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Document 52012AR1668
Opinion of the Committee of the Regions on the ‘Proposal for a Regulation on European territorial cooperation’
Parere del Comitato delle regioni «Proposta di regolamento sulla cooperazione territoriale europea»
Parere del Comitato delle regioni «Proposta di regolamento sulla cooperazione territoriale europea»
GU C 277 del 13.9.2012, p. 96–109
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 277/96 |
Parere del Comitato delle regioni «Proposta di regolamento sulla cooperazione territoriale europea»
2012/C 277/10
IL COMITATO DELLE REGIONI
— |
approva l'idea di un regolamento separato sulla CTE, poiché fornisce un importante contributo all'obiettivo della coesione territoriale; condivide anche l'aumento della dotazione ad essa destinata ed esorta a far sì che i fondi siano ripartiti per programma di cooperazione e non per Stato membro; |
— |
osserva che la CTE, in ragione del suo carattere multilaterale, non può essere gestita con lo strumento dell'accordo di partenariato. Per questo, dovrebbe essere sottratta espressamente dall'ambito d'applicazione di tale strumento; |
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si rammarica che il nuovo regolamento non sia adatto ai piccoli progetti, e chiede alla Commissione di concedere delle deroghe per i programmi e le operazioni transfrontaliere di piccole dimensioni, in particolare fino a 35 000 euro; |
— |
ritiene che alla cooperazione territoriale europea non si possa applicare automaticamente la concentrazione tematica: teme infatti che, qualora la cooperazione territoriale europea fosse rigorosamente orientata alle priorità fondamentali di Europa 2020, essa non sarebbe in grado di svolgere il proprio compito specifico e unico; raccomanda quindi portare da 4 a 5 gli obiettivi tematici previsti e di ampliare l'elenco delle priorità di investimento; chiede pertanto di estendere gli obiettivi tematici ad altri settori, ad esempio il turismo, la navigazione marittima rispettosa del clima, la cultura o l'impatto del cambiamento demografico; |
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ritiene di dover svolgere un ruolo attivo nella promozione della CTE e nell'individuazione ed eliminazione degli ostacoli a livello della sua attuazione; |
— |
chiede di fissare il tasso di cofinanziamento all'85 % per le regioni meno sviluppate, così come previsto nell'attuale regolamento n. 1083/2006; |
— |
condivide la proposta di concedere alle regioni ultraperiferiche una deroga in termini di tassi di cofinanziamento e finanziamento, e chiede che siano previste condizioni speciali per le zone che costituivano frontiere esterne dell'Unione al 30 aprile 2004 o al 31 dicembre 2006; |
— |
invita a rafforzare i meccanismi di coordinamento tra tutti i fondi e programmi di cooperazione territoriale; sottolinea altresì la necessità di coordinare meglio la CTE con gli strumenti di finanziamento esterno dell'UE e di chiarire le norme relative alla partecipazione dei paesi terzi ai programmi di CTE; |
— |
sottolinea il ruolo del GECT come strumento essenziale per il rafforzamento della cooperazione territoriale e invita gli Stati membri ad eliminare tutte le barriere che disincentivano la costituzione di un GECT o ne rendono difficile il funzionamento. |
Relatore |
Petr OSVALD (CZ/PSE), consigliere comunale di Plzeň |
Testo di riferimento |
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea COM(2011) 611 final/2 - 2011/0273 (COD) |
I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO DELLE REGIONI
Osservazioni generali sulla proposta di regolamento
1. |
approva l'idea di un regolamento separato sulla cooperazione territoriale europea (CTE), che consente di prendere in considerazione la finalità specifica, i vari aspetti e lo statuto della cooperazione territoriale come secondo obiettivo della politica di coesione; con questa proposta di regolamento separato, viene messo in rilievo il contributo della CTE alla promozione del nuovo obiettivo di coesione territoriale sancito dal Trattato e all'attuazione degli obiettivi della politica di coesione nel suo complesso, e viene accresciuta l'importanza del ruolo della CTE nell'orientare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale; |
2. |
condivide l'idea che il ruolo della cooperazione territoriale europea è tanto più importante in quanto le sfide affrontate dagli Stati membri e dalle regioni prescindono con sempre maggior frequenza dalle frontiere nazionali/regionali e richiedono l'adozione di azioni comuni di cooperazione a un livello territoriale appropriato, e che la CTE può quindi apportare un importante contributo al consolidamento del nuovo obiettivo del Trattato, ossia la coesione territoriale; |
3. |
sostiene, in linea di principio, le proposte della Commissione che orientano la cooperazione territoriale in base alla strategia Europa 2020, specificando che occorre garantire la flessibilità sufficiente per rispondere adeguatamente alle esigenze locali, e pertanto accoglie con favore il mantenimento dei tre filoni (cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale) della CTE in tutte le regioni d'Europa. La cooperazione a progetti e strutture che vanno oltre i confini nazionali contribuisce efficacemente già oggi all'integrazione europea. Anche la maggiore partecipazione dei paesi terzi va giudicata un elemento positivo; |
4. |
è convinto che la cooperazione transfrontaliera dovrebbe continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel quadro della cooperazione territoriale europea, e pertanto approva in linea di massima la proposta di ripartire le dotazioni finanziarie tra i vari tipi di CTE; |
5. |
fa rilevare che, soprattutto per i piccoli programmi di cooperazione transfrontaliera, il regolamento è troppo impegnativo, complesso e dettagliato, il che rischia di ostacolare la realizzazione di operazioni di piccole dimensioni, spesso molto efficaci. Pertanto chiede alla Commissione europea di valutare se sia indispensabile che tutte le disposizioni del regolamento si applichino anche a questi programmi. Per conseguire il massimo di efficacia, infatti, non si possono imporre le medesime esigenze ai programmi e alle operazioni di piccole e grandi dimensioni; |
