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Document 32012D1117(02)

Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012 , relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

GU C 354 del 17.11.2012, p. 1–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

17.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 354/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2012

relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

2012/C 354/01

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 32,

considerando quanto segue:

1.   INTRODUZIONE

(1)

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 (il regolamento INN) istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

(2)

Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l’identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l’elaborazione di un elenco dei paesi non cooperanti, la radiazione dall’elenco dei paesi non cooperanti, la pubblicità dell’elenco dei paesi non cooperanti e le misure di emergenza.

(3)

A norma dell’articolo 32 del regolamento INN, la Commissione deve notificare ai paesi terzi la possibilità di essere identificati come paesi non cooperanti. Tale notifica è di natura preliminare. La notifica ai paesi terzi della possibilità di essere identificati come paesi non cooperanti è fondata sui criteri di cui all’articolo 31 del regolamento INN. La Commissione deve inoltre adottare tutti i provvedimenti previsti all’articolo 32 con riguardo a tali paesi. Essa deve in particolare includere nella notifica le informazioni sui fatti essenziali e sulle considerazioni che motivano tale identificazione, la possibilità per tali paesi di risponderle fornendo prove atte a confutare l’identificazione o, se del caso, un piano d’azione inteso a risanare la situazione nonché i provvedimenti correttivi adottati. La Commissione deve accordare ai paesi terzi interessati tempo e mezzi adeguati per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione.

(4)

A norma dell’articolo 31 del regolamento INN, la Commissione europea può identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti in materia di lotta alla pesca INN. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all’obbligo a essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN

(5)

L’identificazione dei paesi terzi non cooperanti è basata sull’esame di tutte le informazioni indicate all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN.

(6)

In conformità all’articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio può elaborare un elenco dei paesi non cooperanti. Le misure stabilite, fra l’altro, all’articolo 38 del regolamento INN si applicano a tali paesi.

(7)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, gli Stati di bandiera sono tenuti a notificare alla Commissione le loro disposizioni in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai propri pescherecci.

(8)

A norma dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione coopera sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione di detto regolamento.

2.   PROCEDURA RELATIVA AL BELIZE

(9)

La notifica del Belize come Stato di bandiera è stata accettata dalla Commissione in conformità all’articolo 20 del regolamento INN a decorrere dal 17 marzo 2010.

(10)

Dall’8 al 12 novembre 2010 la Commissione, con il sostegno dell’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), ha effettuato una missione nel Belize nell’ambito della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN.

(11)

Scopo della missione era verificare le informazioni concernenti le disposizioni del Belize in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione che devono essere rispettate dai pescherecci di tale paese, nonché le misure adottate dal Belize per ottemperare ai propri obblighi nella lotta contro la pesca INN e soddisfare i requisiti e gli aspetti relativi all’attuazione del sistema di certificazione delle catture dell’Unione.

(12)

La relazione finale sulla missione è stata inviata al Belize il 7 febbraio 2011.

(13)

Le osservazioni del Belize sulla relazione finale della missione sono pervenute il 23 febbraio 2011.

(14)

Dal 7 al 10 giugno 2011 la Commissione ha effettuato una seconda missione nel Belize per verificare il seguito dato alle misure adottate nella prima missione.

(15)

Il Belize ha presentato ulteriori osservazioni scritte il 4 aprile 2011, il 12 luglio 2011, il 14 novembre 2011 e il 27 gennaio 2012.

(16)

Il Belize è parte contraente della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC), della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO). È parte non contraente cooperante della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC). Il Belize ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e l’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA). Ha aderito all’accordo del 2003 dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (accordo FAO).

(17)

Per valutare l’osservanza, da parte del Belize, degli obblighi internazionali come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione (2), sanciti negli accordi internazionali menzionati nel considerando 16 e stabiliti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) menzionate nei considerando 16 e 18, la Commissione ha cercato e analizzato tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie ai fini di tale esercizio.

(18)

La Commissione si è avvalsa di informazioni tratte dai dati disponibili pubblicati dall’ICCAT, dalla WCPFC, dalla IOTC, dalla IATTC, dall’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC) e dall’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico sudorientale (SEAFO), sotto forma di relazioni di conformità o di elenchi di pescherecci INN, nonché di informazioni pubblicamente disponibili ottenute dal ministero del Commercio degli Stati Uniti, Relazione al Congresso a norma della sezione 403 a) del Magnuson-Stevens Fisheries Conservation and Management Reauthorisation Act del 2006, gennaio 2011 (relazione del Servizio nazionale per la pesca marittima — National Marine Fisheries Service — NMFS).

3.   POSSIBILITÀ DEL BELIZE DI ESSERE IDENTIFICATO COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(19)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato gli obblighi spettanti al Belize come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

3.1.   Ricorrenza di pescherecci INN e di flussi commerciali INN [articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN]

(20)

Sulla base delle informazioni ricavate dagli elenchi di pescherecci INN redatti dalle ORGP, la Commissione ha individuato numerosi pescherecci INN che battevano bandiera del Belize dopo essere stati inclusi in tali elenchi (3). Tali pescherecci sono Goidau Ruey n. 1, Orca, Reymar 6, Sunny Jane, Tching Ye n. 6 e Wen Teng n. 688.

(21)

Si ricorda a tale proposito che, a norma dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, dell’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA), lo Stato di bandiera è responsabile dei propri pescherecci operanti in alto mare. La Commissione ritiene che l’esistenza, negli elenchi INN delle ORGP, di pescherecci INN che battevano bandiera del Belize dopo essere stati inclusi in tali elenchi sia una chiara indicazione del fatto che tale paese è venuto meno alle proprie responsabilità di Stato di bandiera ai sensi del diritto internazionale. In effetti, il fatto stesso di possedere i suddetti pescherecci INN dimostra che il Belize non ha esercitato le proprie responsabilità in modo efficace, non ha rispettato le misure di conservazione e di gestione delle ORGP e non ha garantito che i propri pescherecci non svolgano alcuna attività che pregiudichi l’efficacia di tali misure.

(22)

A norma dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2, dell’UNFSA, lo Stato di bandiera deve assicurare che i pescherecci battenti la propria bandiera rispettino le norme di conservazione e di gestione delle ORGP. Gli Stati di bandiera sono inoltre tenuti a svolgere indagini sollecite e ad avviare procedimenti giudiziari. Lo Stato di bandiera deve inoltre assicurare sanzioni adeguate, scoraggiare il ripetersi delle violazioni e privare i trasgressori dei vantaggi ottenuti dalle loro attività illecite. A tale riguardo l’esistenza, negli elenchi INN delle ORGP, di numerosi pescherecci INN che battevano bandiera del Belize dopo essere stati inclusi in tali elenchi evidenzia il fatto che tale paese non ha rispettato gli obblighi che gli incombevano a norma dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2, dell’UNFSA. Il mancato rispetto, da parte del Belize, degli obblighi in materia di osservanza e di esecuzione viola anche l’articolo III, paragrafo 8, dell’accordo FAO, secondo il quale ciascuna parte adotta misure di esecuzione nei confronti dei pescherecci autorizzati a battere la propria bandiera che agiscono in violazione delle disposizioni dell’accordo FAO, ove necessario anche rendendo la violazione di tali disposizioni un reato ai sensi della legislazione nazionale. Le sanzioni applicabili a tali violazioni devono essere sufficientemente gravi da garantire il rispetto degli obblighi sanciti dall’accordo FAO e da privare i trasgressori dei vantaggi ottenuti dalle loro attività illecite.

(23)

Il mancato rispetto, da parte del Belize, degli obblighi di osservanza e di esecuzione di cui all’articolo 19 dell’UNFSA è confermato anche dalle informazioni raccolte durante la missione svoltasi dall’8 al 12 novembre 2010. Da tale missione è emerso che le autorità competenti del Belize non avevano il potere di chiedere informazioni agli operatori, ai proprietari registrati e ai proprietari effettivi dei pescherecci battenti bandiera del Belize né di svolgere indagini amministrative che li riguardassero. La missione ha inoltre evidenziato malfunzionamenti nel sistema degli osservatori autorizzati incaricati di verificare le attività degli operatori economici, con particolare riguardo agli sbarchi effettuati al di fuori della zona economica esclusiva (ZEE) del Belize, dal momento che alcuni osservatori autorizzati agivano nello stesso tempo in qualità di rappresentanti dei proprietari effettivi dei pescherecci battenti bandiera del Belize. Al riguardo va notato che la rilevanza di azioni efficaci nei confronti dei proprietari effettivi è confermata dalla pertinente documentazione della FAO e dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), in cui è evidenziata l’importanza di disporre di informazioni sui proprietari effettivi al fine di lottare contro le attività illegali (4) e la necessità di tenere registri dei pescherecci e dei proprietari effettivi (5).

(24)

Inoltre, a norma dell’articolo 20 dell’UNFSA, gli Stati devono cooperare direttamente o tramite le ORGP per garantire l’osservanza e l’esecuzione delle misure di conservazione e di gestione delle ORGP. Con una serie di disposizioni specifiche tale articolo impone agli Stati l’obbligo di svolgere indagini, cooperare fra loro e sanzionare le attività di pesca INN. È inoltre previsto che, per dissuadere le navi per le quali sia stato segnalato l’esercizio di attività pregiudizievoli per l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle ORGP, gli Stati possono ricorrere a procedure delle ORGP fino a quando lo Stato di bandiera non prenda provvedimenti adeguati. Si osserva a tale riguardo che l’esistenza, negli elenchi INN delle ORGP, di numerosi pescherecci INN che battevano bandiera del Belize dopo essere stati inclusi in tali elenchi dimostra che tale paese è venuto meno al proprio obbligo, sancito dal diritto internazionale, di cooperare a livello internazionale per garantire l’osservanza delle norme.

(25)

Si ricorda inoltre che, a norma dell’articolo 118 dell’UNCLOS, il Belize deve cooperare alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche nelle zone di alto mare. A tale riguardo l’esistenza, negli elenchi INN delle ORGP, di numerosi pescherecci INN che battevano bandiera del Belize dopo essere stati inclusi in tali elenchi e che sono tuttora impegnati in operazioni di pesca evidenzia il fatto che il Belize ha mancato ai propri obblighi di Stato di bandiera. I pescherecci riconosciuti come navi INN pregiudicano infatti la conservazione e la gestione delle risorse biologiche.

(26)

La mancata osservanza, da parte del Belize, con riguardo ai pescherecci INN presenti negli elenchi INN delle ORGP che battevano bandiera del Belize dopo essere stati inclusi in detti elenchi costituisce inoltre una violazione dell’articolo 217 dell’UNCLOS, secondo il quale gli Stati di bandiera devono adottare misure di esecuzione specifiche per garantire il rispetto delle norme internazionali, l’esecuzione di indagini sulle presunte violazioni e il sanzionamento adeguato delle violazioni.

(27)

L’esistenza, negli elenchi INN delle ORGP, di numerosi pescherecci INN che battevano bandiera del Belize dopo essere stati inclusi in tali elenchi dimostra anche l’incapacità di tale paese di seguire le raccomandazioni contenute nel piano d’azione internazionale della FAO per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Al punto 34 di tale piano si raccomanda che gli Stati provvedano affinché i pescherecci autorizzati a battere la loro bandiera non esercitino né coadiuvino attività di pesca INN.

(28)

È inoltre pertinente osservare che il Belize è stato menzionato nella relazione del servizio nazionale per la pesca marittima degli Stati Uniti (NMFS). Secondo tale relazione, due pescherecci battenti bandiera del Belize sono stati avvistati dalle autorità francesi nella zona della IATTC. Le accuse di presunto svolgimento di attività di pesca INN da parte dei due pescherecci sono state confutate dal Belize, che ha fornito informazioni esplicative. Il Belize è stato tuttavia identificato come paese «di interesse» dalle autorità degli Stati Uniti (6).

(29)

Considerata la situazione spiegata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN, che il Belize non ha rispettato gli obblighi a esso incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera con riguardo ai pescherecci INN e alla pesca INN svolta o coadiuvata da pescherecci battenti la sua bandiera o da suoi cittadini e non ha preso provvedimenti sufficienti per contrastare le attività di pesca INN ricorrenti e documentate svolte da pescherecci che in precedenza battevano la sua bandiera.

3.2.   Mancata cooperazione ed esecuzione [articolo 31, paragrafo 5, lettere b), c) e d), del regolamento INN]

(30)

La Commissione ha esaminato se il Belize ha adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti degli operatori responsabili di pesca INN e se sono state inflitte sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tale pesca INN.

(31)

Le prove disponibili confermano che il Belize non ha ottemperato ai propri obblighi a norma del diritto internazionale per quanto riguarda l’adozione di misure di esecuzione efficaci. Si ricorda a tale riguardo che negli elenchi INN delle ORGP sono compresi numerosi pescherecci INN che battevano bandiera del Belize dopo il loro inserimento in tali elenchi. L’esistenza di tali pescherecci INN evidenzia il fatto che il Belize non ha ottemperato alle proprie responsabilità con riguardo ai pescherecci operanti in alto mare, come indicato all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, dell’UNFSA. Tale situazione è inoltre una chiara indicazione che il Belize non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, dell’UNFSA, che stabilisce norme in materia di osservanza ed esecuzione per gli Stati di bandiera. Il comportamento del Belize al riguardo non è nemmeno conforme agli obblighi di cui all’articolo 19, paragrafo 2, dell’UNFSA, secondo il quale, fra l’altro, le sanzioni devono essere adeguate in severità e privare i trasgressori dei vantaggi ottenuti dalle loro attività illecite.

(32)

Agendo nel modo descritto il Belize ha dimostrato di non soddisfare le condizioni di cui all’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), dell’UNCLOS, secondo il quale uno Stato di bandiera assume giurisdizione, a norma del suo diritto interno, su ciascuna nave battente la propria bandiera e sul comandante, sugli ufficiali e sull’equipaggio della stessa. L’esistenza, negli elenchi INN delle ORGP, di numerosi pescherecci INN che battevano bandiera del Belize dopo essere stati inclusi in tali elenchi costituisce una prova a conferma del fatto che tale paese non ha esercitato piena giurisdizione sui propri pescherecci.

(33)

Anche il comportamento del Belize per quanto riguarda l’applicazione di misure di esecuzione efficaci non è conforme alle raccomandazioni del punto 21 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale gli Stati sono tenuti a provvedere affinché le sanzioni per la pesca INN esercitata da pescherecci e, nella misura maggiore possibile, da cittadini posti sotto la loro giurisdizione siano sufficientemente severe da prevenire, scoraggiare ed eliminare in modo efficace la pesca INN e da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tale pesca.

(34)

Per quanto riguarda la storia, la natura, le circostanze, l’entità e la gravità dei casi di pesca INN considerati, la Commissione ha tenuto conto delle attività di pesca INN ricorrenti e ripetitive svolte da pescherecci battenti bandiera del Belize fino al 2012.

(35)

Con riguardo alla capacità esistente delle autorità del Belize va notato che, secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (7), il Belize è considerato un paese ad alto sviluppo umano (93o su 187 paesi). Questo dato è confermato anche dall’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (8), in cui il Belize è elencato nella categoria dei paesi a reddito medio-basso. Tenuto conto di questa posizione, non si ritiene necessario esaminare la capacità esistente delle autorità competenti del Belize. Infatti il livello di sviluppo di questo paese, come dimostrato nel presente considerando, non può essere considerato un fattore che pregiudica la capacità delle autorità competenti di cooperare con altri paesi e di porre in atto azioni di esecuzione.

(36)

Nonostante l’esame di cui al considerando 35, sulla base delle informazioni ottenute durante la missione di novembre 2010 si osserva che non si può ritenere che le autorità del Belize manchino di risorse finanziarie, ma piuttosto del necessario contesto giuridico e amministrativo e dei poteri di svolgere le loro mansioni.

(37)

Considerata la situazione spiegata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 5, lettere b), c) e d), del regolamento INN, che il Belize non ha osservato gli obblighi ad esso incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera con riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione.

3.3.   Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)

(38)

Il Belize ha ratificato l’UNCLOS e l’UNFSA e ha aderito all’accordo FAO. È inoltre parte contraente delle seguenti organizzazioni: IATTC, ICCAT, IOTC e SPRFMO. È parte non contraente cooperante della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC). Fino alla fine del 2011 il Belize era anche parte non contraente cooperante della NEAFC. Tale status non è tuttavia stato rinnovato dalla NEAFC per il 2012.

(39)

La Commissione ha esaminato le informazioni ritenute pertinenti con riguardo allo status del Belize come parte contraente della IOTC e dell’ICCAT e come parte non contraente cooperante della WCPFC. Poiché il Belize è stato parte non contraente cooperante della NEAFC fino alla fine del 2011, la Commissione ha esaminato anche le informazioni ritenute pertinenti con riguardo a tale ORGP.

(40)

La Commissione ha esaminato inoltre le informazioni ritenute pertinenti con riguardo all’accordo del Belize ad applicare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla IOTC, dall’ICCAT, dalla WCPFC e dalla NEAFC.

(41)

Si ricorda che l’ICCAT ha inviato al Belize una lettera che esprimeva preoccupazione circa le carenze riscontrate nel 2010 (9). In tale lettera veniva infatti riscontrata la mancata piena ed effettiva osservanza, da parte del Belize, dell’obbligo di comunicare le statistiche stabilito nella raccomandazione ICCAT 05-09 intesa a istituire un programma di ricostituzione per il tonno bianco dell’Atlantico settentrionale. Nella stessa lettera l’ICCAT sottolineava che il Belize non aveva fornito le necessarie informazioni e relazioni, come quelle relative al compito II (campioni per taglia) e che le tabelle di concordanza erano state trasmesse dopo la scadenza prevista.

(42)

In un’altra lettera inviata nel 2011 (10) l’ICCAT esprimeva preoccupazione circa la mancata piena ed effettiva osservanza, da parte del Belize, dell’obbligo di comunicazione dei dati statistici (raccomandazione ICCAT 05-09). Inoltre il Belize non aveva fornito entro la scadenza tutte le informazioni e le relazioni necessarie, come quelle relative al compito I (tonno obeso) (statistiche relative alla flotta), la relazione sulle azioni interne per i pescherecci di lunghezza superiore a 20 m e l’elenco dei pescherecci.

(43)

In un’altra lettera inviata nel 2012 (11) l’ICCAT esprimeva preoccupazione circa la mancata piena ed effettiva osservanza, da parte del Belize, degli obblighi stabiliti nella raccomandazione 09-05. È stato inoltre riscontrato che il Belize aveva superato il contingente di alalunga. Il Belize è stato invitato a fornire un piano di gestione per la pesca dell’alalunga, compreso un calendario per la compensazione dei quantitativi prelevati in eccesso.

(44)

La Commissione ha inoltre esaminato le informazioni a disposizione dell’ICCAT sul rispetto, da parte del Belize, delle norme e degli obblighi di comunicazione dell’ICCAT. A tal fine la Commissione si è avvalsa delle tabelle di concordanza dell’ICCAT relative al 2010 (12) e di quelle relative al 2011 (13).

(45)

In particolare, secondo le informazioni disponibili, nel 2010 il Belize non ha presentato all’ICCAT la relazione sulle azioni interne per i pescherecci di lunghezza superiore a 20 m in materia di misure di conservazione e di gestione. Inoltre nel 2010 i dati relativi al compito I con riguardo al tonno obeso (statistiche relative alla flotta) sono stati ricevuti dopo la scadenza prevista. Le azioni interne e l’elenco dei pescherecci sono stati forniti in ritardo.

(46)

Un insieme di elementi sono inoltre emersi durante la missione in Belize del novembre 2010. Quanto alle capacità di funzionamento del sistema di controllo satellitare (Vessel Monitoring System — VMS) in casi concreti sono stati riscontrati problemi di assenza o di interruzione del segnale VMS durante le campagne di pesca. Il VMS è stato usato in modo relativamente passivo e non è stato utilizzato adeguatamente per verificare se le catture erano conformi a quanto previsto dalle licenze di pesca. Per quanto riguarda il sistema degli osservatori autorizzati, sono state rilevate alcune situazioni di conflitto di interessi nei casi in cui osservatori che svolgevano verifiche delle attività degli operatori economici, in particolare degli sbarchi al di fuori della ZEE del Belize, agivano nel contempo in qualità di rappresentanti dei proprietari effettivi dei pescherecci battenti bandiera del Belize.

(47)

Secondo le informazioni a disposizione della WCPFC (14), il Belize è stato invitato a fornire ulteriori informazioni mancanti in merito alla trasmissione di tutti i dati disponibili a livello operativo (giornale di bordo) per gli anni 2009-2011 e alla trasmissione del numero/tipo e del nome dei pescherecci che avrebbero operato nella zona della convenzione della WCPFC in caso di rinnovo del suo status di parte non contraente cooperante (15).

(48)

Il progetto di relazione sul sistema di monitoraggio della conformità della WCPFC per il 2010 (16) mostra che il Belize non ha fornito informazioni complete sul VMS. Sono state chieste informazioni supplementari per accertare che i pescherecci siano dotati di comunicatori automatici di posizione (Automatic Localisation Communicators — ALC) nelle zone di alto mare definite dalle norme della WCPFC e che soddisfino i requisiti VMS stabiliti dalla WCPFC. Sono state inoltre chieste informazioni supplementari per quanto riguarda la conformità con le misure di conservazione e di gestione e i dispositivi ALC indicati nella WCPFC (regolamento 2007-2).

(49)

La WCPFC ha inoltre chiesto al Belize ulteriori informazioni su numerosi altri punti. Sono state chieste ulteriori informazioni con riguardo all’attuale sforzo di pesca dei pescherecci dediti alla pesca dell’alalunga nel Pacifico settentrionale (regolamento WCPFC 2005-3 sull’alalunga del Pacifico settentrionale) nonché informazioni complete sul numero di pescherecci che hanno praticato la pesca del marlin striato tra il 2000 e il 2004 (regolamento WCPFC 2006-4 sul marlin striato del Pacifico sudoccidentale). Ulteriori chiarimenti sono stati chiesti con riguardo al trasferimento di sforzo di pesca alle zone a Nord di 20S (regolamento WCPFC 2009-3 sul pesce spada del Pacifico meridionale). Altre informazioni supplementari sono state chieste sull’attuazione del rapporto ponderale pinne/carcassa del 5 % (regolamento WCPFC 2009-4 sugli squali). Quanto alle relazioni sulle catture e sullo sforzo, informazioni supplementari sono state chieste sulle relazioni riguardanti il numero di pescherecci rispetto al limite annuale (regolamento WCPFC 2005-2 sull’alalunga del Pacifico meridionale). È emerso che il Belize non ha osservato l’obbligo di comunicare le catture di alalunga del Pacifico settentrionale ogni 6 mesi per quanto riguarda la pesca costiera artigianale (regolamento WCPFC 2005-3 sull’alalunga del Pacifico settentrionale). Informazioni supplementari sono state chieste con riguardo alla comunicazione di tutte le catture di alalunga a nord dell’Equatore e dello sforzo di pesca complessivo annuale diretto all’alalunga a nord dell’Equatore, ripartito per tipo di attrezzo (regolamento WCPFC 2005-3 sull’alalunga del Pacifico settentrionale). Quanto ai divieti spaziali e temporali e alle restrizioni applicabili agli attrezzi da pesca, ulteriori informazioni sono state chieste al Belize sul monitoraggio delle misure di mitigazione (regolamento WCPFC 2007-4 sulle misure di mitigazione a favore degli uccelli marini). Infine, con riguardo alle reti da posta derivanti, informazioni supplementari sono state chieste al Belize in merito al divieto di utilizzo di reti da posta derivanti di grandi dimensioni in alto mare nelle zona della convenzione (regolamento WCPFC 2008-4).

(50)

Secondo le informazioni tratte dalla relazione di conformità della IOTC per il 2010 (17), si considera che il Belize non abbia rispettato i propri obblighi in quanto non ha preso parte alla riunione del comitato scientifico e non aveva presentato la relazione nazionale in occasione della 13a sessione del comitato scientifico.

(51)

Sempre nel 2010 il Belize non ha rispettato, o ha rispettato solo in parte, diverse risoluzioni adottate dalla IOTC. In particolare per quanto riguarda la risoluzione 09/02 e risoluzioni precedenti sulla limitazione della capacità di pesca, otto dei pescherecci di cui è stato riferito che nel 2006 praticavano la pesca dei tonni tropicali avrebbero pescato anche l’alalunga e il pesce spada nel 2007 (il che equivale a una conformità solo parziale). Il risultato è un doppio conteggio. Per quanto riguarda la risoluzione 07/02 relativa al registro IOTC dei pescherecci autorizzati ad operare nella zona IOTC, alcune informazioni trasmesse dal Belize non corrispondevano alla norma IOTC (conformità parziale). Quanto alla risoluzione 09/03 relativa all’elaborazione di un elenco di pescherecci di cui si presume che abbiano esercitato la pesca INN nella zona IOTC, il Belize non ha formulato un parere in merito alla richiesta della IOTC di radiare dal registro due pescherecci compresi nell’elenco IOTC dei pescherecci INN del 2010 (conformità parziale). Per quanto riguarda la risoluzione 08/02 sul programma di osservazione regionale per il monitoraggio dei pescherecci che effettuano trasbordi in mare, nel 2010 il Belize ha effettuato due trasbordi nell’ambito di tale programma, ma i trasbordi in mare erano conformi solo in parte al programma IOTC di osservazione regionale per il monitoraggio dei trasbordi in mare. Nel 2009 il Belize non ha fornito alcuna informazione sul livello di attuazione delle risoluzioni 01/02 e 05/07 relative alle norme di gestione e al controllo dei pescherecci. Per quanto riguarda la risoluzione 10/02 e le risoluzioni 05/05, 09/06 e 10/06 sugli obblighi statistici, il Belize ha fornito solo informazioni parziali sulle catture accessorie di squali (conformità parziale) e non ha trasmesso informazioni sulla frequenza della taglia né sulle catture accessorie di tartarughe marine e di uccelli marini (conformità parziale). In merito alle risoluzioni 01/06 e 03/03 sul programma IOTC relativo ai dati statistici sul tonno obeso, il Belize non ha comunicato alla IOTC la propria valutazione dei dati di esportazione rispetto a quelli di importazione (conformità parziale).

(52)

Inoltre, secondo la relazione di conformità della IOTC per il 2011 (18), in tale anno il Belize non rispettava ancora, o rispettava solo parzialmente, diverse risoluzioni adottate dalla IOTC. In particolare per quanto riguarda la risoluzione IOTC 07/02 relativa all’elenco dei pescherecci autorizzati di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 m, mancavano alcune informazioni obbligatorie e non erano state fornite informazioni sui porti operativi (conformità parziale). Quanto alla risoluzione IOTC 06/03 sull’adozione del VMS per tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 m, non è stata fornita alcuna informazione sui guasti tecnici (conformità parziale). Quanto agli obblighi statistici e alla risoluzione IOTC 10/02, i dati relativi alle catture e allo sforzo non erano conformi alla norma IOTC. I dati non sono stati trasmessi in forma aggregata, ma erano ripartiti per attività dei singoli pescherecci (conformità parziale). Nemmeno i dati relativi alla frequenza della taglia erano conformi alla norma IOTC. Anche in questo caso i dati non sono stati trasmessi in forma aggregata, ma erano ripartiti in base all’attività dei singoli pescherecci (conformità parziale). Quanto all’attuazione di misure di mitigazione e alle catture accessorie di specie non IOTC, il Belize ha rispettato solo in parte la risoluzione IOTC 05/05 sulla trasmissione di dati relativi agli squali. In merito alla risoluzione IOTC 11/04 relativa al programma di osservazione regionale e alla percentuale obbligatoria del 5 % in mare per i pescherecci di lunghezza superiore a 24 m, in passato il Belize ha comunicato di disporre di osservatori da impiegare sui suoi pescherecci. Attualmente, tuttavia, l’inizio del programma è previsto solo per il 2013. Il Belize non rispetta pertanto i requisiti IOTC. Sempre a tale proposito, il Belize non rispetta la risoluzione IOTC 11/04 sull’obbligo di relazione degli osservatori. Per quanto riguarda il programma relativo ai dati statistici, il Belize non rispetta la risoluzione IOTC 01/06 in quanto non ha fornito alcuna informazione sulla relazione annuale.

