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Document 62011TN0530

    Causa T-530/11: Ricorso proposto il 7 ottobre 2011 — Chivas/UAMI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)

    GU C 362 del 10.12.2011, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.12.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 362/19


    Ricorso proposto il 7 ottobre 2011 — Chivas/UAMI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)

    (Causa T-530/11)

    2011/C 362/29

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Regno Unito) (rappresentante: A. Carboni, solicitor)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Regno Unito)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 luglio 2011, procedimento R 2334/2010-1, e rinviare la domanda all’UAMI affinché proceda al suo esame; e

    condannare il convenuto ed ogni interveniente nel presente giudizio a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente, sostenute per questo procedimento o per quello dinanzi alla commissione di ricorso.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CHIVALRY», per prodotti e servizi delle classi 33, 35 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 6616593

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione del Regno Unito n. 1293610 del marchio figurativo «CHIVALRY», per prodotti della classe 33; registrazione del Regno Unito n. 2468527 del marchio figurativo «CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY», per prodotti della classe 33; marchio del Regno Unito non registrato costituito dal termine «CHIVALRY», utilizzato nella prassi commerciale per il «Whisky»

    Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), 76, n. 1, e 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: i) ha espresso una valutazione di fatto erronea in ordine alle caratteristiche del pubblico di riferimento e non ha fornito la motivazione di tale valutazione; ii) in subordine al primo motivo, dopo aver dichiarato che il consumatore di riferimento è «particolarmente attento e fedele al marchio», essa non ha, a torto, concluso che tali caratteristiche aumenterebbero l’attenzione del consumatore di riferimento e, di conseguenza, ridurrebbero il rischio di confusione; iii) non ha preso in considerazione le importanti indicazioni della Corte di giustizia ed ha adottato un approccio errato nel confrontare i marchi; iv) ha erroneamente identificato il termine «CHIVALRY» quale elemento visivamente dominante del marchio anteriore ed ha erroneamente concluso che gli altri elementi figurativi e denominativi giocano un ruolo secondario; v) ha erroneamente ritenuto che il confronto fonetico fra i marchi potesse essere compiuto con modalità analoghe al confronto visivo; e vi) ha valutato erroneamente il rischio di confusione.


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