6. |
sostiene il metodo attualmente impiegato per definire le regioni per la cooperazione transfrontaliera ed esorta ad ampliare l'area interessata da tale cooperazione (filone A), per consentire di tener conto anche dei rapporti funzionali transfrontalieri ai fini dell'appartenenza a quest'area del programma. Ritiene a tale proposito che nel decidere di associare le regioni funzionalmente corrispondenti, particolarmente importanti per raggiungere l'obiettivo, non sia necessario aspettare che venga avviato il procedimento di autorizzazione del programma; accoglie infine con favore anche la più ampia possibilità di realizzare progetti multilaterali nelle zone in cui non saranno elaborati programmi multilaterali di cooperazione; |
7. |
sottolinea il ruolo essenziale della CTE per sviluppare la cooperazione transnazionale, soprattutto nell'incentivare lo sviluppo territoriale integrato a livello di zone coerenti, e per sostenere i progetti di sviluppo delle strategie macroregionali; si rallegra per il fatto che le aree di cooperazione transnazionale consolidate (filone B) vengano in linea di massima mantenute, e che le macrostrategie dell'UE non portino a nuove aree di cooperazione e all'esclusione di alcune aree dalla cooperazione transnazionale. Inoltre, accoglie come sostanzialmente positivo il sostegno allo sviluppo e all'attuazione delle strategie macroregionali nel quadro della cooperazione transnazionale; |
8. |
pone in evidenza il potenziale della cooperazione interregionale, che si esplica in particolare attraverso il suo effetto leva nell'utilizzo dei fondi strutturali; vede nella promozione della cooperazione interregionale (filone C) uno strumento eccezionale per sostenere lo scambio d'esperienze e la collaborazione degli enti locali e regionali nel settore della politica di coesione, ed esorta ad utilizzare più di quanto non si sia fatto finora i risultati di questi scambi di esperienze per le strategie di sviluppo locali e regionali (capitalizzazione). |
L'obiettivo della CTE e la concentrazione tematica
9. |
richiama l'attenzione, tuttavia, sul fatto che la cooperazione territoriale europea dovrebbe innanzitutto:
così come indicato nella relazione della proposta di regolamento; |
10. |
a giudizio del CdR, la cooperazione territoriale europea dovrebbe contribuire alla creazione, a livello europeo, di un senso di appartenenza e di interdipendenza nonché all'eliminazione dei pregiudizi e allo sviluppo territoriale delle regioni interessate. Per questo motivo ritiene che alla cooperazione territoriale europea non si possa applicare automaticamente la concentrazione tematica e che occorra tenere conto del livello e delle potenzialità delle varie regioni, senza sforzarsi di applicare il principio one size fits all, ossia le stesse priorità per tutti, bensì adottando un approccio basato sul territorio. Il CdR teme che qualora la cooperazione territoriale europea - soprattutto la cooperazione transfrontaliera - fosse rigorosamente orientata alle priorità fondamentali di Europa 2020 e agli obiettivi tematici, essa non sarebbe in grado di svolgere il proprio compito specifico e unico, e diventerebbe una semplice variante della politica di coesione di base con una forma diversa di distribuzione delle sovvenzioni; |
11. |
chiede che il mutamento demografico e i suoi effetti sui servizi d'interesse generale e sullo sviluppo regionale sostenibile siano eretti a temi autonomi della CTE. Occorre accordare la priorità alle nuove forme di partenariato di città e campagna in quanto fondamento della coesione territoriale su base regionale (come da agenda territoriale 2020). Nella proposta, inoltre, mancano temi importanti come il turismo, la navigazione marittima rispettosa del clima e la cultura; |
12. |
per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera, è importante definire il potenziale di sviluppo di ciascuna zona transfrontaliera in relazione al livello attuale delle regioni in questione. La CTE - e in particolare la cooperazione transfrontaliera - non dovrebbe mirare in via prioritaria all'attuazione della strategia Europa 2020, ma innanzitutto alla creazione delle condizioni per una sua realizzazione più ampia possibile, ossia paneuropea. Pertanto, soprattutto i programmi di cooperazione transfrontaliera dovrebbero avere la possibilità di scegliere più obiettivi tematici e non essere limitati da orientamenti predefiniti; |
13. |
osserva che è possibile realizzare una coesione territoriale sostenibile solo se si riesce a coinvolgere e far partecipare le persone nelle regioni. Per questo occorre prevedere che i programmi di cooperazione territoriale europea possano continuare a sostenere iniziative anche nei campi della società civile e della cultura (ad es. progetti concreti di incontro). Nei programmi in corso ci sono già azioni molto riuscite in questo senso. Si chiede pertanto che gli obiettivi tematici vengano opportunamente integrati; |
14. |
esprime apprezzamento per la proposta della Commissione di assicurare una continuità per quanto riguarda la componente della cooperazione transnazionale, ma critica che la priorità d'investimento integrato nel settore della cooperazione transnazionale sia limitata allo sviluppo e all'attuazione di strategie macroregionali e di strategie per i bacini marittimi. Date le numerose sfide cui devono far fronte le regioni, nonché i deficit esistenti, anche altre regioni, sottoaree e aree funzionali hanno bisogno di priorità d'investimento adeguate; |
15. |
condivide l'idea per cui «la cooperazione interregionale dovrebbe mirare al rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione, promuovendo lo scambio di esperienze fra le regioni» e valorizzando i risultati di questo scambio nel quadro dell'obiettivo «Investire per la crescita e l'occupazione». Ritiene che tale scambio di esperienze dovrebbe avere un'ampia base e non limitarsi al ruolo di complemento del Settimo programma quadro; |
16. |
