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Document 62011CN0528R(01)

Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa C-528/11 ( GU C 370 del 17.12.2011 )

GU C 133 del 5.5.2012, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/32


Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa C-528/11

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 370 del 17 dicembre 2011 )

2012/C 133/64

La comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa C-528/11, Halaf, va letta come segue:

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgaria) il 18 ottobre 2011 — Zuheyr Freyeh Halaf/Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerski savet

(Causa C-528/11)

2012/C 133/64

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen Sad Sofia-grad

Parti

Ricorrente: Zuheyr Freyeh Halaf

Convenuta: Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerski savet

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (1), debba essere interpretato nel senso che consente che uno Stato membro assuma la competenza a esaminare una domanda di asilo quando, in capo al richiedente asilo, non si riscontrano circostanze personali che giustifichino l’applicazione della clausola umanitaria di cui all’articolo 15 di tale regolamento, e quando lo Stato membro competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento non ha risposto a una richiesta di ripresa in carico ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento, e quest’ultimo non contiene disposizioni relative al rispetto del principio di solidarietà sancito dall’articolo 80 TFUE;

2)

Quale sia il contenuto del diritto di asilo ai sensi dell’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in combinato disposto con l’articolo 53 della Carta stessa nonché in connessione con la definizione di cui all’articolo 2, lettera c), e con il dodicesimo considerando del regolamento n. 343/2003;

3)

Se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 in combinato disposto con l’articolo 78, paragrafo 1, TFUE, che dispone l’obbligo di rispettare gli strumenti di diritto internazionale in materia di asilo, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti, nel procedimento per la determinazione dello Stato membro competente ai sensi di detto regolamento, a chiedere all’Ufficio dell’Alto Commissario per i rifugiati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (UNHCR) di emettere un parere, qualora negli atti di tale Ufficio siano indicati fatti e conclusioni da cui risulta che lo Stato membro competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 343/2003 viola disposizioni di diritto dell’Unione europea in materia di asilo.

In caso di risposta affermativa a tale questione, si chiede di rispondere anche alla questione seguente:

Se, qualora non si ottemperi al dovere di chiedere il parere dell’Ufficio dell’UNHCR, tale circostanza integri una violazione sostanziale della procedura per la determinazione dello Stato membro competente ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 343/2003 nonché una violazione del diritto ad una buona amministrazione e del diritto a un ricorso effettivo ai sensi degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche alla luce dell’articolo 21 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (2), che prevede il diritto di tale Ufficio di emettere un parere in sede di esame delle singole domande.


(1)  GU L 50, pag. 1.

(2)  GU L 326, pag. 13.


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