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Document 62012CN0100
Case C-100/12: Reference for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italy) lodged on 24 February 2012 — Fastweb SpA v Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
Causa C-100/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 24 febbraio 2012 — Fastweb SpA/Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
Causa C-100/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 24 febbraio 2012 — Fastweb SpA/Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
GU C 151 del 26.5.2012, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 24 febbraio 2012 — Fastweb SpA/Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
(Causa C-100/12)
2012/C 151/25
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parti nella causa principale
Ricorrente: Fastweb SpA
Resistente: Azienda Sanitaria Locale di Alessandria
Controinteressate: Telecom Italia S.p.A., Path-net S.p.A.
Questione pregiudiziale
Se i principi di parità delle parti, di non discriminazione e di tutela della concorrenza nei pubblici appalti, di cui alla direttiva n. 89/665/CEE (1), quale da ultimo modificata con la direttiva n. 2007/66/CE (2), ostino al diritto vivente quale statuito nella decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2011, secondo il quale l’esame del ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale attraverso l’impugnazione della sua ammissione alla procedura di gara, deve necessariamente precedere quello del ricorso principale ed abbia portata pregiudiziale rispetto all’esame del ricorso principale, anche nel caso in cui il ricorrente principale abbia un interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura selettiva e indipendentemente dal numero dei concorrenti che vi hanno preso parte, con particolare riferimento all’ipotesi in cui i concorrenti rimasti in gara siano soltanto due (e coincidano con il ricorrente principale e con l’aggiudicatario-ricorrente incidentale), ciascuno mirante ad escludere l’altro per mancanza, nelle rispettive offerte presentate, dei requisiti minimi di idoneità dell’offerta.
(1) GU L 395, pag. 33.
(2) GU L 335, pag. 31.