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Document 52011XC1119(01)
Summary of Commission Decision of 30 June 2010 relating to a proceeding under Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 53 of the EEA Agreement against the undertakings ArcelorMittal, Emesa/Galycas/ArcelorMittal (España), GlobalSteelWire/Tycsa, Proderac, Companhia Previdente/Socitrel, Fapricela, Nedri/HIT Groep, WDI/Pampus, DWK/Saarstahl, voestalpine Austria Draht, Rautaruukki/Ovako, Italcables/Antonini, Redaelli, CB Trafilati Acciai, I.T.A.S., Ori Martin/Siderurgica Latina Martin, Emme Holding (Case COMP/38.344 — Prestressing Steel) (notified under document C(2010) 4387 (final) as amended by Commission Decision of 30 September 2010 notified under document C(2010) 6676 (final) and Commission Decision of 4 April 2011 notified under document C(2011) 2269 (final)) Text with EEA relevance
Sintesi della decisione della Commissione, del 30 giugno 2010 , relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti delle imprese ArcelorMittal, Emesa/Galycas/ArcelorMittal (España), GlobalSteelWire/Tycsa, Proderac, Companhia Previdente/Socitrel, Fapricela, Nedri/HIT Groep, WDI/Pampus, DWK/Saarstahl, voestalpine Austria Draht, Rautaruukki/Ovako, Italcables/Antonini, Redaelli, CB Trafilati Acciai, I.T.A.S., Ori Martin/Siderurgica Latina Martin, Emme Holding (Caso COMP/38.344 — Acciaio per Precompresso) [notificata con il numero C(2010) 4387 (def.) quale modificata dalla decisione della Commissione del 30 settembre 2010 notificata con il numero C(2010) 6676 (def.) e decisione della Commissione del 4 aprile 2011 notificata con il numero C(2011) 2269 (def.)] Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi della decisione della Commissione, del 30 giugno 2010 , relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti delle imprese ArcelorMittal, Emesa/Galycas/ArcelorMittal (España), GlobalSteelWire/Tycsa, Proderac, Companhia Previdente/Socitrel, Fapricela, Nedri/HIT Groep, WDI/Pampus, DWK/Saarstahl, voestalpine Austria Draht, Rautaruukki/Ovako, Italcables/Antonini, Redaelli, CB Trafilati Acciai, I.T.A.S., Ori Martin/Siderurgica Latina Martin, Emme Holding (Caso COMP/38.344 — Acciaio per Precompresso) [notificata con il numero C(2010) 4387 (def.) quale modificata dalla decisione della Commissione del 30 settembre 2010 notificata con il numero C(2010) 6676 (def.) e decisione della Commissione del 4 aprile 2011 notificata con il numero C(2011) 2269 (def.)] Testo rilevante ai fini del SEE
GU C 339 del 19.11.2011, p. 7–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 339/7 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 30 giugno 2010
relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti delle imprese ArcelorMittal, Emesa/Galycas/ArcelorMittal (España), GlobalSteelWire/Tycsa, Proderac, Companhia Previdente/Socitrel, Fapricela, Nedri/HIT Groep, WDI/Pampus, DWK/Saarstahl, voestalpine Austria Draht, Rautaruukki/Ovako, Italcables/Antonini, Redaelli, CB Trafilati Acciai, I.T.A.S., Ori Martin/Siderurgica Latina Martin, Emme Holding
(Caso COMP/38.344 — Acciaio per Precompresso)
[notificata con il numero C(2010) 4387 (def.) quale modificata dalla decisione della Commissione del 30 settembre 2010 notificata con il numero C(2010) 6676 (def.) e decisione della Commissione del 4 aprile 2011 notificata con il numero C(2011) 2269 (def.)]
