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Document 52011XC1119(01)

    Sintesi della decisione della Commissione, del 30 giugno 2010 , relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti delle imprese ArcelorMittal, Emesa/Galycas/ArcelorMittal (España), GlobalSteelWire/Tycsa, Proderac, Companhia Previdente/Socitrel, Fapricela, Nedri/HIT Groep, WDI/Pampus, DWK/Saarstahl, voestalpine Austria Draht, Rautaruukki/Ovako, Italcables/Antonini, Redaelli, CB Trafilati Acciai, I.T.A.S., Ori Martin/Siderurgica Latina Martin, Emme Holding (Caso COMP/38.344 — Acciaio per Precompresso) [notificata con il numero C(2010) 4387 (def.) quale modificata dalla decisione della Commissione del 30 settembre 2010 notificata con il numero C(2010) 6676 (def.) e decisione della Commissione del 4 aprile 2011 notificata con il numero C(2011) 2269 (def.)] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU C 339 del 19.11.2011, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.11.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 339/7


    Sintesi della decisione della Commissione

    del 30 giugno 2010

    relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti delle imprese ArcelorMittal, Emesa/Galycas/ArcelorMittal (España), GlobalSteelWire/Tycsa, Proderac, Companhia Previdente/Socitrel, Fapricela, Nedri/HIT Groep, WDI/Pampus, DWK/Saarstahl, voestalpine Austria Draht, Rautaruukki/Ovako, Italcables/Antonini, Redaelli, CB Trafilati Acciai, I.T.A.S., Ori Martin/Siderurgica Latina Martin, Emme Holding

    (Caso COMP/38.344 — Acciaio per Precompresso)

    [notificata con il numero C(2010) 4387 (def.) quale modificata dalla decisione della Commissione del 30 settembre 2010 notificata con il numero C(2010) 6676 (def.) e decisione della Commissione del 4 aprile 2011 notificata con il numero C(2011) 2269 (def.)]

    (I testi in lingua olandese, inglese, tedesca, italiana, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    2011/C 339/06

    Il 30 giugno 2010 la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 53 dell'accordo sullo spazio economico europeo (accordo SEE), modificata mediante decisioni della Commissione del 30 settembre 2010 e del 4 aprile 2011. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1), con la presente pubblicazione la Commissione divulga i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

    1.   INTRODUZIONE

    (1)

    La presente decisione è notificata a 36 soggetti giuridici, appartenenti a 17 imprese del settore dell'acciaio per precompresso, per aver partecipato ad una violazione, unica e continuata, dell'articolo 101 del TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE. Tali imprese hanno praticato la fissazione di prezzi e di quote, la ripartizione dei clienti e lo scambio di informazioni sensibili dal punto di vista commerciale nell'ambito di un cartello relativo all'acciaio per precompresso ad eccezione di trefoli speciali e tiranti. Il periodo di esistenza del cartello è compreso tra il gennaio 1984 e il settembre 2002; esso riguardava tutti i paesi che all'epoca costituivano l'UE-15, ad eccezione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Grecia. Anche la Norvegia è risultata coinvolta nel cartello. Il cartello si è interrotto nel 2002, quando DWK/Saarstahl ne ha rivelato l'esistenza a norma della comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole (2) adottata proprio quell'anno.

    2.   DESCRIZIONE DEL CASO

    2.1.   Procedimento

    (2)

    Il caso in oggetto è stato avviato sulla base di una richiesta di immunità presentata da DWK Drahtwerk Köln GmbH (DWK) il 18 giugno 2002.

    (3)

    A seguito delle informazioni fornite, il 19 e il 20 settembre 2002 hanno avuto luogo accertamenti presso i locali di 14 imprese in 6 paesi diversi.

    (4)

    Successivamente, tra il 21 settembre 2002 ed il 28 giugno 2007, sono pervenute alla Commissione le richieste di applicazione del trattamento favorevole di sei imprese. In risposta alle richieste di informazioni, quattro imprese hanno inoltre fornito informazioni che ne comprovavano la responsabilità.

