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Document 62012CN0092
Case C-92/12: Reference for a preliminary ruling from High Court of Ireland (Ireland) made on 17 February 2012 — Health Service Executive v SC, AC
Causa C-92/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 17 febbraio 2012 — Health Service Executive/SC e AC
Causa C-92/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 17 febbraio 2012 — Health Service Executive/SC e AC
GU C 133 del 5.5.2012, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 133/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 17 febbraio 2012 — Health Service Executive/SC e AC
(Causa C-92/12)
2012/C 133/33
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Ireland
Parti
Ricorrente: Health Service Executive
Resistenti: SC e AC
Questioni pregiudiziali
1) |
Se una decisione giurisdizionale che dispone la detenzione di un minore per un periodo di tempo determinato in un altro Stato membro presso un istituto che offre cure terapeutiche e rieducative rientri nell’ambito di applicazione materiale del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio (1). |
2) |
Qualora alla prima questione sia data risposta affermativa, quali obbligazioni discendano, eventualmente, dall’articolo 56 del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio in relazione alla natura della consultazione ed al meccanismo di approvazione al fine di assicurare la tutela effettiva di un minore che deve essere detenuto a tali condizioni. |
3) |
Se, qualora l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia previsto la collocazione residenziale di un minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo determinato e abbia ottenuto l’approvazione di tale Stato ai sensi dell’articolo 56 del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio, la decisione dell’autorità giurisdizionale che dispone la collocazione residenziale di un minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo di tempo determinato debba essere preliminarmente riconosciuta e/o dichiarata esecutiva in tale diverso Stato membro affinché la collocazione possa essere attuata. |
4) |
Se una decisione dell’autorità giurisdizionale che dispone la collocazione residenziale del minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo di tempo determinato e che tale Stato membro ha approvato ai sensi dell’articolo 56 del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio sia efficace in tale diverso Stato membro prima che una dichiarazione di riconoscimento e/o di esecutività sia adottata in esito al procedimento previsto a tale scopo. |
5) |
Se, allorché la decisione dell’autorità giurisdizionale che dispone la collocazione residenziale del minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo di tempo determinato ai sensi dell’articolo 56 del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio sia rinnovata per un successivo periodo di tempo determinato, l’approvazione dell’altro Stato membro di cui all’articolo 56 debba essere ottenuta ad ogni rinnovo. |
6) |
Se, allorché la decisione di un’autorità giurisdizionale che dispone la collocazione residenziale del minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo di tempo determinato ai sensi dell’articolo 56 del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio sia rinnovata per un successivo periodo di tempo determinato, la decisione debba essere riconosciuta e/o dichiarata esecutiva in tale diverso Stato membro ad ogni rinnovo. |
(1) GU L 338, pag. 1.