Wybierz funkcje eksperymentalne, które chcesz wypróbować

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Dokument 52012AE0830

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura — COM(2011) 416 definitivo, alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Riforma della politica comune della pesca» — COM(2011) 417 definitivo, alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla dimensione esterna della politica comune della pesca — COM(2011) 424 definitivo, e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca — COM(2011) 425 definitivo

GU C 181 del 21.6.2012, str. 183—194 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 181/183


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

COM(2011) 416 definitivo,

alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Riforma della politica comune della pesca»

COM(2011) 417 definitivo,

alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla dimensione esterna della politica comune della pesca

COM(2011) 424 definitivo,

e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca

COM(2011) 425 definitivo

2012/C 181/33

Relatore: SARRO

Correlatore: CHIRIACO

Il Consiglio, in data 1o settembre 2011, il Parlamento europeo, in data 13 settembre 2011 (per le proposte COM(2011) 416 final e COM(2011) 425 final), e la Commissione europea, in data 5 ottobre 2011 (per le proposte COM(2011) 417 final e COM(2011) 424 final), hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 43 e dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

COM(2011) 416 final,

alla

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riforma della politica comune della pesca

COM(2011) 417 final,

alla

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla dimensione esterna della politica comune della pesca

COM(2011) 424 final

e alla

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca

COM(2011) 425 final.

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere in data 14 marzo 2012.

Alla sua 479a sessione plenaria, dei giorni 28 e 29 marzo 2012 (seduta del 28 marzo), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 152 voti favorevoli, 5 voti contrari e 14 astensioni.

1.   Conclusioni

1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) concorda con la Commissione sulla necessità di proporre la revisione della politica comune della pesca (PCP) contemporaneamente a quella dell'organizzazione comune dei mercati (OCM), rafforzando così l'integrazione, la coerenza e il coordinamento necessari tra gli aspetti di estrazione, di trasformazione e di commercializzazione della pesca, dell'acquacoltura e della raccolta di molluschi.

1.2   Complessivamente, il CESE considera corretti gli obiettivi generali e specifici, come pure i principi di buona governance della proposta. La PCP deve garantire che le attività della pesca e dell'acquacoltura creino condizioni ambientali, economiche e sociali sostenibili a lungo termine e che contribuiscano alla disponibilità di alimenti, applicando il criterio di precauzione e un approccio ecosistemico.

1.3   Ciononostante, il CESE ritiene che la proposta di regolamento non metta in atto le misure di gestione della pesca necessarie per conservare e ricostituire pienamente gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (RMS), garantire ai cittadini prodotti della pesca e dell'acquacoltura sani e di alta qualità, contribuire alla prosperità delle comunità di pesca e alla redditività delle imprese di produzione e trasformazione e offrire posti di lavoro attraenti e più sicuri.

1.4   Il CESE approva le norme generali di accesso alle acque dell'Unione, già in vigore, le quali avvantaggiano maggiormente le comunità di pesca locali.

1.5   Il Comitato approva i tipi di misure di conservazione e di misure tecniche proposti, misure che dovranno essere adattate alle diverse attività di pesca.

1.6   Il CESE è favorevole alla proposta di stabilire piani pluriennali atti a riportare e mantenere, nei limiti del possibile, tutti gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il RMS entro il 2015. Tale pur lodevole obiettivo è di difficile applicazione per le attività di pesca multispecifica, ragion per cui il CESE chiede alla Commissione soluzioni pratiche onde risolvere i problemi che possono incontrare dette attività di pesca.

1.7   Il CESE considera prioritario che gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, dotino gli istituti scientifici dei mezzi necessari per poter rispondere adeguatamente alle esigenze di ricerca applicata e prendere in considerazione tutte le specie ittiche sfruttate a fini commerciali, nonché le specie associate e dipendenti e il relativo habitat.

1.8   Il CESE ritiene la politica di divieto dei rigetti un obiettivo auspicabile, ma invoca un approccio più graduale e proporzionato basato sulla riduzione progressiva dei rigetti, che promuova e incentivi la selettività degli attrezzi da pesca, misure per la loro valorizzazione mediante la trasformazione in prodotti con valore aggiunto e la ricerca di sbocchi commerciali, adeguando le infrastrutture delle flotte e dei porti di pesca.

1.9   Il CESE è del parere che la proposta non approfondisca sufficientemente la questione della regionalizzazione e non delinei alcuna misura che presupponga un decentramento.

1.10   Quanto alla stabilità relativa e alla sua applicazione ai fini dell'assegnazione delle possibilità di pesca agli Stati membri, il Comitato ribadisce la necessità di aggiornare tale criterio, che risulta superato e che non riflette l'attuale realtà delle flotte di pesca e delle zone altamente dipendenti dalla pesca. Inoltre raccomanda che l'assegnazione delle possibilità di pesca, dopo l'aggiornamento della stabilità relativa, dovrebbe basarsi principalmente su una serie di criteri ambientali e sociali trasparenti.

1.11   Il Comitato ritiene che la proposta relativa alle concessioni di pesca trasferibili sia confusa e che la Commissione dovrebbe chiarire l'interpretazione degli articoli che la compongono, segnatamente in relazione alla definizione di «criteri trasparenti e obiettivi» per l'assegnazione delle concessioni. Il CESE esorta inoltre a tenere conto dell'impatto di tale misura sull'occupazione, e di prevedere misure specifiche per i pescatori salariati.

1.12   Per quanto attiene alla gestione della capacità di pesca, il CESE ritiene che la Commissione dovrebbe realizzare, al più tardi entro il 2014, una valutazione dettagliata di detta capacità, che includa non soltanto la potenza e la stazza, ma anche il tipo di attrezzi da pesca e altre caratteristiche delle imbarcazioni, e che, sulla base di detta valutazione, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati ad adeguare la capacità di pesca alle risorse disponibili.

1.13   Il Comitato ritiene che, per la gestione ecosistemica delle zone di pesca, sia fondamentale, nella raccolta di dati, cercare di ottenere il massimo di dati ambientali conformemente al dettato della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e ai criteri in materia di buono stato ecologico.

1.14   Il CESE condivide, in linea generale, le proposte della Commissione relative alla dimensione estera della PCP, esprimendo, tuttavia, la sua preoccupazione in ordine ad alcuni dei temi trattati al punto 3.7.8 del presente parere.

1.15   Il CESE plaude al riconoscimento, da parte della Commissione, della dimensione comune europea della politica dell'acquacoltura, invita a rafforzare il controllo ambientale e chiede la definizione di un quadro amministrativo agile e di uno spazio giuridico unico per lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile, che consenta di trattenere la popolazione e generare ricchezza nelle zone costiere periferiche non urbane, mantenendo pienamente nel contempo il rispetto dell'ambiente, la compatibilità e l'integrazione ambientali.

1.16   Per quanto attiene al nuovo strumento finanziario, il CESE ritiene opportuno valorizzare il ruolo dei pescatori e delle comunità di pesca nello sviluppo sostenibile delle zone costiere prevedendo misure sociali, soprattutto misure di sostegno in caso di perdita del lavoro e aiuti alla formazione e alla riconversione dei lavoratori, prestando particolare attenzione ai giovani e alle donne.

1.17   Il CESE constata con rammarico che la dimensione sociale, considerata in tutte le fasi del settore della pesca e dell'acquacoltura (produzione, trasformazione e commercializzazione) non è presente nella proposta con misure concrete per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e ritiene che si dovrebbe incentivare la partecipazione delle parti sociali al livello appropriato.