(53)

Fino alla fine del 2011 il Belize è stato parte non contraente cooperante della NEAFC. Tuttavia, a motivo della mancata osservanza delle norme NEAFC, nel 2012 lo status di parte non contraente cooperante non è stato rinnovato da tale Commissione. Non sono stati in particolare rispettati gli obblighi in materia di comunicazione. Anche i requisiti VMS non sono sempre stati osservati. Sono inoltre stati constatati problemi con il sistema di ispezione. Agli ispettori dell’Unione europea non erano comunicate le informazioni necessarie, compresi i dati VMS e le relazioni sui trasbordi, con ripercussioni negative per il programma di ispezione della zona NEAFC. A seguito dei problemi individuati, la richiesta di rinnovo del Belize è stata respinta nella votazione svoltasi durante la 30a riunione annuale della NEAFC (19).

(54)

La mancata trasmissione all’ICCAT delle informazioni di cui ai considerando da 41 a 45 dimostra che il Belize non ha ottemperato ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera stabiliti nell’UNCLOS e nell’UNFSA.

(55)

Le carenze rilevate nel corso della missione svolta dalla Commissione nel novembre 2010 e indicate nel considerando 46 costituiscono un’ulteriore prova che il Belize non ha ottemperato agli obblighi stabiliti nell’UNFSA per gli Stati di bandiera.

(56)

Il fatto che il Belize non abbia fornito in tempo le informazioni sulle misure di conservazione e di gestione, le statistiche, gli elenchi dei pescherecci e le tabelle di concordanza pregiudica la capacità di questo paese di ottemperare agli obblighi previsti agli articoli 117 e 118 dell’UNCLOS, secondo i quali gli Stati hanno il dovere di adottare misure per i propri cittadini ai fini della conservazione delle risorse biologiche in alto mare e di cooperare alle misure di conservazione e di gestione delle risorse biologiche nelle zone di alto mare.

(57)

Gli elementi menzionati nella sezione 3.3 della presente decisione dimostrano che il Belize ha violato gli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 3, dell’UNFSA.

(58)

Per il fatto di non aver trasmesso all’ICCAT informazioni sui trasbordi, il Belize ha violato l’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), dell’UNFSA, secondo il quale gli Stati i cui pescherecci svolgono attività di pesca in alto mare adottano misure di controllo per garantire che tali pescherecci rispettino le norme delle ORGP.

(59)

Il Belize non rispetta gli obblighi in materia di registrazione e comunicazione tempestiva di cui all’articolo 18, paragrafo 3, lettera e), dell'UNFSA, in quanto non ha trasmesso all’ICCAT informazioni sulle relazioni annuali, sul compito I (caratteristiche della flotta), sul compito II (dati sui campioni per taglia), le relazioni sulle azioni interne per i pescherecci di lunghezza superiore a 20 m, le tabelle di concordanza e gli elenchi dei pescherecci.

(60)

Sulla base delle informazione raccolte durante la missione di novembre 2010, condotta dalla Commissione in relazione alle capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle autorità nazionali, il Belize non soddisfa le condizioni fissate all’articolo 18, paragrafo 3, lettera g), dell’UNFSA.

(61)

Inoltre, come spiegato nei considerando da 47 a 52, le informazioni della WCPFC e della IOTC indicano che il Belize non ottempera ai propri obblighi a norma dell’articolo 117 dell’UNCLOS e dell’articolo 18 dell’UNFSA con riguardo alle misure di conservazione e di gestione.

(62)

Il Belize non rispetta inoltre quanto disposto all’articolo 18, paragrafo 3, lettera f), dell’UNFSA, a motivo delle carenze individuate dalla NEAFC, che hanno portato a rifiutare a tale paese lo status di parte non contraente cooperante per il 2012, in particolare la mancata presentazione di relazioni alla NEAFC e le lacune scoperte nel programma di osservazione, fra cui i dati VMS e i trasbordi in mare.

(63)

La missione del novembre 2010 ha inoltre evidenziato che il Belize tiene un registro internazionale della marina mercantile per l’immatricolazione delle navi il quale non garantisce che le navi battenti bandiera del Belize abbiano un legame reale con il paese. La mancanza di tale legame reale tra lo Stato e le navi immatricolate nel registro costituisce una violazione delle condizioni stabilite per la nazionalità delle navi nell’articolo 91 dell’UNCLOS. Tale conclusione è ulteriormente confermata dalla Federazione internazionale dei lavoratori del trasporto, che considera il Belize una bandiera di comodo (20).

(64)

Considerata la situazione spiegata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, che il Belize non ha osservato gli obblighi ad esso incombenti a norma del diritto internazionale con riguardo all’osservanza di norme, regolamenti e misure di conservazione e di gestione internazionali.

3.4.   Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo

(65)

Si ricorda che, secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (21), il Belize è considerato un paese ad alto sviluppo umano (93o su 187 paesi). Si ricorda inoltre che nel regolamento (CE) n. 1905/2006 il Belize è elencato nella categoria dei paesi a reddito medio-basso.

(66)

Tenuto conto di tale classificazione, il Belize non può essere considerato un paese che soffre di difficoltà specifiche derivanti direttamente dal suo livello di sviluppo. Non è stato possibile stabilire prove a conferma del fatto che il mancato rispetto, da parte del Belize, degli obblighi che ad esso incombono a norma del diritto internazionale sia dovuto a uno scarso sviluppo. Analogamente, non esistono prove concrete che consentano di correlare le carenze evidenziate in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca con le carenza a livello di capacità e di infrastrutture.

(67)

Considerata la situazione spiegata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo e il comportamento complessivo del Belize per quanto riguarda le attività di pesca non sono pregiudicati dal suo livello di sviluppo.

4.   PROCEDURA RELATIVA AL REGNO DI CAMBOGIA

(68)

Dal 18 al 20 ottobre 2011 la Commissione ha effettuato una missione nel Regno di Cambogia (Cambogia) nell’ambito della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN.

(69)

Scopo della missione era verificare le informazioni concernenti le disposizioni della Cambogia in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, regolamentazioni e misure di conservazione e di gestione che devono essere rispettate dai suoi pescherecci nonché le misure adottate da tale paese per adempiere agli obblighi nella lotta contro la pesca INN.

(70)

La Cambogia ha accettato di inviare alla Commissione un piano d’azione riguardante le questioni discusse, corredato di un elenco completo dei pescherecci, comprese le navi frigorifere e le navi da trasporto. Successivamente alla missione la Cambogia non ha inviato alla Commissione nessuna risposta o lettera concernente le misure da prendere.

(71)

La Cambogia non ha firmato né ratificato nessuno degli accordi internazionali in materia di pesca, fra cui l’UNCLOS, l’UNFSA e l’accordo FAO, ma ha ratificato la convenzione di Ginevra sull’alto mare del 1958 (22), ha aderito alla convenzione sul mare territoriale e sulla zona contigua del 1958 (23) e ha accettato il piano d’azione regionale al fine di promuovere pratiche di pesca responsabili, tra cui la lotta alla pesca INN, del comitato per la pesca Asia-Pacifico (APFIC) (24), nonché le linee guida regionali per operazioni di pesca responsabili nell’Asia sudorientale (RGRFO-SEA) (25) formulate dal centro per lo sviluppo della pesca dell’Asia sudorientale (SEAFDEC) (26). L’APFIC, di cui la Cambogia fa parte, è un organo consultivo che opera per promuovere la comprensione, la sensibilizzazione e la cooperazione in materia di pesca nella regione Asia-Pacifico. Il SEAFDEC, di cui la Cambogia fa parte, è un organo consultivo che promuove lo sviluppo della pesca sostenibile.

(72)

Al fine di valutare l’osservanza, da parte della Cambogia, dei propri obblighi internazionali in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, la Commissione ha ritenuto appropriato avvalersi dell’UNCLOS come testo giuridico primario fondamentale di livello internazionale, in particolare gli articoli 91, 94, 117 e 118, che fissano gli obblighi degli Stati e sono stati stabiliti dalle ORGP, insieme al quadro definito dall’APFIC e dal SEAFDEC di cui al considerando 71. Le disposizioni dell’UNCLOS sulla navigazione in alto mare (articoli da 86 a 115 dell’UNCLOS) sono state riconosciute come diritto internazionale consuetudinario. Tali disposizioni codificano norme preesistenti di diritto internazionale consuetudinario e riprendono quasi letteralmente la formulazione della convenzione sull’alto mare e della convenzione sul mare territoriale e sulla zona contigua, che la Cambogia ha ratificato e cui ha aderito. Per questo motivo il fatto che la Cambogia abbia effettivamente ratificato l’UNCLOS è irrilevante. La Commissione ha raccolto e analizzato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del presente esercizio.

(73)

La Commissione si è avvalsa di informazioni tratte dai dati disponibili pubblicati dalle ORGP, in particolare l’ICCAT, dalla commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Atlantico (CCAMLR), dalla WCPFC, dalla NEAFC, dalla NAFO e dalla SEAFO, sotto forma di relazioni di conformità o di elenchi di navi INN, nonché di informazioni pubblicamente disponibili tratte dalla relazione NMFS.

5.   POSSIBILITÀ DELLA CAMBOGIA DI ESSERE IDENTIFICATA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(74)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato gli obblighi spettanti alla Cambogia come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

5.1.   Ricorrenza di pescherecci INN e di flussi commerciali INN [articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN]

(75)

Sulla base delle informazioni tratte dagli elenchi di pescherecci INN delle ORGP la Commissione ha riscontrato diversi casi d attività INN svolte da pescherecci battenti bandiera cambogiana (27) o in possesso di una licenza di pesca cambogiana. Il peschereccio Draco-1 (nome attuale: Xiong Nu Baru 33) è stato avvistato mentre pescava illegalmente nella zona CCAMLR nel gennaio 2010 (28) e nell’aprile 2010 (29) mentre batteva bandiera cambogiana. Inoltre il peschereccio Trosky (nome attuale: Yangzi Hua 44) è stato avvistato mentre pescava illegalmente nella zona CCAMLR in aprile 2010 (30) mentre batteva bandiera cambogiana.

(76)

Inoltre, nel quadro dei lavori svolti in relazione alle presunte attività di pesca INN, la Commissione, tramite i certificati di cattura dell’Unione, ha raccolto prove fattuali di ripetute infrazioni delle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT da parte di un peschereccio cambogiano; queste infrazioni sono state classificate come attività di pesca INN. Tali violazioni si riferivano a una nave da trasporto cambogiana che aveva ricevuto pesce in mare da pescherecci con reti da circuizione. In conformità alla raccomandazione ICCAT 06-11, i pescherecci con reti da circuizione non sono autorizzati a trasbordare tonnidi in mare all’interno della zona ICCAT. La nave da trasporto cambogiana non era inoltre iscritta nel registro ICCAT delle navi da trasporto autorizzate ad operare all’interno della zona ICCAT, come previsto nella sezione 3 della raccomandazione ICCAT 06-11.

(77)

A tale riguardo si ricorda che, a norma dell’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), dell’UNCLOS, lo Stato di bandiera assume giurisdizione, a norma del suo diritto interno, su ciascuna nave battente la propria bandiera e sul comandante, sugli ufficiali e sull’equipaggio della stessa. Tale principio di base è rafforzato dal punto 7.1 del piano d’azione regionale dell’APFIC e dal punto 8.2.2 della RGRFO-SEA. La Commissione ritiene che l’esistenza, negli elenchi INN delle ORGP, di pescherecci INN che battevano bandiera della Cambogia dopo essere stati inclusi in tali elenchi nonché l’avvistamento di attività di pesca INN svolte da suoi pescherecci nelle zone delle ORGP siano chiare indicazioni del fatto che la Cambogia è venuta meno alle proprie responsabilità di Stato di bandiera ai sensi del diritto internazionale. In effetti, il fatto stesso di possedere numerosi pescherecci INN dimostra che la Cambogia non ha esercitato le proprie responsabilità in modo efficace, non ha rispettato le misure di conservazione e di gestione delle ORGP e non ha garantito che i propri pescherecci non svolgano alcuna attività tale da pregiudicare l’efficacia di tali misure.

(78)

Va osservato che lo Stato di bandiera ha il dovere di adottare, o di cooperare con altri Stati per adottare, le misure per i propri cittadini che possano risultare necessarie ai fini della conservazione delle risorse biologiche d’alto mare. Tale principio di base è rafforzato dai punti 3.1 e 4.1 del piano d’azione regionale dell’APFIC e dal punto 8.1.4 della RGRFO-SEA. In conformità all’articolo 94 dell’UNCLOS e in combinato disposto con il punto 7.1 del piano d’azione regionale dell’APFIC e con il punto 8.2.7 della RGRFO-SEA, uno Stato di bandiera è tenuto ad assicurare che i pescherecci battenti la propria bandiera rispettino le norme di conservazione e di gestione delle ORGP.

(79)

L’esistenza, negli elenchi di pescherecci delle ORGP, di pescherecci INN che battevano bandiera della Cambogia dopo essere stati inclusi in tali elenchi dimostra l’incapacità di tale paese di seguire le raccomandazioni contenute nel piano d’azione internazionale contro la pesca INN. Al punto 34 di tale piano si raccomanda che gli Stati provvedano affinché i pescherecci autorizzati a battere la loro bandiera non esercitino né coadiuvino attività di pesca INN. Tale principio è contemplato anche al punto 7.1 del piano d’azione regionale dell’APFIC.

(80)

È inoltre pertinente osservare che la Cambogia è stata menzionata nella relazione del servizio nazionale per la pesca marittima degli Stati Uniti (NMFS). Secondo tale relazione, diversi pescherecci battenti bandiera della Cambogia hanno esercitato attività di pesca che violavano le misure di conservazione e di gestione della CCAMLR (31). La relazione non identifica la Cambogia come un paese i cui pescherecci esercitino attività di pesca INN, dal momento che alcune misure (radiazione) sono state prese per far fronte alle attività di pesca illegali svolte da tali pescherecci battenti bandiera cambogiana. La relazione esprime tuttavia preoccupazione circa il fatto che si cerchi di rimediare al problema delle attività di pesca INN radiando i pescherecci anziché applicando altre sanzioni; per questo la Cambogia è stata identificata come paese «di interesse» dalle autorità degli Stati Uniti.

(81)

Considerata la situazione spiegata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN, che la Cambogia non ha rispettato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera con riguardo ai pescherecci INN e alla pesca INN svolta o coadiuvata da pescherecci battenti la sua bandiera o da suoi cittadini e non ha preso provvedimenti sufficienti per contrastare le attività di pesca INN ricorrenti e documentate svolte da pescherecci battenti la sua bandiera.

5.2.   Mancata cooperazione ed esecuzione [articolo 31, paragrafo 5, lettere b), c) e d), del regolamento INN]

(82)

La Commissione ha esaminato se la Cambogia ha adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti degli operatori responsabili di pesca INN e se sono state inflitte sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tale pesca INN.

(83)

Le prove disponibili confermano che la Cambogia non ha ottemperato ai propri obblighi a norma del diritto internazionale per quanto riguarda l’adozione di misure di esecuzione efficaci. A tale riguardo si ricorda che gli elenchi dei pescherecci INN delle ORGP comprendono pescherecci INN che battevano bandiera della Cambogia dopo essere stati inclusi in detti elenchi o al momento della compilazione degli stessi. L’esistenza di tali pescherecci INN evidenzia il fatto che la Cambogia non ha ottemperato alle proprie responsabilità con riguardo ai pescherecci operanti in alto mare, come indicato all’articolo 94 dell’UNCLOS in combinato disposto con il punto 7.1 del piano d’azione regionale dell’APFIC e il punto 8.2.7 della RGRFO-SEA.

(84)

Inoltre, con riguardo all’osservanza e all’esecuzione delle norme, la missione di cui al considerando 68 ha evidenziato che la Cambogia non dispone di una legislazione specifica per far fronte alle attività di pesca INN. L’unica misura adottata consiste nella radiazione dei pescherecci. Tale azione, tuttavia, non comporta lo svolgimento di indagini sulle attività di pesca illegali esercitate da pescherecci o l’irrogazione di sanzioni per violazioni accertate. La radiazione di un peschereccio non garantisce infatti che i responsabili di una violazione siano puniti per le loro azioni e privati dei vantaggi che ne derivano. Questo è ancora più importante per la Cambogia, che, come spiegato nel considerando 96, tiene un registro internazionale per l’immatricolazione delle navi che è ubicato al di fuori della Cambogia e che non garantisce che i pescherecci battenti bandiera cambogiana abbiano un legame reale con il paese. La mera decisione amministrativa di radiare un peschereccio dal registro senza assicurare la possibilità di irrogare altre sanzioni è un atto che non garantisce effetti deterrenti. Inoltre tale azione non garantisce il controllo dello Stato di bandiera sui pescherecci prescritto all’articolo 94 dell’UNCLOS. Il comportamento della Cambogia con riguardo all’osservanza e all’esecuzione delle norme non è conforme al punto 18 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, secondo il quale, alla luce delle disposizioni dell’UNCLOS, ogni Stato deve prendere provvedimenti o cooperare per assicurare che i cittadini soggetti alla sua giurisdizione non esercitino né coadiuvino attività di pesca INN. Anche il comportamento della Cambogia a tale riguardo non è conforme alle raccomandazioni di cui al punto 21 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale gli Stati sono tenuti a provvedere affinché le sanzioni per la pesca INN esercitata da pescherecci e, nella misura maggiore possibile, da cittadini sogetti alla loro giurisdizione siano sufficientemente severe da prevenire, scoraggiare ed eliminare in modo efficace la pesca INN e da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tale pesca. Tale principio è reiterato al punto 8.2.7 della RGRFO-SEA.

(85)

Per quanto riguarda la storia, la natura, le circostanze, l’entità e la gravità dei casi di pesca INN considerati, la Commissione ha tenuto conto delle attività di pesca INN ricorrenti e ripetitive svolte da pescherecci battenti bandiera della Cambogia fino al 2012.

(86)

Con riguardo alla capacità esistente delle autorità cambogiane va notato che, secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (32), la Cambogia è considerata un paese a sviluppo umano medio (139a su 187 paesi). D’altro canto, la Cambogia è elencata nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006 nella categoria dei paesi meno sviluppati. A tale riguardo le difficoltà in termini di capacità finanziarie e amministrative delle autorità cambogiane possono essere considerate un fattore che pregiudica la capacità di questo paese di ottemperare ai propri obblighi di cooperazione e di esecuzione. Si ricorda tuttavia che le carenze in materia di cooperazione e di esecuzione sono correlate alla mancanza di un quadro giuridico adeguato, che consenta azioni di controllo appropriate, più che alla capacità esistente delle autorità competenti.

(87)

Considerata la situazione spiegata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 5, lettere b), c) e d), del regolamento INN, che la Cambogia non ha osservato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera con riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione.

5.3.   Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)

(88)

La Cambogia non ha firmato né ratificato nessuno degli accordi internazionali specifici in materia di pesca. Ha ratificato la convenzione di Ginevra sull’alto mare del 1958 e aderito alla convenzione sul mare territoriale e sulla zona contigua del 1958. Fa parte di due organi consultivi, il SEAFDEC, per il quale ha aderito alla RGRFO-SEA, e l’APFIC, per il quale ha aderito al piano d’azione regionale dell’APFIC.

(89)

Dalla missione svolta dalla Commissione in Cambogia è emerso che tale paese non ha intrapreso alcuna iniziativa per attuare il piano d’azione regionale dell’APFIC o le raccomandazioni della RGRFO-SEA.

(90)

La Commissione ha esaminato le informazioni ritenute pertinenti ottenute dai dati disponibili pubblicati dalle ORGP, in particolare l’ICCAT e la CCAMLR.

(91)

Si ricorda che la Cambogia ha una lunga storia di lettere di identificazione dell’ICCAT. La prima di tali lettere è stata inviata alla Cambogia nel 2006. La più recente lettera di identificazione inviata dall’ICCAT alla Cambogia è del 2011 (33). In tale lettera si continua ad esprimere preoccupazione circa le possibili attività INN di pescherecci battenti bandiera cambogiana. La Cambogia non ha risposto alla richiesta supplementare di informazioni contenuta nelle lettere di identificazione dell’ICCAT del 16 dicembre 2009, del 4 ottobre 2010 e del 18 gennaio 2011. In assenza di una risposta della Cambogia che fornisse le informazioni supplementari richieste, l’ICCAT ha deciso di mantenere l’identificazione della Cambogia nel 2012. L’ICCAT ha inoltre espresso grave preoccupazione circa le possibili attività di trasbordo svolte nel Golfo di Guinea da pescherecci con reti da circuizione cambogiani.

(92)

Alla sua riunione annuale del 2012 l’ICCAT ha chiesto alla Cambogia, al fine di esaminarne la situazione, informazioni dettagliate sui presunti trasbordi nel Golfo di Guinea, sulle eventuali azioni intraprese a livello nazionale in risposta ai suddetti trasbordi, sulle misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nonché sulla procedura e sulle norme di tale paese per l’immatricolazione dei pescherecci.

(93)

Il fatto che la Cambogia non abbia fornito all’ICCAT le informazioni di cui ai considerando 91 e 92 dimostra che tale paese non ha ottemperato agli obblighi concernenti le misure di conservazione e di gestione previsti dall’UNCLOS per gli Stati di bandiera. Il suo comportamento non è inoltre conforme alle raccomandazioni del piano d’azione regionale dell’APFIC (punto 7.1) e della RGRFO-SEA (punto 8.2.7).

(94)

Inoltre nel 2010 la CCAMLR ha riferito numerosi avvistamenti di pescherecci battenti bandiera cambogiana. Tali comunicazioni sono contenute nelle circolari trasmesse dalla CCAMLR ai propri membri (34), ossia COMM CIRC 10/11, Avvistamenti dei pescherecci INN Typhoon-1 e Draco I, e 10/45, Avvistamenti dei pescherecci INN Draco I e Trosky.

(95)

Agendo nel modo descritto nel considerando precedente la Cambogia ha dimostrato di non soddisfare le condizioni di cui all’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), dell’UNCLOS, secondo il quale uno Stato di bandiera assume giurisdizione, a norma del suo diritto interno, su ciascuna nave battente la propria bandiera e sul comandante, sugli ufficiali e sull’equipaggio della stessa. Per uno Stato di bandiera, infatti, la radiazione di pescherecci non costituisce di per sé una misura sufficiente in quanto tale misura non colpisce l’attività INN, non garantisce la punizione delle attività di pesca INN mediante l’irrogazione di sanzioni amministrative e/o penali stabilite dalla legge e lascia i pescherecci liberi di continuare ad operare in violazione delle misure di conservazione e di gestione fissate a livello internazionale.

(96)

Nel corso della missione di cui al considerando 68 è inoltre emerso che la Cambogia tiene un registro internazionale per l’immatricolazione delle navi che è ubicato al di fuori della Cambogia e che non garantisce che i pescherecci battenti bandiera cambogiana abbiano un legame reale con il paese. La mancanza di tale legame reale tra lo Stato e le navi immatricolate nel registro costituisce una violazione delle condizioni stabilite per la nazionalità delle navi nell’articolo 91 dell’UNCLOS. Tale conclusione è ulteriormente confermata dalla Federazione internazionale dei lavoratori del trasporto (ITF), che considera la Cambogia una bandiera di comodo (35).

(97)

Occorre infine notare che, contrariamente alle raccomandazioni di cui ai punti 25, 26 e 27 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, la Cambogia non ha elaborato un piano d’azione nazionale contro la pesca INN.

(98)

Considerata la situazione spiegata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, che la Cambogia non ha osservato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale con riguardo all’osservanza di norme, regolamenti e misure di conservazione e di gestione internazionali.

5.4.   Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo

(99)

Si ricorda che, secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (36), la Cambogia è considerata un paese a sviluppo umano medio (139a su 187 paesi). D’altro canto, la Cambogia è elencata nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006 nella categoria dei paesi meno sviluppati. Tenuto conto di tale classificazione della Cambogia, la Commissione ha valutato se le informazioni raccolte potevano essere correlate alle sue specifiche difficoltà in quanto paese in via di sviluppo.

(100)

Anche se, in generale, difficoltà specifiche possono esistere con riguardo al controllo e al monitoraggio, le difficoltà specifiche della Cambogia riconducibili al suo livello di sviluppo non possono giustificare l’assenza di disposizioni specifiche nel quadro giuridico nazionale che rimandino a strumenti nazionali intesi a combattere, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN. Tali difficoltà non possono inoltre giustificare la mancata istituzione, da parte della Cambogia, di un sistema che sanzioni le violazioni delle misure di conservazione e di gestione internazionali con riguardo alle attività di pesca che si svolgono in alto mare.

(101)

Considerata la situazione spiegata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo della Cambogia può essere pregiudicato dal suo livello di sviluppo. Tuttavia, tenuto conto della natura delle carenze riscontrate, il livello di sviluppo della Cambogia non può spiegare o altrimenti giustificare il comportamento complessivo di tale paese come Stato di bandiera in relazione alla pesca e l’insufficienza delle sue azioni per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

6.   PROCEDURA RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI FIGI

(102)

La notifica della Repubblica di Figi (Figi) come Stato di bandiera è stata accettata dalla Commissione in conformità all’articolo 20 del regolamento INN a decorrere dal 1o gennaio 2010.

(103)

Dal 16 al 20 gennaio 2012 la Commissione, con il sostegno dell’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), ha effettuato una missione a Figi nell’ambito della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN.

(104)

Scopo della missione era verificare le informazioni concernenti le disposizioni di Figi in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione che devono essere rispettate dai pescherecci, nonché le misure adottate da tale paese per ottemperare ai propri obblighi nella lotta contro la pesca INN e soddisfare i requisiti e gli aspetti relativi all’attuazione del sistema di certificazione delle catture dell’Unione.

(105)

La relazione finale sulla missione è stata inviata a Figi il 9 febbraio 2012.

(106)

Le osservazioni di Figi sulla relazione finale della missione sono pervenute l’8 marzo 2012.

(107)

Figi è parte contraente della WCPFC e ha ratificato l’UNCLOS e l’UNFSA.

(108)

Per valutare l’osservanza, da parte di Figi, degli obblighi internazionali come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, sanciti negli accordi internazionali menzionati nel considerando 107 e stabiliti dalla ORGP pertinente di cui al considerando 107, la Commissione ha cercato e analizzato tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie ai fini di tale esercizio.

(109)

La Commissione si è avvalsa delle informazioni tratte dai dati disponibili pubblicati dalla WCPFC.

7.   POSSIBILITÀ DI FIGI DI ESSERE IDENTIFICATA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(110)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato gli obblighi spettanti a Figi come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

7.1.   Ricorrenza di pescherecci INN e di flussi commerciali INN [articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN]

(111)

Secondo le informazioni tratte dagli elenchi di pescherecci INN delle ORGP si osserva che non esistono pescherecci battenti bandiera di Figi negli elenchi INN provvisori o definitivi e che non esistono precedenti di pescherecci INN battenti bandiera di Figi sulla base dei quali la Commissione potrebbe analizzare il comportamento di tale paese con riguardo ad attività ricorrenti di pesca INN.

(112)

In mancanza di informazioni e prove come spiegato al considerando precedente si è concluso, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera a), che non è necessario valutare la conformità dell’azione di Figi intesa a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN con gli obblighi spettanti a tale paese, in quanto Stato di bandiera, a norma del diritto internazionale con riguardo ai pescherecci INN e alla pesca INN esercitata o coadiuvata da pescherecci battenti la propria bandiera o da propri cittadini.

7.2.   Mancata cooperazione ed esecuzione [articolo 31, paragrafo 5, lettere b) e d), del regolamento INN]

(113)

La Commissione ha esaminato se Figi ha adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti degli operatori responsabili di pesca INN e se sono state inflitte sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tale pesca INN.

(114)

Le prove disponibili confermano che Figi non ha ottemperato ai propri obblighi a norma del diritto internazionale per quanto riguarda l’adozione di misure di esecuzione efficaci. Durante la missione di cui al considerando 103 è infatti emerso che Figi non ha introdotto nel diritto nazionale («Marine Spaces Act» e «Fisheries Act») misure specifiche di gestione e controllo dei pescherecci battenti la propria bandiera che pescano in acque al di fuori della giurisdizione nazionale.

(115)

Durante la missione di cui al considerando 103 la Commissione ha rilevato che nel sistema giuridico di Figi non esistono norme e misure specifiche applicabili alle infrazioni di pesca INN commesse in alto mare e intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN. È inoltre emerso chiaramente che nella legislazione di questo paese non esistono misure per sanzionare non solo i pescherecci battenti bandiera di Figi, ma anche i cittadini di Figi che praticano attività di pesca INN nelle acque al di fuori della giurisdizione nazionale.

