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Document 52011TA1215(13)
Report on the annual accounts of the European Research Council Executive Agency for the financial year 2010, together with the Agency’s reply
Relazione sui conti annuali dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all’esercizio 2010, corredata delle risposte dell’Agenzia
Relazione sui conti annuali dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all’esercizio 2010, corredata delle risposte dell’Agenzia
GU C 366 del 15.12.2011, pp. 69–74
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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15.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 366/69 |
RELAZIONE
sui conti annuali dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relativi all’esercizio 2010, corredata delle risposte dell’Agenzia
2011/C 366/13
INTRODUZIONE
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1. |
L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (di seguito l’«Agenzia»), con sede a Bruxelles, è stata istituita dalla decisione 2008/37/CE della Commissione del 14 dicembre 2007 (1). L’Agenzia è stata istituita per un periodo che ha avuto inizio il 1o gennaio 2008 e che si concluderà il 31 dicembre 2017, allo scopo di gestire il programma specifico «Idee», nel settore della ricerca di frontiera (2). |
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2. |
Il bilancio dell’Agenzia per il 2010 ammontava a 29,3 milioni di euro. Alla fine dell’esercizio, il personale dell’Agenzia era costituito da 316 agenti. |
DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ
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3. |
In virtù dell’articolo 287, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Corte ha esaminato i conti annuali (3) dell’Agenzia, che includono «gli stati finanziari» (4) e le «relazioni sull’esecuzione del bilancio» (5) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, nonché la legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati tali conti. |
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4. |
La presente dichiarazione di affidabilità è destinata al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (6). |
La responsabilità del direttore
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5. |
In qualità di ordinatore, il direttore dà esecuzione alle entrate e alle spese iscritte in bilancio conformemente al regolamento finanziario dell’Agenzia, sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti autorizzati (7). Il direttore ha il compito di porre in essere (8) la struttura organizzativa, nonché i sistemi e le procedure di gestione e controllo interni necessari per la compilazione di conti definitivi (9) privi di inesattezze rilevanti risultanti da frode o errore, nonché di garantire la legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti. |
La responsabilità della Corte
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6. |
La Corte ha il compito di fornire, sulla base del proprio audit, una dichiarazione relativa all’affidabilità dei conti annuali dell’Agenzia e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. |
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7. |
La Corte ha espletato l’audit conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici IFAC e ISSAI (10). In base a tali princìpi, la Corte è tenuta ad applicare princìpi etici ed a programmare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una garanzia ragionevole dell’assenza di inesattezze rilevanti nei conti, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. |
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8. |
L’audit della Corte comprende l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure scelte, compresa la valutazione del rischio di inesattezze rilevanti nei conti o di operazioni illegittime o irregolari, siano esse dovute a frode o a errore, dipendono dal giudizio professionale degli auditor. Nello svolgere tali valutazioni di rischio, vengono esaminati i controlli interni applicati dall’entità alla compilazione e presentazione dei conti, allo scopo di definire procedure di audit adeguate alle circostanze. L’audit della Corte include altresì una valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili adottate e della ragionevolezza delle stime contabili elaborate dai responsabili, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti. |
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9. |
La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti forniscano una base sufficiente e adeguata per l’espressione dei giudizi esposti qui di seguito. |
Giudizio sull’affidabilità dei conti
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10. |
A giudizio della Corte, i conti annuali dell’Agenzia (11) presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2010, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. |
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti
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11. |
A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali dell’Agenzia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari. |
La presente relazione è stata adottata dalla sezione IV, presieduta da Igors LUDBORŽS, membro della Corte dei conti, a Lussemburgo nella riunione del 6 settembre 2011.
Per la Corte dei conti
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Presidente
(1) GU L 9 del 12.1.2008, pag. 15.
(2) L’allegato espone in maniera sintetica le competenze e le attività dell’Agenzia, a titolo informativo.
(3) Questi conti sono accompagnati da una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio che fornisce, inter alia, il tasso di esecuzione degli stanziamenti, nonché un riepilogo degli storni di stanziamenti tra le varie voci di bilancio.