1.18   Il CESE invita la Commissione a tenere conto delle differenti esigenze manifestate dai diversi attori del settore. La riforma della PCP dovrà soddisfare le necessità tanto degli armatori quanto degli equipaggi.

1.19   Il CESE ritiene che una definizione della pesca artigianale esclusivamente basata sul criterio della lunghezza delle imbarcazioni sia troppo semplicistica e, di fatto, assimili una parte consistente della flotta artigianale alla pesca industriale.

1.20   Il CESE sostiene gli obiettivi e i principi sui quali si baserà il nuovo regolamento dell'OCM, e invita la Commissione a tenere conto delle osservazioni del Comitato incluse nel presente parere.

1.21   Al fine di evitare la concorrenza sleale nel mercato dell'UE, il CESE invoca, per i prodotti importati, condizioni igienico-sanitarie e di controllo uguali a quelle applicate ai prodotti dell'UE, ivi compresa la tracciabilità integrale «dall'acqua alla tavola», e invita a garantire il pieno rispetto di queste norme che contribuiscono alla sicurezza degli alimenti attraverso controlli esaustivi, sia alla frontiera sia all'origine. In tal senso, il Comitato ritiene che le diverse direzioni generali della Commissione europea dovrebbero adottare un approccio coerente.

1.22   Il CESE sottolinea che tutte queste proposte valgono anche per la pesca in acqua dolce e l'acquacoltura, e invita la Commissione a prestare un'adeguata attenzione alle caratteristiche specifiche di tali attività.

2.   Antefatti

2.1   Contesto del regolamento sulla PCP («regolamento di base»)

2.1.1   La PCP, creata nel 1983, è rimasta in vigore, con modifiche di poco rilievo, per 20 anni, fino alla profonda riforma attuata con il regolamento (CE) n. 2371/2002. Nel 2009, la Commissione analizzò il funzionamento della PCP riformata e concluse che, nonostante i progressi compiuti, non erano stati raggiunti gli obiettivi di una pesca sostenibile in tutte le sue dimensioni (ambientale, economica e sociale) e che molti stock erano sfruttati in misura eccessiva.

2.1.2   Tale conclusione figurava nel Libro verde (1) sulla riforma della politica comune della pesca. Nel corrispondente parere del Comitato, adottato a grande maggioranza, si raccomanda «che le misure che saranno adottate servano a salvaguardare l'occupazione e la coesione territoriale e che nel definire gli obiettivi strategici si mantenga un equilibrio tra i tre pilastri - economico, sociale e ambientale - garantendo e promuovendo il comportamento responsabile e sostenibile di tutti gli anelli della catena produttiva della pesca». La futura riforma dovrebbe intervenire più in profondità nei seguenti ambiti:

«la creazione di un regime differenziato per le flotte artigianali,

l'introduzione di un capitolo sociale, che armonizzi le condizioni di lavoro dei pescatori,

il miglioramento delle condizioni del mercato e delle pratiche commerciali,

la complementarità con la politica ambientale marina, con un conseguente incremento e miglioramento della ricerca applicabile alla politica della pesca,

la piena integrazione della PCP nel quadro delle organizzazioni internazionali (ONU, FAO) (2)

2.1.3   Il parere del Comitato sul tema Lo sviluppo di aree regionali per la gestione degli stock ittici e il controllo della pesca  (3) afferma che «[I]l Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore l'intenzione di riformare radicalmente la politica comune della pesca (PCP), e in particolare l'obiettivo di pervenire a una politica decentrata, meno dipendente dalle decisioni dettagliate prese a Bruxelles e pertanto in grado di offrire maggiori opportunità per un coinvolgimento del livello locale e regionale nella gestione della pesca. Mancano, tuttavia, elementi quali i dettagli essenziali, una certa chiarezza e un regime di sanzioni, che, in quanto necessari per l'efficace funzionamento di questa politica, dovranno essere integrati»; il CESE afferma inoltre che «senza risorse ittiche prospere non ci può essere un'industria della pesca sostenibile», raccomandando di «considerare la sostenibilità ambientale come una priorità e di farne il fondamento della sostenibilità economica e sociale».

2.1.4   Detto parere afferma altresì che «per essere efficace, il rafforzamento dei piani di gestione basati su quote in funzione del “rendimento massimo sostenibile” impone di stabilire, entro il 2015, livelli più alti, che consentano realmente a tutte le specie regolamentate di prosperare».

2.2   Contesto del regolamento concernente l'OCM dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

2.2.1   L'esistenza dell'OCM nel settore della pesca e dell'acquacoltura risale al 1970. Il suo quadro giuridico è costituito dal regolamento (CE) n. 104/2000. A partire dal 2008, la Commissione ha realizzato ampie valutazioni e consultazioni al fine di porre rimedio alle carenze osservate nell'attuazione delle disposizioni attualmente in vigore, tenendo conto dei recenti sviluppi dei mercati europeo e mondiale e dell'evoluzione delle attività del settore.

2.2.2   La nuova proposta di regolamento stabilisce un'OCM nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sarà composta dai seguenti strumenti:

a)

le organizzazioni professionali (organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali),

b)

le regole di commercializzazione,

c)

l'informazione dei consumatori,

d)

le norme di concorrenza,

e)

le informazioni sul mercato.

2.2.3   Il CESE ritiene che agli elementi precedenti debba esserne aggiunto un altro che disciplini le relazioni commerciali con i paesi terzi, così che tutti i prodotti importati rispettino gli standard dell'Unione europea e siano sottoposti a controlli efficienti.

3.   Analisi della proposta di riforma della PCP e osservazioni del Comitato

3.1   Ambito di applicazione e obiettivi

3.1.1   La PCP comprenderà la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse biologiche marine e di acqua dolce e l'acquacoltura, nonché la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, anche da pescherecci di paesi terzi o pescherecci dell'UE che si trovano al di fuori delle acque dell'Unione, ovvero da cittadini degli Stati membri.

3.1.2   La PCP dovrà garantire che le attività della pesca e dell'acquacoltura creino condizioni ambientali, economiche e sociali sostenibili a lungo termine, contribuendo alla disponibilità di prodotti alimentari, applicando alla gestione della pesca criteri di precauzione e un approccio ecosistemico, cercando di garantire che, entro il 2015, lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, il tutto integrando i requisiti della normativa ambientale dell'Unione.

3.1.3   Per conseguire questi obiettivi, la PCP provvederà in particolare a eliminare le catture accidentali di stock commerciali e a far sì che, progressivamente, tutte le catture provenienti da tali stock vengano sbarcate. La PCP dovrà inoltre creare le condizioni necessarie per svolgere le attività di pesca in modo efficiente, promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura dell'Unione, contribuire a offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto degli interessi dei consumatori e garantendo la raccolta e la gestione sistematiche e armonizzate dei dati.

3.1.4   Complessivamente, il CESE è d'accordo con l'ambito di applicazione e gli obiettivi generali e specifici della PCP nonché con i suoi principi di buona governance. Tuttavia, constata con rammarico che non viene riservata una sufficiente attenzione alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse biologiche d'acqua dolce. Il CESE invita la Commissione a tenere conto, nelle sue proposte, delle specificità di queste attività e a prevederne il coordinamento con la PAC. Osserva che non sono state ancora create delle controparti adeguate ai gruppi di lavoro sulla politica marittima, che siano in grado di raccogliere le esperienze maturate nell'attuazione di una politica comune per la pesca in acqua dolce e di presentare proposte per aggiornarla.

