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Document 62010CA0187

Causa C-187/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Baris Unal/Staatssecretaris van Justitie (Accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Art. 6, n. 1, primo trattino — Cittadino turco — Permesso di soggiorno — Ricongiungimento familiare — Separazione dei partner — Revoca del permesso di soggiorno — Effetto retroattivo)

GU C 340 del 19.11.2011, pp. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Baris Unal/Staatssecretaris van Justitie

(Causa C-187/10) (1)

(Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione - Art. 6, n. 1, primo trattino - Cittadino turco - Permesso di soggiorno - Ricongiungimento familiare - Separazione dei partner - Revoca del permesso di soggiorno - Effetto retroattivo)

2011/C 340/05

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Baris Unal

Convenuto: Staatssecretaris van Justitie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione dell’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia — Diritto di soggiorno dei cittadini turchi — Permesso di soggiorno concesso a un cittadino turco per consentirgli di vivere presso la sua partner — Separazione dei partner non portata a conoscenza delle autorità competenti — Revoca del permesso di soggiorno

Dispositivo

L’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che osta a che le competenti autorità nazionali revochino il permesso di soggiorno di un lavoratore turco con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale non è più soddisfatto il fondamento di diritto nazionale per il rilascio del suo permesso, qualora il suddetto lavoratore non si sia reso colpevole di alcun comportamento fraudolento e tale revoca avvenga dopo la scadenza del periodo di un anno di regolare impiego previsto dal citato art. 6, n. 1, primo trattino.


(1)  GU C 195 del 17.7.2010.


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