(116)

L’assenza di disposizioni giuridiche specifiche sulle violazioni di pesca INN commesse in alto mare rappresenta una chiara indicazione che Figi non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), dell’UNCLOS, secondo il quale uno Stato di bandiera assume giurisdizione, a norma del suo diritto interno, su ciascuna nave battente la propria bandiera e sul comandante, sugli ufficiali e sull’equipaggio della stessa. Inoltre, l’assenza di norme giuridiche specifiche relative alle infrazioni di pesca INN commesse in alto mare evidenzia il mancato adempimento, da parte di Figi, delle responsabilità nei confronti dei propri pescherecci che operano in alto mare, come previsto all’articolo 18, paragrafo 1, dell’UNFSA. L’assenza di un quadro giuridico per l’esecuzione e il controllo delle operazioni dei pescherecci rappresenta inoltre una violazione dell’articolo 217 dell’UNCLOS, secondo il quale gli Stati di bandiera devono adottare misure di esecuzione specifiche per garantire il rispetto delle norme internazionali, l’esecuzione di indagini sulle presunte violazioni e il sanzionamento adeguato delle violazioni.

(117)

In più, Figi non ha potuto dimostrare la propria conformità alle raccomandazioni del punto 18 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, secondo il quale alla luce delle disposizioni dell’UNCLOS gli Stati devono prendere provvedimenti o cooperare per assicurare che i cittadini soggetti alla loro giurisdizione non esercitino né coadiuvino attività di pesca INN. Figi non ha nemmeno potuto dimostrare di cooperare e coordinare attività con altri Stati nel prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, come indicato al punto 28 del piano internazionale contro la pesca INN.

(118)

Tenuto conto della situazione descritta nei considerando da 113 a 117 si conclude che il livello di sanzioni per le infrazioni di pesca INN previste dalla legislazione di Figi non è conforme all’articolo 19, paragrafo 2, dell’UNFSA, secondo il quale le sanzioni applicabili alle violazioni devono essere di severità adeguata per garantire efficacemente l’osservanza delle norme e scoraggiare le violazioni ovunque si verifichino e devono privare i trasgressori dei vantaggi ottenuti dalle loro attività illecite. Inoltre il comportamento di Figi per quanto riguarda l’applicazione di misure di esecuzione efficaci non è conforme alle raccomandazioni del punto 21 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale gli Stati sono tenuti a provvedere affinché le sanzioni per la pesca INN esercitata da pescherecci e, nella misura maggiore possibile, da cittadini posti sotto la loro giurisdizione siano sufficientemente severe da prevenire, scoraggiare ed eliminare in modo efficace la pesca INN e da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tale pesca.

(119)

A tale riguardo si ricorda inoltre che nel 2007 la FAO, mentre assisteva Figi nell’elaborazione del piano nazionale di azione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN (piano d’azione nazionale di lotta alla pesca INN), ha sollecitato Figi a consolidare e aggiornare le norme in materia di gestione della pesca e a rafforzarne i meccanismi di esecuzione per garantire il rispetto delle misure di conservazione e di gestione (37). Nonostante la richiesta della FAO e l’impegno di Figi sottoscritto nel piano d’azione nazionale di lotta alla pesca INN, adottato nel 2009, la legislazione di Figi non è ancora stata riveduta per renderla conforme alle raccomandazioni della FAO.

(120)

Con riguardo alla capacità esistente delle autorità va notato che, secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (38), Figi è considerata un paese a sviluppo umano medio (100a su 187 paesi). Tale classificazione è confermata anche dall’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006, in cui Figi è elencata nella categoria dei paesi a reddito medio-alto.

(121)

Sulla base delle informazioni ottenute dalla missione di cui al considerando 103 non si può considerare che le carenze descritte nella presente sezione della decisione siano dovute a scarsità di risorse finanziarie, in quanto la mancata esecuzione e la conseguente mancata cooperazione sono chiaramente correlate all’assenza del necessario quadro giuridico e amministrativo.

(122)

Va inoltre sottolineato che, in conformità alle raccomandazioni di cui ai punti 85 e 86 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN concernenti i requisiti speciali dei paesi in via di sviluppo, l’Unione ha già finanziato un programma specifico di assistenza tecnica in materia di lotta alla pesca INN (39). Figi ha tratto vantaggio da tale programma.

(123)

Considerata la situazione spiegata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 5, lettere b) e d), del regolamento INN, che Figi non ha osservato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera con riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione.

7.3.   Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)

(124)

Figi ha ratificato l’UNCLOS e l’UNFSA ed è inoltre parte contraente della WCPFC.

(125)

La Commissione ha esaminato le informazioni ritenute rilevanti in relazione allo status di Figi come parte contraente della WCPFC.

(126)

La Commissione ha esaminato inoltre le informazioni ritenute pertinenti con riguardo all’accordo di Figi ad applicare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla WCPFC.

(127)

Per valutare il livello di osservanza, da parte di Figi, delle misure di conservazione e di gestione e degli obblighi di comunicazione della WCPFC la Commissione si è avvalsa del progetto di relazione sul sistema di monitoraggio della conformità del 2010 (40) e del progetto di relazione finale sul sistema di monitoraggio della conformità del 2010 (41).

(128)

In particolare, secondo le informazioni disponibili Figi non ha rispettato l’obbligo di comunicare il numero di pescherecci dediti alla pesca del pesce spada, come previsto nella misura di conservazione e di gestione della WCPFC 2009-03. Non ha nemmeno osservato l’obbligo di fornire i dati sulle catture e sullo sforzo e i dati sulla composizione per taglia relativi al tonno obeso e al tonno albacora, come previsto nella misura di conservazione e di gestione della WCPFC 2008-01. Non ha rispettato l’obbligo di comunicare l’attuazione delle linee guida della FAO e le informazioni sulle interazioni con le tartarughe marine, come previsto nella misura di conservazione e di gestione della WCPFC 2008-03. Non ha osservato nemmeno la misura di conservazione e di gestione della WCPFC 2007-01 e le norme, specifiche e procedure in materia di VMS definite ai punti 7.2.2, 7.2.4 e 7.2.3 delle norme, specifiche e procedure sul VMS della WCPFC (Standards Specifications Procedures — SSP). Infine Figi non ha rispettato l’obbligo previsto nel programma di osservazione regionale secondo cui gli osservatori non dovevano essere cittadini di Figi conformemente alla misura di conservazione e di gestione della WCPFC 2007-01.

(129)

La mancata trasmissione alla WCPFC delle informazioni di cui al considerando 128 dimostra che Figi non ha ottemperato ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera stabiliti nell’UNCLOS e nell’UNFSA.

(130)

Il fatto che Figi non abbia comunicato i dati sulle catture e sullo sforzo, come previsto dalle misure di conservazione e di gestione della WCPFC, non abbia garantito una corretta applicazione delle norme sull’utilizzo del VMS e non abbia attuato correttamente un programma di osservazione regionale pregiudica la capacità di tale paese di ottemperare agli obblighi previsti agli articoli 117 e 118 dell’UNCLOS, secondo i quali gli Stati hanno il dovere di adottare misure per i propri cittadini ai fini della conservazione delle risorse biologiche in alto mare e di cooperare alle misure di conservazione e di gestione delle risorse biologiche nelle zone di alto mare.

(131)

La mancata attuazione, da parte di Figi, delle misure di conservazione e di gestione della WCPFC costituisce una violazione degli obblighi stabiliti all’articolo 18, paragrafo 3, dell’UNFSA.

(132)

Figi ha in effetti violato l’articolo 18, paragrafo 3, lettera e), dell'UNFSA, in quanto non ha trasmesso la posizione dei pescherecci e i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca dei pescherecci operanti in alto mare in modo conforme a quanto stabilito dalle norme della ORGP pertinente.

(133)

Figi ha inoltre violato l’articolo 18, paragrafo 3, lettera g), punto ii), dell'UNFSA, per non aver attuato correttamente il programma di osservazione regionale dell’ORGP pertinente.

(134)

Figi ha violato anche l’articolo 18, paragrafo 3, lettera g), punto iii), dell’UNFSA, per non aver attuato correttamente il sistema VMS dell’ORGP pertinente.

(135)

Infine, Figi non soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 18, lettera h), dell’UNFSA, secondo le informazioni raccolte durante la missione di cui al considerando 103, che hanno evidenziato una completa assenza di disposizioni giuridiche per disciplinare i trasbordi in alto mare.

(136)

Considerata la situazione spiegata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, che Figi non ha osservato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale con riguardo all’osservanza di norme, regolamenti e misure di conservazione e di gestione internazionali.

7.4.   Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo

(137)

Si ricorda che, secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (42), Figi è considerata un paese a sviluppo umano medio (100a su 187 paesi). Tale classificazione è confermata anche dall’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006, in cui Figi è elencata nella categoria dei paesi a reddito medio-alto.

(138)

Tenuto conto di tale elemento, Figi non può essere considerata un paese che soffre di difficoltà specifiche derivanti direttamente dal suo livello di sviluppo. Non è stato possibile stabilire prove a conferma del fatto che il mancato rispetto, da parte di Figi, degli obblighi che ad essa incombono a norma del diritto internazionale sia dovuto a uno scarso sviluppo. Analogamente, non esistono prove concrete che consentano di stabilire una correlazione diretta tra le carenze evidenziate in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca e le carenze a livello di capacità e di infrastrutture. Al contrario, i motivi spiegati nel considerando precedente inducono a credere che il mancato rispetto delle norme internazionali sia direttamente legato all’assenza di strumenti giuridici adeguati, in particolare di disposizioni specifiche nel quadro giuridico nazionale che rimandino a misure finalizzate a contrastare, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN.

(139)

Quanto alle capacità di controllo e di gestione, è evidente che l’aumento significativo della flotta battente bandiera di Figi, già osservato nell’ottobre 2009 dalla FAO nella sua panoramica sul settore nazionale della pesca (43), deve essere accompagnato da azioni pertinenti volte a potenziare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza efficaci delle attività di pesca. Figi è tuttavia un paese a reddito medio-alto e non esistono prove a conferma del fatto che il suo comportamento sia direttamente correlato a difficoltà di sviluppo. Occorre invece evidenziare che, autorizzando un aumento significativo della flotta di pesca registrata senza adeguare di conseguenza il proprio sistema di controllo e senza allineare il proprio quadro giuridico a quello internazionale della pesca, Figi ha agito in modo non conforme ai propri obblighi internazionali.

(140)

È inoltre pertinente osservare che già nel 2012 l’Unione ha finanziato a Figi un’azione specifica di assistenza tecnica in Matera di lotta alla pesca INN (44).

(141)

Considerata la situazione spiegata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo e il comportamento complessivo di Figi per quanto riguarda la pesca non sono pregiudicati dal suo livello di sviluppo.

8.   PROCEDURA RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI GUINEA

(142)

La notifica della Repubblica di Guinea (Guinea) come Stato di bandiera è stata accettata dalla Commissione in conformità all’articolo 20 del regolamento INN a decorrere dal 1o gennaio 2010.

(143)

Dal 16 al 20 maggio 2011 la Commissione, con il sostegno dell’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), ha effettuato una missione in Guinea nell’ambito della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN.

(144)

Scopo della missione era verificare le informazioni comunicate alla Commissione dalla Guinea concernenti le disposizioni nazionali in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione che devono essere rispettate dai pescherecci, nonché le misure adottate dalla Guinea per ottemperare ai propri obblighi nella lotta contro la pesca INN e soddisfare i requisiti e gli aspetti relativi all’attuazione del sistema di certificazione delle catture dell’Unione.

(145)

La relazione finale sulla missione è stata inviata alla Guinea il 2 agosto 2011.

(146)

Dal 27 al 30 settembre 2011 la Commissione ha effettuato una seconda missione in Guinea per verificare il seguito dato alle misure adottate nella prima missione.

(147)

Le osservazioni della Guinea sulla relazione finale della missione sono pervenute il 15 novembre 2011.

(148)

La Guinea ha presentato ulteriori osservazioni scritte il 21 novembre 2011, il 1o dicembre 2011, il 26 marzo 2012 e il 22 maggio 2012.

(149)

La Guinea è parte contraente dell’ICCAT e della IOTC e ha ratificato l’UNCLOS e l’UNFSA. È inoltre membro del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace), che è un organo consultivo subregionale di pesca. Scopo del Copace è promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse biologiche nella propria zona di competenza mediante una gestione e uno sviluppo adeguati della pesca e delle attività di pesca.

(150)

Per valutare l’osservanza, da parte della Guinea, degli obblighi internazionali come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, sanciti negli accordi internazionali menzionati nel considerando 149 e stabiliti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) menzionate nei considerando 149 e 151, la Commissione ha cercato e analizzato tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie ai fini di tale esercizio.

(151)

La Commissione si è avvalsa di informazioni tratte dai dati disponibili pubblicati dall’ICCAT, dalla NEAFC, dalla NAFO e dalla SEAFO, sotto forma di relazioni di conformità o di elenchi di navi INN, nonché di informazioni pubblicamente disponibili tratte dalla relazione del NMFS.

9.   POSSIBILITÀ DELLA GUINEA DI ESSERE IDENTIFICATA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(152)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato gli obblighi spettanti alla Guinea come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero e Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

9.1.   Ricorrenza di pescherecci INN e di flussi commerciali INN [articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN]

(153)

Sulla base delle informazioni tratte dagli elenchi dei pescherecci INN delle ORGP (45) la Commissione ha stabilito che vi sono due pescherecci battenti bandiera della Guinea nei suddetti elenchi INN (46). Si tratta dei pescherecci Daniaa (nome precedente: Carlos) e Maine.

(154)

Sulla base delle informazioni tratte dagli elenchi dei pescherecci INN delle ORGP (47) la Commissione ha stabilito che uno dei pescherecci INN compreso nei suddetti elenchi (Red, il cui nome precedente era Kabou) batteva bandiera della Guinea dopo essere stato incluso in tali elenchi (48).

(155)

Inoltre tre pescherecci con reti da circuizione battenti bandiera della Guinea hanno pescato tonnidi dal 1o gennaio 2010 al 1o giugno 2011 nella zona dell’ICCAT senza essere in possesso di una licenza di pesca internazionale rilasciata da uno Stato di bandiera aderente all’ICCAT. Le uniche licenze di pesca detenute dai pescherecci in tale periodo erano licenze rilasciate dal Togo per attività di pesca all’interno della ZEE del Togo, che non è parte contraente né parte cooperante dell’ICCAT. Tali pescherecci, inoltre, hanno operato all’interno della zona ICCAT dal 1o gennaio 2010 al 1o giugno 2011 senza avere a bordo dispositivi VMS in violazione della raccomandazione ICCAT 03-14. A seguito di richieste ufficiali notificate dalla Commissione alle autorità della Guinea, a norma dell’articolo 26 del regolamento INN, il 14 marzo 2011, il 26 luglio 2011 e il 20 settembre 2011, nell’aprile 2011 le autorità della Guinea hanno irrogato una sanzione amministrativa a tali pescherecci per i motivi indicati nel presente considerando e in conformità alle pertinenti disposizioni giuridiche della Guinea. Secondo le informazioni disponibili, dispositivi VMS sono stati inoltre installati a bordo di tali pescherecci nel giugno 2011. I tre pescherecci hanno effettuato ripetuti trasbordi illegali in mare nella zona ICCAT dal 1o gennaio 2010 al 29 maggio 2011 verso una nave da trasporto che non era immatricolata nel registro ICCAT delle navi da trasporto (49) autorizzate a operare nella zona ICCAT, secondo quanto previsto dalla raccomandazione ICCAT 06-11. Secondo tale raccomandazione, i pescherecci con reti da circuizione non possono trasbordare in mare tonnidi all’interno della zona ICCAT. La Commissione ha constatato che sono stati effettuati trasbordi ricorrenti in mare in violazione della raccomandazione ICCAT 06-11 da gennaio 2010 a maggio 2011; oltre 30 trasbordi risultano documentati in tale periodo.

(156)

Si ricorda a tale proposito che, a norma dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, dell’UNFSA, lo Stato di bandiera è responsabile dei propri pescherecci operanti in alto mare. La Commissione ritiene che l’esistenza, negli elenchi INN delle ORGP, di pescherecci INN attualmente battenti bandiera della Guinea o che battevano bandiera della Guinea dopo essere stati inclusi in tali elenchi è una chiara indicazione del fatto che tale paese è venuto meno alle proprie responsabilità di Stato di bandiera ai sensi del diritto internazionale. In effetti, il fatto stesso di possedere i suddetti pescherecci INN dimostra che la Guinea non ha esercitato le proprie responsabilità in modo efficace, non ha rispettato le misure di conservazione e di gestione delle ORGP e non ha garantito che i propri pescherecci non svolgano alcuna attività che pregiudichi l’efficacia di tali misure.

(157)

A norma dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2, dell’UNFSA, lo Stato di bandiera deve assicurare che i pescherecci battenti la propria bandiera rispettino le norme di conservazione e di gestione delle ORGP. Gli Stati di bandiera sono anche tenuti a svolgere indagini sollecite e avviare procedimenti giudiziari. Lo Stato di bandiera deve inoltre assicurare sanzioni adeguate, scoraggiare il ripetersi delle violazioni e privare i trasgressori dei vantaggi ottenuti dalle loro attività illecite. Occorre notare al riguardo che l’esistenza di pescherecci INN battenti bandiera della Guinea negli elenchi INN delle ORGP evidenzia che tale paese non ha ottemperato ai propri obblighi a norma dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2, dell’UNFSA.

(158)

Inoltre, a norma dell’articolo 20 dell’UNFSA, gli Stati devono cooperare direttamente o tramite le ORGP per garantire l’osservanza e l’esecuzione delle misure di conservazione e di gestione delle ORGP. Con una serie di disposizioni specifiche tale articolo impone agli Stati l’obbligo di svolgere indagini, cooperare fra loro e sanzionare le attività di pesca INN. È inoltre previsto che, per dissuadere i pescherecci che avrebbero esercitato attività pregiudizievoli per l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle ORGP, gli Stati possono ricorrere a procedure delle ORGP fino a quando lo Stato di bandiera non prenda i provvedimenti adeguati. Si osserva a tale riguardo che l’esistenza, negli elenchi INN delle ORGP, di pescherecci INN tuttora operanti che battono o battevano bandiera della Guinea (dopo il loro inserimento negli elenchi di pescherecci INN delle ORGP) dimostra che tale paese non ha ottemperato ai propri obblighi del diritto internazionale per quanto riguarda la cooperazione internazionale in materia di esecuzione.

(159)

Si ricorda inoltre che, a norma dell’articolo 118 dell’UNCLOS, gli Stati devono cooperare alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche nelle zone di alto mare. L’esistenza, negli elenchi INN delle ORGP, di pescherecci INN che battono o battevano bandiera della Guinea (dopo il loro inserimento negli elenchi di pescherecci INN delle ORGP) che sono ancora impegnati in operazioni di pesca evidenzia il fatto che la Guinea non ha ottemperato ai propri obblighi di Stato di bandiera. I pescherecci riconosciuti come navi INN pregiudicano infatti la conservazione e la gestione delle risorse biologiche.

(160)

La mancata osservanza, da parte della Guinea, con riguardo ai pescherecci INN battenti la propria bandiera compresi negli elenchi delle ORGP rappresenta inoltre una violazione dell’articolo 217 dell’UNCLOS, secondo il quale gli Stati di bandiera devono adottare misure di esecuzione specifiche per garantire il rispetto delle norme internazionali, l’esecuzione di indagini sulle presunte violazioni e il sanzionamento adeguato delle violazioni.

(161)

L’esistenza, negli elenchi INN delle ORGP, di pescherecci INN che battono o battevano bandiera della Guinea (dopo il loro inserimento negli elenchi di pescherecci INN delle ORGP) dimostra inoltre l’incapacità di tale paese di seguire le raccomandazioni contenute nel piano d’azione internazionale contro la pesca INN. Al punto 34 di tale piano si raccomanda che gli Stati provvedano affinché i pescherecci autorizzati a battere la loro bandiera non esercitino né coadiuvino attività di pesca INN.

(162)

Il mancato rispetto, da parte della Guinea come Stato di bandiera, dei propri obblighi in materia di osservanza e di esecuzione, stabiliti all’articolo 19 dell’UNFSA, è confermato anche dalle informazioni raccolte dalla Commissione durante la missione del maggio 2011 e dalle informazioni raccolte in conformità all’articolo 25 del regolamento INN. Come spiegato nei considerando 174 e 175, la Commissione ha stabilito che pescherecci battenti bandiera della Guinea hanno esercitato ricorrenti attività di pesca INN. Tale situazione ha comportato l’avvio delle procedure di cui agli articoli 26 e 27 del regolamento INN. Le procedure di cui all’articolo 27 sono tuttora in corso al fine di stabilire se le attività di pesca INN sono adeguatamente sanzionate in modo da garantire l’osservanza, scoraggiare le violazioni e privare i trasgressori dei benefici risultanti dalle loro attività illecite.

(163)

Sulla base delle informazioni raccolte durante la missione del maggio 2011 la Commissione ha appurato che la Guinea non ha adottato provvedimenti adeguati per prevenire, rilevare e sanzionare ricorrenti attività di pesca INN praticate da pescherecci operanti nelle proprie acque. Le informazioni disponibili confermano infatti che, nonostante la disponibilità di informazioni sufficienti, provenienti in particolare da relazioni di osservatori e da relazioni sulle catture, per notificare le infrazioni commesse da pescherecci stranieri operanti nelle proprie acque, le autorità della Guinea non hanno avviato procedimenti e non hanno sanzionato i pescherecci interessati. Sembra inoltre che le disposizioni di un accordo di Stato tra la Guinea e un paese straniero non siano adeguatamente applicate dalle autorità della Guinea.

(164)

Considerata la situazione spiegata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN, che la Guinea non ha rispettato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera e Stato costiero con riguardo ai pescherecci INN e alla pesca INN svolta o coadiuvata da pescherecci battenti la sua bandiera nelle sue acque marittime o da suoi cittadini e non ha preso provvedimenti sufficienti per contrastare le attività di pesca INN ricorrenti e documentate svolte da pescherecci battenti la sua bandiera o operanti nelle sue acque marittime.

9.2.   Mancata cooperazione ed esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)

(165)

Quanto al fatto che la Guinea cooperi efficacemente con la Commissione nelle indagini sulla pesca INN e sulle attività associate si osserva che, sulla base delle prove raccolte dalla Commissione, la Guinea non ha ottemperato ai propri obblighi di Stato di bandiera stabiliti dal diritto internazionale.

(166)

Si richiama al riguardo la situazione relativa ai tre pescherecci con reti da circuizione battenti bandiera della Guinea descritta nel considerando 154. Poiché le autorità della Guinea non hanno cooperato nel quadro dell’articolo 26 del regolamento INN, la Commissione ha avviato la procedura di cui all’articolo 27 di tale regolamento nei confronti dell’operatore interessato.

(167)

Dai fatti descritti nei considerando 154 e 166 si desume che la Guinea non ha adottato misure di esecuzione in risposta a tale pesca INN a seguito delle richieste della Commissione europea.

(168)

Agendo nel modo descritto nei considerando 154 e 166 la Guinea ha dimostrato di non soddisfare le condizioni di cui all’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), dell’UNCLOS, secondo il quale uno Stato di bandiera assume giurisdizione, a norma del suo diritto interno, su ciascuna nave battente la propria bandiera e sul comandante, sugli ufficiali e sull’equipaggio della stessa. Inoltre la Guinea, dato che non è stata in grado di dimostrare di aver agito e operato in conformità alle norme dettagliate fissate nell’articolo 19 dell’UNFSA, non rispetta gli obblighi stabiliti al suddetto articolo in materia di osservanza ed esecuzione che le incombono in quanto Stato di bandiera.

(169)

Questa situazione indica che la Guinea non ha nemmeno cooperato e coordinato attività con altri Stati nel prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, come indicato al punto 28 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN. La Guinea non ha inoltre tenuto conto delle raccomandazioni di cui al punto 24 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, secondo il quale gli Stati di bandiera sono tenuti ad assicurare un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza esaustivi ed efficaci dell’attività di pesca, dal suo inizio al punto di sbarco fino alla destinazione finale, anche attuando un sistema di controllo satellitare (VMS) in conformità alle pertinenti norme regionali, nazionali e internazionali, compreso l’obbligo di avere a bordo un dispositivo VMS per i pescherecci che rientrano nella loro giurisdizione. Analogamente la Guinea non ha preso in considerazione le raccomandazioni di cui al punto 45 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, secondo il quale gli Stati di bandiera sono tenuti ad assicurare che ogni peschereccio autorizzato a battere la loro bandiera operante in acque al di fuori della loro sovranità o giurisdizione sia in possesso di un’autorizzazione di pesca valida rilasciata dallo Stato di bandiera interessato.

(170)

La Commissione ha esaminato se la Guinea ha adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti degli operatori responsabili di pesca INN e se sono state inflitte sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tale pesca INN.

(171)

Le prove disponibili confermano che la Guinea non ha ottemperato ai propri obblighi a norma del diritto internazionale per quanto riguarda l’adozione di misure di esecuzione efficaci. Si ricorda a tale proposito che negli elenchi INN delle ORGP sono compresi numerosi pescherecci INN che battono o battevano bandiera della Guinea dopo il loro inserimento in tali elenchi. L’esistenza di tali pescherecci INN evidenzia il fatto che la Guinea non ha ottemperato alle proprie responsabilità con riguardo ai pescherecci operanti in alto mare, come indicato all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, dell’UNFSA. Tale situazione è inoltre una chiara indicazione che la Guinea non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, dell’UNFSA, che stabilisce norme per gli Stati di bandiera in materia di osservanza ed esecuzione. Anche il comportamento della Guinea al riguardo non è conforme agli obblighi di cui all’articolo 19, paragrafo 2, dell’UNFSA, secondo il quale, fra l’altro, le sanzioni devono essere adeguate in severità e privare i trasgressori dei vantaggi ottenuti dalle loro attività illecite.

(172)

Il comportamento della Guinea per quanto riguarda l’applicazione di misure di esecuzione efficaci non è conforme alle raccomandazioni del punto 21 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, che consiglia agli Stati di provvedere affinché le sanzioni per la pesca INN esercitata da pescherecci e, nella misura maggiore possibile, da cittadini posti sotto la loro giurisdizione siano sufficientemente severe da prevenire, scoraggiare ed eliminare in modo efficace la pesca INN e da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tale pesca.

(173)

Durante la missione di maggio 2011 la Commissione ha osservato che è necessario rivedere le sanzioni applicabili alle violazioni, come previsto nel decreto della Guinea D/97/017/PRG/SGG del 19 febbraio 1977. La Guinea ha riformato il proprio sistema di sanzioni adottando, il 1o marzo 2012, un nuovo decreto che abroga quello precedente (menzionato sopra nel presente considerando), e aumentando i livelli delle sanzioni in conformità ai requisiti dell’articolo 19 dell’UNFSA. Finora, tuttavia, non esistono informazioni concrete sulle modalità di applicazione di questo nuovo quadro giuridico.

(174)

A tale riguardo, sulla base delle prove documentali raccolte in conformità ai capi III e V del regolamento INN, è emerso che nel 2010 i tre pescherecci battenti bandiera della Guinea menzionati nel considerando (166), che operavano nella zona ICCAT dal 1o gennaio 2010 al 1o giugno 2011 senza avere dispositivi VMS installati a bordo in violazione della raccomandazione ICCAT 03-14, hanno catturato almeno 8 922 tonnellate di tonnidi (principalmente tonnetto striato). Tale situazione ha comportato l’avvio delle procedure di cui agli articoli 26 e 27 del regolamento INN. La procedura di cui all’articolo 27 è attualmente in corso.

(175)

Analogamente, sulla base di prove documentali raccolte in conformità ai capi III e V del regolamento INN, è emerso che i tre pescherecci battenti bandiera della Guinea menzionati nel considerando 166 hanno effettuato, tra gennaio 2010 e maggio 2011, oltre 30 trasbordi in mare, corrispondenti a 14 200 tonnellate di tonno, in violazione della raccomandazione ICCAT 06-11. Tale situazione ha comportato l’avvio delle procedure di cui agli articoli 26 e 27 del regolamento INN. La procedura di cui all’articolo 27 è attualmente in corso.

(176)

Nel corso della missione svolta nel maggio 2011 la Commissione ha osservato che le autorità della Guinea non sono intervenute tempestivamente per avviare i procedimenti e, ove del caso, sanzionare i pescherecci interessati, nonostante la disponibilità di informazioni sufficienti, provenienti in particolare da relazioni di osservatori e da relazioni sulle catture, per notificare le infrazioni commesse da pescherecci stranieri operanti nelle proprie acque. A norma dell’articolo 62 dell’UNCLOS, lo Stato costiero deve promuovere l’obiettivo dell’utilizzo ottimale delle risorse biologiche nella ZEE. Inoltre i cittadini di altri Stati che pescano nella ZEE devono rispettare le misure di conservazione e gli altri termini e condizioni stabiliti nelle leggi e regolamentazioni dello Stato costiero. A tale riguardo le prassi amministrative seguite dalla Guinea non sono conformi agli obblighi internazionali previsti dall’UNCLOS per gli Stati costieri.

