EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne
Ce document est extrait du site web EUR-Lex
Document 62010CA0140
Case C-140/10: Judgment of the Court (First Chamber) of 20 October 2011 (reference for a preliminary ruling from the Hof van Cassatie (Belgium)) — Greenstar-Kanzi Europe NV v Jean Hustin, Jo Goossens (Regulation (EC) No 2100/94, as amended by Regulation (EC) No 873/2004 — Interpretation of Articles 11(1), 13(1) to (3), 16, 27, 94 and 104 — Principle of exhaustion of Community plant variety rights — Licensing contract — Action for infringement against a third party — Infringement of the licensing contract by the person enjoying the right of exploitation in his contractual relationship with the third party)
Causa C-140/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Greenstar-Kanzi Europe NV/Jean Hustin, Jo Goossens [Regolamento (CE) n. 2100/94, come modificato dal regolamento (CE) n. 873/2004 — Interpretazione degli artt. 11, n. 1, 13, nn. 1-3, 16, 27, 94 e 104 — Principio di esaurimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Contratto di licenza — Azione per infrazione nei confronti di un terzo — Violazione del contratto di licenza da parte del licenziatario nei suoi rapporti contrattuali con il terzo]
Causa C-140/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Greenstar-Kanzi Europe NV/Jean Hustin, Jo Goossens [Regolamento (CE) n. 2100/94, come modificato dal regolamento (CE) n. 873/2004 — Interpretazione degli artt. 11, n. 1, 13, nn. 1-3, 16, 27, 94 e 104 — Principio di esaurimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali — Contratto di licenza — Azione per infrazione nei confronti di un terzo — Violazione del contratto di licenza da parte del licenziatario nei suoi rapporti contrattuali con il terzo]
GU C 362 del 10.12.2011, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — Greenstar-Kanzi Europe NV/Jean Hustin, Jo Goossens
(Causa C-140/10) (1)
(Regolamento (CE) n. 2100/94, come modificato dal regolamento (CE) n. 873/2004 - Interpretazione degli artt. 11, n. 1, 13, nn. 1-3, 16, 27, 94 e 104 - Principio di esaurimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali - Contratto di licenza - Azione per infrazione nei confronti di un terzo - Violazione del contratto di licenza da parte del licenziatario nei suoi rapporti contrattuali con il terzo)
2011/C 362/10
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie van België
Parti
Ricorrente: Greenstar-Kanzi Europe NV
Convenuti: Jean Hustin, Jo Goossens
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione degli artt. 11, n. 1, 13, nn. 1-3, 16, 27, 94 e 104 del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162, pag. 38) — Azioni di diritto civile — Azione promossa dal titolare di una tutela comunitaria o da un licenziatario contro la persona che ha compiuto, quanto al materiale di raccolta della varietà tutelata acquistato presso un licenziatario, taluni atti, senza rispettare i limiti stabiliti nel contratto di licenza stipulato col titolare della tutela
Dispositivo
1) |
L’art. 94 del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 2004, n. 873, in combinato disposto con gli artt. 11, n. 1, 13, nn. 1-3, 16, 27 e 104 di detto regolamento, in condizioni quali quelle della causa principale, deve essere interpretato nel senso che il titolare o il licenziatario può intentare un’azione per infrazione contro un terzo, il quale abbia ottenuto il materiale tramite un altro licenziatario che ha violato le condizioni o i limiti contenuti nel contratto di licenza che quest’ultimo licenziatario ha precedentemente concluso con il titolare, purché le condizioni o i limiti in esame riguardino direttamente gli elementi essenziali della privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui trattasi, il che spetta al giudice del rinvio valutare. |
2) |
Ai fini della valutazione dell’infrazione, è irrilevante il fatto che il terzo che abbia compiuto atti sul materiale venduto o ceduto fosse informato o avrebbe dovuto essere informato delle condizioni o dei limiti contenuti nel contratto di licenza. |