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Document 62011CN0508

Causa C-508/11 P: Ricorso proposto il 3 ottobre 2011 dalla ENI SpA avverso la sentenza del Tribunale (prima sezione) 13 luglio 2011 , nella causa T-39/07, ENI/Commissione

GU C 340 del 19.11.2011, pp. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/12


Ricorso proposto il 3 ottobre 2011 dalla ENI SpA avverso la sentenza del Tribunale (prima sezione) 13 luglio 2011, nella causa T-39/07, ENI/Commissione

(Causa C-508/11 P)

2011/C 340/22

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ENI SpA (rappresentanti: G. M. Roberti, D. Durante, R. Arras, E. D’Amico, I. Perego, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso di ENI nella causa T-39/07 e, conseguentemente:

annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione del 29 novembre 2006 (caso COMP/F/38.638 — BR/ESBR);

e/o annullare, o quanto meno ridurre, l’ammenda irrogata a ENI dalla decisione della Commissione del 29 novembre 2006 (caso COMP/F/38.638 — BR/ESBR);

in subordine, annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso di ENI nella causa T-39/07 e rimettere la causa al Tribunale affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornirgli;

porre sia le spese del presente giudizio, sia le spese della procedura della causa T-39/07, a carico della Commissione.

Motivi e principali argomenti

Nel primo motivo, suddiviso in quattro parti, la ENI sostiene che il Tribunale è incorso in diverse violazioni di diritto e si è discostato dall’obbligo di motivazione ad esso incombente, oltre che dai principi fondamentali dettati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dalla CEDU, a discapito delle prerogative della difesa della ricorrente. La ENI fa valere che:

la presunzione di esercizio effettivo di influenza determinante da parte di una società madre non è giustificata alla luce dei principi che reggono l’imputazione della responsabilità antitrust e dei principi in materia di presunzioni elaborati dalla giurisprudenza della Corte CEDU; il Tribunale ha, in ogni caso, omesso di pronunciarsi sulle argomentazioni sviluppate nel ricorso in merito alla portata del requisito dell’esercizio effettivo dell’influenza determinante;

gli elementi di prova addotti da ENI al fine di rovesciare la presunzione di responsabilità non sono stati correttamente analizzati. Il Tribunale si è infatti discostato dai canoni giuridici definiti al riguardo dalla conferente giurisprudenza della Corte e dello stesso Tribunale;

pur affermando, in base alla giurisprudenza, la natura relativa della presunzione di responsabilità, il Tribunale ne ha distorto, in sede applicativa, la reale portata, rendendo di conseguenza la prova contraria richiesta alla ENI impossibile e dando luogo all’applicazione di un regime di responsabilità oggettiva;

il Tribunale ha, immotivatamente, ritenuto di non dover valutare le considerazioni sottopostegli dalla ENI in merito alla rilevanza del principio della responsabilità limitata delle società nell’imputazione di una responsabilità alla società madre in virtù della presunzione di esercizio effettivo di influenza determinante ed ha erroneamente applicato i criteri giuridici discendenti dalla giurisprudenza in materia di successioni d’imprese nel diritto della concorrenza.

Con il secondo motivo, articolato in due parti, ENI contesta al Tribunale di aver violato l’art. 23 del regolamento 1/2003 (1), il principio di proporzionalità e l’obbligo di motivazione. In particolare, la ENI fa valere che il Tribunale:

ha erroneamente valutato la gravità dell’infrazione ai fini della determinazione dell’ammenda, negando, immotivatamente, rilevanza agli elementi a tal fine rappresentati da ENI, nonché alle argomentazioni sviluppate circa la natura sproporzionata del fattore moltiplicatore applicato;

ha fondato l’esclusione dal novero dei destinatari della decisione impugnata di Syndial, discostandosi dai criteri discendenti dalla giurisprudenza sulla successione delle imprese e senza tener conto delle conseguenze discendenti sull’ammontare massimo della ammenda.


(1)  GU L 1, pag. 1.


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