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Document 62011TN0529

Causa T-529/11: Ricorso proposto il 29 settembre 2011 — Evonik Industries/UAMI — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador)

GU C 362 del 10.12.2011, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 362/19


Ricorso proposto il 29 settembre 2011 — Evonik Industries/UAMI — Impulso Industrial Alternativo (Impulso creador)

(Causa T-529/11)

2011/C 362/28

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evonik Industries AG (Essen, Germania) (rappresentante: avv. J. Albrecht)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Impulso Industrial Alternativo, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 giugno 2011, nel procedimento R 1101/2010-2;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Impulso creador», per svariati prodotti e servizi, inter alia, servizi delle classi 35, 36, 37 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 6146187.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione spagnola n. 2633891 del marchio figurativo «IMPULSO», per servizi delle classi 35 e 42; registrazione comunitaria n. 4438206 del marchio figurativo «IMPULSO», per servizi delle classi 35 e 42.

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha preso correttamente in considerazione la diversa impressione generale dei marchi in conflitto.


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