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Document 62012CN0248
Case C-248/12 P: Appeal brought on 22 May 2012 by Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development against the order of the General Court (Eighth Chamber) delivered on 6 March 2012 in Case T-453/10: Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development v European Commission
Causa C-248/12 P: Impugnazione proposta il 22 maggio 2012 dal Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development contro l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 marzo 2012 , T-453/10, Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione europea
Causa C-248/12 P: Impugnazione proposta il 22 maggio 2012 dal Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development contro l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 marzo 2012 , T-453/10, Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione europea
GU C 200 del 7.7.2012, pp. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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7.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 200/9 |
Impugnazione proposta il 22 maggio 2012 dal Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development contro l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 marzo 2012, T-453/10, Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione europea
(Causa C-248/12 P)
2012/C 200/17
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (rappresentanti: K.J. Brown, Departmental Solicitor’s office, D. Wyatt QC, V. Wakefield, Barristers)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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annullare l’ordinanza del Tribunale; |
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dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento del DARD e rinviare la causa al Tribunale di modo che esso possa esaminare il merito del ricorso di annullamento del DARD; |
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condannare la Commissione alle spese sostenute dal DARD nel presente procedimento e a quelle relative all’eccezione di irricevibilità sollevata in primo grado; |
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per il resto, riservare le spese. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo, relativo al fatto che il Tribunale non ha individuato ed applicato il criterio giuridico adeguato, in particolare che le sentenze Piraiki-Patraiki e a./Commissione e Dreyfus/Commissione sono meri esempi di un principio giuridico più ampio, secondo cui una misura dell’Unione deve essere considerata come riguardante direttamente i soggetti sulla cui situazione giuridica incide quando la sua attuazione in tale modo costituisce un «esito indubbio», o qualsiasi altra possibilità è «puramente teorica», oppure è «ovvio» che il potere discrezionale sarà esercitato in un determinato modo. Tale principio deve essere applicato ai fatti di ogni controversia.
Secondo motivo, relativo al fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ed ha violato il principio della certezza del diritto perché ha cercato di limitare la portata delle sentenze Piraiki-Patraiki e a./Commissione e Dreyfus/Commissione (in particolare circoscrivendo l’ambito di applicazione della prima sentenza alle cause in cui il provvedimento dell’Unione viene adottato come risposta ad una richiesta da parte di uno Stato membro, e circoscrivendo quello della seconda sentenza alle cause con un «contesto di fatto molto specifico»).
Terzo motivo, relativo al fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto limitando il criterio per la legittimazione ai sensi dell'articolo 263 TFUE e quindi errando nell’interpretazione del suddetto articolo, così come modificato dal Trattato di Lisbona, in particolare con riferimento alla sua finalità ed al principio della tutela giurisdizionale effettiva.
Quarto motivo, relativo al fatto che se il Tribunale avesse applicato i principi giuridici corretti alla causa in esame, ne sarebbe risultato che l’atto «riguarda direttamente» il DARD. In particolare, secondo l’architettura costituzionale del Regno Unito, è l’amministrazione territoriale — in questo caso il DARD — che sopporta direttamente i costi del mancato finanziamento. Il nesso di causalità è diretto ed automatico. Gli accordi di devoluzione nel Regno Unito sono ben consolidati (v. sentenza del 16 luglio 2009, Horvath, C-428/07, Racc. pag. I-6355) e qualsiasi argomento diretto ad affermare che la loro applicazione non è un «esito indubbio» deve essere respinto.