3.1.5   Tuttavia, il CESE ritiene che la proposta di regolamento non metta in atto le misure di gestione delle risorse ittiche necessarie per ricostituire e conservare gli stock ittici e poter così conseguire tali obiettivi, oltre a gettare le basi per pratiche di pesca sostenibili che rispettino l'ecosistema, assicurino ai cittadini prodotti ittici sani e di alta qualità, contribuiscano alla prosperità delle comunità di pesca e alla redditività delle imprese di produzione e trasformazione e offrano posti di lavoro attraenti e più sicuri, dando la massima importanza alla partecipazione degli attori sociali a tutti i livelli (4).

3.2   Accesso alle acque

3.2.1   Dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2022, gli Stati membri saranno autorizzati a limitare la pesca, dalle linee di base sottoposte alla loro sovranità o giurisdizione fino alle 12 miglia marine, ai pescherecci tradizionalmente attivi in quelle acque e provenienti da porti situati sulla costa adiacente, nonché ai pescherecci dell'UE appartenenti a un altro Stato membro in virtù delle relazioni di vicinato riguardanti le attività di pesca in questione.

3.2.2   Analogamente, nello stesso periodo e nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalla linea di base delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie gli Stati membri in questione saranno autorizzati a limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali isole. Tali restrizioni non si applicano ai pescherecci dell'Unione che pescano tradizionalmente in tali acque, a condizione che tali pescherecci non superino lo sforzo di pesca tradizionalmente messo in atto.

3.2.3   Il CESE approva queste misure di accesso alle acque, già in vigore, le quali dovrebbero essere integrate da misure atte a garantire l'accesso preferenziale a coloro che realizzano attività di pesca sostenibili da un punto di vista sociale e ambientale e in grado di apportare maggiori benefici alle comunità di pesca locali.

3.3   Misure per la conservazione delle risorse biologiche marine

3.3.1   Il CESE ritiene che i piani pluriennali introdotti nell'attuale PCP abbiano avuto (in alcuni casi) ripercussioni positive importanti: per questo, occorre continuare ad applicarli come prevede la nuova proposta, analizzando i problemi dei piani che non hanno funzionato adeguatamente basandosi sempre sugli studi scientifici solidi realizzati dagli organismi scientifici comunitari. Inoltre il Comitato ritiene che dovrebbero essere previsti meccanismi correttivi adeguati agili e flessibili.

3.3.2   In relazione all'obiettivo dei piani pluriennali di riportare o mantenere tutti gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015, il CESE ritiene che si tratti di un obiettivo desiderabile, basato su disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos) che sono giuridicamente vincolanti per l'UE dal 1998, e riconfermato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile del 2002, su cui la Commissione basa le sue proposte, e che afferma testualmente: «La realizzazione di una pesca sostenibile richiede a tutti i livelli l'adozione delle seguenti misure: mantenere o riportare gli stock ittici a livelli che consentano di produrre il rendimento massimo sostenibile, con la massima urgenza per gli stock in via di esaurimento e ove possibile entro il 2015».

3.3.3   Il Comitato ritiene che l'obiettivo del rendimento massimo sostenibile offra un certo margine di interpretazione quanto alle modalità di attuazione, e mette in rilievo la difficoltà di conseguirlo nel caso di determinate attività di pesca multispecifica, dato che le diverse specie ittiche interagiscono e i tassi di cattura che determinano il livello dello sforzo di pesca non corrispondono al rendimento massimo sostenibile di ogni singola specie. Il CESE chiede alla Commissione soluzioni pratiche per risolvere i problemi che possono verificarsi nelle attività di pesca multispecifica.

3.3.4   Il CESE invita la Commissione a tenere in considerazione l'esigenza di evitare che le misure per il miglioramento dello stato degli stock delle zone di pesca europee, abbiano un effetto negativo sulla sostenibilità degli stock di altre zone, dovuto all'intensificazione del commercio internazionale di prodotti della pesca e alla delocalizzazione della capacità di pesca dell'UE.

3.3.5   Affinché i piani pluriennali siano basati sulla migliore valutazione scientifica degli stock ittici, il CESE considera prioritario che gli Stati membri, col sostegno della Commissione e attraverso il FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), dotino gli istituti scientifici dei mezzi necessari per poter rispondere adeguatamente alle necessità di ricerca e prendere in considerazione tutte le specie pescate. Laddove non esista una valutazione scientifica adeguata, dovrà essere applicato il principio di precauzione definito nell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici del 1995. D'altro canto, il Comitato giudica assolutamente necessario favorire il dialogo tra gli esperti scientifici e i pescatori.

3.3.6   Inoltre, il Comitato ritiene che l'applicazione delle misure atte a mantenere o riportare gli stock ittici al di sopra di livelli che consentano di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015 si ripercuoterà sulla capacità di pesca delle flotte degli Stati membri e dovrebbe garantire che i segmenti di flotta più dannosi per l'ambiente e svantaggiosi sul piano sociale siano eliminati in via prioritaria. Pertanto la Commissione dovrà prevedere misure per il suo adeguamento offrendo alternative socio-occupazionali per il settore della pesca che prevengano l'attuale perdita di posti di lavoro dovuta al cattivo stato degli stock. A questo proposito, il CESE invita a valutare in modo dettagliato l'impatto socioeconomico dei piani pluriennali sul breve, medio e lungo periodo.

3.3.7   Il contenuto dei piani pluriennali e il quadro delle misure tecniche devono indicare il loro ambito di applicazione (in termini di stock, attività di pesca ed ecosistemi marini) e i loro obiettivi conformi alle finalità generali e specifiche della PCP descritte al punto 3.1.1. Il quadro delle misure tecniche, per ciascun piano pluriennale, deve contribuire a mantenere o riportare tutti gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, a ridurre le catture di taglia inferiore a quella regolamentare e le catture accidentali di organismi marini, nonché a mitigare l'impatto degli attrezzi da pesca sull'ecosistema.

3.3.8   Il CESE ritiene che sia il contenuto sia il quadro delle misure tecniche previste all'articolo 14 siano commisurati agli obiettivi della riforma della PCPC, ragion per cui dà la sua approvazione. Queste misure tecniche dovrebbero essere applicate tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle diverse attività di pesca.

3.3.9   Quanto all'obbligo di sbarcare tutte le catture introdotto dalla Commissione (divieto di rigetto), la proposta di riforma della PCP fissa un calendario tra il 1o gennaio 2014 e il 1o gennaio 2016, durante il quale determinati di stock ittici soggetti a limiti di cattura dovranno essere portati e mantenuti a bordo dei pescherecci a partire dal 1o gennaio di ognuno di questi anni. Si fisseranno taglie di riferimento minime per la conservazione di tutti questi stock ittici. La vendita di tali stock sarà limitata alla produzione di farine di pesce o alimenti per animali. Le norme di commercializzazione per le catture di pesce effettuate oltre il limite delle possibilità di pesca saranno fissate conformemente all'organizzazione comune dei mercati.

3.3.10   Quanto alla proposta di divieto di rigetto per determinate specie in funzione di un calendario prestabilito, il CESE ritiene che si tratti di un obiettivo desiderabile, ma attualmente molto difficile da conseguire in determinate zone di pesca, in particolare nel caso di attività di pesca multispecifica. In effetti, le conseguenze socioeconomiche sarebbero così gravi che molti pescherecci dovrebbero essere smantellati. Pertanto, il CESE ritiene che occorrerebbe introdurre misure volte a mitigare tali conseguenze. Il CESE auspica un approccio più graduale e proporzionato, basato sulla selettività degli attrezzi da pesca e sulla riduzione progressiva dei rigetti, che promuova e incentivi misure per la loro valorizzazione mediante la trasformazione in prodotti con valore aggiunto e adeguando le infrastrutture delle flotte e dei porti di pesca.

