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Document 62010CA0567

Causa C-567/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d’Action Urbaines ASBL/Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Nozione di piani e programmi «previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative» — Applicabilità di tale direttiva ad una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore)

GU C 133 del 5.5.2012, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d’Action Urbaines ASBL/Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

(Causa C-567/10) (1)

(Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Nozione di piani e programmi «previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative» - Applicabilità di tale direttiva ad una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore)

2012/C 133/12

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrenti: Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL, Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL

Convenuto: Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour constitutionnelle — Interpretazione dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30) — Applicabilità della direttiva a un procedimento d’abrogazione totale o parziale di un piano regolatore — Interpretazione della nozione di «piani e programmi previsti» — Esclusione dei piani la cui adozione non è obbligatoria

Dispositivo

1)

La nozione di piani e programmi «previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative», di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda anche i piani regolatori particolareggiati, come quello oggetto della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

2)

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che una procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore, come quella di cui agli articoli 58-63 del code bruxellois de l’aménagement du territoire, quale modificato dalla legge regionale del 14 maggio 2009, rientra in linea di principio nell’ambito di applicazione di detta direttiva, sicché è soggetta alle norme relative alla valutazione ambientale previste da quest’ultima.


(1)  GU C 63 del 26.2.2011.


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