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Document E2012C0705(01)

Invito a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in materia di aiuti di Stato, con riferimento ad un potenziale aiuto ad AS Oslo Sporveier e ad AS Sporveisbussene in Norvegia

GU C 197 del 5.7.2012, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 197/25


Invito a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in materia di aiuti di Stato, con riferimento ad un potenziale aiuto ad AS Oslo Sporveier e ad AS Sporveisbussene in Norvegia

2012/C 197/07

Con decisione n. 123/12/COL, del 28 marzo 2012, riprodotta nella lingua facente fede nelle pagine che seguono la presente sintesi, l'Autorità di vigilanza EFTA ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia. Una copia della decisione è stata inviata per informazione alle autorità norvegesi.

Con la presente comunicazione, l'Autorità di vigilanza EFTA invita gli Stati EFTA, gli Stati membri dell'UE e le parti interessate a inviare eventuali osservazioni sulla misura in oggetto, entro un mese dalla data di pubblicazione, al seguente indirizzo:

Autorità di vigilanza EFTA

Protocollo

Rue Belliard/Belliardstraat 35

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Le osservazioni saranno comunicate alle autorità norvegesi. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

Contesto

In Norvegia, il settore del trasporto locale mediante autobus è disciplinato dalla legge sul trasporto commerciale del 2002 e dal regolamento sul trasporto commerciale del 2003. Le nuove disposizioni hanno abrogato la normativa precedente, che era sostanzialmente analoga. Questo quadro legislativo prevede in particolare un sistema basato su concessioni che le imprese devono ottenere per aspirare ad incarichi di servizio pubblico per il trasporto mediante autobus e affida alle contee, come il comune di Oslo, il compito di concedere una compensazione alle imprese che gestiscono gli itinerari meno redditizi. Questa compensazione può essere concessa per coprire la differenza tra le entrate provenienti dalla vendita dei biglietti e il costo di gestione del servizio.

Ad Oslo, prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE, la compensazione annuale era assicurata ai concessionari degli itinerari meno redditizi conformemente alle procedure di bilancio del comune. La compensazione era forfetaria e veniva calcolata sulla base delle spese sostenute nel corso degli anni precedenti, tenendo conto di un certo numero di fattori di correzione. Dal 2008 tutti i contratti per gli autobus di linea sono stati assegnati alle imprese mediante appalto pubblico. A partire dalla stessa data nessuna compensazione simile a quella descritta è stata versata a AS Oslo Sporveier per il trasporto su autobus di linea.

AS Oslo Sporveier e, successivamente, la sua controllata, AS Sporveisbussene, sono state incaricate di prestare servizi di trasporto mediante autobus di linea ad Oslo, conformemente alle disposizioni brevemente illustrate qui sopra, molto prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE e fino al 2008.

Dal 1994 AS Oslo Sporveier ha subito diverse ristrutturazioni. Per esempio, nel 1997 la gestione di tutti i servizi di trasporto mediante autobus, compresi sia gli autobus turistici che gli autobus di linea di Oslo, è stata affidata alla controllata AS Sporveisbussene. Di conseguenza, AS Oslo Sporveier e AS Sporveisbussene hanno concluso un cosiddetto accordo di trasporto affinché AS Sporveisbussene diventasse il beneficiario effettivo della compensazione annuale. La compensazione per il servizio degli autobus di linea è stata versata in virtù dell'accordo di trasporto e conformemente alle disposizioni summenzionate. Le autorità norvegesi sostengono che durante l’intero periodo oggetto di indagine, cioè dal 1994 al 2008, il gruppo Oslo Sporveier ha tenuto contabilità separate per le attività a carattere commerciale e per le attività di servizio pubblico e che le attività commerciali erano sempre fatturate a prezzo di mercato per i servizi realizzati nel quadro delle attività di servizio pubblico.

Nel 2004, il comune di Oslo, allora azionista al 98,8 % di AS Oslo Sporveier, ha deciso un apporto di capitale per 111 760 000 NOK al fine di coprire il deficit del fondo pensioni di AS Sporveisbussene. Il deficit, accumulatosi nel periodo anteriore al 1997, riguardava gli obblighi pensionistici del personale di AS Oslo Sporveier, sia quello addetto al servizio pubblico che quello addetto agli autobus turistici. AS Oslo Sporveier è stata obbligata a colmare il deficit. In qualità di proprietaria, il comune di Oslo ha scelto l'apporto di capitali, considerato la formula meno dispendiosa.

Valutazione della misura

Presenza di aiuto di Stato

L'Autorità ritiene che sia l'apporto di capitale che la compensazione annuale costituiscano aiuti di Stato.

Per quanto riguarda l'apporto di capitale volto a coprire il deficit del fondo pensioni per gli addetti alle attività commerciali, l'Autorità non è attualmente in grado di escludere che esso conferisca un vantaggio economico alla società AS Oslo Sporveier, poiché non è stata presentata alcuna prova per dimostrare che era stato concesso in virtù del principio dell'investitore operante in un’economia di mercato.

Inoltre, secondo il parere preliminare dell'Autorità, sia la compensazione annuale che l'apporto di capitale destinato a coprire il deficit relativo al fondo pensioni degli addetti al servizio pubblico (legato a costi che potevano anche costituire la base della compensazione annuale) non sono stati decisi con procedura di appalto pubblico e non corrispondono ai costi che un'impresa, gestita in modo efficiente e con mezzi adeguati a disposizione, avrebbe generato. Di conseguenza, il quarto criterio della giurisprudenza Altmark non è soddisfatto e pertanto le due misure costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Natura dell’aiuto

In questa fase, l'Autorità non è in grado di stabilire se l’aiuto sia stato concesso nell’ambito di un regime di aiuti esistente, basato sulla legge sul trasporto commerciale e sul regolamento sul trasporto commerciale, applicati ad Oslo già prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE. Va notato che dal 2008 non è stato accordato nessun altro aiuto sulla base delle disposizioni summenzionate. Presupponendo l'esistenza di un regime di aiuti dal 1994, l'Autorità non è in grado attualmente di determinarne l’esatta configurazione e di stabilire se tutti gli aiuti concessi si basavano su tale regime. Inoltre, essa non è in grado di escludere che le misure rappresentino aiuti di Stato illegali e incompatibili, almeno in misura minima, in particolare per quanto riguarda la copertura degli obblighi pensionistici relativi alle attività commerciali.

Compatibilità dell’aiuto

In questa fase, l'Autorità ha l'impressione che i versamenti effettuati fino alla concessione assegnata direttamente si siano interrotti nel 2008 e che l'apporto di capitale del 2004 usato per compensare il deficit del fondo pensioni potrebbe, in gran parte almeno, essere compatibile con la compensazione di servizio pubblico di cui all'articolo 49 dell’accordo SEE. La valutazione della compatibilità nella decisione finale si dovrebbe basare quindi in particolare sulla presenza o meno di una compensazione eccessiva. Inoltre, l'aiuto potrebbe, almeno in parte, essere compatibile con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c).

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'Autorità di vigilanza ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dell’accordo SEE. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


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