(I testi in lingua olandese, inglese, tedesca, italiana, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2011/C 339/06
Il 30 giugno 2010 la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 53 dell'accordo sullo spazio economico europeo (accordo SEE), modificata mediante decisioni della Commissione del 30 settembre 2010 e del 4 aprile 2011. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), con la presente pubblicazione la Commissione divulga i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
(1) |
La presente decisione è notificata a 36 soggetti giuridici, appartenenti a 17 imprese del settore dell'acciaio per precompresso, per aver partecipato ad una violazione, unica e continuata, dell'articolo 101 del TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE. Tali imprese hanno praticato la fissazione di prezzi e di quote, la ripartizione dei clienti e lo scambio di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale nell'ambito di un cartello relativo all'acciaio per precompresso ad eccezione di trefoli speciali e tiranti. Il periodo di esistenza del cartello è compreso tra il gennaio 1984 e il settembre 2002; esso riguardava tutti i paesi che all'epoca costituivano l'UE-15, ad eccezione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Grecia. Anche la Norvegia è risultata coinvolta nel cartello. Il cartello si è interrotto nel 2002, quando DWK/Saarstahl ne ha rivelato l'esistenza a norma della comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole (2) adottata proprio quell'anno. |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
(2) |
Il caso in oggetto è stato avviato sulla base di una richiesta di immunità presentata da DWK Drahtwerk Köln GmbH (DWK) il 18 giugno 2002. |
(3) |
A seguito delle informazioni fornite, il 19 e il 20 settembre 2002 hanno avuto luogo accertamenti presso i locali di 14 imprese in 6 paesi diversi. |
(4) |
Successivamente, tra il 21 settembre 2002 ed il 28 giugno 2007, sono pervenute alla Commissione le richieste di applicazione del trattamento favorevole di sei imprese. In risposta alle richieste di informazioni, quattro imprese hanno inoltre fornito informazioni che ne comprovavano la responsabilità. |
(5) |
L'indagine sul caso è proseguita indirizzando diverse richieste di informazioni a tutte le imprese coinvolte negli accordi anticoncorrenziali ed effettuando un ulteriore accertamento il 7-8 giugno 2006 presso i locali del sig. (…), consulente esterno (della componente italiana) del cartello. |
(6) |
La comunicazione degli addebiti è stata adottata il 30 settembre 2008 e l'audizione si è svolta l'11 e il 12 febbraio 2009. |
(7) |
La Commissione ha adottato una decisione il 30 giugno 2010; una decisione rettificativa di alcuni errori di calcolo dell'ammenda è stata adottata il 30 settembre 2010. |
(8) |
Il 4 aprile 2011 la Commissione ha adottato una nuova decisione recante modifica nella quale ha esercitato il suo margine di discrezionalità per ridurre le ammende di cui erano responsabili a titolo individuale quattro soggetti giuridici coinvolti nel cartello, in modo che le ammende si riferissero soltanto ai periodi in cui tali soggetti giuridici hanno partecipato senza le attuali società madri, al fine di garantire che tali ammende non risultassero sproporzionate alle rispettive dimensioni e ai rispettivi fatturati. La Commissione ha ridotto le rispettive ammende del 10 % rispetto ai fatturati dei soggetti giuridici. |
2.2. Sintesi dell'infrazione
(9) |
Il caso riguarda un'infrazione dell'articolo 101 del TFUE e, a partire dal 1o gennaio 1994, dell'articolo 53 dell'accordo SEE relativamente all'acciaio per precompresso, ad eccezione di trefoli speciali e tiranti. L'acciaio per precompresso consiste di lunghi cavi d'acciaio arrotolati impiegati in combinazione con il calcestruzzo nel settore delle costruzioni, per gettare le fondamenta di edifici o costruire terrazze e ponti ed è anche usato nella realizzazione di opere sotterranee e di ponti. |
(10) |
I fornitori in questione hanno praticato la fissazione di prezzi e di quote, la ripartizione dei clienti e lo scambio di informazioni sensibili nel contesto di un cartello durato oltre 18 anni, nel periodo compreso almeno tra il 1o gennaio 1984 e il 19 settembre 2002. Essi controllavano inoltre i prezzi e gli accordi relativi alle quote e ai clienti mediante un sistema di coordinatori nazionali e di contatti bilaterali. Alcuni fornitori hanno altresì praticato una forma specifica di ripartizione della clientela relativamente ad un grosso cliente scandinavo. Si tratta, per sua stessa natura, di una delle violazioni più gravi dell'articolo 101 del TFUE. |