    (5)

    L'indagine sul caso è proseguita indirizzando diverse richieste di informazioni a tutte le imprese coinvolte negli accordi anticoncorrenziali ed effettuando un ulteriore accertamento il 7-8 giugno 2006 presso i locali del sig. (…), consulente esterno (della componente italiana) del cartello.

    (6)

    La comunicazione degli addebiti è stata adottata il 30 settembre 2008 e l'audizione si è svolta l'11 e il 12 febbraio 2009.

    (7)

    La Commissione ha adottato una decisione il 30 giugno 2010; una decisione rettificativa di alcuni errori di calcolo dell'ammenda è stata adottata il 30 settembre 2010.

    (8)

    Il 4 aprile 2011 la Commissione ha adottato una nuova decisione recante modifica nella quale ha esercitato il suo margine di discrezionalità per ridurre le ammende di cui erano responsabili a titolo individuale quattro soggetti giuridici coinvolti nel cartello, in modo che le ammende si riferissero soltanto ai periodi in cui tali soggetti giuridici hanno partecipato senza le attuali società madri, al fine di garantire che tali ammende non risultassero sproporzionate alle rispettive dimensioni e ai rispettivi fatturati. La Commissione ha ridotto le rispettive ammende del 10 % rispetto ai fatturati dei soggetti giuridici.

    2.2.   Sintesi dell'infrazione

    (9)

    Il caso riguarda un'infrazione dell'articolo 101 del TFUE e, a partire dal 1o gennaio 1994, dell'articolo 53 dell'accordo SEE relativamente all'acciaio per precompresso, ad eccezione di trefoli speciali e tiranti. L'acciaio per precompresso consiste di lunghi cavi d'acciaio arrotolati impiegati in combinazione con il calcestruzzo nel settore delle costruzioni, per gettare le fondamenta di edifici o costruire terrazze e ponti ed è anche usato nella realizzazione di opere sotterranee e di ponti.

    (10)

    I fornitori in questione hanno praticato la fissazione di prezzi e di quote, la ripartizione dei clienti e lo scambio di informazioni sensibili nel contesto di un cartello durato oltre 18 anni, nel periodo compreso almeno tra il 1o gennaio 1984 e il 19 settembre 2002. Essi controllavano inoltre i prezzi e gli accordi relativi alle quote e ai clienti mediante un sistema di coordinatori nazionali e di contatti bilaterali. Alcuni fornitori hanno altresì praticato una forma specifica di ripartizione della clientela relativamente ad un grosso cliente scandinavo. Si tratta, per sua stessa natura, di una delle violazioni più gravi dell'articolo 101 del TFUE.

    (11)

    Il cartello consisteva in un accordo paneuropeo, inizialmente noto come «Club di Zurigo» (Zurich Club), per il fatto che le prime riunioni del cartello si erano svolte a Zurigo, e successivamente come «Club Europa» (Club Europe). Esistevano inoltre due accordi a livello regionale, uno in Italia (il «Club Italia») e uno in Spagna/Portogallo (il «Club España»). I diversi accordi del cartello costituivano un'infrazione unica, complessa e continuata in quanto erano legati tra di loro da competenze territoriali, membri e tempi sovrapposti. Gli accordi avevano inoltre il medesimo scopo e ricorrevano a meccanismi identici. Lo scopo del cartello era infatti quello di stabilizzare le quote di mercato dei fornitori onde stabilizzare i prezzi e facilitare gli aumenti dei prezzi stessi. Questo è avvenuto concludendo accordi sulle quote, sui prezzi e/o sulla ripartizione dei clienti. Il rispetto degli accordi veniva monitorato ed erano previsti meccanismi di compensazione. I partecipanti ai diversi accordi erano inoltre a conoscenza dei rispettivi tentativi di stabilizzare quote di mercato/prezzi e si sforzavano di convenire su un equilibrio ed una fissazione dei prezzi comuni.