3.3.11   A parere del Comitato sarebbe estremamente opportuna e utile la realizzazione di un'analisi, per ogni distinta attività di pesca, sull'origine dei rigetti, in modo che in ciascuna attività di pesca si utilizzino gli attrezzi più idonei per far diminuire il numero dei rigetti.

3.3.12   Il Comitato ritiene che il divieto di rigetto non potrà essere applicato in modo efficace senza un'adeguata formazione dei lavoratori, e le corrispondenti azioni dovranno potersi avvalere del sostegno finanziario del FEAMP.

3.3.13   Quanto alla regionalizzazione, la Commissione potrà autorizzare gli Stati membri a specificare, nel quadro di un piano pluriennale, le misure di conservazione e le misure tecniche applicabili ai pescherecci battenti la loro bandiera in relazione agli stock nelle acque dell'Unione per i quali sono state loro assegnate possibilità di pesca, purché siano compatibili con gli obiettivi della PCP e con l'ambito del piano pluriennale e purché tali misure non siano meno rigide di quelle previste dalla normativa dell'UE. Queste misure saranno notificate alla Commissione, che le valuterà in qualunque momento e, se del caso, ad altri Stati membri interessati e ai consigli consultivi pertinenti.

3.3.14   Quanto alle misure nazionali che uno Stato membro potrà intraprendere ai fini della conservazione degli stock ittici nelle acque dell'Unione, esse potranno essere adottate purché si applichino unicamente ai pescherecci battenti la loro bandiera o alle attività di pesca di soggetti stabiliti nel territorio dello Stato membro, purché siano compatibili con gli obiettivi della PCP e purché non siano meno rigide di quelle previste dalla normativa dell'UE.

3.3.15   Uno Stato membro potrà adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per ridurre al minimo gli effetti della pesca all'interno delle 12 miglia marine dalla sua linea di base, a meno che l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e gestione specifiche per tale zona. Se tali misure dovessero interessare pescherecci di altri Stati membri, esse potranno essere adottate solo dopo aver consultato la Commissione, gli Stati membri interessati e i consigli consultivi pertinenti in merito al progetto di misure, che sarà corredato di una motivazione.

3.3.16   Il CESE ritiene che, anche se le misure possono risultare adeguate, la proposta di regolamento non prevede meccanismi chiari per il decentramento dei processi decisionali; ritiene inoltre che occorrerebbe tenere conto delle considerazioni contenute nel suo recente parere sul tema Lo sviluppo di aree regionali per la gestione degli stock ittici e il controllo della pesca.

3.4   Accesso alle risorse

3.4.1   Ancora una volta, con la nuova proposta le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri saranno garantite in base al sistema di totali ammissibili di catture (TAC) e di contingenti, applicando il principio della stabilità relativa tra gli Stati membri.

3.4.2   Per quanto riguarda la stabilità relativa, il CESE ribadisce quanto ha affermato nel parere relativo al Libro verde, e insiste sulla necessità di aggiornare questo criterio per tenere conto dei cambiamenti verificatisi dalla sua introduzione nel 1976. Prova di questa necessità di aggiornamento è il fatto che la Commissione proponga ancora una volta di autorizzare gli Stati membri a scambiarsi tra loro la totalità o una parte delle possibilità di pesca loro assegnate, segnale inequivocabile del fatto che la stabilità relativa introdotta oltre 35 anni or sono è ormai obsoleta e non rispecchia l'attuale realtà delle flotte da pesca e delle zone altamente dipendenti dall'attività di pesca. Il CESE ritiene inoltre che, una volta aggiornata la stabilità relativa, le catture storiche non dovrebbero costituire l'unica base per l'assegnazione dei contingenti, che dovrebbe fondarsi anche su una serie di criteri ambientali e sociali trasparenti.

3.4.3   La proposta stabilisce che, entro il 31 dicembre 2013, ogni Stato membro dovrà introdurre un sistema di concessioni di pesca trasferibili per tutte le navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri e per tutte le navi di lunghezza totale inferiore a 12 metri che pescano con attrezzi da traino. Gli Stati membri potranno ampliare il sistema di concessioni di pesca trasferibili ai pescherecci di lunghezza totale inferiore a 12 metri che utilizzano strumenti diversi da quelli da traino, informandone la Commissione.

3.4.4   Il CESE ritiene che il testo della proposta sia confuso e che la Commissione dovrebbe chiarirne l'interpretazione, soprattutto per quanto riguarda la definizione di «criteri trasparenti e obiettivi» per l'assegnazione delle concessioni. In tal senso, il CESE ritiene che gli operatori che non rispettano i diritti dei lavoratori non dovrebbero essere ammissibili all'assegnazione. L'introduzione delle concessioni di pesca trasferibili può rappresentare un'occasione per generalizzare, nel settore, una conformità alle norme sociali che garantisca la qualità e la sicurezza del lavoro della pesca in Europa, disincentivando una possibile concorrenza sleale basata su minori costi operativi.

3.4.5   Il CESE è contrario alla privatizzazione delle risorse marine. Considera pertanto inaccettabile la proposta della Commissione che prevede un mercato per i trasferimenti di diritti di pesca tra imprese private. Agevolando l'uscita di queste ultime dal settore, infatti, si aumenterebbe la precarietà dei lavoratori. I diritti di pesca devono essere gestiti esclusivamente dagli Stati membri.

3.4.6   Le concessioni di pesca trasferibili possono comportare una riduzione quantitativa della capacità; ma non una riduzione qualitativa né l'eliminazione degli elementi delle flotte più dannosi per l'ambiente, più inefficienti sotto il profilo energetico e più svantaggiosi sul piano sociale. Si è verificata inoltre una concentrazione dei diritti di pesca nelle mani di pochi operatori, alcuni persino estranei al settore, che poi subappaltano l'attività di pesca a terzi, spesso agli stessi operatori che pescavano precedentemente in queste acque.

3.4.7   Il CESE appoggerebbe la proposta di introdurre sistemi basati su concessioni di pesca trasferibili se i sistemi stessi non fossero obbligatori, lasciassero agli Stati membri la facoltà di decidere se applicarli nelle rispettive acque, non fossero applicati al di fuori delle acque dell'UE e avessero come obiettivo primario la conservazione degli stock ittici sulla base di criteri ambientali, economici e sociali sostenibili sul lungo periodo.

3.4.8   Il CESE ha qualche riserva rispetto alla sua applicazione di un sistema di questo tipo alla flotta che opera nel Mediterraneo, poiché la Commissione, nella sua proposta, non ha fornito dettagli concreti della sua attuazione.

3.4.9   Il CESE ritiene necessario garantire che i trasferimenti di concessioni di pesca tra Stati membri siano sottoposti alle stesse condizioni previste per i cittadini di uno stesso Stato membro. Nell'analisi degli effetti di questo sistema sulla competitività e sulla redditività delle flotte dei diversi Stati membri si dovrà dedicare un'attenzione particolare a quelli caratterizzati da un elevato tasso di importazione di prodotti della pesca.

3.5   Gestione della capacità di pesca

3.5.1   Nella relazione che introduce la proposta si indica nella sovraccapacità della flotta uno dei problemi principali della PCP. Nella relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente gli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 si dice testualmente che «tutti gli Stati membri si sono conformati alle limitazioni della capacità di pesca» e che «nella maggior parte degli Stati membri la capacità della flotta risulta attualmente inferiore ai massimali stabiliti, con uno scarto medio del 10 % in termini di stazza e dell'8 % in termini di potenza».

3.5.2   Nella nuova proposta la Commissione mantiene le suddette limitazioni, e all'articolo 35 stabilisce i massimali di capacità di pesca delle flotte degli Stati membri a partire dal 1o gennaio 2013.

