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Document 52012XC0619(03)

    Avviso relativo alle misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese e una riapertura parziale dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

    GU C 175 del 19.6.2012, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 175/19


    Avviso relativo alle misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese e una riapertura parziale dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

    2012/C 175/08

    Con sentenza del 22 marzo 2012 nella causa C-338/10, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) dichiarava invalido il regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (1) (in prosieguo «regolamento antidumping definitivo» o «regolamento controverso»).

    In seguito alla sentenza del 22 marzo 2012, le importazioni nell’UE di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.), non sono più soggette alle misure antidumping di cui al regolamento (CE) n. 1355/2008.

    1.   Informazioni alle autorità doganali

    Di conseguenza, i dazi antidumping definitivi versati in applicazione del regolamento (CE) n. 1355/2008 sulle importazioni verso l’UE di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.), attualmente classificati ai codici NC 2008 30 55 e 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069) originari della Repubblica popolare cinese, e i dazi provvisori riscossi in via definitiva ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1355/2008, devono essere rimborsati o abbuonati. Si deve chiedere il rimborso o lo sgravio alle autorità doganali nazionali in conformità alla vigente legislazione doganale.

    Le importazioni verso l’UE di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese non sono più soggette alle misure antidumping di cui al regolamento (CE) n. 1355/2008.

    2.   Riapertura parziale dell’inchiesta antidumping

    Con sentenza del 22 marzo 2012, la CGUE ha dichiarato invalido il regolamento (CE) n. 1355/2008. Secondo la CGUE la Commissione europea («la Commissione») non ha impiegato tutta la diligenza necessaria a determinare il valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato in conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base»).

    La giurisprudenza riconosce (3) che, nei casi in cui un procedimento consti di più fasi amministrative, l’annullamento di una di queste non annulla l’intero procedimento. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento comprendente più fasi. Di conseguenza, l’annullamento di parti del regolamento antidumping definitivo non implica l’annullamento dell’intero procedimento precedente l’adozione del regolamento in questione. D’altro canto, le istituzioni europee sono tenute ai sensi dell’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale dell’Unione del 22 marzo 2012. Le istituzioni dell’UE, nell’applicare la sentenza, hanno pertanto la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento controverso che hanno determinato l’annullamento del medesimo e di lasciare immutate le parti non contestate, non toccate dalla sentenza (4). Si noti che tutte le altre risultanze riportate nel regolamento controverso che non sono state contestate entro i termini stabiliti e che dunque non sono state considerate dalla Corte e dal Tribunale e non hanno condotto all’annullamento del regolamento stesso, restano valide. Lo stesso ragionamento si applica per analogia quando un regolamento sia dichiarato invalido.

    La Commissione ha perciò deciso di riaprire l’inchiesta antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese, avviata in applicazione del regolamento di base. L’ambito della riapertura si limita all’attuazione della suddetta sentenza della CGUE.

    3.   Procedura

    Accertato, previa consultazione del comitato consultivo, che la riapertura parziale dell’inchiesta antidumping è giustificata, la Commissione avvia la riapertura parziale dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) originari della Repubblica popolare cinese, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (5).

    La riapertura si limita alla scelta di un eventuale paese di riferimento e alla determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, da usare nel calcolo del margine di dumping.

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire elementi probanti sull’esistenza di paesi terzi a economia di mercato che potrebbero essere selezionati per stabilire il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, anche per quanto riguarda Israele, Swaziland, Turchia e Tailandia. Le informazioni e gli elementi probanti devono pervenire alla Commissione entro la scadenza indicata al punto 4, lettera a).

    La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta va presentata entro la scadenza indicata al punto 4, lettera b).

    4.   Scadenze

    a)   Termini entro i quali le parti devono manifestarsi e inviare informazioni

    Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desiderino si tenga conto delle loro osservazioni durante l’inchiesta, devono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni e fornire ogni altra utile informazione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si noti che al rispetto di tale termine è subordinata la possibilità di esercitare la maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

    b)   Audizioni

    Entro lo stesso termine di 20 giorni, tutte le parti interessate possono anche chiedere un’audizione alla Commissione.

    5.   Comunicazioni scritte e corrispondenza

    Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa disposizione) e recare nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Limited» (Diffusione limitata) (6) e, in conformità all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere completate da una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «For inspection by interested parties» (Consultabile da parte di tutte le parti interessate).

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N105 04/092

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Fax +32 22956505

    6.   Omessa collaborazione

    Se una parte interessata rifiuta di comunicare le informazioni necessarie o non le comunica in tempo utile od ostacola gravemente lo svolgimento dell’inchiesta, si potranno trarre conclusioni, in senso positivo o negativo, in base ai dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

    Se venisse accertato che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si farà ricorso eventualmente, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si fa uso dei dati disponibili, l’esito dell’inchiesta per tale parte potrà essere meno favorevole rispetto a quello che avrebbe ottenuto se avesse collaborato.

    7.   Trattamento dei dati personali

    Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).

    8.   Consigliere-auditore

    Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell’esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da tramite tra i servizi della Commissione e le parti interessate, e offre a quest’ultime se necessario una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in un procedimento, in particolare riguardo all’accesso alla pratica, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento di comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e contatti, le parti interessate possono consultare le pagine Web del consigliere-auditore sul sito Web della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


    (1)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 35.

    (2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (3)  Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS) contro Consiglio, Raccolta 1998, pag. II-3939.

    (4)  Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS) contro Consiglio, Raccolta 2000, pag. I-08147.

    (5)  GU C 246 del 20.10.2007, pag. 15.

    (6)  Ciò significa che il documento è destinato unicamente a uso interno ed è protetto in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

    (7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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