    (12)

    Le imprese partecipanti si riunivano solitamente in un albergo a margine delle riunioni ufficiali del settore organizzate in tutta Europa. La Commissione possiede elementi di prova relativi a più di 550 riunioni del cartello.

    2.3.   Destinatari e durata

    (13)

    I destinatari della decisione hanno preso parte all'infrazione almeno per i periodi che si riportano di seguito:

     

    Impresa costituita da

    Periodo di responsabilità

    1.

    a)

    ArcelorMittal Wire France SA

    dall’ 1.1.1984 al 19.9.2002

    b)

    ArcelorMittal Fontaine SA

    dal 20.12.1984 al 19.9.2002

    c)

    ArcelorMittal Verderio Srl e

    dal 3.4.1995 al 19.9.2002

    d)

    ArcelorMittal

    dall’ 1.7.1999 al 19.9.2002

    2.

    a)

    Emesa-Trefilería SA

    dal 30.11.1992 al 19.9.2002

    b)

    Industrias Galycas SA

    dal 15.12.1992 al 19.9.2002

    c)

    ArcelorMittal España SA e

    dal 2.4.1995 al 19.9.2002

    d)

    ArcelorMittal

    dal 18.2.2002 al 19.9.2002

    3.

    a)

    Moreda-Riviere Trefilerías SA

    dal 10.6.1993 al 19.9.2002

    b)

    Trenzas y Cables de Acero PSC, SL

    dal 26.3.1998 al 19.9.2002

    c)

    Trefilerías Quijano SA e

    dal 15.12.1992 al 19.9.2002

    d)

    Global Steel Wire SA

    dal 15.12.1992 al 19.9.2002

    4.

    SOCITREL — Sociedade Industrial de Trefilaria SA e Companhia Previdente — Sociedade de Controle de Participações Financeiras SA

    dal 7.4.1994 al 19.9.2002

    5.

    voestalpine Austria Draht GmbH e voestalpine AG

    dal 15.4.1997 al 19.9.2002

    6.

    Fapricela Industria de Trefilaria SA

    dal 2.12.1998 al 19.9.2002

    7.

    Proderac Productos Derivados del Acero SA

    dal 24.5.1994 al 19.9.2002

    8.

    a)

    Westfälische Drahtindustrie GmbH

    dall’ 1.1.1984 al 19.9.2002

    b)

    Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft GmbH & Co. KG

    dal 3.9.1987 al 19.9.2002

    c)

    Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG

    dall’ 1.7.1997 al 19.9.2002

    9.

    a)

    Nedri Spanstaal BV

    dall’ 1.1.1984 al 19.9.2002

    b)

    Hit Groep BV

    dall’ 1.1.1998 al 17.1.2002

    10.

    DWK Drahtwerk Köln GmbH e Saarstahl AG

    dal 9.2.1994 al 6.11.2001

    11.

    Ovako Hjulsbro AB, Ovako Dalwire Oy Ab, Ovako Bright Bar AB e Rautaruukki Oyj

    dal 23.10.1997 al 31.12.2001

    12.

    Italcables SpA e Antonini SpA

    dal 24.2.1993 al 19.9.2002

    13.

    Redaelli Tecna SpA

    dall’ 1.1.1984 al 19.9.2002

    14.

    CB Trafilati Acciai SpA

    dal 23.1.1995 al 19.9.2002

    15.

    I.T.A.S. — Industria Trafileria Applicazioni Speciali — SpA

    dal 24.2.1993 al 19.9.2002

    16.

    a)

    Siderurgica Latina Martin SpA e

    dal 10.2.1997 al 19.9.2002

    b)

    ORI Martin SA

    dall’ 1.1.1999 al 19.9.2002

    17.

