Choisissez les fonctionnalités expérimentales que vous souhaitez essayer

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 62012TN0184

Causa T-184/12: Ricorso proposto il 26 aprile 2012 — Moonich Produktkonzepte & Realisierung/UAMI — Thermofilm Australia (HEATSTRIP)

GU C 200 del 7.7.2012, p. 18-18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/18


Ricorso proposto il 26 aprile 2012 — Moonich Produktkonzepte & Realisierung/UAMI — Thermofilm Australia (HEATSTRIP)

(Causa T-184/12)

2012/C 200/37

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Moonich Produktkonzepte & Realisierung GmbH (Sauerlach/Lochhofen, Germania) (rappresentante: avv. H. Pannen)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Thermofilm Australia Pty Ltd (Springvale, Australia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 gennaio 2012 relativa al procedimento R 1956/2010-1;

condannare l’UAMI alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HEATSTRIP» per prodotti delle classi 9, 11 e 35 — Domanda di registrazione n. 7 296 676

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Thermofilm Australia Pty Ltd

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo non registrato «HEATSTRIP», tutelato in Australia, in Canada, negli Stati Uniti d’America e nel Regno Unito per, inter alia, dispositivi di riscaldamento

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di registrazione

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, nonché degli articoli 75 e 76, paragrafo 1, seconda frase, del medesimo regolamento


Haut