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Document 62011CN0611

Causa C-611/11 P: Impugnazione proposta il 30 novembre 2011 da ara AG avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 22 settembre 2011 , causa T-174/10, ara/UAMI

GU C 133 del 5.5.2012, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/14


Impugnazione proposta il 30 novembre 2011 da ara AG avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 22 settembre 2011, causa T-174/10, ara/UAMI

(Causa C-611/11 P)

2012/C 133/26

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ara AG (rappresentante: avv. M. Gail)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Allrounder SARL

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 settembre 2011 nella causa T-174/10;

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 gennaio 2010 (procedimento R 481/2009-1);

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e l’interveniente in primo grado alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente invoca la violazione, da parte del Tribunale, dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (1).

Al riguardo, la ricorrente rileva anzitutto una violazione dell'obbligo di motivazione da parte del Tribunale, in quanto quest'ultimo non avrebbe fornito, nell'ambito della valutazione complessiva del rischio di confusione, motivi sufficienti rispetto ai criteri del pubblico pertinente, della comparazione dei marchi e del rischio di confusione. Infatti, esso avrebbe erroneamente dichiarato che il pubblico di cui trattasi è composto di consumatori medi con grado di attenzione medio in occasione dell'acquisto dei prodotti interessati, nonostante fosse stato dimostrato, in un primo momento, che il consumatore raramente ha la possibilità di fare un paragone diretto tra i diversi marchi. Inoltre il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, nella comparazione dei marchi, che la presenza dei due motivi triangolari dominerebbe l'impressione prodotta dal marchio controverso nella memoria del pubblico. Di conseguenza il Tribunale avrebbe sopravvalutato uno o più componenti del marchio.

Il Tribunale avrebbe inoltre violato l'obbligo di motivazione in quanto non si è riferito ai documenti prodotti dall'interveniente nel contesto della verifica del rischio di confusione.

Infine, il Tribunale avrebbe sottovalutato l'importanza del principio dell'inchiesta d'ufficio.


(1)  GU L 78, pag. 1.


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