(177)

A norma dell’articolo 20 dell’UNSFA, gli Stati devono cooperare prontamente e sollecitamente per garantire l’osservanza e l’esecuzione delle misure di conservazione e di gestione e per far fronte a qualsiasi presunta violazione.

(178)

Tenuto conto della situazione descritta nella presente sezione della decisione, si considera che le procedure di esecuzione poste in atto dalla Guinea in quanto Stato costiero non siano conformi con quanto previsto dall’UNFSA. La politica seguita dalla Guinea non contempla infatti la pronta cooperazione internazionale in materia di esecuzione e pregiudica pertanto l’efficacia di qualsiasi misura di esecuzione adottata nei confronti degli operatori responsabili della pesca INN.

(179)

Per quanto riguarda la storia, la natura, le circostanze, l’entità e la gravità dei casi di pesca INN considerati, la Commissione ha tenuto conto delle attività di pesca INN ricorrenti e ripetitive svolte da pescherecci battenti bandiera della Guinea fino al 2012.

(180)

Con riguardo alla capacità esistente della Guinea come paese in via di sviluppo va notato che, secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (50), la Guinea è considerata un paese a basso sviluppo umano (178a su 187 paesi). Tale classificazione è confermata anche dall’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006, in cui la Guinea è elencata nella categoria dei paesi meno sviluppati. A tale riguardo le difficoltà in termini di capacità finanziarie e amministrative delle autorità competenti possono essere considerate un fattore che pregiudica la capacità di questo paese di ottemperare ai propri obblighi di cooperazione e di esecuzione. Occorre tuttavia tener conto del fatto che la capacità amministrativa della Guinea è stata rafforzata nell’ultimo triennio dall’assistenza tecnica e finanziaria dell’Unione nel quadro dell’accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore nel 2009 (51) e dal programma di assistenza tecnica relativo alla lotta contro la pesca INN (52).

(181)

Considerata la situazione spiegata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 5, del regolamento INN, che la Guinea non ha osservato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera con riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione.

9.3.   Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)

(182)

La Guinea ha ratificato l’UNCLOS e l’UNFSA ed è inoltre parte contraente della IOTC e dell’ICCAT.

(183)

La Commissione ha esaminato le informazioni ritenute rilevanti in relazione allo status della Guinea di parte contraente della IOTC e dell’ICCAT.

(184)

La Commissione ha esaminato inoltre le informazioni ritenute pertinenti con riguardo all’accordo della Guinea ad applicare le misure di conservazione e di gestione adottate dall’ICCAT e dalla IOTC.

(185)

Si ricorda che nel 2010 l’ICCAT ha inviato alla Guinea una lettera di identificazione concernente le carenze riscontrate (53). In tale lettera la Guinea è stata identificata per il mancato rispetto dell’obbligo di comunicare le statistiche previsto nella raccomandazione ICCAT 05-09. Nella stessa lettera l’ICCAT ha evidenziato che la Guinea non aveva fornito tutti i dati necessari e che non erano state trasmesse al segretariato dell’ICCAT informazioni quali la relazione annuale, le tabelle di concordanza, i dati relativi al compito I (statistiche relative alla flotta) e al compito II (taglia delle catture), le informazioni relative alle misure di gestione per le grandi tonniere con palangari e la relazione sulle misure interne per i pescherecci di lunghezza superiore a 20 m. Gli obblighi pertinenti sono contenuti nell’insieme di risoluzioni e raccomandazioni dell’ICCAT elencate nei considerando 188 e 190. Va inoltre osservato che la Guinea è stata identificata dall’ICCAT nel 2009 e che l’identificazione è stata mantenuta nel 2010 e nel 2011.

(186)

La Commissione ha inoltre esaminato le informazioni a disposizione dell’ICCAT sul rispetto, da parte della Guinea, delle norme e degli obblighi di comunicazione dell’ICCAT. A tal fine la Commissione si è avvalsa delle tabelle di concordanza dell’ICCAT relative al 2010 (54) e di quelle relative al 2011 (55).

(187)

Con riguardo al 2010 la Guinea non ha trasmesso le relazioni e le statistiche annuali, le informazioni relative alle misure di conservazione e di gestione e le tabelle di concordanza. Inoltre non ha comunicato all’ICCAT le misure prese in riferimento a un peschereccio contenuto nell’elenco INN dell’ICCAT.

(188)

In particolare, secondo le informazioni disponibili, nel 2010 la Guinea non ha trasmesso all’ICCAT informazioni riguardanti: le relazioni annuali (scientifiche) (previste dalla convenzione ICCAT, risoluzione 01-06 e riferimento 04-17), le relazioni annuali (commissione ICCAT) (previste per la convenzione ICCAT, risoluzione 01-06 e riferimento 04-17), le misure commerciali e i dati relativi alle importazioni e agli sbarchi (previsti nella raccomandazione 06-13), le dichiarazioni di trasbordo (in mare) (previste nella raccomandazione 06-11), le relazioni sui trasbordi (previste nella raccomandazione 06-11), i dati sulla non conformità (previsti nella raccomandazione 08-09), le relazioni sulle azioni interne relative ai pescherecci di 20 m di lunghezza (previste nella raccomandazione 02-22/09-08), l’elenco annuale dei pescherecci dediti alla pesca dell’alalunga (previsto nella raccomandazione 98-08), l’elenco dei pescherecci dediti alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo (previsto nella raccomandazione 09-04/09-08), la norma di gestione delle grandi tonniere con palangari (prevista nella raccomandazione 01-20), il nolo di pescherecci (previsto nella raccomandazione 02-21), i pescherecci praticanti la pesca INN (previsti nella raccomandazione 09-10), le relazioni sulle presunte attività di pesca INN (previste nella raccomandazione 09-10), gli avvistamenti di pescherecci (previsti nella risoluzione 94-09), le relazioni sulle ispezioni in porto (previste nella raccomandazione 97-10), i dati dalle statistiche ICCAT (previsti nelle raccomandazioni 01-21 e 01-22), i timbri e le firme di convalida dei documenti relativi alle catture del tonno rosso — CTR (previsti nella raccomandazione 08-12/09-11), i punti di contatto CTR (previsti nella raccomandazione 08-12/09-11), la normativa in materia di CTR (prevista nella raccomandazione 08-12/09-11), la sintesi del programma di marcatura del tonno rosso (prevista nella raccomandazione 08-12/09-11), i documenti di cattura del tonno rosso (previsti nella raccomandazione 08-12/09-11), la relazione annuale CTR (prevista nella raccomandazione 08-12/09-11), l’osservanza del fermo stagionale per i pescherecci dediti alla pesca del pesce spada (prevista nella raccomandazione 09-04), la procedura interna per l’osservanza del fermo stagionale e delle zone di divieto nel Golfo di Guinea (prevista nella raccomandazione 09-04), le tabelle di concordanza (previste nella raccomandazione 98-14), la trasmissione delle informazioni sul tonno rosso del Mediterraneo e dell’Atlantico orientale (prevista nelle raccomandazioni 06-07, 08/05 e 09-11).

(189)

Con riguardo al 2011 la Guinea non ha trasmesso la relazione annuale, i dati del compito I relativo alle caratteristiche della flotta e del compito II sulla taglia delle catture, le informazioni sulle misure di conservazione e di gestione relative ai pescherecci di lunghezza superiore a 20 m e le tabelle di concordanza. Inoltre non ha comunicato all’ICCAT le misure prese in riferimento a un peschereccio contenuto nell’elenco INN dell’ICCAT.

(190)

In particolare, secondo le informazioni disponibili, nel 2011 la Guinea non ha trasmesso all’ICCAT informazioni riguardanti: le relazioni annuali (scientifiche) (previste nella convenzione ICCAT, risoluzione 01-06 e riferimento 04-17), le relazioni annuali (commissione ICCAT) (previste nella convenzione ICCAT, risoluzione 01-06 e riferimento 04-17), le dichiarazioni di trasbordo (in mare) (previste nella raccomandazione 06-11), le relazioni sui trasbordi (previste nella raccomandazione 06-11), le navi (da trasporto) che effettuano i trasbordi (previste nella raccomandazione 06-11), i pescherecci di lunghezza superiore a 20 m (previsti nella raccomandazione 09-08), le relazioni sulle azioni interne relative ai pescherecci di 20 m di lunghezza (previste nella raccomandazione 02-22/09-08), l’elenco annuale dei pescherecci dediti alla pesca dell’alalunga (previsto nella raccomandazione 98-08), la norma di gestione delle grandi tonniere con palangari (prevista nella raccomandazione 01-20), il nolo di pescherecci (previsto nella raccomandazione 02-21), l’approccio alternativo al monitoraggio scientifico (previsto nella raccomandazione 10-10), la procedura interna per l’osservanza del fermo stagionale e delle zone di divieto nel Golfo di Guinea (prevista nella raccomandazione 09-04), le tabelle di concordanza (previste nella raccomandazione 98-14), la trasmissione delle informazioni sul tonno rosso del Mediterraneo e dell’Atlantico orientale (prevista nelle raccomandazioni 06-07, 08/05 e 09-11).

(191)

Durante la missione svolta dalla Commissione in Guinea nel maggio 2011 sono emersi altri elementi. In conformità alla raccomandazione ICCAT 03-14, a bordo dei pescherecci che operano nella zona ICCAT devono essere installati dispositivi VMS; durante la missione è tuttavia emerso che il controllo satellitare nel centro di monitoraggio della pesca della Guinea non funzionava. Dall’analisi di casi concreti si è riscontrato che per il 2010 erano parzialmente disponibili sono dati storici. A causa di problemi tecnici il VMS non poteva essere utilizzato né per il monitoraggio delle attività dei pescherecci della Guinea che operano in alto mare, né per il monitoraggio delle attività dei pescherecci stranieri che operano nelle acque della Guinea.

(192)

Durante la missione della Commissione del maggio 2011 è inoltre emerso che la Guinea non effettuava alcun monitoraggio delle operazioni di trasbordo in mare dei pescherecci con reti da circuizione battenti bandiera nazionale e operanti nella zona ICCAT. A tale riguardo violazioni ricorrenti della raccomandazione ICCAT 06-11 erano persino autorizzate dalle autorità della Guinea, le quali avevano convalidato 22 certificati di cattura che menzionano trasbordi in mare effettuati da 3 pescherecci della Guinea con reti da circuizione operanti nella zona ICCAT.

(193)

Durante la missione della Commissione del maggio 2011 è stato inoltre osservato che le risorse operative e finanziarie per lo svolgimento delle operazioni di sorveglianza in mare non erano sufficienti per assicurare un monitoraggio efficace delle attività svolte da pescherecci stranieri nelle acque della Guinea. Si è anche constatato che numerose disposizioni del codice della pesca della Guinea non erano attuate e fatte rispettare dalle autorità nazionali. Tali disposizioni, che riguardano l’obbligo di trasmettere i giornali di bordo dopo ciascuna campagna di pesca e l’obbligo di effettuare trasbordi solo in porto, come previsto dal «Plan de pêche» della Guinea, non sono state attuate e fatte rispettare dalle autorità nazionali. Tale omissione da parte delle autorità della Guinea ha pertanto ridotto l’efficacia delle leggi e regolamentazioni applicabili.

(194)

Durante la missione svolta nel maggio 2011 la Commissione ha inoltre osservato che, nonostante gli strumenti di monitoraggio, controllo e sorveglianza e l’esistenza di pareri scientifici per la determinazione delle catture ammissibili di risorse biologiche nella ZEE (dal 2009 non è stata effettuata alcuna valutazione diretta degli stock), la Guinea ha rilasciato autorizzazioni di pesca per oltre 60 pescherecci stranieri nel 2010 e per 56 di essi nel giugno 2011. La decisione delle autorità della Guinea di rilasciare tali autorizzazioni ha pertanto ridotto l’efficacia delle leggi e regolamentazioni applicabili.

(195)

La Commissione ha inoltre esaminato le informazioni a disposizione della IOTC sul rispetto, da parte della Guinea, delle norme e degli obblighi di comunicazione della IOTC. La IOTC ha definito il livello generale di attuazione delle misure di gestione e di conservazione IOTC da parte della Guinea nel 2011 come segue: «generale assenza di conformità con le misure IOTC e di reazione» e «non è stata trasmessa alcuna comunicazione in materia di attuazione e [la Guinea] non era presente per discutere le questioni di conformità». Per il 2012 la IOTC ha definito la questione di non conformità identificata della Guinea come segue: «generale assenza di conformità con le misure IOTC e di reazione» (56).

(196)

La relazione di conformità (57) elaborata dalla IOTC per la Guinea nel 2011 ha evidenziato numerosi punti di non conformità per quanto riguarda le relazioni annuali, la comunicazione dell’elenco dei pescherecci attivi che praticano la pesca del tonno e del pesce spada (risoluzione 09/02), il monitoraggio dei pescherecci nazionali e la comunicazione dell’elenco dei pescherecci attivi (risoluzione 09/02), i dispositivi VMS installati in quanto non sono state trasmesse informazioni al riguardo (risoluzione 06/03), la comunicazione dei dati sulle catture, sulle catture accessorie e sullo sforzo (risoluzione 10/02), il programma di osservazione regionale in quanto non sono state trasmesse informazioni sul livello di attuazione (risoluzione 10/04), la registrazione delle catture da parte dei pescherecci in quanto non sono state trasmesse informazioni sul livello di attuazione (risoluzione 10/03), la riduzione delle catture accessorie accidentali di uccelli marini nella pesca con i palangari in quanto non sono state trasmesse informazioni al riguardo (risoluzione 10/06) e il livello di partecipazione alla IOTC.

(197)

La relazione di conformità (58) elaborata dalla IOTC per la Guinea nel 2012 ha evidenziato numerosi punti di non conformità per quanto riguarda relazioni annuali, marcatura dei pescherecci, marcatura degli attrezzi e giornale di pesca presenti a bordo in quanto non sono state trasmesse informazioni al riguardo (risoluzione 01/02), la comunicazione delle misure giuridiche e amministrative per l’attuazione della zona di divieto (risoluzione 10/01), la comunicazione dell’elenco dei pescherecci attivi (risoluzione 10/08), la comunicazione dell’elenco dei pescherecci attivi che praticano la pesca del tonno e del pesce spada (risoluzione 09/02), il monitoraggio dei pescherecci nazionali e la comunicazione dell’elenco dei pescherecci attivi (risoluzione 09/02), l’attuazione del dispositivo VMS per i pescherecci di lunghezza superiore a 15 m in quanto non sono state trasmesse informazioni al riguardo (risoluzione 06/03), gli obblighi statistici (risoluzione 10/02), l’attuazione di misure di mitigazione e relative alle catture accessorie di specie non IOTC, il programma di osservazione regionale in quanto non sono state trasmesse informazioni riguardo al livello di attuazione (risoluzione 10/04).

(198)

La mancata trasmissione all’ICCAT e alla IOTC delle informazioni di cui ai considerando da 185 a 197 dimostra che la Guinea non ha ottemperato ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera stabiliti nell’UNCLOS e nell’UNFSA.

(199)

Le carenze rilevate nel corso della missione svolta dalla Commissione nel maggio 2011 e indicate nei considerando da 191 a 194 costituiscono un’ulteriore prova che la Guinea non ha ottemperato agli obblighi stabiliti nell’UNFSA in qualità di Stato di bandiera.

(200)

Il fatto che la Guinea non abbia fornito informazioni sulle misure di conservazione e di gestione, sui contingenti e sui limiti di cattura, sulle relazioni annuali e sulle statistiche pregiudica la capacità di questo paese di ottemperare agli obblighi previsti agli articoli 117 e 118 dell’UNCLOS, secondo i quali gli Stati hanno il dovere di adottare misure per i propri cittadini ai fini della conservazione delle risorse biologiche in alto mare e di cooperare alle misure di conservazione e di gestione delle risorse biologiche nelle zone di alto mare.

(201)

Il comportamento della Guinea descritto nella presente sezione della decisione viola i requisiti stabiliti dall’articolo 18, paragrafo 3, dell’UNFSA.

(202)

Poiché non ha potuto esercitare un controllo sufficiente sui pescherecci operanti in alto mare in conformità alle norme delle ORGP e non ha potuto garantire il rispetto delle raccomandazioni ICCAT da parte di tali pescherecci, la Guinea ha violato l’articolo 18, paragrafo 3, dell’UNFSA, secondo il quale gli Stati i cui pescherecci praticano la pesca in alto mare sono tenuti ad adottare misure di controllo per garantire che tali pescherecci rispettino le norme delle ORGP.

(203)

La Guinea non rispetta gli obblighi in materia di registrazione e comunicazione tempestiva di cui all’articolo 18, paragrafo 3, lettera e), dell’UNFSA, in quanto non ha trasmesso all’ICCAT informazioni sulle relazioni annuali, sul compito I (caratteristiche della flotta), le relazioni sulle azioni interne per i pescherecci di lunghezza superiore a 20 m, le tabelle di concordanza e le informazioni relative alle misure di gestione per le grandi tonniere con palangari.

(204)

La Guinea non ottempera inoltre ai propri obblighi a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, lettere f) e i), e dell’articolo 18, paragrafo 4, dell’UNFSA, in quanto non ha comunicato alla IOTC i dati relativi alle catture, i dati relativi ai programmi di osservazione nazionali, l’elenco dei pescherecci attivi e i dati relativi alle catture, alle catture accessorie e allo sforzo.

(205)

Sulla base delle informazioni raccolte durante la missione del maggio 2011, la Guinea non soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 3, lettera g), dell’UNFSA, relative alle capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle autorità nazionali, alla mancata comunicazione alla IOTC dell’attuazione del sistema VMS e alla mancata attuazione della raccomandazione ICCAT (risoluzione 10/02) sulla sorveglianza mediante VMS dei pescherecci operanti all’interno della zona ICCAT.

(206)

Il comportamento della Guinea descritto nella presente sezione della decisione viola gli obblighi dell’UNCLOS relativi agli Stati costieri.

(207)

A norma dell’articolo 61 dell’UNCLOS, lo Stato costiero deve determinare le catture ammissibili delle risorse biologiche nella propria ZEE. Tenendo conto delle migliori prove scientifiche, lo Stato costiero deve assicurare, mediante adeguate misure di conservazione e di gestione, che il mantenimento delle risorse biologiche nella ZEE non sia messo a rischio dallo sfruttamento eccessivo. L’assenza di una valutazione diretta dello stato degli stock ittici in Guinea dal 2009, la mancata applicazione di norme concernenti la trasmissione dei giornali di bordo e i trasbordi in mare, il mancato avvio di procedimenti o la mancata irrogazione di sanzioni in caso di violazioni accertate non sono conformi agli obblighi internazionali degli Stati costieri a norma dell’UNCLOS.

(208)

La mancanza di una cooperazione internazionale effettiva nelle azioni di esecuzione relative alle misure di conservazione e di gestione, come spiegato nel considerando 175, dimostra che la Guinea non ottempera agli obblighi stabiliti agli articoli 61 e 62 dell’UNCLOS. Per lo stesso motivo la Guinea in quanto Stato costiero non ha preso in considerazione le raccomandazioni di cui al punto 51 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, secondo il quale gli Stati costieri devono attuare misure per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN nella ZEE. Le misure che gli Stati costieri devono considerare comprendono il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza efficaci delle attività di pesca nella ZEE, l’accertamento che i trasbordi in mare negli Stati costieri siano autorizzati dallo Stato costiero o effettuati in conformità ai regolamenti di gestione appropriati e la regolamentazione dell’accesso alle proprie acque a fini di pesca secondo modalità che aiutino a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

(209)

Occorre inoltre notare che, contrariamente alle raccomandazioni di cui ai punti 25, 26 e 27 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, la Guinea non ha elaborato un piano d’azione nazionale contro la pesca INN.

(210)

Infine, durante la missione svolta nel maggio 2011 la Commissione ha osservato che la legge della Guinea prevede la possibilità di concedere un’immatricolazione temporanea che autorizza a battere bandiera della Guinea; tale immatricolazione temporanea può essere rinnovata ogni 6 mesi senza limiti. Questa possibilità non è subordinata alla cancellazione della registrazione dalla bandiera precedente, come avviene solitamente, e non comporta una vera e propria identificazione del proprietario effettivo del peschereccio. L’amministrazione della Guinea registra infatti unicamente l’identità del rappresentante in Guinea del peschereccio che si trova in Guinea. Al riguardo va notato che la rilevanza di azioni efficaci nei confronti dei proprietari effettivi è confermata dalla pertinente documentazione della FAO e dell’OCSE, in cui sono evidenziate l’importanza di disporre di informazioni sui proprietari effettivi al fine di lottare contro le attività illegali (59) e la necessità di tenere registri dei pescherecci e dei proprietari effettivi (60). Tale pratica amministrativa, che potrebbe attirare operatori INN al fine di immatricolare pescherecci INN, non è conforme all’articolo 94 dell’UNCLOS.

(211)

Considerata la situazione spiegata nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, che la Guinea non ha osservato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale con riguardo all’osservanza di norme, regolamenti e misure di conservazione e di gestione internazionali.

9.4.   Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo

(212)

Va ricordato che, in base all’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (61), la Guinea è considerata un paese a basso sviluppo umano (178o su 187 paesi). Ciò trova conferma anche nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006, dove la Guinea figura nella categoria dei paesi meno sviluppati. Tenuto conto di tale elemento, la Commissione ha esaminato se le informazioni raccolte possano essere collegate alle difficoltà specifiche della Guinea in quanto paese in via di sviluppo.

(213)

Va osservato che la notifica della Guinea come Stato di bandiera è stata accettata dalla Commissione in conformità dell’articolo 20 del regolamento INN a decorrere dal 1o gennaio 2010. La Guinea ha successivamente confermato, come prevede l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, che non dispone di una disciplina nazionale destinata a garantire l’attuazione, il controllo e l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di gestione applicabili ai propri pescherecci.

(214)

La Commissione ha segnalato alla Guinea le varie carenze riscontrate nel corso delle due missioni da essa realizzate. La Commissione ha cercato di ottenere la cooperazione delle autorità guineane e di incoraggiare l’attuazione di misure correttive volte ad ovviare alle carenze riscontrate. A tutt’oggi la Guinea non ha intrapreso azioni correttive concrete e non ha realizzato progressi nella correzione delle carenze rilevate, tranne per quanto riguarda la recente revisione del regime sanzionatorio (decreto del 1o marzo 2012) che mira a istituire sanzioni in conformità delle disposizioni dell’articolo 19 dell’UNFSA.

(215)

Inoltre la capacità amministrativa della Guinea è stata recentemente rafforzata grazie all’assistenza tecnica e finanziaria fornita negli ultimi anni dall’Unione, concretizzatasi nell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione e la Guinea, attuato per un anno nel 2009, e nell’assistenza tecnica in materia di lotta contro la pesca INN nel 2012 (62).

(216)

La Commissione ha pertanto tenuto conto degli ostacoli allo sviluppo della Guinea e ha concesso a tale paese un congruo lasso di tempo per attuare azioni volte a rimediare in modo coerente, efficace e non pregiudizievole all’inosservanza degli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale.

(217)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo della Guinea potrebbe essere stato pregiudicato dal suo livello di sviluppo. Tuttavia, tenuto conto della natura delle carenze rilevate, dell’assistenza fornita dall’Unione e delle azioni intraprese per porre rimedio alla situazione, il livello di sviluppo della Guinea non può spiegare interamente o altrimenti giustificare il comportamento generale della Guinea nel settore della pesca in quanto Stato di bandiera o Stato costiero, né l’inadeguatezza dell’azione da essa intrapresa per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

10.   PROCEDURA RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI PANAMA

(218)

La notifica della Repubblica di Panama (Panama) come Stato di bandiera è stata accettata dalla Commissione in conformità all’articolo 20 del regolamento INN a decorrere dal 3 febbraio 2010.

(219)

Dal 21 al 25 giugno 2010 la Commissione, con il sostegno dell’EFCA, ha effettuato una missione a Panama nell’ambito della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN.

(220)

Scopo della missione era verificare le informazioni concernenti le disposizioni di Panama in materia di attuazione, controllo e osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di gestione e di conservazione che devono essere rispettate dai propri pescherecci, nonché le misure adottate da Panama per ottemperare ai propri obblighi nella lotta contro la pesca INN e soddisfare i requisiti e gli aspetti relativi all’attuazione del sistema di certificazione delle catture dell’Unione.

(221)

La relazione finale sulla missione è stata inviata a Panama il 29 novembre 2010.

(222)

Dal 13 al 16 aprile 2011 la Commissione ha effettuato una seconda missione a Panama per verificare il seguito dato alle misure adottate nella prima missione.

(223)

Le osservazioni di Panama sulla relazione finale della missione sono pervenute il 10 maggio 2011.

(224)

Panama ha presentato ulteriori osservazioni scritte il 15 aprile 2011, il 12 novembre 2011 e il 5 gennaio 2012. Ha inoltre fornito risposte nel corso di riunioni svoltesi a Bruxelles in data 18 luglio 2011, 21 settembre 2011, 13 ottobre 2011, 14 ottobre 2011, 23 novembre 2011, 6 marzo 2012 e 20 giugno 2012.

(225)

Panama è parte contraente della IATTC e dell’ICCAT e parte non contraente cooperante della WCPFC. Panama ha ratificato l’UNCLOS e l’UNFSA.

(226)

Per valutare l’osservanza, da parte di Panama, degli obblighi internazionali come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, sanciti negli accordi internazionali menzionati nel considerando 225 e stabiliti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) menzionate nei considerando 225 e 227, la Commissione ha cercato e analizzato tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie ai fini di tale esercizio.

(227)

La Commissione si è avvalsa delle informazioni tratte dai dati disponibili pubblicati dall’ICCAT, dalla CCAMLR, dalla WCPFC, dalla NEAFC, dalla NAFO e dalla SEAFO sotto forma di relazioni di conformità o di elenchi dei pescherecci INN e delle informazioni pubblicamente disponibili ricavate dalla relazione del servizio nazionale per la pesca marittima degli Stati Uniti (NMFS).

11.   POSSIBILITÀ DI PANAMA DI ESSERE IDENTIFICATA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(228)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato gli obblighi spettanti a Panama come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

11.1.   Ricorrenza di pescherecci INN e di flussi commerciali INN [articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN]

(229)

Sulla base delle informazioni ricavate dagli elenchi dei pescherecci INN compilati dalle ORGP (63), la Commissione ha stabilito che nei pertinenti elenchi INN (64) figurano diversi pescherecci INN battenti bandiera panamense. Si tratta dei seguenti pescherecci: Alboran II (nome precedente: White Enterprise), Challenge (nomi precedenti: Mila/Perseverance), Eros Dos (nome precedente: Furabolos), Heavy Sea (nomi precedenti: Duero/Keta), Iannis 1, Red (nome precedente: Kabou), Senta (nome precedente: Shin Takara Maru) e Yucatan Basin (nomi precedenti: Enxembre/Fonte Nova).

(230)

Sulla base delle informazioni ricavate dagli elenchi dei pescherecci INN compilati dalle ORGP (65), la Commissione ha individuato nei pertinenti elenchi INN numerosi pescherecci INN che battevano bandiera panamense dopo essere stati inclusi negli elenchi suddetti (66). Si tratta dei seguenti pescherecci: Lila No 10, Melilla No 101, Melilla No 103, No. 101 Gloria (nome precedente: Golden Lake), Sima Qian Baru 22 (nomi precedenti: Corvus/Galaxy), Tching Ye No. 6, Xiong Nu Baru 33 (nomi precedenti: Draco-1, Liberty).

(231)

Si ricorda a tale proposito che, a norma dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, dell’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA), lo Stato di bandiera è responsabile dei propri pescherecci operanti in alto mare. La Commissione ritiene che l’esistenza di pescherecci INN attualmente battenti bandiera panamense, o che battevano bandiera panamense dopo essere stati inclusi negli elenchi INN delle ORGP, sia una chiara indicazione del fatto che Panama è venuta meno alle proprie responsabilità di Stato di bandiera ai sensi del diritto internazionale. In effetti, il fatto stesso di disporre del suddetto numero di pescherecci INN dimostra che Panama non ha esercitato le proprie responsabilità in modo efficace, non ha rispettato le misure di conservazione e di gestione delle ORGP e non ha garantito che i propri pescherecci non svolgano alcuna attività che possa pregiudicare l’efficacia di tali misure.

