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Document 62010CA0034
Case C-34/10: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 18 October 2011 (reference for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof — Germany) — Oliver Brüstle v Greenpeace e.V. (Directive 98/44/EC — Article 6(2)(c) — Legal protection of biotechnological inventions — Extraction of precursor cells from human embryonic stem cells — Patentability — Exclusion of ‘uses of human embryos for industrial or commercial purposes’ — Concepts of ‘human embryo’ and ‘use for industrial or commercial purposes’ )
Causa C-34/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Oliver Brüstle/Greenpeace eV (Direttiva 98/44/CE — Art 6, n. 2, lett. c) — Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche — Ottenimento di cellule progenitrici a partire da cellule staminali embrionali umane — Brevettabilità — Esclusione dell’ «utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali» — Nozioni di «embrione umano» e di «utilizzazione a fini industriali o commerciali» )
Causa C-34/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Oliver Brüstle/Greenpeace eV (Direttiva 98/44/CE — Art 6, n. 2, lett. c) — Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche — Ottenimento di cellule progenitrici a partire da cellule staminali embrionali umane — Brevettabilità — Esclusione dell’ «utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali» — Nozioni di «embrione umano» e di «utilizzazione a fini industriali o commerciali» )
GU C 362 del 10.12.2011, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/5 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Oliver Brüstle/Greenpeace eV
(Causa C-34/10) (1)
(Direttiva 98/44/CE - Art 6, n. 2, lett. c) - Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - Ottenimento di cellule progenitrici a partire da cellule staminali embrionali umane - Brevettabilità - Esclusione dell’«utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali» - Nozioni di «embrione umano» e di «utilizzazione a fini industriali o commerciali»)
2011/C 362/07
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Oliver Brüstle
Convenuto: Greenpeace eV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 6, nn. 1 e 2, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13) — Ottenimento, a fini di ricerca scientifica, di cellule progenitrici a partire da cellule staminali embrionali umani ricavate dalla blastocisti, che abbia già perso la sua capacità di svilupparsi diventando un essere umano — Eventuale esclusione della brevettabilità di tale procedimento in quanto «utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali» — Nozione di «embrione umano» e di «utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali»
Dispositivo
1) |
L’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che:
|
2) |
L’esclusione dalla brevettabilità relativa all’utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali enunciata all’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44 riguarda altresì l’utilizzazione a fini di ricerca scientifica, mentre solo l’utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all’embrione umano e sia utile a quest’ultimo può essere oggetto di un brevetto. |
3) |
L’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva 98/44 esclude la brevettabilità di un’invenzione qualora l’insegnamento tecnico oggetto della domanda di brevetto richieda la previa distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza, indipendentemente dallo stadio in cui esse hanno luogo e anche qualora la descrizione dell’insegnamento tecnico oggetto di rivendicazione non menzioni l’utilizzazione di embrioni umani. |