ritiene di dover svolgere un ruolo attivo nella promozione della CTE e nell'individuazione ed eliminazione degli ostacoli a livello della sua attuazione, in modo da ottimizzare le sinergie con le altre componenti della politica di coesione. |
Dotazione finanziaria e tasso di cofinanziamento
17. |
accoglie con favore la proposta di aumentare la dotazione destinata alla cooperazione territoriale europea; |
18. |
tuttavia, non reputa opportuno che il tasso proposto di cofinanziamento del 75 % per i programmi operativi nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, stabilito nel regolamento generale, sia inferiore al tasso di cofinanziamento per le regioni meno sviluppate previsto nel quadro dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione. Questo tasso inferiore di cofinanziamento, infatti, rischia di rendere meno interessante l'attuazione di programmi di cooperazione territoriale europea in tali regioni meno sviluppate. Il CdR ritiene che tale differenza sia ingiustificata e chiede di stabilire un tasso di cofinanziamento identico per i due obiettivi, ossia l'85 %. Ritiene inoltre ingiustificato che il tasso di cofinanziamento che si applica allo stanziamento supplementare per la cooperazione interregionale nelle regioni ultraperiferiche sia del 50 %, e chiede che sia portato all'85 %; |
19. |
fa osservare che il cofinanziamento non è sempre fornito da partner dei programmi, Stati membri o altri enti pubblici, ma anche dai beneficiari. Per questo non si può pretendere in modo indifferenziato che gli Stati membri partecipanti s'impegnino a mettere a disposizione le risorse di cofinanziamento necessarie per l'attuazione dei programmi di cooperazione, e la dichiarazione d'impegno prevista dalla proposta della Commissione dovrebbe quindi essere cancellata dal testo; |
20. |
giudica necessario, per mantenere la qualità della cooperazione, che nel regolamento generale restino immutate le condizioni attuali per il tasso di cofinanziamento previste nel regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 (regolamento generale), articolo 53, paragrafi 3 e 4, il quale recita: «(3) Per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea” nei quali almeno un partecipante appartenga a uno Stato membro il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media dell'UE a 25 nello stesso periodo, la partecipazione del FESR non è superiore all'85 % della spesa ammissibile. Per tutti gli altri programmi operativi, la partecipazione del FESR non è superiore al 75 % del totale della spesa ammissibile cofinanziata dal FESR. (4) La partecipazione dei Fondi a livello di asse prioritario non è soggetta ai massimali fissati nel paragrafo 3 e nell'allegato III. Tuttavia, essa è stabilita in modo da garantire il rispetto dell'importo massimo della partecipazione dei Fondi e del tasso massimo di partecipazione per Fondo, stabiliti a livello di programma operativo»; |
21. |
non ritiene opportuno fissare un tasso massimo di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario, come previsto dal regolamento generale. Dovrebbe essere possibile differenziare l'importo del cofinanziamento nel quadro dei singoli assi prioritari, al fine di motivare i beneficiari a realizzare talune priorità strategiche. Sarebbe opportuno che ciascun programma prevedesse un tasso di cofinanziamento per ogni singola misura in funzione della tipologia, tenendo presente che non tutte le misure dovrebbero ottenere il tasso massimo di sostegno; |
22. |
condivide la proposta che i programmi di cooperazione concernenti le regioni ultraperiferiche ricevano non meno del 150 % del sostegno FESR ricevuto per il periodo 2007-2013 e che, inoltre, vengano accantonati a favore della cooperazione con le regioni ultraperiferiche 50 000 000 euro dallo stanziamento per la cooperazione interregionale; |
23. |
chiede che siano previste condizioni speciali per le zone che costituivano frontiere esterne dell'Unione al 30 aprile 2004 o al 31 dicembre 2006 e che hanno cessato di essere tali dopo queste date, come stabilito per l'attuale periodo di programmazione ai sensi dell'articolo 52 del regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006 (regolamento generale). Sette anni di sostegno non possono essere considerati un periodo di tempo sufficiente per risolvere i problemi di queste zone. Il CdR fa rilevare che l'aumento del sostegno alle zone che costituivano frontiere esterne dell'UE non risponde soltanto all'obiettivo di innalzare il livello economico delle regioni in questione, ma produce un impatto significativo sulla creazione di un senso di appartenenza e di interdipendenza a livello europeo, come pure sull'eliminazione dei pregiudizi. |
Pianificazione dei programmi
24. |
critica il fatto che i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) rappresentano un notevole onere supplementare per la pianificazione dei programmi nel quadro del periodo di sostegno attuale, senza apportare un valore aggiunto riconoscibile; |
25. |
osserva che la CTE, in ragione del suo carattere multilaterale, non può essere gestita con lo strumento dell'accordo di partenariato. Per questo, dovrebbe essere sottratta espressamente dall'ambito d'applicazione di tale strumento; |
26. |
reputa molto importante l'elaborazione di una direttiva per l'applicazione pratica delle norme relative agli aiuti di Stato per i programmi di CTE, e chiede che anche soggetti privati, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), siano inclusi fra i possibili beneficiari delle azioni di cooperazione transfrontaliera e transnazionale, visto che su tale punto concordano tutti gli Stati membri interessati dal programma in questione; |
27. |
chiede che, nella definizione delle categorie destinatarie dei programmi di CTE, si prenda in maggiore considerazione la grande varietà delle strutture amministrative presenti in Europa a livello regionale e locale. L'obiettivo deve essere quello di tener meglio conto della varietà delle forme organizzative dei soggetti pubblici nelle regioni degli Stati membri. In particolare, una forma organizzativa di diritto privato non dovrebbe avere come conseguenza l'esclusione di soggetti del settore pubblico dalla partecipazione ai programmi. |
Monitoraggio e valutazione