(4) Gli stati finanziari comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, la situazione di variazione del patrimonio netto e l’allegato agli stati finanziari, che include una descrizione delle principali procedure contabili nonché altre informazioni esplicative.
(5) Le relazioni sull’esecuzione del bilancio comprendono il conto di risultato dell’esecuzione di bilancio e il relativo allegato.
(6) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.
(7) Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione del 21 settembre 2004 (GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6).
(8) Articolo 29 del regolamento (CE) n. 1653/2004.
(9) Le norme relative alla presentazione dei rendiconti e alla tenuta della contabilità da parte delle agenzie sono stabilite dal capo 1 del titolo VI del regolamento (CE) n. 1653/2004, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 651/2008 del 9 luglio 2008 (GU L 181 del 10.7.2008, pag. 15).
(10) Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants — IFAC) e Princìpi internazionali delle Istituzioni superiori di controllo (International Standards of Supreme Audit Institutions — ISSAI).
(11) I conti annuali definitivi, compilati il 29 giugno 2011, sono pervenuti alla Corte il 1o luglio 2011. I conti annuali definitivi sono pubblicati nei seguenti siti Internet: http://eca.europa.eu/ o http://erc.europa.eu/
ALLEGATO
Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (Bruxelles)
Competenze e attività
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Ambiti delle competenze dell’Unione secondo il trattato (Articolo 182 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) |
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Competenze dell’Agenzia (Decisione 2008/37/CE della Commissione del 14 dicembre 2007) |
Scopo L’Agenzia è responsabile dello svolgimento dei compiti di attuazione per quanto riguarda la gestione del programma specifico «Idee» (cfr. decisione 2006/972/CE del Consiglio), che attua il settimo programma quadro dell’Unione europea per le attività di ricerca (2007-2013), adottato con la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Compiti Nell’ambito del programma specifico «Idee», che attua il settimo programma quadro dell’Unione europea per le attività di ricerca, all’Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti [cfr. decisione C(2008) 5694 della Commissione dell’8 ottobre 2008]:
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Organizzazione |
1 — Comitato direttivo Cinque membri designati dalla Commissione europea. Esso adotta, previo accordo della Commissione europea, il programma annuale di lavoro dell’Agenzia, nonché il suo bilancio amministrativo e la relazione annuale di attività. 2 — Consiglio scientifico del Consiglio europeo della ricerca Ai sensi della decisione 2007/134/CE della Commissione, al consiglio scientifico del CER è affidata la funzione di fissare la strategia scientifica generale per quanto riguarda il programma specifico «Idee», prendere decisioni relative alle tipologie di ricerca da finanziare conformemente all’articolo 6, paragrafo 6, della decisione 2006/972/CE e agire da garante della qualità delle attività sotto il profilo scientifico. Tra le funzioni assegnategli rientrano, in particolare, l’elaborazione del programma di lavoro annuale, l’istituzione di una procedura per la valutazione inter pares, nonché il monitoraggio e il controllo di qualità dell’attuazione del programma specifico «Idee», fatta salva la responsabilità della Commissione. 3 — Direttore Nominato dalla Commissione europea per quattro anni. 4 — Audit esterno Corte dei conti. 5 — Autorità competente per il discarico Parlamento su raccomandazione del Consiglio. |
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Risorse messe a disposizione dell’Agenzia nel 2010 (2009) |
Bilancio 29,3 milioni di euro (14,5 milioni di euro). Effettivi al 31 dicembre 2010 Il bilancio operativo per il 2010 prevede una pianta organica con 100 agenti temporanei (AT) e una dotazione per 215 agenti contrattuali (AC) e 15 esperti nazionali distaccati (END) per un totale di 330 agenti. Alla fine del 2010, 316 di questi posti risultavano coperti (rispetto a 262 nel 2009):
di cui addetti a funzioni:
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Attività e servizi forniti nel 2010 |
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Fonte: Informazioni fornite dall’Agenzia. |
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RISPOSTE DELL’AGENZIA
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1. |
L’Agenzia prende atto della relazione della Corte. |