(232)

Inoltre, da un’ispezione effettuata nel marzo 2011 in uno Stato membro su una nave da trasporto battente bandiera panamense sono emerse informazioni riguardanti il presunto esercizio di attività di pesca INN e di attività connesse. La nave in questione non disponeva di una licenza in corso di validità rilasciata da Panama per il trasporto, il trasbordo e il sostegno alle attività di pesca. Essa aveva effettuato trasbordi non autorizzati nelle acque della ZEE della Repubblica di Guinea Bissau (Guinea Bissau) e aveva ricevuto prodotti della pesca catturati da altre navi in acque per le quali la Repubblica di Liberia (Liberia) aveva istituito misure specifiche di conservazione e di gestione, in violazione di tali misure. Sia i pescherecci che hanno operato illegalmente nelle acque della Liberia che la nave da trasporto che ne ha raccolto i prodotti della pesca erano di proprietà dello stesso soggetto giuridico. Il 21 marzo 2011 le competenti autorità dello Stato membro hanno segnalato le suddette attività di trasporto di prodotti della pesca alle autorità panamensi, che con risposta del 15 aprile 2011 hanno dichiarato di non aver rilasciato alle navi in questione licenze valide per il trasporto, il trasbordo e il sostegno ad attività di pesca e di non essere a conoscenza di eventuali autorizzazioni al trasbordo rilasciate per la suddetta nave da trasporto dalla Guinea Bissau, dalla Guinea o dalla Liberia. Nonostante tale dichiarazione, la nave ha continuato ad operare per tutto il 2011 nell’Africa occidentale, senza che, stando a quanto riferito, Panama abbia adottato misure specifiche nei suoi confronti.

(233)

A norma dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2, dell’UNFSA, lo Stato di bandiera deve assicurare che i pescherecci battenti la propria bandiera rispettino le norme di conservazione e di gestione delle ORGP. Gli Stati di bandiera sono inoltre tenuti a svolgere indagini sollecite e ad avviare procedimenti giudiziari. Lo Stato di bandiera deve inoltre assicurare sanzioni adeguate, scoraggiare il ripetersi delle violazioni e privare i trasgressori dei vantaggi ottenuti dalle loro attività illecite. A questo proposito va rilevato che la presenza di un certo numero di navi INN battenti bandiera panamense negli elenchi INN delle ORGP è indice del fatto che Panama non ha rispettato gli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2, dell’UNFSA.

(234)

Il fatto che Panama sia venuta meno agli obblighi in materia di osservanza e applicazione delle norme, di cui all’articolo 19 dell’UNFSA, è confermato anche dalle informazioni raccolte durante la missione svoltasi nel giugno 2010. Dalla missione è emerso che le competenti autorità panamensi non erano abilitate a condurre indagini amministrative volte ad acquisire elementi probatori essenziali da persone fisiche o giuridiche, che la riscossione delle ammende inflitte non risultava efficace e che la mancanza di idonei meccanismi di cooperazione tra Panama e i paesi terzi interessati non consentiva di assicurare adeguatamente l’esecuzione delle decisioni sanzionatorie adottate nei confronti di operatori o proprietari effettivi che non avevano sede a Panama, ma operavano sotto la forma giuridica di società offshore. Al riguardo va inoltre notato che la rilevanza di azioni efficaci nei confronti dei proprietari effettivi è confermata dalla pertinente documentazione della FAO e dell’OCSE, che sottolinea l’importanza di disporre di informazioni sui proprietari effettivi al fine di lottare contro le attività illegali (67) e la necessità di tenere registri dei pescherecci e dei proprietari effettivi (68).

(235)

Inoltre, a norma dell’articolo 20 dell’UNFSA, gli Stati devono cooperare direttamente o tramite le ORGP per garantire il rispetto e l’applicazione delle misure di conservazione e di gestione delle ORGP. Con una serie di disposizioni specifiche, tale articolo impone agli Stati l’obbligo di svolgere indagini, cooperare fra loro e sanzionare le attività di pesca INN. È inoltre previsto che, per dissuadere le navi per le quali sia stato segnalato l’esercizio di attività pregiudizievoli per l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle ORGP, gli Stati possono ricorrere a procedure delle ORGP fino a quando lo Stato di bandiera non prenda i provvedimenti adeguati. Si osserva a tale riguardo che l’esistenza di numerosi pescherecci INN attualmente battenti bandiera panamense, o che battevano bandiera panamense dopo essere stati inclusi negli elenchi INN delle ORGP, dimostra che Panama è venuta meno al proprio obbligo, sancito dal diritto internazionale, di cooperare a livello internazionale per garantire l’osservanza delle norme.

(236)

Si ricorda inoltre che, a norma dell’articolo 118 dell’UNCLOS, gli Stati sono tenuti a cooperare alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche nelle zone d’alto mare. Il fatto che negli elenchi INN delle ORGP figurino numerosi pescherecci INN attualmente battenti bandiera panamense, o che battevano bandiera panamense dopo essere stati inclusi in tali elenchi, e che sono tuttora impegnati in operazioni di pesca, evidenzia il fatto che tale paese è venuto meno ai propri obblighi di Stato di bandiera. I pescherecci riconosciuti come navi INN pregiudicano infatti la conservazione e la gestione delle risorse biologiche.

(237)

L’inadempienza di Panama con riguardo ai pescherecci INN battenti bandiera panamense presenti negli elenchi INN delle ORGP costituisce inoltre una violazione dell’articolo 217 dell’UNCLOS, che impone agli Stati di bandiera l’obbligo di adottare misure di esecuzione specifiche volte a garantire il rispetto delle norme internazionali, l’esecuzione di indagini sulle presunte violazioni e il sanzionamento adeguato delle violazioni.

(238)

L’esistenza di numerosi pescherecci INN attualmente battenti bandiera panamense, o che battevano bandiera panamense dopo essere stati inclusi negli elenchi INN delle ORGP, dimostra inoltre l’incapacità di Panama di seguire le raccomandazioni contenute nel piano d’azione internazionale contro la pesca INN. Al punto 34 di tale piano si raccomanda che gli Stati provvedano affinché i pescherecci autorizzati a battere la loro bandiera non esercitino né coadiuvino attività di pesca INN.

(239)

È inoltre pertinente osservare che Panama è stata identificata nella relazione del servizio nazionale per la pesca marittima degli Stati Uniti (NMFS) in quanto paese i cui pescherecci esercitano attività di pesca INN. Secondo tale relazione, diversi pescherecci battenti bandiera panamense hanno esercitato attività di pesca che hanno violato le misure di conservazione e di gestione della IATTC (69). La relazione NMFS contiene inoltre ulteriori informazioni su attività di pesca illegali esercitate in violazione delle norme della IATTC e su avvistamenti di pescherecci battenti bandiera panamense figuranti nell’elenco delle navi INN della CCAMLR ed operanti all’interno della zona della convenzione CCAMLR (70). Tali informazioni confermano le constatazioni effettuate con riguardo al mancato rispetto, da parte di Panama, dei propri obblighi in quanto Stato di bandiera in materia di pesca INN.

(240)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN, che Panama non ha rispettato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera con riguardo ai pescherecci INN e alla pesca INN esercitata o coadiuvata da pescherecci battenti la sua bandiera o da suoi cittadini e non ha preso provvedimenti sufficienti per contrastare le attività di pesca INN ricorrenti e documentate svolte da pescherecci battenti la sua bandiera.

11.2.   Mancata cooperazione ed esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)

(241)

Con riguardo alla questione di stabilire se Panama cooperi in modo efficace con la Commissione allo svolgimento di indagini sulla pesca INN e sulle attività connesse, va rilevato che gli elementi di prova raccolti dalla Commissione indicano che tale paese è venuto meno ai suoi obblighi di Stato di bandiera ai sensi del diritto internazionale.

(242)

Con riguardo alla questione esposta nel considerando 231, va osservato che il 28 ottobre 2011 la Commissione ha notificato a Panama una richiesta formale di indagine a norma dell’articolo 26 del regolamento INN. Il 21 novembre 2011 Panama ha risposto che avrebbe proceduto all’indagine, precisando che avrebbe inviato una notifica al proprietario del peschereccio intimandogli di rispondere entro un termine di 20 giorni. La Commissione ha ribadito la sua richiesta con lettera del 16 dicembre 2011. Le autorità panamensi hanno risposto l’11 gennaio 2012 limitandosi a trasmettere copia della loro lettera del 21 novembre 2011. Alle autorità panamensi è stato accordato un ulteriore termine di sei settimane per trasmettere una risposta. Non essendo stato attuato alcun provvedimento e in assenza di risposta da parte delle autorità panamensi, il 2 marzo 2012 la Commissione ha avviato la procedura di cui all’articolo 27 del regolamento INN nei confronti dell’operatore interessato. Il 2 maggio 2012, cinque mesi dopo la prima comunicazione della Commissione, le autorità di Panama hanno informato la Commissione di aver inflitto un’ammenda che sanzionava solo una parte delle infrazioni commesse, vale a dire il mancato possesso, da parte dell’operatore, della licenza necessaria per effettuare il trasporto e i trasbordi in mare di prodotti della pesca. Tale sanzione non teneva conto del fatto che l’operatore aveva ricevuto in mare prodotti della pesca catturati illegalmente in Liberia in violazione di una moratoria in vigore sulle attività di pesca industriale. Poiché i pescherecci cedenti e la nave da trasporto ricevente erano di proprietà dello stesso soggetto giuridico, eventuali presunzioni di buona fede a giustificazione del comportamento dell’operatore economico non sarebbero supportate dai fatti. La procedura di cui all’articolo 27 è attualmente in corso, ma i fatti indicano che Panama non ha reagito entro un termine più che ragionevole alle richieste formulate dalla Commissione di indagare e riferire in merito alla situazione o di perseguire la pesca INN e le attività connesse. Inoltre le risposte fornite non prendevano in considerazione tutte le attività INN constatate.

(243)

Il comportamento sopra descritto rivela che Panama non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), dell’UNCLOS, secondo il quale uno Stato di bandiera esercita giurisdizione, a norma del suo diritto interno, su ciascuna nave battente la propria bandiera e sul comandante, sugli ufficiali e sull’equipaggio della stessa. In effetti, il caso descritto nel considerando 242 dimostra che Panama non è in grado di conoscere la natura delle attività svolte da navi battenti la sua bandiera. Le autorità panamensi ignoravano che il peschereccio in questione effettuava da diversi anni attività di trasporto e trasbordo di prodotti della pesca che sono soggette a licenze e norme specifiche.

(244)

Dal caso esposto nel considerando 242 si evince che Panama non rispetta le raccomandazioni di cui al paragrafo 18, punto 18, del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale, alla luce delle disposizioni dell’UNCLOS, ogni Stato deve prendere provvedimenti o cooperare per assicurare che i cittadini soggetti alla sua giurisdizione non esercitino né coadiuvino attività di pesca INN. Panama non ha nemmeno potuto dimostrare di cooperare e coordinare attività con altri Stati nel prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, come indicato al punto 28 del piano internazionale contro la pesca INN. Né essa ha tenuto conto delle raccomandazioni formulate al punto 48 del piano d’azione, in base al quale spetta agli Stati di bandiera garantire che le navi da trasporto e le navi ausiliarie non esercitino né coadiuvino attività di pesca INN, né di quanto previsto al punto 49 del piano medesimo che, in particolare, raccomanda agli Stati di bandiera di assicurare che le navi da trasporto e le navi ausiliarie che partecipano a operazioni di trasbordo in mare siano in possesso di un’autorizzazione preventiva a tal fine rilasciata dallo Stato di bandiera.

(245)

La Commissione ha esaminato se Panama ha adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti degli operatori responsabili di attività pesca INN e se sono state inflitte sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tali attività. Le prove disponibili confermano che Panama non ha ottemperato ai propri obblighi a norma del diritto internazionale per quanto riguarda l’adozione di misure di esecuzione efficaci. A tale riguardo si ricorda che esistono numerosi pescherecci INN attualmente battenti bandiera panamense, o che battevano bandiera panamense dopo essere stati inclusi negli elenchi INN delle ORGP. L’esistenza di tali pescherecci INN evidenzia il fatto che Panama non ha ottemperato alle proprie responsabilità con riguardo ai pescherecci operanti in alto mare, come indicato all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, dell’UNFSA.

(246)

La situazione descritta nel precedente considerando è inoltre una chiara indicazione del fatto che Panama non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, dell’UNFSA, che stabilisce disposizioni in materia di osservanza ed esecuzione delle norme per gli Stati di bandiera. Il comportamento di Panama al riguardo non è neppure conforme agli obblighi di cui all’articolo 19, paragrafo 2, dell’UNFSA, secondo il quale, fra l’altro, le sanzioni devono essere sufficientemente severe e privare i trasgressori dei vantaggi ottenuti dalle loro attività illecite. Inoltre il comportamento di Panama per quanto riguarda l’applicazione di misure di esecuzione efficaci non è conforme alle raccomandazioni del punto 21 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale gli Stati devono provvedere affinché le sanzioni applicabili alle attività di pesca INN esercitate da pescherecci e, nella misura maggiore possibile, da cittadini posti sotto la loro giurisdizione siano sufficientemente severe da prevenire, scoraggiare ed eliminare in modo efficace la pesca INN e da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tali attività.

(247)

Per quanto riguarda la storia, la natura, le circostanze, l’entità e la gravità dei casi di pesca INN considerati, la Commissione ha tenuto conto delle attività di pesca INN ricorrenti e ripetitive svolte da pescherecci battenti bandiera panamense fino al 2012.

(248)

Con riguardo alla capacità esistente delle autorità panamensi va notato che, secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (71), Panama è considerata un paese ad alto sviluppo umano (58o su 187 paesi). Tale classificazione è confermata anche dall’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006, in cui Panama è elencata nella categoria dei paesi a reddito medio-alto. Tenuto conto di questa posizione, non si ritiene necessario esaminare la capacità esistente delle competenti autorità panamensi. Infatti il livello di sviluppo di questo paese, come dimostrato nel presente considerando, non può essere considerato un fattore che pregiudica la capacità delle autorità competenti di cooperare con altri paesi e di porre in atto misure volte a garantire il rispetto delle norme.

(249)

In base alle informazioni acquisite nel corso della missione di giugno 2010 non si può ritenere che le autorità panamensi manchino di risorse finanziarie, quanto piuttosto del contesto giuridico e amministrativo e dei poteri necessari per lo svolgimento delle loro mansioni.

(250)

Va inoltre sottolineato che, in conformità alle raccomandazioni di cui ai punti 85 e 86 del piano d’azione nazionale contro la pesca INN concernenti i requisiti speciali dei paesi in via di sviluppo, l’Unione ha già finanziato un programma specifico di assistenza tecnica in materia di lotta alla pesca INN (72). Panama ha potuto beneficiare di tale programma.

(251)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 5, del regolamento INN, che Panama non ha rispettato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera con riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione.

11.3.   Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)

(252)

Panama ha ratificato l’UNCLOS e l’UNFSA. Essa è inoltre parte contraente della IATTC e dell’ICCAT e parte non contraente cooperante della WCPFC.

(253)

La Commissione ha esaminato le informazioni ritenute pertinenti con riguardo allo status di Panama come parte contraente della IATTC e dell’ICCAT e come parte non contraente cooperante della WCPFC.

(254)

La Commissione ha inoltre esaminato le informazioni ritenute pertinenti con riguardo all’accordo di Panama ad applicare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla IATTC, dall’ICCAT e dalla WCPFC.

(255)

Si ricorda che l’ICCAT ha inviato a Panama una lettera di identificazione riguardante le carenze riscontrate nel 2010 in materia di comunicazione (73), che denuncia la mancata osservanza, da parte di tale paese, dell’obbligo di comunicare statistiche stabilito nella raccomandazione ICCAT 05-09. Nella stessa lettera l’ICCAT ha segnalato che Panama non aveva trasmesso tutti i dati e le informazioni necessarie, quali la relazione annuale, che i dati relativi al compito I (statistiche relative alla flotta) erano stati trasmessi in ritardo, i dati relativi al compito II (taglia delle catture) non erano stati trasmessi o erano stati trasmessi in ritardo, le tabelle di concordanza non erano state trasmesse e le informazioni relative alle norme di gestione delle grandi tonniere con palangari non erano state trasmesse al segretariato dell’ICCAT. I pertinenti requisiti sono contenuti nelle risoluzioni e raccomandazioni dell’ICCAT elencate nei considerando 258 e 260. Si rammenta inoltre che Panama è stata identificata dall’ICCAT nel 2009 e che l’identificazione è stata mantenuta nel 2010 e nel 2011.

(256)

La Commissione ha altresì esaminato le informazioni dell’ICCAT sul rispetto, da parte di Panama, delle norme di conservazione e di gestione e degli obblighi di comunicazione dell’ICCAT. A tal fine la Commissione si è avvalsa delle tabelle di concordanza dell’ICCAT relative al 2010 (74) e al 2011 (75).

(257)

Per il 2010 Panama non ha presentato la seguente documentazione: relazioni annuali e statistiche, informazioni sulle misure di conservazione e di gestione e informazioni sui contingenti e sui limiti di cattura.

(258)

In particolare, in base alle informazioni disponibili, nel 2010 Panama non ha trasmesso all’ICCAT i seguenti documenti: relazioni annuali (scientifiche) (previste nella convenzione ICCAT, risoluzione 01-06 e riferimento 04-17), relazioni annuali (commissione ICCAT) (previste nella convenzione ICCAT, risoluzione 01-06 e riferimento 04-17), misure commerciali per le importazioni e dati sugli sbarchi (previsti nella raccomandazione 06-13), dichiarazioni di trasbordo (in mare) (previste nella raccomandazione 06-11), relazioni sui trasbordi (previste nella raccomandazione 06-11), dati sui casi di inosservanza delle norme (previsti nella raccomandazione 08-09), relazioni sulle azioni interne relative ai pescherecci di 20 m di lunghezza (previste nella raccomandazione 02-22/09-08), elenco annuale dei pescherecci dediti alla cattura del tonno bianco (previsto nella raccomandazione 98-08), navi partecipanti a operazioni di trasbordo — informazioni presentate soltanto per le navi riceventi (previste nella raccomandazione 06-11), elenco dei pescherecci dediti alla cattura del pesce spada del Mediterraneo (Med-SWO) (previsto nella raccomandazione 09-04/09-08), norme di gestione per le grandi tonniere con palangari (previste nella raccomandazione 01-20), norma di gestione (prevista nella risoluzione 01-20), nolo di navi (previsto nella raccomandazione 02-21), navi partecipanti ad attività di pesca INN (previste nella raccomandazione 09-10), relazioni sulle presunte attività di pesca INN (previste nella raccomandazione 09-10), avvistamenti di navi (previsti nella risoluzione 94-09), relazioni sulle ispezioni in porto (previste nella raccomandazione 97-10), dati ricavati dai programmi di documentazione statistica dell’ICCAT (previsti nelle raccomandazioni 01-21 e 01-22), timbri e firme di convalida per i documenti di cattura del tonno rosso — CTR (previsti nella raccomandazione 08-12/09-11), punti di contatto CTR (previsti nella raccomandazione 08-12/09-11), legislazione in materia di CTR (prevista nella raccomandazione 08-12/09-11), sintesi del programma di marcatura CTR (prevista nella raccomandazione 08-12/09-11), documenti di cattura del tonno rosso (previsti nella raccomandazione 08-12/09-11), relazione annuale CTR (prevista nella raccomandazione 08-12/09-11), rispetto del fermo stagionale per il pesce spada del Mediterraneo (previsto nella raccomandazione 09-04), procedura interna per l’osservanza del fermo stagionale e delle zone di divieto nel Golfo di Guinea (prevista nella raccomandazione 09-04).

(259)

Per il 2011 Panama non ha presentato la seguente documentazione: dati parziali concernenti le relazioni e le statistiche annuali, informazioni sulle misure di conservazione e di gestione e informazioni sui contingenti e sui limiti di cattura.

(260)

In particolare, in base alle informazioni disponibili, Panama non ha trasmesso i seguenti documenti: relazioni annuali (scientifiche) (previste nella convenzione ICCAT, risoluzione 01-06 e riferimento 04-17), relazioni annuali (commissione ICCAT) (previste nella convenzione ICCAT, risoluzione 01-06 e riferimento 04-17), tabelle di concordanza (raccomandazione 98-14), relazioni sulle azioni interne relative ai pescherecci di 20 m di lunghezza (previste nella raccomandazione 09-08), norme di gestione per le grandi tonniere con palangari (previste nella raccomandazione 01-20), norme di gestione (risoluzione 01-20), dati ottenuti dai programmi nazionali di osservazione (previsti nella raccomandazione 10-04).

(261)

Ulteriori elementi sono emersi dalla missione effettuata a Panama dalla Commissione nel giugno 2010. Con riguardo al funzionamento del sistema VMS si è osservato che in alcuni casi specifici le autorità panamensi non disponevano dei dati di posizione dei pescherecci operanti all’interno della zona di regolamentazione ICCAT. Per altre navi i dati di posizione erano accessibili soltanto via Internet e non in forma cartografica, e la ricerca era limitata ai due mesi precedenti il controllo di posizione. Si è inoltre rilevato che non esistono sistemi di ispezione per le navi operanti in alto mare, né modelli, orientamenti o metodologia a sostegno delle attività ispettive, né mezzi operativi aerei e navali per l’esecuzione di ispezioni. È stato poi osservato che non esistono mezzi per garantire la supervisione degli sbarchi in diversi porti situati fuori dalla ZEE panamense. Sono state riscontrate carenze anche in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza. Numerosi test eseguiti su casi concreti hanno messo in luce la mancanza di determinati dati per le navi operanti nella zona ICCAT. Infine, per quanto riguarda la regolamentazione dei trasbordi, dalle informazioni presentate da Panama emerge che tale paese ha radiato dal proprio registro cinque pescherecci ausiliari operanti nel Mediterraneo a causa di carenze nella capacità di regolamentare tale attività.

(262)

Con riguardo alla WCPFC, dalle informazioni disponibili (76) risulta che Panama è venuta meno all’obbligo di trasmettere informazioni previsto dalle norme della WCPFC. Panama era stata invitata a trasmettere complementi di informazione su pescherecci INN in conformità del punto 3, lettera c), della misura di conservazione e di gestione 2009-2011 della WCPFC e a presentare le relazioni per la parte I e la parte II per il 2011.

(263)

Con riguardo alla IATTC, dalle informazioni disponibili tratte dalla relazione dell’NMFS, come spiegato nel considerando 239, e della IATTC (77) risulta che sono state commesse violazioni di misure di conservazione e di gestione da parte di pescherecci battenti bandiera panamense.

(264)

La mancata trasmissione all’ICCAT delle informazioni di cui ai considerando da 258 a 260 dimostra l’incapacità di Panama di ottemperare ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera stabiliti nell’UNCLOS e nell’UNFSA.

(265)

Le carenze rilevate nella missione di giugno 2010 e indicate nel considerando 261 costituiscono un’ulteriore prova del fatto che Panama non ha ottemperato agli obblighi previsti dall’UNFSA per gli Stati di bandiera.

(266)

Il fatto che Panama non abbia fornito informazioni sulle misure di conservazione e di gestione, sui contingenti e limiti di cattura, sulle relazioni e sulle statistiche annuali pregiudica la capacità di questo paese di ottemperare agli obblighi previsti agli articoli 117 e 118 dell’UNCLOS, in base ai quali gli Stati sono tenuti ad adottare misure applicabili ai propri cittadini ai fini della conservazione delle risorse biologiche in alto mare e a cooperare alle misure di conservazione e di gestione delle risorse biologiche nelle zone di alto mare.

(267)

Il comportamento di Panama descritto nella presente sezione della decisione viola i requisiti stabiliti dall’articolo 18, paragrafo 3, dell’UNFSA.

(268)

Per il fatto di non aver provveduto a controllare i pescherecci operanti in alto mare conformemente a quanto previsto dalle norme delle ORGP, Panama ha violato l’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), dell’UNFSA, che impone agli Stati i cui pescherecci svolgono attività di pesca in alto mare di adottare misure di controllo intese a garantire il rispetto delle norme delle ORGP da parte dei medesimi.

(269)

Panama non rispetta gli obblighi in materia di registrazione e comunicazione tempestiva di cui all’articolo 18, paragrafo 3, lettera e), dell’UNFSA, in quanto non ha trasmesso all’ICCAT informazioni sulle relazioni annuali, sul compito I (caratteristiche della flotta), le relazioni sulle azioni interne per i pescherecci di lunghezza superiore a 20 m, le tabelle di concordanza e le norme di gestione per le tonniere con palangari di grandi dimensioni.

(270)

Inoltre Panama non si è conformata ai propri obblighi a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, lettera f), dell’UNFSA, in quanto non ha comunicato all’ICCAT i dati relativi alle catture, i dati relativi ai programmi di osservazione nazionali, informazioni sui trasbordi e sugli aspetti connessi e non dispone di programmi di ispezione e di mezzi atti a garantire la supervisione degli sbarchi in porti non panamensi né di statistiche sul mercato e di dati sulle importazioni e sugli sbarchi.

(271)

Sulla base delle informazioni raccolte durante la missione di giugno 2010 con riguardo alle capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle autorità nazionali, Panama non soddisfa le condizioni fissate all’articolo 18, paragrafo 3, lettera g), dell’UNFSA.

(272)

Panama non si è conformata ai propri obblighi a norma dell’articolo 23 dell’UNFSA in quanto non ha presentato all’ICCAT la relazione sulle ispezioni in porto per il 2010.

(273)

Inoltre, come spiegato nei considerando 262 e 263, le informazioni della WCPFC e della IATTC indicano che Panama non si è conformata ai propri obblighi a norma dell’articolo 117 dell’UNCLOS e dell’articolo 18 dell’UNFSA con riguardo alle misure di conservazione e di gestione.

(274)

Dalla missione realizzata nel giugno 2010 è altresì emerso che il registro navale di Panama non garantisce che i pescherecci battenti bandiera panamense abbiano un legame reale con il paese. La mancanza di tale legame reale tra lo Stato e le navi immatricolate nel registro costituisce una violazione delle condizioni stabilite per la nazionalità delle navi nell’articolo 91 dell’UNCLOS. Tale conclusione è ulteriormente confermata dalla Federazione internazionale dei lavoratori del trasporto (ITF), che considera Panama una bandiera di comodo (78).

(275)

Occorre infine notare che, contrariamente alle raccomandazioni di cui ai punti 25, 26 e 27 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, Panama non ha elaborato un piano d’azione nazionale contro la pesca INN.

(276)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, che Panama non ha osservato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale con riguardo all’osservanza di norme, regolamenti e misure di conservazione e di gestione internazionali.

11.4.   Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo

(277)

Si ricorda che, secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (79), Panama è considerata un paese ad alto sviluppo umano (58o su 187 paesi). Si ricorda inoltre che, in conformità dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006, Panama è elencata nella categoria dei paesi a reddito medio-alto.

(278)

Tenuto conto di tale elemento, Panama non può essere considerata un paese che soffre di difficoltà specifiche derivanti direttamente dal suo livello di sviluppo. Non è stato possibile stabilire prove a conferma del fatto che il mancato rispetto, da parte di Panama, degli obblighi che ad essa incombono a norma del diritto internazionale sia dovuto a uno scarso sviluppo. Analogamente, non esistono prove concrete che consentano di correlare le carenze riscontrate in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca con le carenze in termini di capacità e di infrastrutture.

(279)

È inoltre pertinente osservare che l’Unione ha già finanziato a Panama un’azione specifica di assistenza tecnica in materia di lotta alla pesca INN (80). Non sussistono elementi che dimostrino che Panama ha tenuto conto dei pareri formulati per rimediare alle carenze suddette o ha chiesto l’intervento dell’Unione per potenziare le proprie capacità.

(280)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo e il comportamento complessivo di Panama per quanto riguarda la pesca non sono pregiudicati dal suo livello di sviluppo.

12.   PROCEDURA RELATIVA ALLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DI SRI LANKA

(281)

La notifica della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka (Sri Lanka) come Stato di bandiera è stata accettata dalla Commissione in conformità all’articolo 20 del regolamento INN a decorrere dal 1o gennaio 2010.

(282)

Dal 29 novembre al 3 dicembre 2010 la Commissione, con il sostegno dell’EFCA, ha effettuato una missione in Sri Lanka nell’ambito della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN.

