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Document 62010TA0439
Joined Cases T-439/10 and T-440/10: Judgment of the General Court of 21 March 2012 — Fulmen and Mahmoudian v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures against Iran with the aim of preventing nuclear proliferation — Freezing of funds — Actions for annulment — Obligation to state reasons — Rights of the defence — Right to effective judicial protection — Error of assessment — Burden and standard of proof)
Cause riunite T-439/10 e T-440/10: Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Fulmen e Mahmoudian/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nel confronti della Repubblica islamica dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei fondi — Ricorsi di annullamento — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale — Errore di valutazione — Onere e grado della prova» )
Cause riunite T-439/10 e T-440/10: Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Fulmen e Mahmoudian/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nel confronti della Repubblica islamica dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei fondi — Ricorsi di annullamento — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale — Errore di valutazione — Onere e grado della prova» )
GU C 133 del 5.5.2012, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 133/24 |
Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012 — Fulmen e Mahmoudian/Consiglio
(Cause riunite T-439/10 e T-440/10) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nel confronti della Repubblica islamica dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei fondi - Ricorsi di annullamento - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale - Errore di valutazione - Onere e grado della prova)
2012/C 133/47
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Fulmen (Téhéran, Iran) e Fereydoun Mahmoudian (Téhéran) (rappresentante: avv. A. Kronshagen)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e É. Cujo, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 195, pag. 25), nonché della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), e del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nella parte in cui questi atti riguardano i ricorrenti e, inoltre, domande di riconoscimento del danno subito da quest’ultimi a causa dell’adozione degli atti summenzionati.
Dispositivo
1) |
Sono annullati, nella misura in cui riguardano Fulmen e M. Fereydoun Mahmoudian:
|
2) |
Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla 2010/644, sono mantenuti in vigore per quanto riguarda Fulmen e M. Mahmoudian fino all'entrata in vigore dell'annullamento del regolamento n. 961/2010. |
3) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
4) |
Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da Fulmen e da M. Mahmoudian. |
5) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |