This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62009TB0527
Case T-527/09: Order of the General Court of 31 January 2012 — Ayadi v Commission (Common foreign and security policy — Restrictive measures directed against persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban — Regulation (EC) No 881/2002 — Removal of the interested party from the list of persons and entities concerned — Action for annulment — No need to adjudicate)
Causa T-527/09: Ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2012 — Ayadi/Commissione [ «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone ed entità di cui trattasi — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere» ]
Causa T-527/09: Ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2012 — Ayadi/Commissione [ «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Regolamento (CE) n. 881/2002 — Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone ed entità di cui trattasi — Ricorso di annullamento — Non luogo a provvedere» ]
GU C 89 del 24.3.2012, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 89/23 |
Ordinanza del Tribunale del 31 gennaio 2012 — Ayadi/Commissione
(Causa T-527/09) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone ed entità di cui trattasi - Ricorso di annullamento - Non luogo a provvedere)
2012/C 89/37
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Chafiq Ayadi (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: inizialmente B. Emmerson, QC, S. Cox, barrister, e H. Miller, solicitor, in seguito E. Grieves, barrister e E. Miller)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta, T. Scharf e M. Konstantinidis, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan e R. Szostak, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 954/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 269, pag. 20), nella parte in cui tale atto riguarda il ricorrente
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso. |
2) |
La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Chafiq Ayadi e sarà tenuta a rimborsare alla cassa del Tribunale le somme anticipate a titolo di gratuito patrocinio. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese. |