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Document 62009TB0527

    Causa T-527/09: Ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2012 — Ayadi/Commissione [ «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone ed entità di cui trattasi — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere» ]

    GU C 89 del 24.3.2012, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.3.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 89/23


    Ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2012 — Ayadi/Commissione

    (Causa T-527/09) (1)

    (Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone ed entità di cui trattasi - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere)

    2012/C 89/37

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Chafiq Ayadi (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: inizialmente B. Emmerson, QC, S. Cox, barrister, e H. Miller, solicitor, in seguito E. Grieves, barrister e E. Miller)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta, T. Scharf e M. Konstantinidis, agenti)

    Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan e R. Szostak, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 954/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 269, pag. 20), nella parte in cui tale atto riguarda il ricorrente

    Dispositivo

    1)

    Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

    2)

    La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Chafiq Ayadi e sarà tenuta a rimborsare alla cassa del Tribunale le somme anticipate a titolo di gratuito patrocinio.

    3)

    Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 148 del 5.6.2010.


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