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Document 62011CB0442

Causa C-442/11: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Novartis AG/Actavis UK Ltd [Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Medicinali ad uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articoli 4 e 5 — Principio attivo unico che ha dato luogo al rilascio di un certificato siffatto — Medicinale contenente vari principi attivi tra cui quello oggetto di un certificato]

GU C 133 del 5.5.2012, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/12


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Novartis AG/Actavis UK Ltd

(Causa C-442/11) (1)

(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura - Medicinali ad uso umano - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Articoli 4 e 5 - Principio attivo unico che ha dato luogo al rilascio di un certificato siffatto - Medicinale contenente vari principi attivi tra cui quello oggetto di un certificato)

2012/C 133/22

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division) — (Regno Unito)

Parti

Ricorrente: Novartis AG

Convenuta: Actavis UK Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Portata del certificato — Protezione unicamente per i medicinali che contengono solo il principio attivo protetto oppure protezione anche per i medicinali che contengono il principio attivo protetto combinato ad un altro principio attivo

Dispositivo

Gli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, devono essere interpretati nel senso che, allorché un «prodotto» consistente in un principio attivo era protetto da un brevetto di base e il titolare di quest’ultimo poteva fondarsi sulla protezione conferita da detto brevetto nei confronti del «prodotto» di cui trattasi per opporsi alla commercializzazione di un medicinale contenente il predetto principio attivo combinato ad un altro o diversi altri principi attivi, un certificato protettivo complementare rilasciato per lo stesso «prodotto» può, successivamente alla scadenza del brevetto di base, consentire al suo titolare di opporsi alla commercializzazione da parte di un terzo di un medicinale contenente tale prodotto per un uso del «prodotto», in quanto medicinale, che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato in questione.


(1)  GU C 311 del 22.10.2011.


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