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Document 62011TN0640
Case T-640/11: Action brought on 16 December 2011 — Boehringer Ingelheim International v OHIM (RELY-ABLE)
Causa T-640/11: Ricorso proposto il 16 dicembre 2011 — Boehringer Ingelheim International/UAMI (RELY-ABLE)
Causa T-640/11: Ricorso proposto il 16 dicembre 2011 — Boehringer Ingelheim International/UAMI (RELY-ABLE)
GU C 58 del 25.2.2012, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 58/10 |
Ricorso proposto il 16 dicembre 2011 — Boehringer Ingelheim International/UAMI (RELY-ABLE)
(Causa T-640/11)
2012/C 58/19
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Boehringer Ingelheim International GmbH (Ingelheim am Rhein, Germania) (rappresentanti: V. von Bomhard, A. Renck e C. Steudtner, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 30 settembre 2011, procedimento R 756/2011-4; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «RELY-ABLE», per servizi delle classi 38, 41 e 42 — Registrazione Internazionale (RI) n. 1044333
Decisione dell’esaminatore: diniego della tutela del marchio nell’Unione europea per tutti i servizi richiesti
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il segno richiesto sia «non particolarmente fantasioso o arbitrario» e costituisca un’«ovvia storpiatura del termine reliable [affidabile]», con la conseguenza che esso verrebbe percepito come elogiativo. Essa ha altresì errato nell’affermare che le storpiature sono «una caratteristica ricorrente dei messaggi promozionali» e che ciò aveva rilevanza nel caso di specie.