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Document 62011TN0507

Causa T-507/11: Ricorso proposto il 26 settembre 2011 — Peek & Cloppenburg/UAMI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)

GU C 362 del 10.12.2011, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 362/18


Ricorso proposto il 26 settembre 2011 — Peek & Cloppenburg/UAMI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg)

(Causa T-507/11)

2011/C 362/26

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avv. S. Abrar)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Peek & Cloppenburg (Amburgo, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 febbraio 2011, procedimento R 262/2005-1;

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Peek & Cloppenburg», per servizi della classe 35

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Peek & Cloppenburg

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: altro segno anteriore, vale a dire la ragione sociale «Peek & Cloppenburg», con validità in Germania

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009, in quanto l’uso del marchio anteriore «Peek & Cloppenburg» non può essere vietato e non esiste alcun diritto di proibire l’uso del marchio a livello federale ai sensi dell’art. 12 della legge tedesca sui marchi, nonché violazione dell’art. 76, n. 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso doveva attendere la decisione del Bundesgerichtshof ed il passaggio in giudicato della sentenza nel procedimento tedesco di annullamento del marchio.


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