3.5.3   Il CESE ritiene che, anche se gli Stati membri rispetteranno tali limiti massimi di capacità di pesca, la Commissione debba adeguarli sulla base di una misurazione più precisa della capacità di pesca, che includa non soltanto la potenza e la stazza ma anche il tipo di attrezzi da pesca e altre caratteristiche delle imbarcazioni, al fine di renderle equilibrate rispetto alle risorse disponibili.

3.5.4   Il CESE ritiene inoltre che sarebbe molto interessante includere, nelle informazioni previste dall'articolo 36 concernente i registri della flotta da pesca, quale sia la situazione della capacità di pesca in rapporto alle risorse disponibili.

3.6   Basi scientifiche per la gestione della pesca

3.6.1   Le basi scientifiche per la gestione della pesca sono di esclusiva responsabilità degli Stati membri, che devono raccogliere i dati biologici, tecnici, ambientali ed economici per una gestione basata sugli ecosistemi delle loro zone di pesca.

3.6.2   Il Comitato ritiene che, per la gestione ecosistemica delle zone di pesca, sia fondamentale, nella raccolta di dati, ottenere il massimo di dati ambientali e considera essenziale fare della fornitura di dati affidabili uno dei criteri del sistema di assegnazione dei contingenti, nonché un obbligo di cui imporre il rispetto tramite sanzioni.

3.6.3   La raccolta, la gestione e l'uso dei dati vengono effettuati nell'ambito di un programma pluriennale a partire dal 2014. Fino a quel momento, continuerà a essere applicato il regolamento (CE) n. 199/2008 riguardante la raccolta e la gestione dei dati.

3.6.4   Gli Stati membri adottano programmi nazionali di raccolta di dati scientifici sulla pesca e programmi di ricerca e innovazione. Si crea la figura di un corrispondente nazionale per il coordinamento della raccolta e della gestione a livello nazionale dei dati scientifici a fini di gestione della pesca.

3.6.5   Il CESE appoggia queste misure di carattere scientifico, ritiene che nei programmi di ricerca si debbano cercare informazioni su tutte le specie per cui i dati scientifici attualmente scarseggiano e considera opportuno coinvolgere in queste attività i consigli consultivi o altri organi decentrati di rappresentanza dei soggetti interessati.

3.7   Politica estera

3.7.1   L'Unione europea è una delle poche grandi potenze di pesca con una forte presenza in tutti i mari e gli oceani del mondo grazie alle attività delle sue flotte, agli investimenti, agli accordi bilaterali con i paesi terzi e alla sua partecipazione alle principali organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). Il settore della trasformazione e commercializzazione dell'UE, inoltre, è fortemente internazionalizzato.

3.7.2   L'UE costituisce inoltre uno dei grandi mercati per i prodotti della pesca dal punto di vista del consumo e delle importazioni, il che le assegna una grande responsabilità sul piano dell'impegno e della garanzia di una gestione sostenibile delle attività di pesca e della conservazione delle risorse della pesca a livello mondiale.

3.7.3   Il CESE condivide il punto di vista della Commissione secondo cui l'UE deve promuovere, nell'agenda globale e multilaterale, la pesca sostenibile in tutto il mondo, mantenendo il principio di pesca responsabile soprattutto in termini ambientali, ma includendo anche gli aspetti sociali ed economici. L'UE deve altresì promuovere misure commerciali trasparenti ed eque, visto che la sua politica commerciale deve essere coerente con i principi di pesca responsabile e sostenibile.

3.7.4   Il CESE condivide i principi generali enunciati nella proposta rispetto alle organizzazioni internazionali della pesca e agli accordi di pesca sostenibile. In tal senso, occorrerebbe includere anche le imprese comunitarie del settore che investono all'estero e che dovrebbero essere specificamente coperte dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Analogamente, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a informare la Commissione di qualsiasi accordo tra i suoi cittadini e un paese terzo che consenta alle navi battenti la loro bandiera di pescare in acque che si trovano sotto la giurisdizione o la sovranità di un paese terzo. La riforma della dimensione esterna della PCP si svolge in un contesto complicato per il settore della pesca sia dell'UE sia di molti paesi in via di sviluppo, a causa di una riduzione delle risorse alieutiche, alla presenza sempre più importante di altre flotte di lunga distanza e all'impatto del cambiamento climatico, l'UE dovrebbe creare un ambiente favorevole agli investimenti privati europei in attività di pesca sostenibile nei paesi ACP, generandovi un elevato valore aggiunto e un'occupazione dignitosa tramite l'applicazione di norme elevate in materia di gestione.

3.7.5   Il CESE ritiene che la presenza dell'UE negli organismi internazionale, segnatamente nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), debba mirare a potenziare la conservazione degli stock ittici e a garantire un alto livello di conformità alle misure di gestione della pesca da parte di tutti gli attori coinvolti.

3.7.6   Gli accordi di partenariato nel settore della pesca attualmente in vigore hanno il fine di consentire ai pescherecci dell'UE di operare in un contesto regolamentato e sicuro sul piano giuridico utilizzando le risorse eccedentarie esistenti nelle zone economiche esclusive di una serie di paesi terzi. Secondo la Commissione, gli accordi di partenariato vigenti devono trasformarsi in accordi di pesca sostenibile incentrati sulla conservazione delle risorse, sulla sostenibilità ambientale, su una migliore governance e sull'efficacia dell'appoggio settoriale.

3.7.7   Il CESE considera necessario questo nuovo orientamento, e ritiene che, a questo fine, l'UE dovrebbe mettere a punto accordi di pesca sostenibile destinati a creare, nel paese in via di sviluppo interessato, un ambiente propizio alle attività sostenibili sotto il profilo ambientale, sociale ed economico, basati su un meccanismo di dialogo partecipativo e trasparente con tutti i soggetti interessati che consenta a tale paese di realizzare le sue priorità per lo sviluppo sostenibile del suo settore alieutico. Gli accordi di questo tipo devono essere basati su pareri scientifici solidi e trasparenti, su valutazioni delle conseguenze sociali, economiche e ambientali di ciascun accordo, su una più consistente partecipazione degli armatori ai costi dei diritti di accesso e sul rispetto dei diritti umani. Il CESE ritiene altresì necessario aggiungere il rispetto dei diritti dei lavoratori ai criteri cui devono attenersi le imprese che operano attraverso detti accordi di pesca sostenibile. Occorre altresì sostenere i paesi in via di sviluppo per migliorare la loro capacità di realizzare ricerche e valutazioni delle risorse marine nelle loro acque. Gli accordi con i paesi terzi, oltre a consentire alla flotta europea l'acceso alle acque dei paesi in questione, dovranno contribuire allo sviluppo del settore della pesca di tali paesi, creando all'interno del settore della pesca di tali paesi nuove industrie che dovranno promuovere la sicurezza alimentare e una maggiore equità, incrementando l'attività dei porti e, nel contempo, migliorando le condizioni sociali grazie alla creazione di posti di lavoro sostenibili per i loro cittadini. Il CESE invita la Commissione a migliorare la governance applicando criteri sociali e ambientali e individuando tutti gli strumenti necessari per garantire un seguito permanente dell'applicazione e del rispetto degli accordi di pesca sostenibile. Sarebbe opportuno condurre valutazioni dell'impatto economico, sociale e ambientale dell'accordo sullo sviluppo della pesca nel paese interessato e fare in modo che siano accessibili a tutti i soggetti interessati per consentire la partecipazione informata e il dialogo tra le parti nell'UE e nei paesi ACP interessati.