(11) |
Il cartello consisteva in un accordo paneuropeo, inizialmente noto come «Club di Zurigo» (Zurich Club), per il fatto che le prime riunioni del cartello si erano svolte a Zurigo, e successivamente come «Club Europa» (Club Europe). Esistevano inoltre due accordi a livello regionale, uno in Italia (il «Club Italia») e uno in Spagna/Portogallo (il «Club España»). I diversi accordi del cartello costituivano un'infrazione unica, complessa e continuata in quanto erano legati tra di loro da competenze territoriali, membri e tempi sovrapposti. Gli accordi avevano inoltre il medesimo scopo e ricorrevano a meccanismi identici. Lo scopo del cartello era infatti quello di stabilizzare le quote di mercato dei fornitori onde stabilizzare i prezzi e facilitare gli aumenti dei prezzi stessi. Questo è avvenuto concludendo accordi sulle quote, sui prezzi e/o sulla ripartizione dei clienti. Il rispetto degli accordi veniva monitorato ed erano previsti meccanismi di compensazione. I partecipanti ai diversi accordi erano inoltre a conoscenza dei rispettivi tentativi di stabilizzare quote di mercato/prezzi e si sforzavano di convenire su un equilibrio ed una fissazione dei prezzi comuni. |
(12) |
Le imprese partecipanti si riunivano solitamente in un albergo a margine delle riunioni ufficiali del settore organizzate in tutta Europa. La Commissione possiede elementi di prova relativi a più di 550 riunioni del cartello. |
2.3. Destinatari e durata
(13) |
I destinatari della decisione hanno preso parte all'infrazione almeno per i periodi che si riportano di seguito:
|
2.4. Misure correttive
2.4.1. Importo di base dell'ammenda
(14) |
Per definire l'importo delle ammende, la Commissione ha tenuto conto delle vendite delle imprese coinvolte effettuate sui mercati in questione nell'ultimo anno prima della cessazione delle attività del cartello (il 2001, tranne per DWK: 2000), della natura estremamente grave dell'infrazione, della portata geografica del cartello e della sua lunga durata. |
2.4.2. Adeguamenti dell'importo di base
2.4.2.1.
(15) |
La Commissione ha aumentato l'importo delle ammende di ArcelorMittal Fontaine e ArcelorMittal Wire France in quanto a tali imprese erano già state comminate ammende in altre due precedenti occasioni per la partecipazione a cartelli. A Saarstahl erano già state irrogate ammende per avere partecipato al cartello relativo ai profilati in acciaio, ma per quanto concerne il cartello in oggetto tale impresa ha beneficiato dell'immunità completa, in quanto è stata la prima a offrire spontaneamente informazioni nel quadro della comunicazione della Commissione del 2002 sul trattamento favorevole. |
(16) |
La Commissione ha riconosciuto il ruolo secondario svolto da Proderac e da Emme Holding, riducendo l'importo dell'ammenda del 5 %. L'ammenda destinata a ArceloMittal España è stata ridotta del 15 % grazie alla collaborazione dell'impresa al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole. |
2.4.2.2.
(17) |
Per molte imprese l'ammenda calcolata avrebbe superato la soglia massima consentita del 10 % del fatturato del 2009; il rispettivo importo è stato quindi ridotto a tale livello. |
2.4.3. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002
(18) |
La Commissione ha concesso l'immunità completa da ammende a DWK/Saarstahl, nonché una riduzione dell'ammenda per collaborazione, prevista dalla comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, a Italcables/Antonini (50 %), Nedri (25 %), Emesa e Galycas (5 %), ArcelorMittal e le sue controllate (20 %) e WDI/Pampus (5 %). Redaelli e SLM non hanno soddisfatto le condizioni per il riconoscimento della collaborazione e non hanno pertanto beneficiato di alcuna riduzione dell'ammenda. |
2.4.4. Capacità contributiva
(19) |
La Commissione ha accolto tre dichiarazioni di incapacità contributiva concedendo, rispettivamente, riduzioni del 25 %, del 50 % e del 75 % rispetto all'importo dell'ammenda che avrebbe dovuto essere versato. Le richieste di questo tipo ricevute nel quadro degli orientamenti della Commissione del 2006 per il calcolo delle ammende sono state 13. |
3. DECISIONE
(20) |
Le ammende inflitte ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:
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(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) Ancora in conformità alla comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3).