28. |
constata che gli obblighi di rendicontazione vengono aumentati sia in dimensioni che in frequenza, e chiede che vengano limitati al minimo indispensabile. Per questo il Comitato si oppone a un anticipo della presentazione della relazione annuale sull'attuazione dal 30 giugno al 30 aprile dell'anno successivo. Quando si deve trovare un'intesa fra molti partner diversi, o fra partner di diverse lingue, è necessario più lavoro, e quindi serve anche più tempo; |
29. |
accoglie con favore la fissazione di indicatori comuni di risultato finalizzati a un più effettivo raggiungimento degli obiettivi e a un maggiore impatto, nonché a una migliore valutazione che vada oltre il singolo programma. Gli indicatori proposti all'allegato del regolamento, però, sono per molti aspetti poco adatti alle esigenze specifiche della CTE e non consentono di descrivere o misurare sufficientemente la qualità della cooperazione territoriale. Il Comitato chiede pertanto che l'elenco degli indicatori sia modificato in modo che i risultati specifici della CTE possano essere esposti in modo adeguato; |
30. |
apprezza, in linea di principio, la fissazione dell'assistenza tecnica al 6 % dell'importo totale, con una cifra minima di 1,5 milioni di euro. Il Comitato delle regioni considera però problematico il passaggio obbligatorio dell'intero scambio d'informazioni a sistemi elettronici di scambio dei dati sulla base dell'assistenza tecnica entro il 31 dicembre 2014. |
Amministrazione, controllo e accreditamento
31. |
si esprime a favore della conservazione, in via generale, delle strutture amministrative sperimentate durante il periodo di finanziamento 2007-2013 per l'attuazione dei programmi operativi, nonché per la continuità delle strutture e un'assegnazione chiara dei compiti e delle competenze delle diverse entità nello svolgimento del programma; |
32. |
è favorevole alla possibilità di raggruppare i compiti dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione (cfr. articolo 113 del regolamento generale), ma si oppone a un raggruppamento obbligatorio nella CTE (cfr. 22 del regolamento sulla CTE); rifiuta espressamente il previsto accreditamento delle autorità di gestione e controllo. |
Coordinamento dei fondi
33. |
approva il tentativo di coordinare meglio i programmi della cooperazione territoriale europea con gli altri strumenti della politica di coesione; in quest'ottica, ritiene che si debba aumentare la redditività del finanziamento comunitario nel quadro dei progetti di cooperazione, grazie alla diffusione dei risultati di tali progetti, nonché ricercando la moltiplicazione degli effetti ed evitando duplicazioni di azioni già provate e sperimentate; |
34. |
fa tuttavia rilevare che, perché si possa creare un meccanismo che garantisca il coordinamento tra i fondi e gli altri strumenti, è essenziale che si realizzi un coordinamento tra tali fondi e strumenti a livello UE e a livello di attuazione nei singoli Stati membri. Occorre adottare procedure identiche e coordinate, così come un'identica gestione, controllo, ammissibilità dei costi, metodo di presentazione degli indicatori, ecc. Sarebbe quindi molto opportuno che fosse garantito un coordinamento tra i diversi Stati, poiché essi partecipano in numero sempre crescente ai programmi di cooperazione territoriale europea. Un'attenzione particolare va riservata al coordinamento con gli strumenti di finanziamento esterno. Pertanto il CdR chiede alla Commissione europea di mettere a punto un metodo di coordinamento dei programmi; |
35. |
fa notare che l'articolo 10 della proposta di regolamento sul Fondo sociale europeo (COM(2011) 607 final) tratta della cooperazione transnazionale, che copre lo stesso periodo del regolamento sulla CTE ma non ha alcuna relazione con esso. Tuttavia il CdR ritiene indispensabile proprio il coordinamento tra la cooperazione territoriale europea finanziata dal FESR e quella finanziata dal FSE, poiché tramite un'adeguata combinazione delle attività di questi due fondi è possibile ottenere le sinergie necessarie. Si può prevedere una maggiore efficacia delle attività condotte in generale nel quadro dell'FSE soprattutto per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera, poiché i territori transfrontalieri di paesi confinanti spesso presentano situazioni analoghe in termini di mercato del lavoro, problemi sociali, ecc. Le attività tematiche relative all'FSE sono una componente molto importante di tutti i programmi di cooperazione territoriale europea, e per questo motivo il CdR chiede alla Commissione di prestare la dovuta attenzione al loro coordinamento. Finché non sarà garantita una forma più approfondita di coordinamento, si dovrebbe almeno consentire il finanziamento, da parte del FESR, di attività tematiche di CTE che rientrano nell'FSE; |
36. |
ritiene molto opportuno coordinare il nuovo meccanismo per collegare l'Europa con i programmi di cooperazione territoriale europea, poiché tale nuovo strumento dovrebbe tenere conto delle relazioni transfrontaliere e internazionali. |
Partecipazione di paesi terzi
37. |
reputa molto importante garantire il coordinamento tra i programmi di cooperazione territoriale europea e gli strumenti di sostegno finanziario dell'UE ai paesi terzi. In tali programmi si dovrebbe inserire direttamente un sistema che consenta di coordinarli con i vari programmi di cooperazione territoriale europea, in modo che non vi siano ostacoli alla partecipazione di soggetti dei paesi terzi a progetti comuni. Tale sistema dovrebbe, tra l'altro, garantire la conformità delle procedure, l'ammissibilità dei costi, ecc. tra i programmi della CTE negli Stati membri e i programmi di preadesione e vicinato. Dovrebbe altresì garantire che i paesi terzi assicurino l'accesso, l'amministrazione e l'assegnazione, ai programmi della CTE, di risorse sufficienti provenienti dai programmi di preadesione o vicinato; |
38. |