3.7.8   Il CESE accoglie con favore la proposta di inserire nei futuri accordi di pesca una clausola di trasparenza, al fine di garantire che si accerti lo sforzo di pesca totale esercitato da tutti i pescherecci locali e stranieri attivi in una determinata zona economica esclusiva. Una clausola di questo tipo, unita a una migliore raccolta dei dati e alla ricerca, contribuirà alla valutazione del livello di stock eccedentari disponibili. Il CESE ritiene necessaria una maggiore trasparenza nel funzionamento degli accordi di pesca sostenibile per quanto riguarda la pubblicazione di valutazioni ex ante-ex post, che contengono dati importanti, come ad esempio il valore delle catture effettuate dai pescherecci UE nelle acque dei paesi ACP.

3.7.9   Tuttavia, il CESE esprime preoccupazione rispetto ad alcune proposte riguardanti la dimensione esterna della PCP contenute nella comunicazione. In particolare, a proposito degli accordi di pesca sostenibile, deplora che la Commissione non menzioni più la necessità che essi siano strumenti di difesa dell'attività e dell'occupazione delle flotte europee che operano nel quadro di questi accordi, per la loro specificità e per l'appartenenza a regioni altamente dipendenti dalla pesca. Inoltre, il Comitato non comprende i motivi dell'irrigidimento della clausola di esclusività, e ritiene invece che quest'ultima dovrebbe essere resa più flessibile, al fine di agevolare in casi eccezionali l'accesso della flotta europea alle acque dei paesi terzi. Per quanto riguarda il canone di accesso alle suddette acque, il CESE ritiene che gli armatori europei dovrebbero pagare un importo ragionevole e proporzionato che non pregiudichi la competitività delle imprese, e che le situazioni vadano analizzate caso per caso, in quanto le condizioni di pesca non sono uguali in tutti i paesi terzi. Infine, la Commissione non fa menzione della necessità di negoziare condizioni tecniche adeguate, che consentano la massima utilizzazione delle possibilità di pesca.

3.7.10   Il CESE concorda sull'indubbia necessità di promuovere la conservazione degli stock ittici e di unire gli sforzi internazionali per sradicare la pesca illegale (INN) in tutte le organizzazioni internazionali pertinenti.

3.7.11   Il Comitato ritiene che le flotte dei paesi terzi che esportano i loro prodotti verso l'UE debbano rispettare le stesse condizioni sociali e ambientali imposte alla flotta dell'UE.

3.7.12   Il CESE accoglie con soddisfazione l'inclusione, nella proposta, di un paragrafo relativo alla coerenza con altre politiche dell'Unione, che dovrebbe comprendere l'ambito commerciale, igienico-sanitario, sociale, lavorativo, ambientale e quello relativo allo sviluppo e alle relazioni esterne.

3.8   Acquacoltura

3.8.1   Il CESE si compiace del fatto che la Commissione abbia riconosciuto la dimensione comune europea della politica dell'acquacoltura e che abbia deciso di stabilire alcuni orientamenti strategici non vincolanti a livello di UE, riguardanti le priorità e gli obiettivi comuni per lo sviluppo delle attività dell'acquacoltura. Plaude in particolare alla proposta di chiedere agli Stati membri di elaborare piani strategici nazionali pluriennali per i loro territori entro il 2014.

3.8.2   Il CESE ritiene importante l'obiettivo di definire chiaramente gli indicatori di sostenibilità nei diversi settori ambientale, economico e sociale, soprattutto quando si contempla il potenziale di crescita dell'acquacoltura nell'Unione europea e il suo ampio contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti.

3.8.3   Il CESE reputa essenziale improntare la PCP riformata alle conclusioni della comunicazione Un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea  (5), in modo specifico per quanto riguarda la promozione della competitività delle imprese, la creazione di basi per una crescita sostenibile e il miglioramento dell'immagine e della governance del settore.

3.8.4   In questo senso, il Comitato chiede la definizione di un quadro amministrativo agile e di uno spazio giuridico unico per lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile, che consenta di trattenere la popolazione e generare ricchezza nelle zone periferiche non urbane, insistendo nel contempo sulla necessità del rispetto, della conservazione e dell'integrazione rispetto all'ambiente locale.

3.8.5   Il CESE segnala la possibilità che il futuro regolamento abbia il titolo più completo di «Regolamento sulla politica comune della pesca e dell'acquacoltura».

3.9   Controllo ed esecuzione

3.9.1   L'ottemperanza alle norme della PCP sarà garantita da un efficace regime di controllo della pesca dell'UE, che includa la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

3.9.2   Il CESE approva le proposte della Commissione riguardo al controllo e all'esecuzione delle regole della PCP, sebbene ritenga che si debba stabilire una base giuridica sufficiente per impedire ai contravventori di eludere le sanzioni.

3.9.3   Rispetto alla proposta di consentire agli Stati membri di chiedere ai titolari dei pescherecci battenti la loro bandiera di contribuire in misura proporzionale ai costi di attuazione del regime di controllo, il Comitato ritiene che questo onere sarebbe altamente dannoso per gli operatori, che già devono sostenere costi notevoli in termini materiali e umani, per rispettare tutti i requisiti del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.10   Strumenti finanziari

3.10.1   L'Unione potrà concedere aiuti finanziari agli Stati membri e agli operatori per il conseguimento degli obiettivi della PCP.

3.10.2   In caso di mancato rispetto di questi obiettivi, il sostegno finanziario agli Stati membri potrà essere interrotto (sospensione dei pagamenti) o ridotto mediante una correzione finanziaria. Queste misure dovranno essere proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla reiterazione delle infrazioni.

3.10.3   In caso di gravi infrazioni delle norme della PCP, anche il sostegno finanziario agli operatori potrà essere vietato in via temporanea o definitiva e/o ridotto. Queste misure saranno proporzionate alla natura, alla portata, alla durata e alla reiterazione delle infrazioni gravi. Il Comitato accoglie con favore tale disposizione ed è dell'avviso che sarebbe opportuno estenderla agli Stati membri che non applicano le norme delle PCP.

3.10.4   Il CESE è del parere che il nuovo strumento finanziario dovrebbe valorizzare il ruolo dei pescatori nello sviluppo sostenibile delle zone costiere, includendo misure di protezione in caso di perdita di posti di lavoro e aiuti alla formazione e alla riconversione in altre attività come l'acquacoltura, l'industria di trasformazione, le attività di conservazione o il trasporto marittimo.

3.10.5   Constatando che la Commissione non ha incluso nel pacchetto di riforma le sue proposte finanziarie, il CESE l'invita a farlo quanto prima, per consentire una valutazione complessiva della futura PCP. Sebbene nella proposta relativa al quadro finanziario pluriennale si mantenga sostanzialmente invariata una dotazione di 6,7 miliardi di euro (6), non è chiara la distribuzione di questo importo tra i capitoli Pesca e Affari marittimi.

3.11   Consigli consultivi

3.11.1   La proposta istituisce consigli consultivi per ciascuna delle zone di competenza stabilite nel regolamento, oltre a un consiglio consultivo dedicato all'acquacoltura al fine di promuovere la rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate e contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP.

3.11.2   Detti consigli sostituiscono i consigli consultivi regionali introdotti con la riforma del 2003, e hanno la funzione di presentare raccomandazioni e suggerimenti e problemi su questioni inerenti alla gestione della pesca e all'acquacoltura alla Commissione e allo Stato membro interessato contribuire, in stretta collaborazione con gli esperti scientifici (che a giudizio del CESE devono partecipare alla loro formazione e al loro funzionamento), alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione, elaborare relazioni e pareri in merito alle proposte di misure di gestione o regolamentazione per le quali la loro consultazione sia obbligatoria.

