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Document 62007FA0009

Causa F-9/07: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 settembre 2011 — Angé Serrano/Parlamento. (Funzione pubblica — Funzionari — Passaggio di categoria sotto la vigenza del vecchio Statuto — Norme transitorie di inquadramento nel grado al 1 o maggio 2004 — Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 13 febbraio 2006 — Reinquadramento in base al salario dei funzionari che beneficiano di un’indennità compensativa — Fattore di moltiplicazione applicabile — Perdita dei punti di promozione — Domanda di risarcimento danni)

GU C 340 del 19.11.2011, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/35


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 settembre 2011 — Angé Serrano/Parlamento.

(Causa F-9/07) (1)

(Funzione pubblica - Funzionari - Passaggio di categoria sotto la vigenza del vecchio Statuto - Norme transitorie di inquadramento nel grado al 1o maggio 2004 - Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 13 febbraio 2006 - Reinquadramento in base al salario dei funzionari che beneficiano di un’indennità compensativa - Fattore di moltiplicazione applicabile - Perdita dei punti di promozione - Domanda di risarcimento danni)

2011/C 340/70

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Pilar Angé Serrano (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. É. Boigelot)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente C. Burgos e K. Zejdová, successivamente L.G. Knudsen e K. Zejdová, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Simm e I. Šulce, successivamente K. Zieleśkiewicz, M. Bauer e J. Monteiro, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione del Parlamento europeo recante reinquadramento nel grado B*6, scatto 8, della ricorrente, che era iscritta nell’elenco di riserva di un concorso interno di passaggio di categoria anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Statuto, in forza delle disposizioni meno favorevoli di quest’ultimo — Domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente, sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 69 del 24.3.2007, pag. 31.


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