(283)

Scopo della missione era verificare le informazioni concernenti le disposizioni dello Sri Lanka in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di gestione e di conservazione che devono essere rispettate dai pescherecci, le misure adottate dallo Sri Lanka per ottemperare ai propri obblighi nella lotta contro la pesca INN e soddisfare i requisiti e gli aspetti relativi all’attuazione del sistema di certificazione delle catture dell’Unione.

(284)

La relazione finale sulla missione è stata inviata allo Sri Lanka il 3 febbraio 2011. Poiché lo Sri Lanka non aveva comunicato alla Commissione che era stato nominato un nuovo direttore generale del dipartimento della pesca e delle risorse acquatiche, la relazione non è pervenuta al destinatario ed è stata nuovamente trasmessa il 7 aprile 2011.

(285)

Le osservazioni dello Sri Lanka sulla relazione finale della missione sono pervenute il 12 maggio 2011.

(286)

Dal 5 al 7 ottobre 2011 la Commissione ha effettuato una seconda missione in Sri Lanka per verificare le azioni intraprese a seguito della prima missione.

(287)

Lo Sri Lanka ha presentato ulteriori osservazioni scritte il 15 novembre 2011.

(288)

Lo Sri Lanka è membro della IOTC. Lo Sri Lanka ha ratificato l’UNCLOS e l’UNFSA e ha aderito all’accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo.

(289)

Per valutare l’osservanza, da parte dello Sri Lanka, dei suoi obblighi internazionali come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, sanciti negli accordi internazionali menzionati nel considerando 288 e stabiliti dalla IOTC, la Commissione ha cercato e analizzato tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie ai fini di tale esercizio.

(290)

La Commissione si è avvalsa delle informazioni tratte dai dati disponibili pubblicati dalla IOCT nonché dalle missioni effettuate dalla Commissione nello Sri Lanka.

13.   POSSIBILITÀ DELLO SRI LANKA DI ESSERE IDENTIFICATO COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(291)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato gli obblighi spettanti allo Sri Lanka come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

13.1.   Ricorrenza di pescherecci INN e di flussi commerciali INN [articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN]

(292)

Da quanto rilevato nel corso delle missioni e dalle informazioni ottenute dalla IOTC è emerso che lo Sri Lanka non dispone di una legislazione che prevede la concessione di licenze per l’esercizio della pesca in alto mare (81). Ciò significa che, quando svolgono attività di pesca nella zona della convenzione IOTC, fuori dalla ZEE dello Sri Lanka, i 3 307 pescherecci elencati dallo Sri Lanka nel registro IOTC delle navi autorizzate operano nell’illegalità. A tale proposito si ricorda che l’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), punto ii), dell'UNFSA, impone agli Stati di bandiera l’obbligo di adottare misure intese a vietare l’esercizio della pesca d’altura da parte dei propri pescherecci che non siano in possesso della necessaria licenza o autorizzazione. Il fatto che lo Sri Lanka abbia inserito oltre 3 000 pescherecci nel registro IOTC delle navi autorizzate senza disporre di una normativa che preveda il rilascio di una regolare licenza di pesca a tali pescherecci è una chiara dimostrazione del fatto che tale paese non ottempera alle proprie responsabilità in quanto Stato di bandiera.

(293)

Dalle informazioni ottenute dalla IOTC (82) la Commissione ha inoltre appreso che diversi pescherecci dello Sri Lanka erano stati fermati e multati da alcuni Stati costieri per avere operato illegalmente nella zona della convenzione IOTC. I pescherecci in questione sono i seguenti: Lek Sauro, Madu Kumari 2, Anuska Putha 1, Sudeesa Marine 5, Rashmi, Chmale, Shehani Duwa, Dory II, Randika Putah 1 e Vissopa Matha nel 2010, Sudharma, Speed Bird 7, Pradeepa 2, Kasun Putha 1, Win Marine 1, Speed Bird 3, Muthu Kumari e Little Moonshine nel 2011 e Helga Siril nel 2012.

(294)

Si ricorda a tale proposito che, a norma dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, dell’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA), lo Stato di bandiera è responsabile delle proprie navi operanti in alto mare. La Commissione ritiene che la costante presenza di navi battenti bandiera dello Sri Lanka operanti illegalmente nella zona della IOTC costituisca una chiara indicazione del fatto che tale paese è venuto meno alle sue responsabilità di Stato di bandiera a norma del diritto internazionale. In effetti, il fatto stesso di disporre del suddetto numero di pescherecci privi di licenza, e pertanto operanti illegalmente, dimostra che lo Sri Lanka non ha esercitato le proprie responsabilità in modo efficace, non ha rispettato le misure di conservazione e di gestione delle ORGP e non ha garantito che i propri pescherecci non svolgano alcuna attività che possa pregiudicare l’efficacia di tali misure.

(295)

A norma dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2, dell’UNFSA, lo Stato di bandiera deve assicurare che i pescherecci battenti la propria bandiera rispettino le norme di conservazione e di gestione delle ORGP. Gli Stati di bandiera sono inoltre tenuti a svolgere indagini sollecite e ad avviare procedimenti giudiziari. Devono altresì assicurare sanzioni adeguate, scoraggiare il ripetersi delle violazioni e privare i trasgressori dei vantaggi ottenuti dalle loro attività illecite. A tale proposito va rilevato che in Sri Lanka non esiste una legislazione che preveda la concessione di licenze di pesca per i pescherecci che intendono operare fuori dalla ZEE dello Sri Lanka. Il fatto che lo Sri Lanka abbia inserito oltre 3 000 pescherecci nel registro IOTC delle navi autorizzate dimostra chiaramente che tale paese consente ai suoi pescherecci di operare in alto mare in violazione delle norme della IOTC, dal momento che non dispone di una legislazione che preveda la concessione di licenze per le attività di pesca in alto mare. Ciò dimostra con chiarezza che lo Sri Lanka è venuto meno ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2, dell’UNFSA.

(296)

Inoltre, a norma dell’articolo 20 dell’UNFSA, gli Stati devono cooperare direttamente o tramite le ORGP per garantire il rispetto e l’applicazione delle misure di conservazione e di gestione delle ORGP. Con una serie di disposizioni specifiche, tale articolo impone agli Stati l’obbligo di svolgere indagini, cooperare fra loro e sanzionare le attività di pesca INN. In tale contesto va ricordato che nell’elenco provvisorio delle navi INN elaborato per la riunione annuale della IOTC svoltasi nel marzo 2011 figuravano 13 navi dello Sri Lanka (83). Benché non all’unanimità, la IOTC si è dichiarata disposta a non inserire tali navi nell’elenco. Tuttavia essa ha chiesto allo Sri Lanka di comunicare su base mensile la localizzazione di tali navi e la decisione finale adottata dai giudici nazionali con riguardo a ciascuna di esse. Lo Sri Lanka non ha ottemperato ai propri obblighi ai sensi del diritto internazionale per quanto riguarda la cooperazione internazionale in materia di esecuzione, in quanto ha comunicato le informazioni richieste dalla IOTC soltanto per quattro anziché per dodici mesi.

(297)

Si ricorda inoltre che, a norma dell’articolo 118 dell’UNCLOS, gli Stati sono tenuti a cooperare alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche nelle zone d’alto mare. Il fatto che numerosi pescherecci battenti bandiera dello Sri Lanka operassero illegalmente nella zona della convenzione IOTC dimostra chiaramente che tale paese è venuto meno ai propri obblighi di Stato di bandiera. I pescherecci sorpresi a pescare illegalmente costituiscono infatti una minaccia per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche.

(298)

L’inadempienza dello Sri Lanka con riguardo ai pescherecci battenti la propria bandiera operanti illegalmente nella zona della convenzione IOTC costituisce inoltre una violazione dell’articolo 217 dell’UNCLOS, che impone agli Stati di bandiera l’obbligo di adottare misure di esecuzione specifiche volte a garantire il rispetto delle norme internazionali, l’esecuzione di indagini sulle presunte violazioni e il sanzionamento adeguato delle violazioni.

(299)

Il fatto che numerosi pescherecci battenti bandiera dello Sri Lanka operassero illegalmente nella zona della convenzione IOTC dimostra inoltre l’incapacità dello Sri Lanka di seguire le raccomandazioni contenute nel piano d’azione internazionale contro la pesca INN, che al punto 34 invita gli Stati a provvedere affinché i pescherecci autorizzati a battere la loro bandiera non esercitino né coadiuvino attività di pesca INN.

(300)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN, che lo Sri Lanka non ha rispettato gli obblighi ad esso incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera con riguardo ai pescherecci INN e alla pesca INN svolta o coadiuvata da pescherecci battenti la sua bandiera o da suoi cittadini e non ha preso provvedimenti sufficienti per contrastare le attività di pesca INN ricorrenti e documentate svolte da pescherecci battenti la sua bandiera.

13.2.   Mancata cooperazione ed esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)

(301)

Quanto al fatto che lo Sri Lanka cooperi efficacemente con la Commissione nelle indagini sulla pesca INN e sulle attività associate si osserva che, sulla base delle prove raccolte dalla Commissione, tale paese non ha ottemperato ai propri obblighi di Stato di bandiera stabiliti dal diritto internazionale.

(302)

Come indicato nel considerando 296, nell’elenco provvisorio delle navi INN elaborato per la riunione annuale della IOTC svoltasi nel marzo 2011 figuravano 13 navi dello Sri Lanka. Benché non all’unanimità, la IOTC si è dichiarata disposta a non inserire tali navi nell’elenco. Tuttavia essa ha chiesto allo Sri Lanka di comunicare su base mensile la localizzazione di tali navi e la decisione finale adottata dai giudici nazionali con riguardo a ciascuna di esse. Tuttavia lo Sri Lanka ha comunicato le informazioni richieste dalla IOTC soltanto per quattro anziché per dodici mesi.

(303)

Agendo nel modo descritto nel considerando precedente lo Sri Lanka ha dimostrato di non soddisfare le condizioni di cui all’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), dell’UNCLOS, secondo il quale uno Stato di bandiera esercita giurisdizione, a norma del suo diritto interno, su ciascuna nave battente la propria bandiera e sul comandante, sugli ufficiali e sull’equipaggio della stessa.

(304)

Inoltre non ha potuto dimostrare la propria conformità alle raccomandazioni del punto 18 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale, alla luce delle disposizioni dell’UNCLOS, ogni Stato deve prendere provvedimenti o cooperare per assicurare che i cittadini soggetti alla sua giurisdizione non esercitino né coadiuvino attività di pesca INN. Lo Sri Lanka non ha nemmeno potuto dimostrare di cooperare e coordinare attività con altri Stati nel prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, come indicato al punto 28 del piano internazionale contro la pesca INN.

(305)

La Commissione ha esaminato se lo Sri Lanka ha adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti degli operatori responsabili di pesca INN e se sono state inflitte sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tale pesca INN.

(306)

Le prove disponibili confermano che lo Sri Lanka non ha ottemperato ai propri obblighi a norma del diritto internazionale per quanto riguarda l’adozione di misure di esecuzione efficaci. A questo riguardo, dai rapporti compilati dalle autorità di alcuni Stati costieri in relazione a pescherecci battenti bandiera dello Sri Lanka operanti illegalmente fuori dalla ZEE dello Sri Lanka (84) risulta che tale paese non ha applicato le disposizioni vigenti concernenti la marcatura delle navi e l’obbligo di avere a bordo la necessaria documentazione, compresi i giornali di bordo. La presenza, nella zona della convenzione IOTC, di navi dello Sri Lanka sprovviste dell’opportuna marcatura e documentazione dimostra che tale paese non ha ottemperato alle proprie responsabilità con riguardo ai pescherecci operanti in alto mare, come indicato all’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, dell’UNFSA.

(307)

La costante presenza di navi battenti bandiera dello Sri Lanka operanti illegalmente nella zona della IOTC è inoltre una chiara indicazione del fatto che tale paese non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, dell’UNFSA, che stabilisce disposizioni in materia di osservanza ed esecuzione delle norme per gli Stati di bandiera. Il comportamento dello Sri Lanka al riguardo non è neppure conforme agli obblighi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, dell’UNFSA, secondo il quale, fra l’altro, le sanzioni devono essere adeguate in severità e privare i trasgressori dei vantaggi ottenuti dalle loro attività illecite. Inoltre il comportamento dello Sri Lanka per quanto riguarda l’applicazione di misure di esecuzione efficaci non è conforme alle raccomandazioni del punto 21 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale gli Stati devono provvedere affinché le sanzioni applicabili alle attività di pesca INN esercitate da pescherecci e, nella misura maggiore possibile, da cittadini posti sotto la loro giurisdizione siano sufficientemente severe da prevenire, scoraggiare ed eliminare in modo efficace la pesca INN e da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tali attività.

(308)

Per quanto riguarda la storia, la natura, le circostanze, l’entità e la gravità dei casi di pesca INN considerati, la Commissione ha tenuto conto delle attività di pesca INN ricorrenti e ripetitive svolte da pescherecci battenti bandiera dello Sri Lanka fino al 2012.

(309)

Con riguardo alla capacità esistente delle autorità dello Sri Lanka va notato che, secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (85), lo Sri Lanka è considerato un paese a sviluppo umano medio (97o su 187 paesi). Tale classificazione è confermata anche dall’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006, in cui lo Sri Lanka figura nella categoria dei paesi a reddito medio-basso.

(310)

In base alle informazioni acquisite nel corso della prima missione non si può ritenere che le autorità dello Sri Lanka manchino di risorse finanziarie, quanto piuttosto del necessario contesto giuridico e amministrativo e delle risorse umane per svolgere le loro mansioni.

(311)

Va inoltre sottolineato che, in conformità alle raccomandazioni di cui ai punti 85 e 86 del piano d’azione nazionale contro la pesca INN concernenti i requisiti speciali dei paesi in via di sviluppo, l’Unione ha già finanziato un programma specifico di assistenza tecnica in materia di lotta alla pesca INN (86).

(312)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 5, del regolamento INN, che lo Sri Lanka non ha osservato gli obblighi ad esso incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera con riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione.

13.3.   Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)

(313)

Lo Sri Lanka ha ratificato l’UNCLOS e l’UNFSA ed è inoltre membro della IOTC.

(314)

La Commissione ha esaminato le informazioni ritenute rilevanti in relazione allo status dello Sri Lanka quale membro della IOTC.

(315)

La Commissione ha inoltre esaminato le informazioni ritenute pertinenti con riguardo all’accordo dello Sri Lanka ad applicare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla IOTC.

(316)

Si ricorda che il 22 marzo 2011 la IOTC ha inviato allo Sri Lanka una lettera che esprimeva preoccupazione circa la relazione di conformità relativa al 2011 (87). Le principali preoccupazioni segnalate riguardavano la presentazione tardiva della relazione di attuazione, il grado di conformità delle navi dello Sri Lanka in materia di sistemi VMS e programmi di osservazione, incoerenze nel piano di sviluppo della flotta, la mancanza di relazioni sulle catture accessorie di uccelli marini e tartarughe e di informazioni relative agli sbarchi effettuati da pescherecci di paesi terzi nei porti dello Sri Lanka e l’osservanza parziale dell’obbligo di comunicazione dei dati statistici.

(317)

A seguito della situazione descritta nel precedente considerando la Commissione ha analizzato le informazioni messe a disposizione dalla IOTC sul rispetto, da parte dello Sri Lanka, delle misure di gestione e di conservazione e degli obblighi di comunicazione della IOTC. A tal fine la Commissione si è avvalsa delle relazioni di conformità della IOTC relative al 2011 (88) e al 2012 (89).

(318)

Con riguardo alla relazione di conformità per il 2011, lo Sri Lanka non ha trasmesso i seguenti documenti: relazioni e statistiche annuali, informazioni sulle misure di conservazione e di gestione e informazioni sui contingenti e i limiti di cattura.

(319)

In particolare, in base alle informazioni disponibili, nel 2010 lo Sri Lanka non ha presentato alla IOTC i documenti seguenti: relazione di attuazione e relazione nazionale al comitato scientifico; piano di sviluppo della flotta, elenco dei pescherecci in attività dediti alla cattura del tonno tropicale nel 2006, elenco dei pescherecci in attività dediti alla cattura del pesce spada e del tonno bianco nel 2007 (previsti nella risoluzione 09/02); elenco dei pescherecci in attività (previsto nella risoluzione 10/08); elenco provvisorio delle navi INN, nonostante in tale elenco figurassero 13 pescherecci dello Sri Lanka (previsto dalla risoluzione 09/03); catture accessorie di tartarughe e uccelli marini (previste nella risoluzione 10/02); registrazioni delle catture effettuate dai pescherecci (previste nella risoluzione 10/03); porti designati (previsti nella risoluzione 10/11).

(320)

Con riguardo alla relazione di conformità per il 2012, lo Sri Lanka non ha trasmesso i seguenti documenti: la totalità delle informazioni richieste sulle statistiche, informazioni sulle misure di conservazione e di gestione e informazioni sui contingenti e i limiti di cattura.

(321)

Con riguardo al 2011, dalle informazioni disponibili risulta che lo Sri Lanka non ha presentato informazioni o ha presentato soltanto informazioni parziali sugli aspetti seguenti: adozione del sistema VMS per tutti i pescherecci di lunghezza superiore a 15 m e sintesi delle registrazioni VMS (previste nelle risoluzioni 06/03 e 10/01); piano di sviluppo della flotta (previsto nella risoluzione 09/02); elenco dei pescherecci in attività (previsto nella risoluzione 10/08); divieto di pesca di tutte le specie di squalo volpe e relazione sulle tartarughe marine (previsti nelle risoluzioni 10/12 e 09/06); programmi regionali di osservazione (previsti nella risoluzione 11/04); designazione di un’autorità competente e rapporti di ispezione per le ispezioni in porto (previsti nella risoluzione 10/11); pescherecci e cittadini di cui è stata constatata la partecipazione ad attività di pesca INN (previsti nelle risoluzioni 11/03 e 07/01).

(322)

Nel corso della prima missione in Sri Lanka sono emersi ulteriori elementi: impossibilità di monitorare i pescherecci dello Sri Lanka operanti nella zona della convenzione IOTC fuori dalla ZEE dello Sri Lanka per mancanza del sistema VMS; mancanza di orientamenti o metodologia per gli sbarchi effettuati da pescherecci di paesi terzi, in particolare in caso di diniego di sbarco non notificato allo Stato di bandiera della nave. La missione ha messo in luce diverse carenze in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza.

(323)

La mancata trasmissione alla IOTC delle informazioni di cui ai considerando da 316 a 321 dimostra l’incapacità dello Sri Lanka di ottemperare ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera stabiliti nell’UNCLOS e nell’UNFSA.

(324)

Le carenze rilevate nel corso della prima missione e indicate nel considerando 322 costituiscono un’ulteriore prova del fatto che lo Sri Lanka non ha ottemperato agli obblighi previsti dall’UNFSA per gli Stati di bandiera.

(325)

Il fatto che lo Sri Lanka non abbia fornito informazioni sulle misure di conservazione e di gestione, sui contingenti e limiti di cattura, sulle relazioni e le statistiche annuali pregiudica la capacità di questo paese di ottemperare agli obblighi previsti agli articoli 117 e 118 dell’UNCLOS, in base ai quali gli Stati sono tenuti ad adottare misure applicabili ai propri cittadini ai fini della conservazione delle risorse biologiche in alto mare e a cooperare alle misure di conservazione e di gestione delle risorse biologiche nelle zone di alto mare.

(326)

Contrariamente a quanto previsto dall’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), dell’UNFSA, lo Sri Lanka non esercita alcun controllo sui pescherecci operanti in alto mare. Lo Sri Lanka ha presentato un elenco di oltre 3 000 pescherecci da inserire nel registro IOTC delle navi autorizzate senza disporre di una normativa che preveda il rilascio di regolari licenze di pesca. Ciò significa che i pescherecci dello Sri Lanka autorizzati a rimanere in mare per oltre un giorno operano illegalmente nella zona della convenzione IOTC fuori dalla ZEE dello Sri Lanka.

(327)

Lo Sri Lanka non rispetta i propri obblighi a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), dell'UNFSA, in quanto non dispone di norme volte a disciplinare la concessione di licenze e l’operatività dei pescherecci battenti la propria bandiera operanti in alto mare.

(328)

Lo Sri Lanka non rispetta gli obblighi in materia di registrazione e comunicazione tempestiva di cui all’articolo 18, paragrafo 3, lettera e), dell'UNFSA, in quanto non ha trasmesso alla IOTC informazioni sul piano di sviluppo della flotta, un elenco dei pescherecci in attività e la relazione sulle tartarughe marine.

(329)

Inoltre lo Sri Lanka non rispetta i propri obblighi a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, lettera f), dell'UNFSA, in quanto non si è conformato alle disposizioni della IOTC riguardanti il sistema VMS e non dispone di programmi di ispezione né di mezzi atti a garantire la supervisione degli sbarchi in porti situati fuori dal proprio territorio.

(330)

Lo Sri Lanka non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 3, lettera g), dell'UNFSA, a motivo della mancanza di programmi di osservazione conformi ai requisiti della IOTC e di quanto constatato nel corso della prima missione con riguardo alle capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle autorità nazionali.

(331)

L’analisi formulata nei considerando da 326 a 330 dimostra chiaramente che il comportamento dello Sri Lanka viola l’articolo 18, paragrafo 3, dell’UNFSA.

(332)

Lo Sri Lanka non si è conformato ai propri obblighi a norma dell’articolo 23 dell’UNFSA in quanto non ha presentato alla IOTC il programma sulle ispezioni in porto.

(333)

Inoltre, come spiegato nei considerando da 316 a 321, le informazioni della IOTC indicano che lo Sri Lanka non ottempera ai propri obblighi a norma dell’articolo 117 dell’UNCLOS e dell’articolo 18 dell’UNFSA con riguardo alle misure di conservazione e di gestione.

(334)

Occorre infine notare che, contrariamente alle raccomandazioni di cui ai punti 25, 26 e 27 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, lo Sri Lanka non ha elaborato un piano d’azione nazionale contro la pesca INN.

(335)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, che lo Sri Lanka non ha osservato gli obblighi ad esso incombenti a norma del diritto internazionale con riguardo all’osservanza di norme, regolamenti e misure di conservazione e di gestione internazionali.

13.4.   Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo

(336)

Si ricorda che, secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (90), lo Sri Lanka è considerato un paese a sviluppo umano medio (97o su 187 paesi). Tale classificazione è confermata anche dall’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006, in cui lo Sri Lanka figura nella categoria dei paesi a reddito medio-basso.

(337)

Tenuto conto di tale elemento, lo Sri Lanka non può essere considerato un paese che soffre di difficoltà specifiche derivanti direttamente dal suo livello di sviluppo. Non è stato possibile stabilire prove a conferma del fatto che il mancato rispetto, da parte dello Sri Lanka, degli obblighi che ad esso incombono a norma del diritto internazionale sia dovuto a uno scarso sviluppo. Analogamente, non esistono prove concrete che consentano di correlare le carenze riscontrate in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca con le carenza a livello di capacità e di infrastrutture. In effetti, per le ragioni suesposte, sembra che l’inosservanza delle norme internazionali sia direttamente riconducibile alla mancanza di idonei strumenti giuridici e alla riluttanza a intraprendere azioni efficaci.

(338)

È inoltre pertinente osservare che già nel 2012 l’Unione ha finanziato in Sri Lanka un’azione specifica di assistenza tecnica in materia di lotta alla pesca INN (91).

(339)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo e il comportamento complessivo dello Sri Lanka per quanto riguarda la pesca non sono pregiudicati dal livello di sviluppo di tale paese.

14.   PROCEDURA RELATIVA ALLA REPUBBLICA DEL TOGO

(340)

Dal 29 marzo al 1o aprile 2011 la Commissione, con il sostegno dell’EFCA, ha effettuato una missione nella Repubblica del Togo (Togo) nell’ambito della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN.

(341)

Scopo della missione era verificare le informazioni concernenti le disposizioni del Togo in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di gestione e di conservazione che devono essere rispettate dai pescherecci, le misure adottate dal Togo per ottemperare ai propri obblighi nella lotta contro la pesca INN e soddisfare i requisiti e gli aspetti relativi all’attuazione del sistema di certificazione delle catture dell’Unione.

(342)

A seguito della missione, in data 11 maggio 2011 e 5 luglio 2011 la Commissione ha chiesto al Togo di trasmettere per iscritto una serie di chiarimenti.

(343)

Il Togo ha presentato osservazioni e informazioni con lettere del 17 maggio 2011, 14 luglio 2011, 19 luglio 2011 e il 26 luglio 2011.

(344)

Il Togo non è parte contraente né parte non contraente cooperante di un’ORGP. Il Togo è membro del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace) e del Comitato per la pesca del Golfo di Guinea centro-occidentale (FCWC), che sono organi consultivi subregionali di pesca. Scopo del Copace è promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse biologiche marine nella propria zona di competenza mediante una gestione e uno sviluppo adeguati della pesca e delle attività di pesca. Analogamente, l’FCWC mira a promuovere la cooperazione tra le parti contraenti al fine di garantire, tramite una gestione adeguata, la conservazione e l’utilizzo ottimale delle risorse biologiche marine regolamentate dalla convenzione FCWC e a promuovere uno sviluppo sostenibile delle attività di pesca sulla base di tali risorse.

(345)

Il Togo ha ratificato l’UNCLOS.

(346)

Per valutare l’osservanza, da parte del Togo, degli obblighi internazionali come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, sanciti nell’accordo internazionale citato nel precedente considerando e stabiliti dalle ORGP menzionate nel considerando 347, la Commissione ha cercato e analizzato tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie ai fini di tale esercizio.

(347)

La Commissione si è avvalsa di informazioni tratte dai dati disponibili pubblicati dalle ORGP, in particolare dall’ICCAT, dalla CCAMLR, dalla WCPFC, dalla NEAFC, dalla NAFO e dalla SEAFO, sotto forma di relazioni di conformità o di elenchi di navi INN, nonché di informazioni pubblicamente disponibili tratte dalla relazione NMFS e dalla relazione tecnica finale dell’FCWC relativa al «Sostegno all’attuazione del piano d’azione regionale dell’FCWC sulla pesca INN».

15.   POSSIBILITÀ DEL TOGO DI ESSERE IDENTIFICATO COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(348)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato le responsabilità che incombono al Togo come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

15.1.   Ricorrenza di pescherecci INN e di flussi commerciali INN [articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN]

(349)

Sulla base delle informazioni ricavate dagli elenchi di pescherecci INN compilati dalle ORGP, la Commissione ha individuato numerosi pescherecci INN contenuti in tali elenchi che battevano bandiera del Togo dopo essere stati inclusi negli elenchi di pescherecci INN delle ORGP (92). Si tratta delle navi seguenti: Aldabra (inclusa nell’elenco quando batteva bandiera del Togo), Amorinn, Cherne, Kuko (inclusa nell’elenco quando batteva bandiera del Togo), Lana, Limpopo, Murtosa (inclusa nell’elenco quando batteva bandiera del Togo), Pion, Seabull 22, Tchaw (inclusa nell’elenco quando batteva bandiera del Togo), Xiong Nu Baru 33 (inclusa nell’elenco quando batteva bandiera del Togo).

(350)

A tale proposito si ricorda che, a norma dell’articolo 94, paragrafi 1 e 2, dell’UNCLOS, ogni Stato è tenuto ad esercitare efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo sulle navi che battono la sua bandiera. La Commissione ritiene che l’esistenza, negli elenchi INN delle ORGP, di pescherecci INN che battono bandiera del Togo dopo essere stati inclusi in tali elenchi è una chiara indicazione del fatto che tale paese è venuto meno alle proprie responsabilità di Stato di bandiera ai sensi del diritto internazionale. In effetti, il fatto stesso di possedere il suddetto numero di pescherecci INN dimostra che il Togo non ha esercitato le proprie responsabilità in modo efficace, non ha rispettato le misure di conservazione e di gestione delle ORGP e non ha garantito che i propri pescherecci non svolgano alcuna attività che possa pregiudicare l’efficacia di tali misure.

(351)

A norma dell’articolo 94 dell’UNCLOS, lo Stato di bandiera provvede affinché i pescherecci battenti la sua bandiera rispettino le norme vigenti e esercita giurisdizione, a norma del suo diritto interno, su ciascuna nave battente la sua bandiera e sul comandante, sugli ufficiali e sull’equipaggio della stessa. Inoltre, a norma dell’articolo 117 dell’UNCLOS, lo Stato di bandiera ha il dovere di adottare, o di cooperare con altri Stati per adottare, per i propri cittadini, le misure che possano risultare necessarie ai fini della conservazione delle risorse biologiche d’alto mare. A questo proposito va rilevato che la protratta presenza, negli elenchi INN delle ORGP, di numerosi pescherecci INN che battevano bandiera del Togo dopo essere stati inclusi in tali elenchi sia una chiara indicazione del fatto tale paese è venuto meno agli obblighi ad esso spettanti nell’ambito dell’UNCLOS.

