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Document 62012CN0084
Case C-84/12: Reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgericht Berlin (Germany) lodged on 17 February 2012 — Ezatollah Rahmanian Koushkaki v Federal Republic of Germany
Causa C-84/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 17 febbraio 2012 — Rahmanian Koushkaki/Repubblica federale di Germania
Causa C-84/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 17 febbraio 2012 — Rahmanian Koushkaki/Repubblica federale di Germania
GU C 133 del 5.5.2012, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 133/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 17 febbraio 2012 — Rahmanian Koushkaki/Repubblica federale di Germania
(Causa C-84/12)
2012/C 133/31
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Berlin
Parti
Ricorrente: Rahmanian Koushkaki
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’obbligo imposto dal giudice alla resistente di rilasciare al ricorrente un visto per gli Stati Schengen presupponga che il giudice ritenga accertato, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del codice dei visti (1), il fatto che il ricorrente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto oppure sia sufficiente che il giudice, a seguito dell’esame previsto dall’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), di detto codice, non nutra alcun dubbio basato su particolari circostanze circa l’intenzione dichiarata dal ricorrente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto. |
2) |
Se il codice dei visti sancisca un diritto, vincolante per l’amministrazione, al rilascio di un visto per gli Stati Schengen, qualora le condizioni d’ingresso, in particolare quelle previste dall’articolo 21, paragrafo 1, del codice dei visti, siano soddisfatte e non ricorra alcun motivo per il rifiuto del visto ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, di detto codice. |
3) |
Se il codice dei visti osti ad una normativa nazionale secondo cui ad uno straniero possa essere rilasciato, in applicazione del regolamento (CE) n. 810/2009, un visto di transito o per soggiorni previsti non superiori a tre mesi entro un termine di sei mesi a partire dal giorno del primo ingresso nel territorio degli Stati Schengen (visto per gli Stati Schengen). |
(1) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243, pag. 1).