3.11.3   Il CESE ritiene che la proposta di regolamento dovrebbe essere più concreta in merito alla «rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate», indicando la partecipazione degli attori sociali ai livelli adeguati e secondo le consuetudini di ciascuno Stato membro.

3.11.4   Gli aiuti finanziari dell'Unione e l'attuazione degli Stati membri dovrebbero sostenere più le parti interessate che i consigli consultivi, specialmente la pesca artigianale.

3.11.5   Il CESE esprime stupore per il fatto che la Commissione non faccia riferimento alcuno al ruolo del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura dell'UE, ed esprime preoccupazione per la possibile soppressione dei gruppi di lavoro trasversali che si occupano delle questioni attinenti al mercato, alla politica commerciale e agli aspetti generali. L'esistenza dei consigli consultivi, ivi compreso quello per l'acquacoltura, non mette a disposizione sedi intersettoriali in seno alle quali affrontare congiuntamente le questioni comuni alla pesca, all'acquacoltura e all'industria della trasformazione.

3.12   Dimensione sociale e pesca artigianale

3.12.1   A giudizio del CESE, la proposta della Commissione presenta alcune lacune cui si dovrebbe rimediare, in particolare l'assenza della dimensione sociale e di una definizione adeguata della pesca costiera artigianale e della raccolta di molluschi.

3.12.2   Secondo Eurostat, tra il 2001 e il 2010 il numero di pescatori si è ridotto del 20 % fino ad arrivare a 203 200 persone: di queste, solo il 40 % svolge un lavoro autonomo. Tutto il settore, d'altro canto, dava lavoro a cinque milioni di persone nel 2005. Il CESE ritiene che la dimensione socioeconomica della sostenibilità meriti la stessa attenzione riservata alla dimensione ambientale.

3.12.3   Come già indicato nel parere sul Libro verde, il CESE ritiene che la Commissione non tenga sufficientemente conto degli aspetti sociali della PCP. Rinvia pertanto a quanto affermato in quella sede, in particolare per quanto riguarda l'assenza di un riconoscimento sistematico delle qualifiche professionali da uno Stato membro all'altro, la necessità di una compilazione di dati statistici armonizzati relativi agli incidenti e alle loro cause - attualmente inesistente a livello di UE - e l'esigenza di ridare valore al settore garantendogli quanto più possibile dei livelli retributivi dignitosi.

3.12.4   Il CESE non pensa che la riforma in corso risolverà i problemi occupazionali dei lavoratori del settore e, pertanto, propone di introdurre misure di accompagnamento di carattere socioeconomico (diversificazione delle attività, riconversione professionale, formazione e sicurezza dei lavoratori del settore) che contribuiscano ad affrontare il processo di riforma, con la massima partecipazione degli attori istituzionali, economici e sociali.

3.12.5   Occorrerà quindi tenere conto degli aspetti sociali in tutti i segmenti del settore della pesca e dell'acquacoltura (produzione, trasformazione e commercializzazione), con proposte concrete per migliorare le condizioni di vita e di lavoro.

3.12.6   Per quanto riguarda la flotta costiera artigianale, la Commissione mantiene l'attuale definizione di imbarcazioni con una lunghezza inferiore ai 12 metri, esclusi i pescherecci da traino. Il Comitato ritiene che in questo modo non si tenga conto della realtà delle flotte artigianali nei diversi Stati membri e che si stabilisca un unico criterio arbitrario suscettibile di dare luogo a situazioni discriminatorie. Chiede pertanto che siano introdotti, accanto alle dimensioni, criteri addizionali per la delimitazione di questo tipo di pesca altamente diversificata, come ad esempio il tempo trascorso in alto mare, la distanza dalla costa o i legami con le comunità locali. A giudizio del CESE, una definizione di questo concetto a livello locale, regionale o nazionale sarebbe più corretta rispetto all'imposizione di una definizione uniforme a livello europeo, che assimila una parte consistente della flotta artigianale alla pesca industriale.

3.12.7   Allo stesso modo, il CESE ritiene che le tonnare andrebbero incluse nella definizione di pesca artigianale, attribuendo loro, se del caso, gli stessi diritti e obblighi del resto delle flotte artigianali.

3.13   Il CESE constata che la proposta di regolamento conferisce alla Commissione ampi poteri per adottare atti delegati. Tuttavia, considerando che tale adozione di poteri da parte della Commissione dovrà essere notificata contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio e che potrà essere revocata da entrambi, il CESE ritiene che siano presenti garanzie quanto alla sua applicazione.

4.   Analisi della proposta di riforma dell'OCM e osservazioni del Comitato

4.1   Introduzione

4.1.1   L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sarà applicata ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura enumerati nell'allegato del regolamento e commercializzati nell'UE; detta organizzazione contribuirà al raggiungimento degli obiettivi della PCP e si reggerà sui principi di buon governo stabiliti nella stessa.

4.1.2   Come indicato al punto 2.2.2, l'OCM sarà composta dai seguenti strumenti: le organizzazioni professionali, le norme di commercializzazione, l'informazione dei consumatori, le norme di concorrenza e le informazioni sul mercato.

4.1.3   Il CESE appoggia gli obiettivi e i principi sui quali si fonderà il nuovo regolamento dell'OCM.

4.2   Organizzazioni professionali

4.2.1   Le organizzazioni dei produttori del settore della pesca si costituiranno come gruppi creati su iniziativa dei produttori di prodotti ittici in uno o più Stati membri e saranno riconosciute in conformità di quanto stabilito nella proposta di regolamento.

4.2.2   Pur avendo un ruolo chiave nell'attuazione della PCP, le organizzazioni di produttori hanno visto il loro sviluppo limitato sia dalla complessità della stessa OCM sia, soprattutto, dalle difficoltà di commercializzazione in un contesto in cui la normativa di difesa della concorrenza impedisce di far fronte al potere della grande distribuzione e in cui è consentita l'importazione a basso costo di pesci e molluschi che non rispettano requisiti fondamentali di sicurezza sanitaria come la tracciabilità integrale «dall'acqua alla tavola».

4.2.3   Il CESE invoca una semplificazione delle norme burocratiche e amministrative, a maggior ragione se le organizzazioni di produttori dovranno farsi carico delle catture non desiderate che risulteranno dal divieto dei rigetti. Nel contempo, invita a una revisione della politica della concorrenza, tale da consentire alle organizzazioni di produttori di concentrare, in modo operativamente utile e giuridicamente sicuro, un'offerta che attualmente è troppo frammentaria. Si dovrà rafforzare in particolare l'integrazione dei piccoli pescatori artigianali.

4.2.4   Organizzazioni dei produttori del settore dell'acquacoltura potranno costituirsi come gruppi creati su iniziativa dei produttori di prodotti dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e saranno riconosciute secondo quanto stabilito nella proposta di regolamento.

4.2.5   Nonostante le difficoltà indicate, il CESE è favore della costituzione di organizzazioni dei produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura dato il grande impulso che hanno finora conferito alla PCP.

4.2.6   Organizzazioni interprofessionali potranno altresì costituirsi come gruppi creati su iniziativa dei produttori di prodotti della pesca e dell'acquacoltura in uno o più Stati membri e saranno riconosciute secondo quanto stabilito nella proposta di regolamento.

4.2.7   Il CESE accoglie con favore la possibilità di creare organizzazioni interprofessionali che rappresentino una parte significativa di almeno due delle attività seguenti: produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Sebbene sia loro vietato esercitare direttamente le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, le organizzazioni interprofessionali potrebbero servire, oltre alle misure contemplate nella proposta, a diversificare i prodotti della pesca in diversi mercati e a incrementare la redditività in tutte le fasi della filiera della pesca e dell'acquacoltura.