(352)

Si ricorda inoltre che, a norma dell’articolo 118 dell’UNCLOS, gli Stati sono tenuti a cooperare alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche nelle zone d’alto mare. A tale riguardo la presenza, negli elenchi INN delle ORGP, di numerosi pescherecci INN che battevano bandiera del Togo dopo essere stati inclusi in tali elenchi e che sono tuttora impegnati in operazioni di pesca è una chiara indicazione del fatto che tale paese è venuto meno ai propri obblighi di Stato di bandiera. I pescherecci riconosciuti come navi INN pregiudicano infatti la conservazione e la gestione delle risorse biologiche.

(353)

La presenza, negli elenchi INN delle ORGP, di numerosi pescherecci INN che battevano bandiera del Togo dopo essere stati inclusi in tali elenchi costituisce inoltre una violazione dell’articolo 217 dell’UNCLOS, che impone agli Stati di bandiera l’obbligo di adottare misure di esecuzione specifiche volte a garantire il rispetto delle norme internazionali, l’esecuzione di indagini sulle presunte violazioni e il sanzionamento adeguato delle violazioni.

(354)

La presenza, negli elenchi INN delle ORGP, di numerosi pescherecci INN che battevano bandiera togolese dopo essere stati inclusi in tali elenchi dimostra inoltre l’incapacità del Togo di seguire le raccomandazioni contenute nel piano d’azione internazionale contro la pesca INN, che al punto 34 invita gli Stati a provvedere affinché i pescherecci autorizzati a battere la loro bandiera non esercitino né coadiuvino attività di pesca INN.

(355)

È inoltre pertinente osservare che il Togo è stato inserito nella relazione del servizio nazionale per la pesca marittima degli Stati Uniti (NMFS). Secondo tale relazione, diversi pescherecci battenti bandiera togolese hanno esercitato attività di pesca che hanno violato le misure di conservazione e di gestione della CCAMLR (93). La relazione non identifica il Togo come un paese i cui pescherecci esercitino attività di pesca INN, dal momento che alcune misure (radiazione) sono state prese per far fronte alle attività di pesca illegali svolte da tali pescherecci battenti bandiera togolese. Tuttavia essa esprime preoccupazione per il fatto che l’unico provvedimento adottato per far fronte a tale problema consista nella radiazione delle navi e che non vengano applicate altre sanzioni.

(356)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle informazioni fornite dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN, che il Togo non ha rispettato gli obblighi ad esso incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera con riguardo ai pescherecci INN e alla pesca INN svolta o coadiuvata da pescherecci battenti la sua bandiera o da suoi cittadini e non ha preso provvedimenti sufficienti per contrastare le attività di pesca INN ricorrenti e documentate svolte da pescherecci che in precedenza battevano la sua bandiera.

15.2.   Mancata cooperazione ed esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)

(357)

Quanto al fatto che il Togo cooperi efficacemente con la Commissione nelle indagini sulla pesca INN e sulle attività associate si osserva che, sulla base delle prove raccolte dalla Commissione, tale paese non ha ottemperato ai propri obblighi di Stato di bandiera stabiliti dal diritto internazionale.

(358)

In diverse occasioni la Commissione aveva chiesto al Togo di adottare le necessarie misure correttive nei confronti dei pescherecci battenti bandiera togolese operanti nella zona della convenzione CCAMLR e inclusi nell’elenco dei pescherecci INN della CCAMLR. Soltanto dopo tre lettere di sollecito della Commissione il Togo ha emesso, per nove dei suoi pescherecci INN, certificati di radiazione che nelle relative motivazioni facevano riferimento alle lettere della Commissione. Altri due pescherecci INN del Togo sono stati radiati dal registro delle navi a seguito di diverse richieste di chiarimento al riguardo da parte della Commissione. Tuttavia nessun altro provvedimento è stato attuato per contrastare le attività di pesca INN accertate e ricorrenti.

(359)

Agendo nel modo descritto nel considerando precedente il Togo ha dimostrato di non soddisfare le condizioni di cui all’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), dell’UNCLOS, secondo il quale uno Stato di bandiera esercita giurisdizione, a norma del suo diritto interno, su ciascuna nave battente la propria bandiera e sul comandante, sugli ufficiali e sull’equipaggio della stessa.

(360)

La Commissione ha esaminato se il Togo ha adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti degli operatori responsabili di pesca INN e se sono state inflitte sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tale pesca INN.

(361)

Le prove disponibili confermano che il Togo non ha ottemperato ai propri obblighi a norma del diritto internazionale per quanto riguarda l’adozione di misure di esecuzione efficaci. A tale proposito si ricorda che negli elenchi INN delle ORGP figura un numero significativo di pescherecci INN che battevano bandiera del Togo dopo il loro inserimento in tali elenchi. L’esistenza di tali pescherecci INN è una chiara prova del fatto che il Togo non ha ottemperato alle proprie responsabilità con riguardo ai pescherecci operanti in alto mare, come indicato all’articolo 94 dell’UNCLOS.

(362)

Inoltre, con riguardo all’osservanza e all’esecuzione delle norme, la missione ha evidenziato che il Togo non dispone di una legislazione specifica per far fronte alle attività di pesca INN. L’unica misura adottata consiste nella radiazione dei pescherecci. Tale azione, tuttavia, non comporta lo svolgimento di indagini sulle attività di pesca illegali esercitate da pescherecci o l’irrogazione di sanzioni per violazioni accertate. La radiazione di un peschereccio non garantisce infatti che i responsabili di una violazione siano puniti per le loro azioni e privati dei vantaggi che ne derivano. La mera decisione amministrativa di radiare un peschereccio dal registro senza assicurare la possibilità di imporre altre sanzioni è un atto che non garantisce effetti deterrenti. Inoltre tale azione non garantisce il controllo dello Stato di bandiera sui pescherecci prescritto dall’articolo 94 dell’UNCLOS. Il comportamento del Togo con riguardo all’osservanza e all’esecuzione delle norme non è conforme al punto 18 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale, alla luce delle disposizioni dell’UNCLOS, ogni Stato deve prendere provvedimenti o cooperare per assicurare che i cittadini soggetti alla sua giurisdizione non esercitino né coadiuvino attività di pesca INN. Il comportamento del Togo a tale riguardo non è neppure conforme alle raccomandazioni del punto 21 del piano di azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale gli Stati devono provvedere affinché le sanzioni applicabili alle attività di pesca INN esercitate da pescherecci e, nella misura maggiore possibile, da cittadini posti sotto la loro giurisdizione siano sufficientemente severe da prevenire, scoraggiare ed eliminare in modo efficace la pesca INN e da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tali attività.

(363)

Il fatto che il Togo sia venuto meno ai propri obblighi in materia di applicazione delle norme trova inoltre conferma nello scambio di corrispondenza tra la Commissione e il Togo e nelle discussioni svolte nel corso della missione della Commissione in Togo. In diverse occasioni il Togo ha dichiarato che la sua legislazione non prevede sanzioni per quanti si rendono responsabili dell’esercizio di attività di pesca INN.

(364)

Per quanto riguarda la storia, la natura, le circostanze, l’entità e la gravità dei casi di pesca INN considerati, la Commissione ha tenuto conto delle attività di pesca INN ricorrenti e ripetitive svolte da pescherecci battenti bandiera del Togo fino al 2012.

(365)

Con riguardo alla capacità esistente delle autorità togolesi va notato che, secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (94), il Togo è considerato un paese a basso sviluppo umano (162o su 187 paesi). Tale classificazione è confermata anche dall’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006, in cui il Togo è elencato nella categoria dei paesi meno sviluppati. A tale riguardo le limitazioni in termini di capacità finanziarie e amministrative delle autorità competenti possono essere considerate un fattore che pregiudica la capacità di questo paese di ottemperare ai propri obblighi di cooperazione e di esecuzione. Si ricorda tuttavia che, più che alla capacità esistente delle autorità competenti, le carenze in materia di cooperazione e di esecuzione sono correlate alla mancanza di un quadro giuridico adeguato che consenta di realizzare azioni di controllo appropriate.

(366)

Va inoltre sottolineato che, conformemente alle raccomandazioni di cui ai punti 85 e 86 del piano d’azione nazionale contro la pesca INN concernenti i requisiti speciali dei paesi in via di sviluppo, l’Unione ha sostenuto il Togo nell’applicazione del regolamento INN attraverso un programma specifico di assistenza tecnica finanziato dalla Commissione (95).

(367)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 5, del regolamento INN, che il Togo non ha osservato gli obblighi ad esso incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera con riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione.

15.3.   Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)

(368)

Il Togo ha unicamente ratificato l’UNCLOS e non è parte contraente né parte non contraente cooperante di un’ORGP.

(369)

La Commissione ha esaminato le informazioni dell’FCWC e della CCAMLR ritenute pertinenti in relazione al Togo.

(370)

A tale riguardo va rilevato che il Togo è membro dell’FCWC, che è un organo consultivo subregionale di pesca. Nella terza sessione della conferenza ministeriale dell’FCWC svoltasi nel dicembre 2009 è stato adottato il piano d’azione regionale dell’FCWC sulla pesca INN nelle zone marittime dei paesi membri dell’FCWC (piano d’azione FCWC). I ministri hanno incaricato il presidente della conferenza ministeriale e il segretario generale dell’FCWC di «adottare tutti i provvedimenti necessari per l’attuazione del piano regionale» (96). La prima riunione del gruppo di lavoro dell’FCWC per la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata si è svolta in Ghana tra il 28 e il 30 aprile 2010. In tale occasione è stato raccomandato e concordato un calendario di lavoro che prevede una serie di azioni da realizzare a livello nazionale in ciascun paese membro dell’FCWC (procedure per la registrazione delle navi, cooperazione tra i paesi membri dell’FCWC in materia di sensibilizzazione, un accordo sulle misure degli Stati di approdo ed elaborazione di un elenco delle navi industriali autorizzate in ciascun paese membro dell’FCWC) (97).

(371)

Con riguardo alla situazione descritta nel precedente considerando va rilevato che dalla corrispondenza e dalla missione della Commissione in Togo non risulta che tale paese abbia intrapreso iniziative per l’attuazione del piano d’azione FCWC o delle raccomandazioni scaturite dalla prima riunione del gruppo di lavoro dell’FCWC per la lotta contro la pesca INN.

(372)

Inoltre, nel 2010 e 2011, la CCAMLR ha segnalato diversi avvistamenti di navi INN battenti bandiera togolese o di navi INN figuranti negli elenchi INN delle ORGP che battevano bandiera del Togo dopo il loro inserimento in tali elenchi. Esempi di tali comunicazioni sono contenuti nelle seguenti circolari trasmesse dalla CCAMLR ai propri membri (98): COMM CIRC 10/11 Avvistamenti dei pescherecci INN Typhoon-1 e Draco I, 10/23 Avvistamenti dei pescherecci INN Typhoon-1 e Draco I, 10/37 Avvistamento del peschereccio INN Bigaro, 10/38 Aggiornamento dell’elenco delle navi INN di parti non contraenti — Triton I (nome modificato: Zeus, bandiera: Togo), 10/72 Avvistamento del peschereccio INN Bigaro, 10/133 Avvistamento del peschereccio INN Kuko (ex Typhoon 1), 11/03 Avvistamento dei pescherecci INN e aggiornamenti dell’elenco delle navi INN di parti non contraenti — Typhoon-1, Zeus e Bigaro.

(373)

La CCAMLR ha inoltre tenuto conto di informazioni secondo cui nel 2010 il Togo avrebbe revocato la propria bandiera delle navi Bigaro, Carmela, Typhoon-1, Chu Lim, Rex e Zeus, che sono state tutte inserite nell’elenco delle navi INN di parti non contraenti. Tuttavia da diversi rapporti di avvistamento successivi risulta che alcune di queste navi continuavano a battere bandiera togolese (come indicato nel documento SCIC-10/4 della CCAMLR) (99).

(374)

Inoltre la missione condotta dalla Commissione ha rivelato che le autorità del Togo non dispongono del quadro giuridico e delle capacità di monitoraggio e di sorveglianza necessari per l’espletamento delle funzioni che competono agli Stati di bandiera.

(375)

Agendo nel modo descritto nella presente sezione della decisione il Togo ha dimostrato di non soddisfare le condizioni di cui all’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), dell’UNCLOS, secondo il quale uno Stato di bandiera esercita giurisdizione, a norma del suo diritto interno, su ciascuna nave battente la propria bandiera e sul comandante, sugli ufficiali e sull’equipaggio della stessa. Per uno Stato di bandiera, infatti, la radiazione di pescherecci non costituisce di per sé una misura sufficiente in quanto tale misura non colpisce l’attività INN, non garantisce la punizione delle attività di pesca INN mediante l’irrogazione di sanzioni amministrative e/o penali stabilite dalla legge e lascia i pescherecci liberi di continuare ad operare in violazione delle misure di conservazione e di gestione stabilite a livello internazionale.

(376)

La missione effettuata dalla Commissione ha inoltre rivelato che le procedure del Togo per la registrazione delle navi non tengono conto di eventuali precedenti nell’esercizio della pesca INN. Tale pratica amministrativa, che potrebbe incoraggiare operatori INN ad immatricolare pescherecci INN, non è conforme all’articolo 94 dell’UNCLOS.

(377)

Occorre infine notare che, contrariamente alle raccomandazioni di cui ai punti 25, 26 e 27 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, il Togo non ha elaborato un piano d’azione nazionale contro la pesca INN.

(378)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, che il Togo non ha osservato gli obblighi ad esso incombenti a norma del diritto internazionale con riguardo all’osservanza di norme, regolamenti e misure di conservazione e di gestione.

15.4.   Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo

(379)

Va ricordato che, in base all’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (100), il Togo è considerato un paese a basso sviluppo umano (162o su 187 paesi). Tale classificazione è confermata anche dall’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006, in cui il Togo è elencato nella categoria dei paesi meno sviluppati. Tenuto conto della classificazione del Togo, la Commissione ha esaminato se le informazioni raccolte possano essere collegate alle sue specifiche difficoltà in quanto paese in via di sviluppo.

(380)

Anche se, in generale, in materia di controllo e monitoraggio possono sussistere carenze specifiche di capacità, le difficoltà specifiche del Togo riconducibili al suo livello di sviluppo non possono giustificare l’assenza di disposizioni specifiche nel quadro giuridico nazionale che rimandino a strumenti nazionali intesi a contrastare, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN. Inoltre tali difficoltà non possono giustificare la mancata istituzione, da parte del Togo, di un sistema che sanzioni le violazioni delle misure di conservazione e di gestione internazionali con riguardo alle attività di pesca praticate in alto mare.

(381)

Il Togo ha chiesto l’assistenza dell’Unione nella lotta contro la pesca INN. Si osserva al riguardo che l’Unione ha già finanziato un’azione specifica di assistenza tecnica (revisione e aggiornamento del regolamento del 1998 sulla pesca e dei relativi regolamenti di attuazione nella Repubblica del Togo) (101) nonché un’azione specifica di assistenza tecnica per il Togo in materia di lotta alla pesca INN (102).

(382)

A seguito della missione della Commissione il Togo ha annunciato una serie di misure applicabili alle proprie navi appartenenti a società straniere. Ad oggi, tuttavia, non è stato istituito né applicato un quadro giuridico chiaro. Ne consegue pertanto che il Togo non può addurre un’insufficiente capacità amministrativa per giustificare il mancato adempimento dei propri obblighi internazionali, dal momento che la Commissione ha tenuto conto degli ostacoli allo sviluppo del Togo e ha fornito un’assistenza adeguata.

(383)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo del Togo può essere pregiudicato dal suo livello di sviluppo. Tuttavia, tenuto conto della natura delle carenze rilevate, dell’assistenza fornita dall’Unione e delle azioni intraprese per porre rimedio alla situazione, il livello di sviluppo del Togo non può spiegare interamente o altrimenti giustificare il comportamento generale del Togo nel settore della pesca in quanto Stato di bandiera o Stato costiero né l’inadeguatezza dell’azione da esso intrapresa per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

16.   PROCEDURA RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI VANUATU

(384)

Dal 23 al 25 gennaio 2012 la Commissione, con il sostegno dell’EFCA, ha effettuato una missione nella repubblica di Vanuatu (Vanuatu) nell’ambito della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN.

(385)

Scopo della missione era verificare le informazioni concernenti le disposizioni di Vanuatu in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di gestione e di conservazione che devono essere rispettate dai pescherecci, le misure adottate da Vanuatu per ottemperare ai propri obblighi nella lotta contro la pesca INN e soddisfare i requisiti e gli aspetti relativi all’attuazione del sistema di certificazione delle catture dell’Unione.

(386)

La relazione finale sulla missione è stata inviata a Vanuatu il 14 febbraio 2012.

(387)

Le osservazioni di Vanuatu sulla relazione finale della missione sono pervenute l’11 maggio 2012.

(388)

Vanuatu è parte contraente della IATTC, dell’ICCAT, della WCPFC e della IOTC ed è parte non contraente cooperante della CCAMLR. Vanuatu ha ratificato l’UNCLOS e l’UNFSA.

(389)

Per valutare l’osservanza, da parte di Vanuatu, degli obblighi internazionali come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, sanciti negli accordi internazionali menzionati nel considerando 388 e stabiliti dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) menzionate nel considerando 388, la Commissione ha cercato e analizzato tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie ai fini di tale esercizio.

(390)

La Commissione si è avvalsa delle informazioni tratte dai dati disponibili pubblicati dall’ICCAT, dalla IOTC e dalla WCPFC.

17.   POSSIBILITÀ DI VANUATU DI ESSERE IDENTIFICATA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(391)

A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato gli obblighi spettanti a Vanuatu come Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

17.1.   Ricorrenza di pescherecci INN e di flussi commerciali INN (articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN)

(392)

Sulla base delle informazioni tratte dagli elenchi dei pescherecci INN delle ORGP la Commissione ha stabilito che una nave battente bandiera di Vanuatu è stata inserita nel 2010 nell’elenco INN della IOTC (103). Si tratta della nave JUPITER n. 1. In occasione della sua 14a sessione la IOTC ha poi deciso di depennare tale nave dall’elenco INN, tenuto conto dell’impegno assunto da Vanuatu di radiarla dal proprio registro navale e di informare la WCPFC in merito alla situazione della nave (104).

(393)

La Commissione ha inoltre stabilito, sulla base delle informazioni tratte dagli elenchi dei pescherecci INN delle ORGP, che il peschereccio denominato Balena (105), precedentemente immatricolato a Vanuatu e dedito ad attività di pesca INN nelle acque sudafricane, era stato incluso nell’elenco INN della IOTC nel 2010 e da questo depennato a seguito della presentazione, da parte di Vanuatu, di un certificato di demolizione (106).

(394)

Nel 2010 tale peschereccio era stato inserito anche nell’elenco dei pescherecci INN dell’Unione (107) e da questo depennato nel 2011.

(395)

Si ricorda a tale proposito che, a norma dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, dell’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA), lo Stato di bandiera è responsabile delle proprie navi operanti in alto mare. La Commissione ritiene che la presenza di navi battenti bandiera di Vanuatu operanti illegalmente nella zona della convenzione IOTC sia una chiara indicazione del fatto che Vanuatu non ha esercitato le proprie responsabilità in modo efficace, non ha rispettato le misure di conservazione e di gestione delle ORGP e non ha garantito che i propri pescherecci non svolgano alcuna attività che possa pregiudicare l’efficacia di tali misure.

(396)

A norma dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2, dell’UNFSA, lo Stato di bandiera deve assicurare che i pescherecci battenti la propria bandiera rispettino le norme di conservazione e di gestione delle ORGP. Gli Stati di bandiera sono inoltre tenuti a svolgere indagini sollecite e ad avviare procedimenti giudiziari. Devono altresì assicurare sanzioni adeguate, scoraggiare il ripetersi delle violazioni e privare i trasgressori dei vantaggi ottenuti dalle loro attività illecite. Si osserva al riguardo che la presenza, nell’elenco di una ORGP, di pescherecci INN battenti bandiera di Vanuatu dimostra che tale paese non ha ottemperato ai propri obblighi a norma dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2, dell’UNFSA. In effetti l’azione di Vanuatu sembra limitarsi a misure correttive correlate alla ORGP e non contempla una serie esaustiva di congrue sanzioni per le infrazioni commesse.

(397)

Il fatto che Vanuatu abbia disatteso i propri obblighi in materia di osservanza e applicazione delle norme, di cui all’articolo 19 dell’UNFSA, è confermato anche dalle informazioni raccolte durante la missione realizzata dalla Commissione. Come spiegato in dettaglio nei considerando 402 e 403, dalla missione è emerso che le competenti autorità di Vanuatu hanno disatteso tutte le prescrizioni dell’articolo 19, paragrafi 1 e 2, dell’UNFSA, per cui tale paese è venuto meno alla propria responsabilità di Stato di bandiera di contrastare le attività di pesca INN praticate da pescherecci battenti la propria bandiera.

(398)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN, che Vanuatu non ha rispettato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera con riguardo ai pescherecci INN e alla pesca INN svolta o coadiuvata da pescherecci battenti la sua bandiera o da suoi cittadini e non ha preso provvedimenti sufficienti per contrastare le attività di pesca INN ricorrenti e documentate svolte da pescherecci che in precedenza battevano la sua bandiera.

17.2.   Mancata cooperazione ed esecuzione [articolo 31, paragrafo 5, lettere b) e d), del regolamento INN]

(399)

La Commissione ha esaminato se Vanuatu ha adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti degli operatori responsabili di pesca INN e se sono state inflitte sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tale pesca INN.

(400)

Si osserva che Vanuatu non si è conformata alla risoluzione IOTC 09/03 relativa all’elaborazione di un elenco di pescherecci di cui si presume che abbiano esercitato la pesca INN nella zona IOTC. Vanuatu non ha adempiuto all’obbligo imposto dalla IOTC di trasmettere a quest’ultima il proprio parere sull’eliminazione di determinate navi provenienti da vari paesi dall’elenco IOTC delle navi INN relativo al 2011 (108).

(401)

Agendo nel modo descritto nel considerando precedente Vanuatu ha dimostrato di non soddisfare le condizioni di cui all’articolo 20 dell’UNFSA, che stabilisce le norme e le procedure che gli Stati devono seguire nel campo della cooperazione internazionale al fine di garantire l’osservanza e l’attuazione delle misure regionali e subregionali di conservazione e di gestione.

(402)

Per quanto riguarda le misure di esecuzione adottate da Vanuatu, la missione della Commissione ha rivelato che, nonostante i pescherecci battenti bandiera di Vanuatu autorizzati ad operare nelle acque internazionali siano tenuti a rispettare gli obblighi internazionali, il sistema giuridico nazionale non prevede norme e misure specifiche applicabili alle infrazioni di pesca INN commesse in alto mare e intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN. Dalle informazioni raccolte nel corso della missione non risulta che siano mai state applicate sanzioni a pescherecci battenti bandiera di Vanuatu operanti in acque soggette alla giurisdizione di Vanuatu. Inoltre, pur avendolo ratificato, Vanuatu non ha recepito nel proprio ordinamento giuridico l’UNFSA, che costituisce il principale strumento giuridico internazionale per la gestione degli stock transzonali e delle attività di pesca praticate in acque internazionali.

(403)

L’assenza di disposizioni giuridiche specifiche relative alle infrazioni di pesca INN commesse in alto mare rappresenta una chiara indicazione che Vanuatu non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), dell’UNCLOS, secondo il quale uno Stato di bandiera esercita giurisdizione, a norma del suo diritto interno, su ciascuna nave battente la propria bandiera e sul comandante, sugli ufficiali e sull’equipaggio della stessa. Inoltre, l’assenza di norme giuridiche specifiche relative alle infrazioni di pesca INN commesse in alto mare evidenzia il mancato adempimento, da parte di Vanuatu, delle proprie responsabilità nei confronti dei pescherecci operanti in alto mare, come previsto all’articolo 18, paragrafo 1, dell’UNFSA.

(404)

Vanuatu non ha neppure dimostrato di essersi conformata alle raccomandazioni del punto 18 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale, alla luce delle disposizioni dell’UNCLOS, ogni Stato deve prendere provvedimenti o cooperare per assicurare che i cittadini soggetti alla sua giurisdizione non esercitino né coadiuvino attività di pesca INN. Tale paese non ha adottato un piano nazionale di azione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, né ha potuto dimostrare di cooperare e coordinare attività con altri Stati nel prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, come indicato al punto 28 del piano internazionale contro la pesca INN.

(405)

Si è inoltre constatato che Vanuatu non dispone di sanzioni amministrative che consentano di penalizzare finanziariamente gli operatori che praticano attività di pesca illegali e che le sanzioni penali previste dal sistema giuridico nazionale sono di scarso rilievo. Dalla missione realizzata dalla Commissione è emerso che, nonostante la legislazione di Vanuatu preveda la possibilità di punire con ammende fino a 100 000 000 VUV (circa 830 000 EUR) le violazioni delle condizioni applicabili alle autorizzazioni di pesca internazionali (109), a nessun peschereccio è stata mai applicata una sanzione corrispondente a tale massimale per operazioni illegali condotte in alto mare. Inoltre tale massimale non è applicabile ad alcune delle più gravi e frequenti violazioni degli obblighi internazionali, quali la mancata comunicazione dei dati sulle catture o la mancata esecuzione di indagini. In tutti questi casi le ammende previste sono estremamente modeste in quanto non superano 1 000 000 VUV (circa 8 300 EUR) (110). Il livello di tali sanzioni è chiaramente inadeguato e non è assolutamente proporzionato alla gravità delle infrazioni, al loro possibile impatto e ai benefici potenzialmente derivanti da tali azioni illecite.

(406)

Tenuto conto della situazione descritta nel precedente considerando si conclude che il livello delle sanzioni applicabili alle infrazioni INN previsto dalla legislazione di Vanuatu non è conforme all’articolo 19, paragrafo 2, dell’UNFSA, in base al quale le sanzioni applicabili alle violazioni devono essere sufficientemente severe per assicurare un efficace rispetto e per scoraggiare le violazioni, ovunque esse si verifichino, e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite. Inoltre il comportamento di Vanuatu per quanto riguarda l’applicazione di misure di esecuzione efficaci non è conforme alle raccomandazioni del punto 21 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale gli Stati devono provvedere affinché le sanzioni applicabili alle attività di pesca INN esercitate da pescherecci e, nella misura maggiore possibile, da cittadini posti sotto la loro giurisdizione siano sufficientemente severe da prevenire, scoraggiare ed eliminare in modo efficace la pesca INN e da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tali attività.

(407)

Con riguardo alla capacità esistente delle autorità di Vanuatu va notato che, secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (111), Vanuatu è considerata un paese a sviluppo umano medio (125a su 187 paesi). D’altro canto Vanuatu è elencata nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006 nella categoria dei paesi meno sviluppati.

(408)

Sulla base delle informazioni ottenute dalla missione realizzata dalla Commissione non si può considerare che le carenze descritte siano dovute a scarsità di risorse finanziarie, in quanto la mancata esecuzione e la conseguente mancata cooperazione sono chiaramente correlate all’assenza del necessario quadro giuridico e amministrativo.

(409)

Va inoltre sottolineato che, in conformità alle raccomandazioni di cui ai punti 85 e 86 del piano d’azione nazionale contro la pesca INN concernenti i requisiti speciali dei paesi in via di sviluppo, l’Unione ha già finanziato un programma specifico di assistenza tecnica in materia di lotta alla pesca INN (112).

(410)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 5, lettere b) e d), del regolamento INN, che Vanuatu non ha osservato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera con riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione.

17.3.   Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)

(411)

Vanuatu ha ratificato l’UNCLOS e l’UNFSA. Vanuatu è inoltre parte contraente della IATTC, della WCPFC, della IOTC e dell’ICCAT e parte non contraente cooperante della CCAMLR.

(412)

La Commissione ha esaminato le informazioni ritenute pertinenti con riguardo allo status di Vanuatu come parte contraente della IATTC, della WCPFC, della IOTC e dell’ICCAT e parte non contraente cooperante della CCAMLR.

(413)

La Commissione ha inoltre esaminato le informazioni ritenute pertinenti con riguardo all’accordo di Vanuatu ad applicare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla IATTC, dalla WCPFC, dalla IOTC e dall’ICCAT.