condivide la necessità di chiarire le norme applicabili relative alla gestione finanziaria, alla programmazione, al monitoraggio, alla valutazione e al controllo per quanto riguarda la partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale, così come il fatto che tali norme dovrebbero essere definite per il programma di cooperazione pertinente e/o l'accordo di finanziamento pertinente fra la Commissione, ciascuno dei paesi terzi e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione pertinente. Il CdR richiama tuttavia l'attenzione sulla necessità di assicurare che, in caso di problemi o inazione da parte dei paesi terzi, non si producano ritardi nei programmi transnazionali o interregionali e non ne venga messa a rischio la realizzazione complessiva. |
Il ruolo del GECT
39. |
sottolinea il ruolo del GECT come strumento essenziale per il rafforzamento della cooperazione territoriale. Ribadisce pertanto la necessità che il regolamento riveduto sul GECT, privo di implicazioni particolari per il bilancio dell'UE, sia adottato al più presto e senza attendere l'adozione dell'intero pacchetto legislativo sulla politica di coesione post 2013. Invita altresì gli Stati membri a eliminare tutte le barriere di tipo amministrativo che disincentivano la costituzione di un GECT o discriminano l'opzione GECT, soprattutto in materia di fiscalità e di reclutamento del personale, rispetto ad altri strumenti giuridici; |
40. |
fa rilevare che gli Stati membri dovrebbero sì essere incoraggiati ad affidare il compito delle autorità di gestione a dei GECT, ma che la Commissione dovrebbe proporre dei meccanismi generali per chiarire il disposto dell'articolo 25, paragrafo 3, della proposta di regolamento in esame, che impone allo Stato membro nel cui territorio ha la propria sede il beneficiario principale, oppure è registrato il GECT, di rimborsare all'autorità di gestione l'importo indebitamente versato ai beneficiari di altri paesi. Dato quest'obbligo, imposto agli Stati sul cui territorio è registrato il GECT oppure ha la propria sede il beneficiario (capofila), la loro volontà di delegare a dei GECT i poteri di gestione del programma potrebbe risultare notevolmente ridotta, poiché rischierebbero di essere garanti di qualcosa su cui, nei fatti, non possono influire. A giudizio del CdR, pertanto, si dovrebbe confermare che un'autorità dello Stato membro sul cui territorio ha la propria sede il beneficiario di un importo indebitamente versato può essere incaricata da un'autorità dello Stato membro sul cui territorio è registrato il GECT di recuperare tale somma; in alternativa, si dovrebbero applicare le condizioni vigenti nell'attuale periodo di programmazione, secondo cui la responsabilità incombe allo Stato membro in cui ha la propria sede il beneficiario che ha l'obbligo di restituire i fondi indebitamente percepiti. |
Altre osservazioni
41. |
approva l'introduzione di un calcolo su base forfettaria per i costi relativi al personale come un passo avanti fondamentale, che assicura una notevole semplificazione per i beneficiari. Tali importi forfettari per dipendente dovrebbero essere identici in tutti i paesi interessati, poiché corrispondono allo stesso lavoro. Dovrebbe anche esservi un metodo armonizzato per il controllo e l'ammissibilità dei costi; è però contrario a limitare la quota forfettaria per il personale a un massimo del 15 % dei costi complessivi, dal momento che la cooperazione territoriale per sua natura richiede molte risorse umane e un limite del 15 % per la quota di costi riservata al personale sarebbe ampiamente al di sotto della media attuale; |
42. |
pur giudicando fondamentali la tutela dell'ambiente, l'efficienza delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento, la prevenzione e la gestione dei rischi, la promozione delle pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale, la promozione dell'uguaglianza di genere, ecc., non ritiene opportuno inserire il requisito di descrivere la loro attuazione in ciascun programma. Tali disposizioni del regolamento rischiano di rendere molto più complessi e di bloccare, in particolare, i piccoli programmi di cooperazione transfrontaliera. Il CdR raccomanda quindi che esse non vengano applicate in modo sistematico, bensì soltanto per le priorità e operazioni rispetto alle quali appaiano utili e pertinenti; altrimenti, si rischierebbe di imporre una giustificazione obbligatoria che sarebbe insensata e illogica per delle operazioni completamente slegate da tali questioni; |
43. |
reputa importante che i beneficiari cooperino allo sviluppo, all'attuazione, alla dotazione di organico sufficiente e al finanziamento delle operazioni Tuttavia, l'obbligo di soddisfare tutti e quattro i criteri di cooperazione può complicare l'elaborazione e la realizzazione soprattutto nel caso dei progetti di piccole dimensioni (fino a 35 000 EUR di dotazione dal FESR); pertanto in questi casi si ritiene opportuno non richiedere il rispetto di tale condizione. Il CdR propone che per i progetti di piccole dimensioni sia mantenuta la condizione di soddisfare almeno due dei quattro criteri. |
Proposte
44. |
dato l'accento posto sul coordinamento, l'efficacia, l'eliminazione delle disparità e l'integrazione, propone per il nuovo periodo di programmazione di lanciare una nuova iniziativa volta a sostenere il coordinamento transfrontaliero delle strategie tematiche e di sviluppo (trasporti, energia, mercati del lavoro, tutela ambientale, scienza e ricerca, ecc.) e l'adozione di approcci integrati. In questo modo si potrebbero individuare, a livello transfrontaliero, le lacune, le potenzialità di sviluppo e le soluzioni integrate a tali problemi. Alla soluzione di questi problemi chiaramente identificati e all'utilizzo delle potenzialità di sviluppo individuate sarebbe opportuno che partecipassero soggetti sia pubblici che privati, con risorse finanziarie da diverse fonti. Per questo strumento appare molto opportuno sfruttare le potenzialità dei GECT e delle euroregioni. A quest'iniziativa dovrebbe essere destinata, nel quadro della cooperazione territoriale europea, una dotazione finanziaria sufficiente a garantirne l'efficacia. |
II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
Articolo 3, paragrafo 1
Modificare come segue:
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
Copertura geografica |
Copertura geografica |
Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno sono quelle del livello NUTS 3, che si trovano sui confini terrestri interni ed esterni diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, nonché tutte le regioni dell'Unione del livello NUTS 3, che si trovano lungo i confini marittimi separati da una distanza massima di 150 km, fermi restando gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle zone del programma di cooperazione definite per il periodo di programmazione 2007-2013. |
Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno sono quelle del livello NUTS 3, che si trovano sui confini terrestri interni ed esterni diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, nonché tutte le regioni dell'Unione del livello NUTS 3, che si trovano lungo i confini marittimi separati da una distanza massima di km, fermi restando gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle zone del programma di cooperazione definite per il periodo di programmazione 2007-2013. |
La Commissione adotta l'elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione, tramite atti di esecuzione, i quali devono essere adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2. |
La Commissione adotta l'elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione, tramite atti di esecuzione, i quali devono essere adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2. |
Tale elenco specifica anche le regioni di livello NUTS 3 nell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR alla cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e ai confini esterni che rientrano negli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI a norma del regolamento (UE) n. […]/2012 [il regolamento ENI] e l'IPA a norma del regolamento (UE) n. […]/2012 [il regolamento IPA]. |
Tale elenco specifica anche le regioni di livello NUTS 3 nell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR alla cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e ai confini esterni che rientrano negli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI a norma del regolamento (UE) n. […]/2012 [il regolamento ENI] e l'IPA a norma del regolamento (UE) n. […]/2012 [il regolamento IPA]. |
Nel presentare i progetti di programma nel quadro della cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri possono chiedere che vengano aggiunte a una data zona transfrontaliera, fornendo una motivazione ragionata della richiesta, le regioni di livello NUTS 3 limitrofe a quelle elencate nella decisione di cui al secondo capoverso. |
Nel presentare i progetti di programma nel quadro della cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri possono chiedere che vengano aggiunte a una data zona transfrontaliera le regioni di livello NUTS 3 limitrofe a quelle elencate nella decisione di cui al secondo capoverso . |
[…] |
[…] |
Motivazione
Riguardo alla distanza di 300 km (invece di 150), nella pratica si è dimostrato che le ragioni che giustificano l'esistenza della cooperazione transfrontaliera marittima non sono direttamente dipendenti dalle brevi distanze bensì delle relazioni che intercorrono tra i due paesi. Inoltre, i mezzi di comunicazione e di trasporto attuali rendono meno importante la distanza.
Per quanto concerne i livelli NUTS, le regioni francesi - ad esempio - sono complessivamente favorevoli al mantenimento delle regioni nella forma prevista dall'attuale periodo di programmazione. Tuttavia, tenuto conto della varietà delle situazioni che caratterizzano le diverse regioni, esse ritengono necessario prevedere una certa flessibilità nella definizione del campo di applicazione geografico dei progetti. Si tratterebbe in particolare di favorire cooperazioni rafforzate in seno alle regioni transnazionali di livello NUTS 2 (senza modificarne le delimitazioni) e di estendere il territorio geografico di alcuni programmi transfrontalieri al di là del livello NUTS 3 (fino al livello NUTS 2 se ciò è giustificato, senza pregiudicare la concentrazione dei finanziamenti nelle zone immediatamente frontaliere). Le regioni francesi, inoltre, invitano la Commissione a prendere in considerazione le nuove aree di cooperazione rafforzata rappresentate dalle euroregioni.
Emendamento 2
Articolo 4, paragrafo 3
Modificare come segue:
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
Risorse per la cooperazione territoriale europea |
Risorse per la cooperazione territoriale europea |
[…] |
[…] |
La Commissione adotta un'unica decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce l'elenco di tutti i programmi di cooperazione e indica gli importi del sostegno complessivo del FESR per programma e della dotazione 2014 per programma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2. |
La Commissione adotta un'unica decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce l'elenco di tutti i programmi di cooperazione e indica gli importi del sostegno complessivo del FESR per programma e della dotazione 2014 per programma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2. |
Il criterio utilizzato per la ripartizione annua per Stato membro è quello della popolazione delle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 1, terzo comma e all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma. |
Il criterio utilizzato per la ripartizione è quello della popolazione delle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 1, terzo comma e all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma. |
[…] |
[…] |
Motivazione
Occorre insistere affinché venga prevista un'allocazione dei finanziamenti europei per programma di cooperazione. La prosecuzione del sistema attuale di ripartizione per Stato membro (a questi spetta distribuire la dotazione della cooperazione tra le diverse regioni interessate) comporta infatti un duplice rischio: da un lato, l'assegnazione di dotazioni nazionali squilibrate per una stessa regione e, dall'altro, il mantenimento della logica del «giusto ritorno», in base alla quale ciascuno Stato, ignorando la logica di cooperazione, può ritenere di dover «recuperare», per una determinata regione, finanziamenti almeno equivalenti alla parte di fondi che ha assegnato a tale regione.
