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Document 52010AP0431

Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))
P7_TC1-COD(2008)0240 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione)
ALLEGATO

GU C 99E del 3.4.2012, pp. 207–210 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 99/207


Mercoledì 24 novembre 2010
Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ***I

P7_TA(2010)0431

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

2012/C 99 E/50

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura - rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0809),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0471/2008),

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo: «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti gli articoli 294, paragrafo 3 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 giugno 2009 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 4 dicembre 2009 (2),

visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 novembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (3),

vista la lettera dell'11 novembre 2009 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la salute e la sicurezza alimentare in conformità dell'articolo 87, paragrafo 3 del suo regolamento,

visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0196/2010),

A.

considerando che secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa o nel presente parere e che per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni immutate del precedente atto con le suddette modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione del testo esistente, senza apportarvi modifiche sostanziali,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 306 del 16.12.2009, pag. 36.

(2)  GU C 141 del 29.5.2010, pag. 55.

(3)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


Mercoledì 24 novembre 2010
P7_TC1-COD(2008)0240

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2011/65/UE)

Mercoledì 24 novembre 2010
ALLEGATO

Dichiarazioni

Dichiarazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo si rammarica che il Consiglio non sia stato disposto ad accettare la pubblicazione obbligatoria delle tavole di concordanza nel contesto della rifusione della direttiva 2002/95/CE. Al fine di trovare una soluzione orizzontale e interistituzionale alla questione, il Parlamento europeo invita la Commissione europea a presentare, entro sei mesi dall'adozione del presente accordo in Aula, una relazione sulla prassi seguita dagli Stati membri nell'elaborazione di tavole di concordanza nel settore della legislazione ambientale dell'UE e nella loro pubblicazione, comprensiva di una valutazione del modo in cui la prassi attuale influisce sul ruolo di «custode dei trattati» della Commissione nel controllo del corretto recepimento nella legislazione nazionale delle direttive dell'Unione europea in materia di protezione dell'ambiente.

Dichiarazione della Commissione relativa all'ambito di applicazione (articolo 2, paragrafo 2)

La Commissione interpreta l'articolo 2, paragrafo 2, come segue: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE, ma che rientrerebbero nell'ambito di applicazione della nuova direttiva, non devono necessariamente essere conformi alle disposizioni di quest'ultima durante un periodo transitorio di otto anni.

Tra le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE, ma che rientrerebbero nell'ambito di applicazione della nuova direttiva, figurano tra l'altro:

le apparecchiature di cui alla nuova categoria 11 dell'allegato I;

le «apparecchiature dipendenti» – nuova definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

i «cavi» di cui all'articolo 4 e la relativa definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 5;

i veicoli a due ruote non omologati (articolo 2, paragrafo 4, lettera f)).

La Commissione desume che, sulla base dell'articolo 2, paragrafo 2, durante il periodo transitorio di otto anni gli Stati membri siano tenuti a consentire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE, ma che rientrerebbero nell'ambito di applicazione della nuova direttiva, continuino ad essere disponibili sui loro mercati.

Dichiarazione della Commissione relativa al riesame (articolo 24)

A norma dell'articolo 24, la Commissione, entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva, intende effettuare una valutazione dell'impatto (riesame) in relazione all'articolo 2, analizzando in particolare le modifiche apportate all'ambito di applicazione della nuova direttiva rispetto alla direttiva 2002/95/CE, che non è stata ancora oggetto di valutazione dell'impatto.

Il riesame sarà seguito da una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, qualora la Commissione lo ritenga opportuno, di una proposta legislativa. La portata del riesame e della proposta legislativa dovrà essere valutata dalla Commissione secondo il proprio diritto di iniziativa e in conformità dei trattati.

Dichiarazione della Commissione relativa ai nanomateriali (considerando 16 e articolo 6)

La Commissione rileva che non si è ancora pervenuti a una definizione comune di nanomateriali e dichiara che, a breve, intende adottare una raccomandazione della Commissione relativa a una definizione comune per tutti gli ambiti legislativi. La Commissione ritiene che le disposizioni in materia di restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS) si applichino a differenti forme (incluse quelle di «piccolissime dimensioni») delle sostanze il cui uso è attualmente vietato e a quelle che in futuro saranno oggetto di un riesame prioritario nell'ambito della direttiva RoHS.

Dichiarazione della Commissione relativa alle tavole di concordanza

La Commissione ribadisce il proprio impegno a fare sì che gli Stati membri compilino tavole di concordanza per collegare le misure di recepimento da essi adottate alla direttiva UE e le trasmettano alla Commissione nell'interesse dei cittadini e per migliorare il processo legislativo e la trasparenza giuridica, ed è pronta a cooperare all'esame della conformità delle normative nazionali con la legislazione UE.

La Commissione si rammarica del fatto che non sia stata adottata la sua proposta di rendere obbligatoria la stesura delle tavole di concordanza (inserita nella proposta di direttiva del 2008 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione).

In uno spirito di compromesso, e al fine di garantire l'immediata adozione della proposta, la Commissione può accettare la sostituzione della disposizione, inserita nel testo, che rendeva obbligatoria la stesura delle tavole di concordanza con un considerando che incoraggia gli Stati membri a seguire questa prassi.

Tuttavia, la posizione adottata dalla Commissione in questo caso non deve essere considerata come un precedente. La Commissione intende continuare a cooperare con il Consiglio e il Parlamento europeo per trovare una soluzione a tale questione istituzionale orizzontale.


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