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Document 52012XC0121(06)

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America

GU C 18 del 21.1.2012, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 18/16


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America

2012/C 18/12

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America (nel seguito «paese interessato»), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 21 ottobre 2011 da BASF AG, Ineos Europe AG e Sasol Germany GmbH, tre produttori dell'Unione («i richiedenti») che rappresentano una quota rilevante, in questo caso più del 50 %, della produzione totale di etano lamina nell'Unione.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è l'etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America («prodotto in esame») attualmente classificabile sotto i codici NC ex 2922 11 00, ex 2922 12 00 e 2922 13 10.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 54/2010 del Consiglio (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che il venir meno delle misure potrebbe comportare il persistere del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra i prezzi del mercato interno del paese interessato e i prezzi all'esportazione verso l'Unione Europea del prodotto in esame. Il margine di dumping così calcolato risulta significativo.

Secondo gli elementi di prova presuntiva presentati dai richiedenti, il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto interessato hanno continuato ad avere, tra l'altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione, compromettendo gravemente l'andamento generale di quest'ultima.

5.   Procedimento

Avendo stabilito, sentito il parere del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione inizia detto riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.    Procedura per la determinazione del rischio di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta stabilirà se la scadenza delle misure implichi o meno il rischio del persistere del dumping e del pregiudizio.

a)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari all'industria dell'Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione, ai produttori esportatori degli Stati Uniti d'America e a tutte le associazioni note di produttori esportatori, agli importatori noti e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, sottopunto ii).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta dimostrando di avere motivi particolari per essere sentite. Detta richiesta va presentata entro i termini di cui al punto 6, sottopunto iii).

5.2.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

Nel caso venga confermato il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si stabilirà se il mantenimento delle misure antidumping non sia contrario all'interesse dell'Unione. A tal fine la Commissione potrà inviare questionari agli operatori del settore nell'Unione ad essa noti, alle loro associazioni di rappresentanza e alle organizzazioni di rappresentanza di consumatori ed utenti. Le parti, anche quelle non note alla Commissione, che possano comprovare l'esistenza di un collegamento oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, sottopunto ii) del presente avviso. Le parti che hanno agito conformemente a quanto appena detto possono chiedere un'audizione esponendo i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, sottopunto iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base sono prese in considerazione solo se corroborate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

i)   Termine entro il quale le parti devono richiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato a prendere le misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario al più presto, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché sia possibile tener conto di tali osservazioni e informazioni nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

7.   Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

La dicitura «Diffusione limitata» va apposta a tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza per cui venga richiesto il trattamento riservato (4).

A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base le parti interessate che comunicano informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare anche un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato, possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

Le parti interessate sono tenute a presentare ogni comunicazione e richiesta in formato elettronico (le informazioni non riservate andranno trasmesse via e-mail, quelle riservate su CD-R/DVD), indicando nome o ragione sociale, indirizzo, e-mail, numero di telefono e di fax. Ogni mandato di procura o certificato firmato che eventualmente corredi le risposte al questionario andrà però trasmesso, alla pari di ogni aggiornamento di tali documenti, in forma cartacea (vale a dire inviato per posta o consegnato a mano) all'indirizzo riportato più avanti. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/

Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

Indirizzo di contatto:

 

Per questioni relative al dumping:

Indirizzo e-mail: trade-ethanolamine-dumping@ec.europa.eu

Fax +32 22980450

 

Per questioni relative al pregiudizio:

Indirizzo e-mail: trade-ethanolamine-injury@ec.europa.eu

Fax +32 22980765

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, è possibile arrivare a conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Non si tiene conto delle informazioni documentabilmente false o fuorvianti fornite da una parte interessata, e in forza dell'articolo 18 del regolamento di base si fa invece eventualmente ricorso ai dati disponibili. L'esito di un'inchiesta in cui la collaborazione di una parte interessata sia parziale o nulla potrà risultare meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se si fosse avuta la piena collaborazione della parte stessa.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le conclusioni raggiunte non comporteranno una modifica del livello delle misure in vigore bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere la portata delle misure al fine di modificarla (cioè aumentarla o ridurla) può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendano chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

11.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari nonché la libera circolazione di tali dati (5).

12.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che si ritengano in difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio, .Il consigliere-auditore funge da tramite tra i servizi della Commissione e le parti interessate, offrendo all'occorrenza a queste ultime una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per contatti le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


(1)  GU C 79 del 12.3.2011, pag. 20.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(3)  GU L 17 del 22.1.2010, pag. 1.

(4)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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