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Document 62010TA0439

Cause riunite T-439/10 e T-440/10: Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Fulmen e Mahmoudian/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nel confronti della Repubblica islamica dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei fondi — Ricorsi di annullamento — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale — Errore di valutazione — Onere e grado della prova» )

GU C 133 del 5.5.2012, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/24


Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Fulmen e Mahmoudian/Consiglio

(Cause riunite T-439/10 e T-440/10) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nel confronti della Repubblica islamica dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei fondi - Ricorsi di annullamento - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale - Errore di valutazione - Onere e grado della prova)

2012/C 133/47

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Fulmen (Téhéran, Iran) e Fereydoun Mahmoudian (Téhéran) (rappresentante: avv. A. Kronshagen)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e É. Cujo, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 195, pag. 25), nonché della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), e del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nella parte in cui questi atti riguardano i ricorrenti e, inoltre, domande di riconoscimento del danno subito da quest’ultimi a causa dell’adozione degli atti summenzionati.

Dispositivo

1)

Sono annullati, nella misura in cui riguardano Fulmen e M. Fereydoun Mahmoudian:

la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC;

il regolamento d'esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente l'adozione di misure restrittive nei confronti dell'Iran,

la decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che modifica la decisione 2010/413;

il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente l'adozione di misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007.

2)

Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla 2010/644, sono mantenuti in vigore per quanto riguarda Fulmen e M. Mahmoudian fino all'entrata in vigore dell'annullamento del regolamento n. 961/2010.

3)

Per il resto, il ricorso è respinto.

4)

Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da Fulmen e da M. Mahmoudian.

5)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


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