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Document 62009CA0128

Cause riunite da C-128/09 a C-131/09, C-134/09 e C-135/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Antoine Boxus, Willy Roua (causa C-128/09), Guido Durlet e a. (causa C-129/09), Paul Fastrez, Henriette Fastrez (causa C-130/09), Philippe Daras (causa C-131/09), Association des riverains et habitants des communes proches de l’aéroport BSCA (Brussels South Charleroi Airport) (ARACh) (cause C-134/09 e C-135/09), Bernard Page (causa C-134/09), Léon L’Hoir, Nadine Dartois (causa C-135/09)/Région wallonne (Valutazione dell’impatto ambientale di progetti — Direttiva 85/337/CEE — Ambito di applicazione — Nozione di «atto legislativo nazionale specifico» — Convenzione di Aarhus — Accesso alla giustizia in materia ambientale — Portata del diritto di ricorso contro un atto legislativo)

GU C 362 del 10.12.2011, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 362/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 18 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Antoine Boxus, Willy Roua (causa C-128/09), Guido Durlet e a. (causa C-129/09), Paul Fastrez, Henriette Fastrez (causa C-130/09), Philippe Daras (causa C-131/09), Association des riverains et habitants des communes proches de l’aéroport BSCA (Brussels South Charleroi Airport) (ARACh) (cause C-134/09 e C-135/09), Bernard Page (causa C-134/09), Léon L’Hoir, Nadine Dartois (causa C-135/09)/Région wallonne

(Cause riunite da C-128/09 a C-131/09, C-134/09 e C-135/09) (1)

(Valutazione dell’impatto ambientale di progetti - Direttiva 85/337/CEE - Ambito di applicazione - Nozione di «atto legislativo nazionale specifico» - Convenzione di Aarhus - Accesso alla giustizia in materia ambientale - Portata del diritto di ricorso contro un atto legislativo)

2011/C 362/02

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Antoine Boxus, Willy Roua (causa C-128/09), Guido Durlet e a. (causa C-129/09), Paul Fastrez, Henriette Fastrez (causa C-130/09), Philippe Daras (causa C-131/09), Association des riverains et habitants des communes proches de l’aéroport BSCA (Brussels South Charleroi Airport) (ARACh) (cause C-134/09 e C-135/09), Bernard Page (causa C-134/09), Léon L’Hoir, Nadine Dartois (causa C-135/09)

Convenuta: Région wallonne

con l’intervento di: Société régionale wallonne du transport (SRWT) (cause C-128/09 e C-129/09), Infrabel SA (cause C-130/09 e C-131/09), Société wallonne des aéroports (SOWEAR) (causa C-135/09)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Belgio) — Interpretazione degli artt. 1, 5, 6, 7, 8 e 10 bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5) e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE (GU L 156, pag. 17) — Interpretazione degli artt. 6 e 9 della convenzione di Aarhus 25 giugno 1998, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, stipulata il 25 giugno 1998 e approvata, a nome della Comunità europea, con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (GU L 124, pag. 1) — Questione del riconoscimento, come atti legislativi nazionali specifici, di talune concessioni «confermate» mediante legge regionale per le quali sussistono motivi imperativi di interesse generale — Assenza del diritto a rimedi giuridici completi avverso una decisione che autorizza progetti che possono avere un notevole impatto ambientale — Facoltatività o obbligatorietà della sussistenza di un diritto del genere — Opere di sistemazione delle infrastrutture che prevedono il prolungamento della pista dell’aeroporto Liegi-Bierset

Dispositivo

1)

L’art. 1, n. 5, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva soltanto i progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo specifico, di modo che gli obiettivi della medesima direttiva siano stati raggiunti tramite la procedura legislativa. Spetta al giudice nazionale verificare che detti due requisiti siano stati rispettati tenendo conto sia del contenuto dell’atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua adozione e, in particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari. Al riguardo, un atto legislativo che non faccia altro che «ratificare» puramente e semplicemente un atto amministrativo preesistente, limitandosi a constatare l’esistenza di motivi imperativi di interesse generale, senza il previo avvio di una procedura legislativa nel merito che consenta di rispettare detti requisiti, non può essere considerato un atto legislativo specifico ai sensi della citata disposizione e non è dunque sufficiente ad escludere un progetto dall’ambito di applicazione della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35.

2)

L’art. 9, n. 2, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, e l’art. 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che:

qualora un progetto rientrante nell’ambito d’applicazione di tali disposizioni sia adottato mediante un atto legislativo, la verifica del rispetto, da parte di quest’ultimo, dei requisiti stabiliti all’art. 1, n. 5, di detta direttiva deve poter essere sottoposta, in base alle norme nazionali procedurali, ad un organo giurisdizionale o ad un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge;

nel caso in cui contro un simile atto non sia esperibile alcun ricorso della natura e della portata sopra rammentate, spetterebbe ad ogni organo giurisdizionale nazionale adito nell’ambito della sua competenza esercitare il controllo descritto al precedente trattino e trarne le eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo.


(1)  GU C 153 del 4.7.2009.


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