 19.3.2011.


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