(414)

Si ricorda che l’ICCAT ha inviato a Vanuatu una lettera di identificazione riguardante le carenze riscontrate in materia di comunicazione (113), nella quale si riscontra la mancata osservanza, da parte di tale paese, dell’obbligo di comunicare le statistiche stabilito nella raccomandazione ICCAT 05-09. Nella stessa lettera l’ICCAT ha segnalato che Vanuatu non aveva trasmesso tutti i dati e le informazioni necessarie, quali la relazione annuale, i dati relativi al compito I (statistiche relative alla flotta), i dati relativi al compito II (taglia delle catture), le tabelle di concordanza e alcune dichiarazioni o alcuni rapporti di trasbordo di cui alla raccomandazione ICCAT 06-11.

(415)

La Commissione ha inoltre esaminato le informazioni dell’ICCAT sul rispetto, da parte di Vanuatu, delle norme di conservazione e di gestione e degli obblighi di comunicazione dell’ICCAT. A questo scopo la Commissione si è avvalsa delle tabelle di concordanza allegate alle relazioni della Commissione ICCAT per il 2010 (114) e il 2011 (115).

(416)

Con riguardo al 2010 Vanuatu non ha trasmesso all’ICCAT alcuni elementi richiesti nell’ambito della relazione annuale (previsti nella convenzione ICCAT, risoluzione 01-06 e riferimento 04-17) e le statistiche relative alla flotta (compito I) e alla taglia delle catture (compito II), previste nella raccomandazione ICCAT 05-09.

(417)

In particolare, in base alle informazioni disponibili, nel 2010 Vanuatu non ha trasmesso all’ICCAT i dati relativi flotta e alla taglia delle catture (previsti nella raccomandazione ICCAT 05-09), informazioni sull’osservanza delle norme (previste nella raccomandazione ICCAT 08-09), la relazione sulle azioni interne relative ai pescherecci di 20 m di lunghezza e informazioni sulle norme di gestione per le grandi tonniere con palangari (previste nella raccomandazione ICCAT 02-22/09-08) (116).

(418)

Con riguardo al 2011 Vanuatu non ha trasmesso all’ICCAT alcuni elementi richiesti nell’ambito della relazione annuale (previsti nella raccomandazione ICCAT 01-06 e riferimento 04-17) e le statistiche relative alla flotta (compito I) e alla taglia delle catture (compito II), previste nella raccomandazione ICCAT 05-09. Inoltre Vanuatu non ha trasmesso le tabelle di conformità relative ai contingenti e ai limiti di cattura (previste nella raccomandazione ICCAT 98-14) e le dichiarazioni di trasbordo (previste nella raccomandazione ICCAT 06-11) (117).

(419)

Con riguardo alla WCPFC si rileva che Vanuatu non ha rispettato una serie di misure di conservazione e di gestione adottate da tale organizzazione regionale. Per valutare il livello di osservanza, da parte di Vanuatu, delle misure di conservazione e di gestione e degli obblighi di comunicazione della WCPFC, la Commissione si è avvalsa del progetto di relazione sul sistema di monitoraggio della conformità elaborato da detta organizzazione regionale in preparazione della sua riunione annuale del 2012 (118).

(420)

Con riguardo al 2010, Vanuatu non si è conformata alle seguenti misure di conservazione e di gestione della WCPFC: misura applicabile agli squali concernente il rapporto ponderale tra le pinne e lo squalo interno [misura 2009-4(7)], misura applicabile all’alalunga del Pacifico meridionale che prevede l’obbligo di comunicare il numero di pescherecci dediti alla cattura di tale specie (misura 2005-02), misura per la protezione degli uccelli marini che prevede l’obbligo di fornire informazioni sulle interazioni e sulle catture accessorie di uccelli marini [misura 2007-04 (9)], diverse misure applicabili al tonno obeso e al tonno albacora concernenti l’obbligo di trasmettere una relazione annuale sulle catture di ogni specie sbarcate e trasbordate, l’attuazione di misure volte a ridurre la mortalità del tonno obeso provocata da pescherecci con reti da circuizione e l’attuazione di zone di protezione in alto mare (high sea pockets) chiuse ai pescherecci con reti da circuizione [misura 2008-01 (18), (22) e (43)] e misura concernente i dispositivi di concentrazione dei pesci (FAD) e la conservazione a bordo delle catture, che prevede l’obbligo di trasmettere alla WCPFC relazioni sistematiche sui rigetti, anche su supporto cartaceo [misura 2009-02 (12) e (13)]. Vanuatu non si è inoltre conformata alla misura della WCPFC concernente le reti da posta derivanti, che prevede l’obbligo di presentare una sintesi delle misure di gestione e di controllo applicabili alle navi operanti con grandi reti da posta derivanti in alto mare [misura 2008-04 (5)].

(421)

Con riguardo alla IOTC, si ricorda che Vanuatu è stata identificata per la mancata osservanza di alcune delle misure adottate da tale organizzazione regionale. Per valutare il livello di osservanza, da parte di Vanuatu, delle misure di conservazione e di gestione e degli obblighi di comunicazione della IOTC, la Commissione si è avvalsa della relazione di conformità della IOTC elaborata nel 2011 in occasione dell’ottava sessione del comitato di conformità (119).

(422)

Con riguardo al 2011, Vanuatu non si è conformata all’obbligo di riferire in merito all’attuazione delle misure di conservazione e di gestione della IOTC, non ha partecipato a nessuna riunione del comitato scientifico della IOTC, non ha presentato a tale comitato la relazione nazionale e non ha trasmesso il questionario di conformità. Inoltre, per quanto riguarda le risoluzioni adottate dalla IOTC in materia di controllo della capacità di pesca e responsabilità dello Stato di bandiera, Vanuatu non ha trasmesso alcune informazioni obbligatorie previste dalla risoluzione IOTC 07/02 relativa alla registrazione delle navi autorizzate a operare nella zona IOTC.

(423)

Nel corso della missione condotta dalla Commissione si è inoltre constatato che le misure di conservazione e di gestione adottate dalle ORGP di cui fa parte Vanuatu non sono state in alcun modo recepite nella legislazione nazionale.

(424)

Con riguardo alla gestione della flotta peschereccia di Vanuatu, la missione condotta dalla Commissione ha altresì rivelato che le procedure vigenti in tale paese per la registrazione delle navi non tengono conto di eventuali precedenti nell’esercizio della pesca INN delle navi che chiedono la bandiera di Vanuatu. Inoltre Vanuatu non dispone di norme specifiche intese a garantire che i pescherecci battenti la sua bandiera si conformino alle disposizioni in materia di gestione della capacità adottate dalle organizzazioni regionali di cui Vanuatu è parte contraente o parte non contraente cooperante. La missione della Commissione ha altresì rivelato che Vanuatu non ha attuato misure volte a garantire il controllo degli sbarchi effettuati da navi battenti bandiera di Vanuatu in porti situati fuori dal proprio territorio.

(425)

La mancata trasmissione alla IOTC, alla WCPFC e all’ICCAT delle informazioni di cui ai considerando da 414 a 423 dimostra che Vanuatu non ha ottemperato ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera stabiliti nell’UNCLOS e nell’UNFSA.

(426)

Il fatto che Vanuatu non abbia fornito informazioni sulle misure di conservazione e di gestione, sui contingenti e sui limiti di cattura, sulle relazioni annuali e sulle statistiche pregiudica la capacità di questo paese di ottemperare agli obblighi previsti agli articoli 117 e 118 dell’UNCLOS, secondo i quali gli Stati hanno il dovere di adottare misure per i propri cittadini ai fini della conservazione delle risorse biologiche in alto mare e di cooperare alle misure di conservazione e di gestione delle risorse biologiche nelle zone di alto mare.

(427)

Il comportamento di Vanuatu viola le disposizioni dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, dell'UNFSA, in quanto, per le ragioni esposte nel considerando 424, tale paese non garantisce di essere in grado di esercitare efficacemente le sue responsabilità nei confronti delle navi in esso immatricolate.

(428)

Il comportamento di Vanuatu viola inoltre le disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 3, dell’UNFSA.

(429)

Vanuatu non rispetta gli obblighi sanciti dall’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), dell'UNFSA, concernenti il controllo delle sue navi operanti in alto mare, in quanto non ha trasmesso all’ICCAT informazioni sui trasbordi.

(430)

Vanuatu non rispetta gli obblighi in materia di registrazione e comunicazione tempestiva di cui all’articolo 18, paragrafo 3, lettera e), dell'UNFSA, in quanto non ha trasmesso all’ICCAT informazioni sulle relazioni annuali, sul compito I (caratteristiche della flotta), le relazioni sulle azioni interne per i pescherecci di lunghezza superiore a 20 m, le tabelle di concordanza e le informazioni relative alle norme di gestione per le grandi tonniere con palangari.

(431)

Inoltre, come osservato durante la missione condotta dalla Commissione, Vanuatu non ottempera ai propri obblighi a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, lettera f), dell'UNFSA, in quanto non ha comunicato all’ICCAT, alla WCPFC e alla IOTC i dati relativi alle catture, non ha trasmesso all’ICCAT informazioni sui trasbordi e sugli aspetti connessi e non dispone di mezzi atti a garantire la supervisione degli sbarchi effettuati in porti situati fuori dal proprio territorio.

(432)

Dalla missione della Commissione è inoltre emerso che il registro navale di Vanuatu è ubicato fuori da Vanuatu e non garantisce che le navi battenti bandiera di Vanuatu abbiano un legame reale con il paese. La mancanza di tale legame reale tra lo Stato e le navi immatricolate nel registro costituisce una violazione delle condizioni stabilite per la nazionalità delle navi nell’articolo 91 dell’UNCLOS. Tale conclusione è ulteriormente confermata dalla Federazione internazionale dei lavoratori del trasporto (ITF), che considera Vanuatu una bandiera di comodo (120).

(433)

Occorre infine notare che, contrariamente alle raccomandazioni di cui ai punti 25, 26 e 27 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, Vanuatu non ha elaborato un piano d’azione nazionale contro la pesca INN.

(434)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, che Vanuatu non ha osservato gli obblighi ad essa incombenti a norma del diritto internazionale con riguardo all’osservanza di norme, regolamenti e misure di conservazione e di gestione.

17.4.   Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo

(435)

Si ricorda che, secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (121), Vanuatu è considerata un paese a sviluppo umano medio (125a su 187 paesi). D’altro canto Vanuatu è elencata nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006 nella categoria dei paesi meno sviluppati. Tenuto conto di tale classificazione di Vanuatu, la Commissione ha valutato se le informazioni raccolte potevano essere correlate alle sue specifiche difficoltà in quanto paese in via di sviluppo.

(436)

A tale proposito va osservato che il mancato rispetto di obblighi sanciti dal diritto internazionale è essenzialmente riconducibile all’assenza di disposizioni specifiche nel quadro giuridico nazionale che rimandino a misure intese a contrastare, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN, nonché allo scarso livello di osservanza delle norme delle ORGP. In effetti sembra che il numero estremamente elevato di navi battenti bandiera di Vanuatu operanti in alto mare impedisca di svolgere un’azione efficace di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca. La totale mancanza di limitazioni alla registrazione delle navi è infatti incompatibile con le risorse assegnate da Vanuatu per l’attuazione di azioni di controllo, monitoraggio e sorveglianza e per la messa a disposizione dei mezzi necessari in linea con le responsabilità internazionali di uno Stato di bandiera. Di conseguenza, malgrado i possibili ostacoli allo sviluppo del paese, le politiche seguite da Vanuatu per lo sviluppo del settore alieutico non corrispondono alle risorse assegnate e alle priorità del paese in materia di gestione della pesca.

(437)

È inoltre pertinente osservare che già nel 2012 l’Unione ha finanziato a Vanuatu un’azione specifica di assistenza tecnica in materia di lotta alla pesca INN (122).

(438)

Alla luce della situazione descritta nella presente sezione della decisione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal paese, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo e il comportamento complessivo di Vanuatu per quanto riguarda la pesca non sono pregiudicati dal suo livello di sviluppo.

18.   CONCLUSIONI CONCERNENTI LA POSSIBILITÀ DEI PAESI TERZI DI ESSERE IDENTIFICATI COME PAESI NON COOPERANTI

(439)

Alla luce delle conclusioni suesposte concernenti il mancato adempimento, da parte del Belize, della Cambogia, di Figi, della Guinea, di Panama, dello Sri Lanka, di Togo e di Vanuatu, dell’obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN, è necessario notificare a questi paesi la possibilità di essere identificati, a norma dell’articolo 32 del regolamento INN, come paesi che la Commissione considera come paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN.

(440)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento INN, la Commissione è tenuta a notificare al Belize, alla Cambogia, a Figi, alla Guinea, a Panama, allo Sri Lanka, a Togo e a Vanuatu la possibilità di essere identificati come paesi terzi non cooperanti. La Commissione è inoltre tenuta ad adottare tutti i provvedimenti di cui all’articolo 32 del regolamento INN nei confronti del Belize, della Cambogia, di Figi, della Guinea, di Panama, dello Sri Lanka, di Togo e di Vanuatu. Ai fini di una corretta amministrazione occorre fissare un termine entro il quale tali paesi possano rispondere per iscritto alla notifica e porre rimedio alla situazione.

(441)

Si precisa inoltre che la notifica al Belize, alla Cambogia, a Figi, alla Guinea, a Panama, allo Sri Lanka, a Togo e a Vanuatu della possibilità di essere identificati come paesi che la Commissione considera come paesi non cooperanti ai fini della presente decisione non esclude né comporta automaticamente che la Commissione o il Consiglio possano successivamente procedere all’identificazione dei paesi non cooperanti e alla compilazione di un loro elenco,

DECIDE:

Articolo unico

Si notifica al Belize, al Regno di Cambogia, alla Repubblica di Figi, alla Repubblica di Guinea, alla Repubblica di Panama, alla Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, alla Repubblica del Togo e alla Repubblica di Vanuatu la possibilità di essere identificati come paesi terzi che la Commissione considera come paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2012

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  Per lo Stato di commercializzazione e le misure corrispondenti cfr. il piano d’azione internazionale della FAO per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, paragrafi da 65 a 76, e il codice di condotta per una pesca responsabile della FAO del 1995, articolo 11, paragrafo 2.

(3)  Cfr. la parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione, del 28 maggio 2010, che stabilisce l’elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 131 del 29.5.2010, pag. 22).

(4)  OCSE, relazione «Ownership and Control of Ships», consultabile sul sito: http://www.oecd.org/dataoecd/53/9/17846120.pdf

(5)  FAO, «Comprehensive record of fishing vessels, refrigerated transport vessels, supply vessels and beneficial ownership», relazione di uno studio svolto dal dipartimento della pesca della FAO, marzo 2010 (consultabile sul sito: ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/global_record/eims_272369.pdf) e il piano internazionale della FAO per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, paragrafo 18.

(6)  Relazione dell’NMFS, pag. 99.

(7)  Informazioni ottenute dal sito http://hdr.undp.org/en/statistics/

(8)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(9)  Lettera ICCAT del 4 marzo 2010, circolare ICCAT n. 672/4.3.2010.

(10)  Lettera ICCAT del 18 gennaio 2011, circolare ICCAT n. 558/18.1.2011.

(11)  Lettera ICCAT del 21 febbraio 2012, circolare ICCAT n. 658/21.2.2012.

(12)  ICCAT, tabelle di concordanza (sintesi), doc. n. COC-308/2010 del 10.11.2010.

(13)  ICCAT, progetto di tabelle di concordanza (sintesi), doc. n. COC-308/2011.

(14)  Lettera della WCPFC al Belize dell’8 ottobre 2011.

(15)  Lettera della WCPFC al Belize dell’8 ottobre 2011.

(16)  Progetto di relazione sul sistema di monitoraggio della conformità della WCPFC per il 2010 — Belize, WCPFC-TCC7-2011/17-CMR/29.

(17)  Relazione di conformità della IOTC per il Belize, ottava sessione del comitato di conformità, 2011, CoC13.

(18)  Relazione di conformità della IOTC per il Belize, nona sessione del comitato di conformità, 2012, COC09-02.

(19)  Relazione della 30a riunione annuale della Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale, 7-11 novembre 2011, volume 1.

(20)  Informazioni ottenute dal sito http://www.itfglobal.org/flags-convenience/flags-convenien-183.cfm

(21)  Informazioni ottenute dal sito http://hdr.undp.org/en/statistics/

(22)  Informazioni ottenute dal sito

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_high_seas.pdf

(23)  Informazioni ottenute dal sito

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_1_1958_territorial_sea.pdf

(24)  Informazioni ottenute dal sito http://www.apfic.org./, RAP PUBLICATION 2007/18.

(25)  Informazioni ottenute dal sito http://www.seafdec.org/

(26)  Informazioni ottenute dal sito http://www.seafdec.org/

(27)  Cfr. la parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010.

(28)  Documento CCAMLR COM CIRC 10/11 del 2 febbraio 2010.

(29)  Documento CCAMLR COM CIRC 10/45 del 20 aprile 2010.

(30)  Documento CCAMLR COM CIRC 10/45 del 20 aprile 2010.

(31)  Relazione dell’NMFS, pagg. 101-102.

(32)  Informazioni ottenute dal sito http://hdr.undp.org/en/statistics/

(33)  Relazione della 22a riunione periodica dell’ICCAT, Istanbul, Turchia — 11-19 novembre 2011, pag. 323.

(34)  Informazioni ottenute dal sito web della CCAMLR http://www.ccamlr.org/

(35)  Informazioni ottenute dal sito http://www.itfglobal.org/index.cfm

(36)  Informazioni ottenute dal sito http://hdr.undp.org/en/statistics/

(37)  Progetto di piano d’azione nazionale di lotta alla pesca INN per la Repubblica delle Isole Figi, Colin Brown, consulente per la FAO, ufficio subregionale per le Isole del Pacifico, Apia, Samoa, ottobre 2007.

(38)  Informazioni ottenute dal sito http://hdr.undp.org/en/statistics/

(39)  Accompanying developing countries in complying with the Implementation of Regulation (EC) n. 1005/2008 on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing — Aiutare i paesi in via di sviluppo a conformarsi al regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, EuropeAid/129609/C/SER/Multi.

(40)  WCPFC-TCC7-2011/17-CMR/07, 5 settembre 2011.

(41)  WCPFC8-2011-52, 30 marzo 2012.

(42)  Informazioni ottenute dal sito http://hdr.undp.org/en/statistics/

(43)  Panoramica sul settore nazionale della pesca per Figi della FAO (FAO National Fishery Sector Overview for Fiji), FID/CP/FIJ ottobre 2009 (ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/fcp/en/FI_CP_FJ.pdf)

(44)  Accompanying developing countries in complying with the Implementation of Regulation (EC) n. 1005/2008 on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing — Aiutare i paesi in via di sviluppo a conformarsi al regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, EuropeAid/129609/C/SER/Multi.

(45)  Le ORGP interessate sono l’ICCAT, la NEAFC, la NAFO e la SEAFO.

(46)  Cfr. la parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010.

(47)  Le ORGP interessate sono la NEAFC, la NAFO e la SEAFO.

(48)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2011 della Commissione (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 14).

(49)  Non immatricolate nel registro ICCAT delle navi da trasporto http://www.iccat.es/en/vesselsrecord.asp

(50)  Informazioni ottenute dal sito http://hdr.undp.org/en/statistics/

(51)  Il sistema di controllo satellitare è stato finanziato dall’Unione, che ha pagato per una nave pattuglia.

(52)  Accompanying developing countries in complying with the Implementation of Regulation (EC) n. 1005/2008 on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing — Aiutare i paesi in via di sviluppo a conformarsi al regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, EuropeAid/129609/C/SER/Multi.

(53)  Lettera ICCAT del 4 marzo 2010, circolare ICCAT n. 567/4.3.2010.

(54)  ICCAT, tabelle di concordanza (sintesi), doc. n. COC-308/2010 del 10.11.2010.

(55)  ICCAT, tabelle di concordanza (sintesi), doc. n. COC-308/2011.

(56)  Relazione di conformità della IOTC per la Guinea (relazione del 9.3.2012), IOTC-2012-CoC09- CR08E (pagina 4).

(57)  Relazione di conformità della IOTC per la Guinea, ottava sessione del comitato di conformità, 2011.

(58)  Relazione di conformità della IOTC per la Guinea (relazione del 9.3.2012), IOTC-2012-CoC09- CR08E.

(59)  OCSE, relazione «Ownership and Control of Ships», consultabile sul sito: http://www.oecd.org/dataoecd/53/9/17846120.pdf

(60)  FAO, «Comprehensive record of fishing vessels, refrigerated transport vessels, supply vessels and beneficial ownership», relazione di uno studio svolto dal dipartimento della pesca della FAO, marzo 2010 (consultabile sul sito: ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/global_record/eims_272369.pdf) e piano d’azione internazionale contro la pesca INN, punto 18.

(61)  Informazioni ottenute dal sito http://hdr.undp.org/en/statistics/

(62)  Accompanying developing countries in complying with the Implementation of Regulation (EC) n. 1005/2008 on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing — Aiutare i paesi in via di sviluppo a conformarsi al regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), EuropeAid/129609/C/SER/Multi.

(63)  Le organizzazioni in questione sono: NEAFC, NAFO, SEAFO, CCAMLR e WCPFC.

(64)  Cfr. la parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010.

(65)  Le organizzazioni in questione sono: NEAFC, NAFO, SEAFO, CCAMLR, IATTC e ICCAT.

(66)  Cfr. la parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010.

(67)  OCSE, relazione «Ownership and Control of Ships», consultabile sul sito: http://www.oecd.org/dataoecd/53/9/17846120.pdf

(68)  FAO, «Comprehensive record of fishing vessels, refrigerated transport vessels, supply vessels and beneficial ownership», relazione di uno studio svolto dal dipartimento della pesca della FAO, marzo 2010 (consultabile sul sito: ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/global_record/eims_272369.pdf) e piano d’azione internazionale contro la pesca INN, punto 18.

(69)  Relazione dell’NMFS, pag. 98.

(70)  Relazione dell’NMFS, pag. 99.

(71)  Informazioni ottenute dal sito http://hdr.undp.org/en/statistics/

(72)  Accompanying developing countries in complying with the Implementation of Regulation (EC) n. 1005/2008 on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing — Aiutare i paesi in via di sviluppo a conformarsi al regolamento (CE) n, 1005/2008 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), EuropeAid/129609/C/SER/Multi.

(73)  Lettera ICCAT del 4 marzo 2010, circolare ICCAT n. 561/4.3.2010.

(74)  ICCAT, tabelle di concordanza (sintesi), doc. n. COC-308/2010 del 10.11.2010.

(75)  ICCAT, tabelle di concordanza (sintesi), doc. n. COC-308/2011.

(76)  Lettera della WCPFC a Panama dell’8 ottobre 2011.

(77)  Comitato della IATTC per la revisione dell’attuazione di misure adottate dalla Commissione, seconda riunione, La Jolla (USA, California), 29-30 giugno 2011, pagg. 3-5.

(78)  Informazioni ottenute dal sito http://www.itfglobal.org/flags-convenience/flags-convenien-183.cfm

(79)  Informazioni ottenute dal sito http://hdr.undp.org/en/statistics/

(80)  Accompanying developing countries in complying with the Implementation of Regulation (EC) n. 1005/2008 on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing — Aiutare i paesi in via di sviluppo a conformarsi al regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), EuropeAid/129609/C/SER/Multi.

(81)  Informazioni ottenute dal sito http://iotc.org/English/index.php

(82)  Informazioni ottenute dal sito http://iotc.org/English/index.php

(83)  Circolare IOTC 2011/18 del 28 febbraio 2011.

(84)  Informazioni ottenute dal sito http://iotc.org/English/index.php

(85)  Informazioni ottenute dal sito http://hdr.undp.org/en/statistics/

(86)  Accompanying developing countries in complying with the Implementation of Regulation (EC) n. 1005/2008 on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing — Aiutare i paesi in via di sviluppo a conformarsi al regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), EuropeAid/129609/C/SER/Multi.

(87)  Informazioni ottenute dal sito http://www.iotc.org/English/meetings/comm/history/doc_meeting_CO9.php => Compliance Reports => Response to Letters of Feedback => Sri Lanka_16-05-11.

(88)  Relazione di conformità della IOTC per lo Sri Lanka, doc. n. IOTC-2011-S15-CoC26rev1.

(89)  Relazione di conformità della IOTC per lo Sri Lanka, doc. n. IOTC-2012-CoC09-CR25_Rev2.

(90)  Informazioni ottenute dal sito http://hdr.undp.org/en/statistics/

(91)  Accompanying developing countries in complying with the Implementation of Regulation (EC) n. 1005/2008 on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing — Aiutare i paesi in via di sviluppo a conformarsi al regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), EuropeAid/129609/C/SER/Multi.

(92)  Cfr. la parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010.

(93)  Relazione dell’NMFS, pagg. 107-108.

(94)  Informazioni ottenute dal sito http://hdr.undp.org/en/statistics/

(95)  Accompanying developing countries in complying with the Implementation of Regulation (EC) n. 1005/2008 on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing — Aiutare i paesi in via di sviluppo a conformarsi al regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), EuropeAid/129609/C/SER/Multi.

(96)  Informazioni ottenute dal sito web dell’FCWC http://www.fcwc-fish.org/

(97)  Informazioni ottenute dal sito web dell’FCWC http://www.fcwc-fish.org/

(98)  Informazioni ottenute dal sito web della CCMLAR http://www.ccamlr.org/

(99)  Informazioni ottenute dal sito web della CCMLAR http://www.ccamlr.org/

(100)  Informazioni ottenute dal sito http://hdr.undp.org/en/statistics/

(101)  Revisione e aggiornamento del regolamento del 1998 sulla pesca e dei relativi regolamenti di attuazione nella Repubblica del Togo (Programma ACP FISH II). Informazioni ottenute dal sito web dell’FCWC: http://www.fcwc-fish.org/

(102)  Accompanying developing countries in complying with the Implementation of Regulation (EC) n. 1005/2008 on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing — Aiutare i paesi in via di sviluppo a conformarsi al regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), EuropeAid/129609/C/SER/Multi.

(103)  Nave Jupiter 1, circolare IOTC 2010/17 del 15 febbraio 2010.

(104)  Relazione della 14a sessione della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano, Busan, IOTC-2010-S14-R[E].

(105)  Nave Balena, circolare IOTC 2010/23 del 9 marzo 2010.

(106)  Relazione della 14a sessione della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano, Busan, IOTC-2010-S14-R[E].

(107)  Cfr. la parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 468/2010.

(108)  Relazione di conformità della IOTC per Vanuatu (8a sessione del comitato di conformità, 2011), IOTC-2011-S15-Coc43 e circolare della IOTC 2010/23 del 9 marzo 2010.

(109)  CAP 135, parte 5, articoli 14 e 15 della legislazione della Repubblica di Vanuatu.

(110)  CAP 135, parte 5, articoli 16, 17 e 20 della legislazione della Repubblica di Vanuatu.

(111)  Informazioni ottenute dal sito http://hdr.undp.org/en/statistics/

(112)  Accompanying developing countries in complying with the Implementation of Regulation (EC) n. 1005/2008 on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing — Aiutare i paesi in via di sviluppo a conformarsi al regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), EuropeAid/129609/C/SER/Multi.

(113)  Lettera di identificazione ICCAT, 21 febbraio 2012.

(114)  ICCAT, tabelle di concordanza (sintesi), doc. n. COC-308/2010 del 10.11.2010.

(115)  ICCAT, tabelle di concordanza (sintesi), doc. n. COC-308/2011.

(116)  Lettera di identificazione ICCAT a Vanuatu n. 166 del 18 gennaio 2011.

(117)  Lettera di identificazione ICCAT a Vanuatu n. 623 del 21 febbraio 2012.

(118)  WCPFC-TCC7-2011/17-CMR/28, 12 ottobre 2011.

(119)  Relazione di conformità della IOTC per Vanuatu, 8a sessione del comitato di conformità, 2011, IOTC-2011-S15-Coc43.

(120)  Informazioni ottenute dal sito http://www.itfglobal.org/flags-convenience/flags-convenien-183.cfm

(121)  Informazioni ottenute dal sito http://hdr.undp.org/en/statistics/

(122)  Accompanying developing countries in complying with the Implementation of Regulation (EC) n 1005/2008 on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing – Aiutare i paesi in via di sviluppo a conformarsi al regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), EuropeAid/129609/C/SER/Multi.


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