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Document 62012TN0168

    Causa T-168/12: Ricorso proposto il 13 aprile 2012 — Georgias e altri/Consiglio e Commissione

    GU C 165 del 9.6.2012, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 165/33


    Ricorso proposto il 13 aprile 2012 — Georgias e altri/Consiglio e Commissione

    (Causa T-168/12)

    2012/C 165/55

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Aguy Clement Georgias (Harare, Zimbabwe), Trinity Engineering (Private) Ltd (Harare) e Georgiadis Trucking (Private) Ltd (Harare) (rappresentanti: M. Robson e E. Goulder, solicitors e H. Mercer, Barrister)

    Convenuti: Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Condannare l’Unione europea e la Commissione e/o il Consiglio al risarcimento dal danno cagionato, derivante dall’applicazione di talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, risarcendo ai ricorrenti ai sensi dell’articolo 268 TFUE e dell’articolo 340, secondo paragrafo, TFUE, gli importi di seguito indicati o qualunque altra somma che il Tribunale dovesse indicare:

    i)

    EUR 469 520,24 o equivalente alla Trinity;

    ii)

    EUR 5 627 020 o equivalente alla Georgiadis;

    iii)

    EUR 374 986,57 o equivalente al Senatore Georgias;

    iv)

    qualunque somma che il Tribunale riterrà opportuna per risarcire il Senatore Georgias del danno morale allegato;

    v)

    interessi al tasso annuo dell’8% sulle somme sopra indicate o a qualunque altro tasso che tale Tribunale potrebbe indicare;

    disporre un’indagine relativa al livello del danno subìto dai ricorrenti, se e nei limiti in cui il Tribunale la ritenga necessaria;

    condannare la Commissione e/o il Consiglio alle spese sopportate dai ricorrenti nel presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del presente ricorso, diretto ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, i ricorrenti deducono due motivi.

    1)

    Con il suo primo motivo, i ricorrenti deducono quanto segue:

    a seguito di comportamenti illegittimi nell’adozione del regolamento (CE) n. 412/2007 della Commissione, del 16 aprile 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 101, pag. 6):

    i)

    errore manifesto di valutazione dei fatti unitamente a violazioni dei diritti della difesa e ad una tutela giurisdizionale effettiva;

    ii)

    sviamento di potere;

    iii)

    violazione dei diritti della difesa con riferimento ai rinnovi delle misure di congelamento dei capitali.

    2)

    Con il suo secondo motivo, i ricorrenti deducono quanto segue:

    il danno cagionato include:

    i)

    la perdita di specifiche opportunità imprenditoriali a causa dell’applicazione extra-territoriale delle misure di congelamento dei capitali a tutti i soggetti interessati operanti all’interno dell’Unione europea;

    ii)

    lo stress personale conseguente all’eventuale lucro cessante nell’Unione europea;

    iii)

    le perdite derivanti dall’applicazione del suddetto regolamento al Senatore Georgias nel maggio 2007 e in occasione di ogni suo rinnovo e comportanti danni pecuniari e morali conseguenti alla sua interdizione dal territorio dell’Unione europea ed al suo assoggettamento a misure di congelamento dei capitali.


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