Emendamento 3
Articolo 4, paragrafo 7
Modificare come segue:
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
Risorse per la cooperazione territoriale europea |
Risorse per la cooperazione territoriale europea |
[…] |
[…] |
Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non sia stato presentato nessun programma alla Commissione entro il 30 giugno nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, il contributo annuo del FESR a detti programmi è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna, di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo Stato membro interessato. |
Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non sia stato presentato nessun programma alla Commissione entro il 30 giugno nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, il contributo annuo del FESR a detti programmi è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera , di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo Stato membro interessato. |
Motivazione
Con la proposta della Commissione, e diversamente da ciò che accade oggi, se non si rispetta la scadenza stabilita per la presentazione dei programmi, le risorse del FESR non utilizzate potranno essere assegnate unicamente ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna cui partecipi lo Stato membro interessato. Poiché ciò rischia di penalizzare qualche regione impossibilitata a rispettare le scadenze pur non essendo responsabile di tale inadempimento, si propone di mantenere la situazione attuale.
Emendamento 4
Articolo 5
Modificare come segue:
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Concentrazione tematica |
Concentrazione tematica |
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Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. […]/2012 [il RNC] si concentrano come segue:
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Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. […]/2012 [il RNC] si concentrano come segue:
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Motivazione
Scopo dei programmi di cooperazione transfrontaliera è aiutare le regioni di confine a superare la loro posizione periferica e i problemi da essa derivanti, avviando e sostenendo una cooperazione transfrontaliera in tutti i settori della vita delle persone (integrazione dei territori di frontiera). Viene altresì sostenuta la cooperazione il cui obiettivo è risolvere insieme i problemi, così come quella volta a favorire l'integrazione in diversi settori. Per le regioni di confine è quindi fondamentale che sia mantenuta una gamma più vasta possibile di attività oggetto del sostegno, rispondenti all'ampio spettro di settori di cooperazione transfrontaliera.
La motivazione per la cooperazione transfrontaliera vale anche per la cooperazione transnazionale. Per qualunque tipo di cooperazione è fondamentale mantenere i più ampi ambiti di cooperazione possibile.
Emendamento 5
Articolo 6, lettera a)
Modificare come segue:
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Priorità d'investimento |
Priorità d'investimento |
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[…] |
[…] |
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per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera: |
per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera: |
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Motivazione
Cfr. punto 9 delle «Raccomandazioni politiche».
Emendamento 6
Articolo 6, lettera b)
Modificare come segue:
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
per quanto concerne la cooperazione transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo tematico del rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente). |
per quanto concerne la cooperazione transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di strategie macroregionali concernenti i bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo tematico del rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente). |
Motivazione
Vedere il punto 14 delle «Raccomandazioni politiche»
Emendamento 7
Articolo 6 - nuova lettera c)
Modificare come segue:
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Motivazione
Vedere il punto 11 delle «Raccomandazioni politiche»
Emendamento 8
Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)
Modificare come segue:
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Contenuto dei programmi di cooperazione |
Contenuto dei programmi di cooperazione |
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[…] |
[…] |
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il contributo alla strategia integrata per lo sviluppo territoriale definita nel contratto di partenariato, inclusi: |
il contributo alla strategia integrata per lo sviluppo territoriale definita nel contratto di partenariato, inclusi: |
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Motivazione
Si ritiene opportuno e obbligatorio fornire a livello del documento di programmazione le informazioni relative alle forme specifiche di sostegno dello sviluppo territoriale, descritte all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), soltanto nel caso in cui tali meccanismi saranno utilizzati attivamente nel quadro di un programma operativo, oppure quando esistano altri motivi per fornire tale descrizione. Pertanto i programmi di CTE dovrebbero descrivere questi ambiti non in maniera obbligatoria bensì soltanto nei casi in cui ciò sia pertinente e opportuno, ai sensi delle disposizioni contenute nella proposta di compromesso della presidenza danese in merito al regolamento generale (art. 87, par. 2) per i programmi dell'obiettivo 1.
Emendamento 9
Articolo 7, paragrafo 2, lettera g), punto iv)
Modificare come segue:
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
la procedura di costituzione del segretariato congiunto; |
la procedura di costituzione del segretariato congiunto ; |
Motivazione
In tutta una serie di programmi la creazione di organismi intermedi si è rivelata molto efficace. Per questo motivo, il CdR chiede che questa modalità sia mantenuta laddove abbia dato buoni risultati.
Emendamento 10
Articolo 11, paragrafo 2
Modificare come segue:
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
Selezione delle operazioni |
Selezione delle operazioni |
[…] |
[…] |
Le operazioni selezionate nel quadro della cooperazione transfrontaliera e transnazionale comportano la partecipazione di beneficiari di almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro. Un'operazione può essere realizzata in un singolo paese, purché ciò vada a beneficio della zona oggetto di programmazione. |
Le operazioni selezionate nel quadro della cooperazione transfrontaliera comportano la partecipazione di beneficiari di almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro. Un'operazione può essere realizzata in un singolo paese, purché ciò vada a beneficio della zona oggetto di programmazione. |
Le operazioni che concernono la cooperazione interregionale di cui ai punti a) e b) dell'articolo 2, paragrafo 3, comportano la partecipazione dei beneficiari di almeno tre paesi, di cui almeno due sono Stati membri. |
Le operazioni che concernono la cooperazione interregionale di cui ai punti a) e b) dell'articolo 2, paragrafo 3, comportano la partecipazione dei beneficiari di almeno tre paesi, di cui almeno due sono Stati membri. |
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Motivazione
Secondo la proposta della Commissione, la cooperazione transnazionale rientra in un sistema analogo a quella transfrontaliera, ossia i beneficiari possono essere solo di due Stati ed è possibile attuare le operazioni in uno soltanto. Si ritiene invece che questo tipo di cooperazione non risponderebbe alla sua dimensione transnazionale, e che per essa dovrebbero valere le norme della cooperazione interregionale di cui al paragrafo in questione.