4.2.8   Il CESE appoggia gli obiettivi delle organizzazioni interprofessionali e le misure che potranno adottare, benché manchi un articolo sul finanziamento di questo tipo di organizzazioni.

4.3   Estensione delle norme

4.3.1   Gli Stati membri possono decidere che le norme approvate nell'ambito di un'organizzazione di produttori o di una organizzazione interprofessionale siano vincolanti, a determinate condizioni, per i produttori o gli operatori non aderenti all'organizzazione in questione, e che i suddetti produttori e operatori debbano corrispondere all'organizzazione di produttori o all'organizzazione interprofessionale l'equivalente di una parte o della totalità dei costi sostenuti dagli aderenti dell'organizzazione stessa.

4.3.2   Il CESE ritiene che questa proposta possa migliorare le condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e contribuire alla stabilizzazione dei mercati.

4.4   Stabilizzazione dei mercati

4.4.1   Le organizzazioni di produttori potranno finanziare l'ammasso di determinati prodotti della pesca per preservare la stabilità dei mercati, purché rispettino una serie di condizioni.

4.4.2   Pur considerando adeguato questo meccanismo, il CESE è dell'avviso che le organizzazioni dei produttori dovrebbero anche avere piena autonomia nel decidere quali specie dovrebbero rientrarvi. D'altro canto, ritiene necessario che siano proposti prezzi di riferimento per i prodotti dell'acquacoltura, analogamente a quanto accade per quelli della pesca. Detti prezzi di riferimento vanno integrati con meccanismi di intervento efficaci e adeguati alle caratteristiche dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

4.4.3   Il CESE invita la Commissione, gli Stati membri e il settore a cercare meccanismi più agili ed efficaci per equilibrare l'offerta e la domanda di prodotti del mare. Le misure di coordinamento e di accordo in seno alle organizzazioni interprofessionali potrebbero costituire un buon punto di partenza.

4.5   Informazione dei consumatori

4.5.1   I prodotti della pesca e dell'acquacoltura che figurano nell'elenco allegato alla proposta di regolamento e sono commercializzati all'interno dell'UE, ivi compresi quelli di importazione, potranno essere offerti in vendita al dettaglio al consumatore finale solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura riporti determinate informazioni obbligatorie minime: la denominazione commerciale, il metodo di produzione, la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato, la data della cattura o della raccolta e se il prodotto è fresco o se è stato scongelato. Le preparazioni e conserve di pesci, il caviale e i suoi succedanei, nonché i crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati, potranno essere venduti soltanto qualora un contrassegno o un'etichettatura rispetti le prime tre condizioni alle quali sono sottoposti gli altri prodotti della pesca e dell'acquacoltura: denominazione commerciale della specie, metodo di produzione e zona di cattura o allevamento.

4.5.2   La proposta relativa alle informazioni ai consumatori, da un lato, introduce nuovi requisiti (sia per i prodotti del capitolo 3 sia per i prodotti del capitolo 16 contemplati nell'allegato II relativo alla designazione delle merci) non previsti dall'attuale normativa dell'OCM e, dall'altro, estende tali misure alle importazioni.

4.5.3   Il CESE ritiene che il requisito di nuove disposizioni in materia di informazione dei consumatori sia positivo, ma richieda un'analisi minuziosa delle caratteristiche specifiche delle diverse modalità di presentazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

4.5.4   Questi nuovi requisiti devono realmente rispondere a elementi positivi che apportino un valore reale al consumatore, non devono creare confusione tra l'etichettatura e la tracciabilità, non devono comportare barriere tecniche per i produttori e devono essere conformi alle recenti riforme del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (7) e del regolamento (CE) 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (8).

4.5.5   Per tutte queste ragioni il CESE ritiene che la Commissione, prima di includere nuovi requisiti in materia di etichettatura, dovrebbe realizzare uno studio d'impatto in cui ne analizzi la fattibilità, l'applicabilità e l'utilità per i consumatori.

4.5.6   Al fine di dare risposta alle richieste di maggiore trasparenza, la proposta prevede la possibilità, su base volontaria e a condizione di non togliere spazio alle informazioni obbligatorie, di fornire informazioni di tipo ambientale, etico o sociale, sulle tecniche di produzione o sul contenuto nutrizionale del prodotto. Il CESE ritiene che qualunque proposta di informazione volontaria dovrà essere basata su norme minime regolamentate in grado di evitare che tali informazioni possano diventare una fonte di confusione del consumatore o di distorsione del mercato.

4.5.7   Il Comitato sottolinea la necessità di rafforzare il controllo delle norme sulla tracciabilità dei prodotti del mare, al fine di rafforzare l'identificazione dell'origine dei beni estratti od oggetto di acquacoltura e garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza degli alimenti in tutta la filiera della pesca e dell'acquacoltura nelle loro diverse fasi: produzione, trasformazione e commercializzazione.

4.5.8   Al fine di evitare la concorrenza sleale nel mercato dell'UE, il CESE invoca, per i prodotti importati, condizioni igienico-sanitarie e di controllo uguali a quelle applicate ai prodotti europei, ivi compresa la tracciabilità integrale «dall'acqua alla tavola», e invita a garantire il pieno rispetto di queste norme che contribuiscono alla sicurezza degli alimenti attraverso controlli esaustivi, sia alla frontiera sia all'origine. In tal senso, il Comitato ritiene che le diverse direzioni generali della Commissione europea dovrebbero adottare un approccio coerente.

4.5.9   Il Comitato invita a esplorare le possibilità di estendere l'armonizzazione dei criteri produttivi all'ambito sociale e lavorativo e al rispetto della sostenibilità ambientale. Propone pertanto di analizzare, prima della conclusione di accordi commerciali tra l'UE e i paesi terzi, la portata e le conseguenze sociali e ambientali degli stessi, e di sorvegliare in modo intensivo e periodico i loro risultati, in modo da evitare che sia compromessa la competitività del settore europeo della pesca, della raccolta di molluschi e dell'acquacoltura, nonché della sua filiera di commercializzazione e trasformazione.

4.6   Informazioni sul mercato

4.6.1   La proposta prevede che la Commissione realizzi una serie di azioni al fine di informare i diversi soggetti interessati del settore della pesca e dell'acquacoltura in merito alla situazione e all'evoluzione del settore stesso, tenendo conto del contesto internazionale, vigilando sulla catena di approvvigionamento, analizzando le tendenze del mercato e fornendo studi ad hoc sulla formazione dei prezzi. Il CESE accoglie con favore questa proposta.

4.7   Esercizio del potere delegato

4.7.1   Il CESE dà il suo assenso alla delega di poteri concessi alla Commissione in quanto tutti si riferiscono al rispetto e al controllo efficaci della proposta di regolamento sull'OCM.

Bruxelles, 28 marzo 2012

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  COM(2009) 163 final.

(2)  CESE, GU C 18 del 19.1.2011, pagg. 53-58.

(3)  CESE, GU C 24 del 28.1.2012, pag. 48.

(4)  COM(2011) 417 final.

(5)  COM(2009) 162 final, parere CESE 646/2010 del 28 aprile 2010 (GU C 18 del 19.1.2011, pagg. 59-63.

(6)  COM(2011) 500 final del 29 giugno 2011, Un bilancio per la strategia Europa 2020, Parte II, pag. 88.

(7)  GU L 304 del 22.11.2011, pagg. 18-63.

(8)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


Góra