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Document 62010CA0376

Causa C-376/10 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 marzo 2012 — Pye Phyo Tay Za/Consiglio dell’Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione europea (Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica dell’Unione di Myanmar — Congelamento dei capitali applicabile a determinate persone, entità ed organismi — Fondamento giuridico)

GU C 133 del 5.5.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 133/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 marzo 2012 — Pye Phyo Tay Za/Consiglio dell’Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione europea

(Causa C-376/10 P) (1)

(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica dell’Unione di Myanmar - Congelamento dei capitali applicabile a determinate persone, entità ed organismi - Fondamento giuridico)

2012/C 133/10

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pye Phyo Tay Za (rappresentanti: D. Anderson QC, S. Kentridge QC, M. Lester, barrister, G. Martin, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e E. Finnegan, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Hathaway, agente, D. Beard, barrister), Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 maggio 2010, Tay Za/Consiglio (T-181/08), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso volto al parziale annullamento del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 66, pag. 1), nei limiti in cui il nome del ricorrente compare nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applicano tali disposizioni

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 maggio 2010, Tay Za/Consiglio (T-181/08), è annullata.

2)

Il regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006, è annullato nella parte in cui riguarda il sig. Tay Za.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese del procedimento di primo grado e della presente impugnazione.

4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché la Commissione europea sopportano le proprie spese relative tanto al procedimento di primo grado quanto all’impugnazione.


(1)  GU C 260 del 25.9.2010.


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