Alcuni programmi attuali di cooperazione transnazionale sono destinati alle regioni ultraperiferiche. Nell'ambito di tali programmi sarebbe molto complicato richiedere la partecipazione di beneficiari di tre paesi.
Emendamento 11
Articolo 11, paragrafo 4
Modificare come segue:
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
I beneficiari cooperano per sviluppare, attuare, dotare di organico sufficiente e finanziare le operazioni |
I beneficiari cooperano per sviluppare, attuare, dotare di organico sufficiente e finanziare le operazioni. . |
Motivazione
Occorre attenuare la severità dei criteri per determinare il carattere transfrontaliero dei progetti, soprattutto per quanto riguarda quelli di piccole dimensioni. In quest'ambito vengono infatti realizzati un gran numero di progetti di qualità che indubbiamente contribuiscono allo sviluppo delle relazioni transfrontaliere ma incontrano delle difficoltà a soddisfare tutti e quattro i criteri.
Emendamento 12
Articolo 15
Modificare come segue:
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
Indicatori per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea |
Indicatori per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea |
[…] |
[…] |
Indicatori comuni, come definiti nell'allegato del presente regolamento, sono utilizzati ove opportuno e conformemente all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. Il loro valore di partenza è pari a zero e sono fissati obiettivi cumulativi per il 2022. |
I ndicatori comuni, come definiti nell'allegato del presente regolamento, sono utilizzati ove opportuno e conformemente all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC]. Il loro valore di partenza è pari a zero e sono fissati obiettivi cumulativi per il 2022. |
Motivazione
Gli indicatori comuni definiti nell'allegato vanno considerati soltanto a titolo di esempio, e la loro pertinenza andrebbe stabilita individualmente per ciascun programma, obiettivo e priorità. Una disposizione così generale non garantisce l'efficacia né del programma specifico né delle operazioni. Inoltre, gli indicatori elencati nell'allegato anticipano le priorità e i tipi di operazioni per tutti i programmi.
Emendamento 13
Articolo 16
Modificare come segue:
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
Assistenza tecnica L'importo del FESR stanziato per l'assistenza tecnica è limitato al 6 % dell'importo totale stanziato per un programma di cooperazione, ma non è inferiore a 1 500 000 euro. |
Assistenza tecnica L'importo del FESR stanziato per l'assistenza tecnica è limitato al 6 % dell'importo totale stanziato per un programma di cooperazione ma non è inferiore a 1 500 000 euro. |
Motivazione
I quattro progetti di cooperazione territoriale paneuropei (ESPON, Interact, Interreg IV C e Urbact) hanno certamente costi inferiori rispetto ai progetti di investimento, ma la quota dei costi amministrativi è superiore per via della natura delle attività (studi, interventi di esperti, scambio di buone pratiche).
Emendamento 14
Articolo 18
Modificare come segue:
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
I costi relativi al personale di un'operazione possono essere calcolati su base forfetaria fino al 15 % dei costi diretti diversi dai costi del personale di detta operazione. |
I costi relativi al personale di un'operazione possono essere calcolati su base forfetaria fino al dei costi diretti diversi dai costi del personale di detta operazione. |
Motivazione
Vedere il punto 41 delle «Raccomandazioni politiche».
Emendamento 15
Articolo 19 – nuovo paragrafo 4
Modificare come segue:
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Ammissibilità delle operazioni dei programmi di cooperazione a seconda dell'ubicazione
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Motivazione
Anche se i regolamenti vigenti autorizzano il ricorso alle cosiddette «regole di flessibilità» nei programmi di cooperazione transfrontaliera, tale possibilità non è stata sfruttata spesso dagli Stati membri (e/o dalle autorità di gestione e nazionali) nella preparazione dei programmi. Ciò rende difficile la realizzazione di progetti nei contesti regionali multilaterali come le euro regioni.
Emendamento 16
Articolo 26
Modificare come segue:
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
Uso dell'euro |
Uso dell'euro |
In deroga all'articolo 123 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], l'importo delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro è convertito in euro dai beneficiari nel mese in cui tali spese sono state sostenute. |
In deroga all'articolo 123 del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], l'importo delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro è convertito in euro dai beneficiari nel mese in cui tali spese sono state |
La conversione è verificata dall'autorità di gestione o dal controllore nello Stato membro o paese terzo in cui ha sede il beneficiario. |
La conversione è verificata dall'autorità di gestione o dal controllore nello Stato membro o paese terzo in cui ha sede il beneficiario. |
Motivazione
Si ritiene che il momento scelto per effettuare la conversione in euro delle valute nazionali dovrebbe essere quello in cui le spese vengono presentate per il controllo ai sensi del paragrafo 4, lettera a) dell'articolo 114 del regolamento generale (più precisamente, andrebbe impiegato il tasso di cambio valido per quel mese). Benché si tratti di una questione tecnica, si reputa che la disposizione vigente che prevede la conversione in base al tasso di cambio valido al momento in cui le spese vengono sostenute sia inopportuna e possa complicare la situazione (aumentando quindi il rischio di errori), in particolare considerato che, di solito, le spese presentate per il controllo risalgono a periodi diversi. Nel quadro della presentazione di un unico «pacchetto» di spese, verrebbero quindi utilizzati diversi tassi di cambio per la conversione. Sembra perciò tecnicamente più semplice e meno rischioso convertire tutte le spese presentate sulla base di un unico tasso di cambio, ossia quello valido nel mese in cui esse vengono presentate per il controllo. Inoltre, la modifica proposta aumenterà la certezza dei beneficiari riguardo al volume di risorse che ricevono, poiché in questo modo si riduce l'intervallo di tempo tra la conversione delle valute nazionali in euro e il pagamento della sovvenzione.
Bruxelles, 19 luglio 2012
La presidente del Comitato delle regioni
Mercedes BRESSO