    Emme Holding SpA

    dal 4.3.1997 al 19.9.2002

    2.4.   Misure correttive

    2.4.1.   Importo di base dell'ammenda

    (14)

    Per definire l'importo delle ammende, la Commissione ha tenuto conto delle vendite delle imprese coinvolte effettuate sui mercati in questione nell'ultimo anno prima della cessazione delle attività del cartello (il 2001, tranne per DWK: 2000), della natura estremamente grave dell'infrazione, della portata geografica del cartello e della sua lunga durata.

    2.4.2.   Adeguamenti dell'importo di base

    2.4.2.1.   Circostanze aggravanti/attenuanti

    (15)

    La Commissione ha aumentato l'importo delle ammende di ArcelorMittal Fontaine e ArcelorMittal Wire France in quanto a tali imprese erano già state comminate ammende in altre due precedenti occasioni per la partecipazione a cartelli. A Saarstahl erano già state irrogate ammende per avere partecipato al cartello relativo ai profilati in acciaio, ma per quanto concerne il cartello in oggetto tale impresa ha beneficiato dell'immunità completa, in quanto è stata la prima a offrire spontaneamente informazioni nel quadro della comunicazione della Commissione del 2002 sul trattamento favorevole.

    (16)

    La Commissione ha riconosciuto il ruolo secondario svolto da Proderac e da Emme Holding, riducendo l'importo dell'ammenda del 5 %. L'ammenda destinata a ArceloMittal España è stata ridotta del 15 % grazie alla collaborazione dell'impresa al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole.

    2.4.2.2.   Applicazione del limite del 10 % del fatturato

    (17)

    Per molte imprese l'ammenda calcolata avrebbe superato la soglia massima consentita del 10 % del fatturato del 2009; il rispettivo importo è stato quindi ridotto a tale livello.

    2.4.3.   Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002

    (18)

    La Commissione ha concesso l'immunità completa da ammende a DWK/Saarstahl, nonché una riduzione dell'ammenda per collaborazione, prevista dalla comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, a Italcables/Antonini (50 %), Nedri (25 %), Emesa e Galycas (5 %), ArcelorMittal e le sue controllate (20 %) e WDI/Pampus (5 %). Redaelli e SLM non hanno soddisfatto le condizioni per il riconoscimento della collaborazione e non hanno pertanto beneficiato di alcuna riduzione dell'ammenda.

    2.4.4.   Capacità contributiva

    (19)

    La Commissione ha accolto tre dichiarazioni di incapacità contributiva concedendo, rispettivamente, riduzioni del 25 %, del 50 % e del 75 % rispetto all'importo dell'ammenda che avrebbe dovuto essere versato. Le richieste di questo tipo ricevute nel quadro degli orientamenti della Commissione del 2006 per il calcolo delle ammende sono state 13.

    3.   DECISIONE

    (20)

    Le ammende inflitte ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

    1.

    45 705 600 EUR

    a ArcelorMittal Wire France SA e ArcelorMittal Fontaine SA di cui

    ArcelorMittal Verderio Srl è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 32 353 600 EUR, di cui

    ArcelorMittal SA è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 31 680 000 EUR.

    2.

    36 720 000 EUR

    a ArcelorMittal España SA, di cui

    ArcelorMittal SA è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 8 256 000 EUR, di cui

    Emesa — Trefilería SA è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 2 576 400 EUR, di cui

    Industrias Galycas SA è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 868 300 EUR.

    3.

    54 389 000 EUR

    in solido a Global Steel Wire SA e Moreda-Riviere Trefilerías SA, di cui

    Trenzas y Cables de Acero PSC, SL è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 40 000 000 EUR, di cui

    Trefilerías Quijano SA è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 4 190 000 EUR.

    4.

    12 590 000 EUR

    in solido a Companhia Previdente — Sociedade de Controle de Participações Financeiras SA e SOCITREL — Sociedade Industrial de Trefilaria SA

    5.

    22 000 000 EUR

    in solido a voestalpine AG e voestalpine Austria Draht GmbH.

    6.

    8 874 000 EUR

    a Fapricela — Indústria de Trefilaria SA

    7.

    482 250 EUR

    a Proderac Productos Derivados del Acero SA

    8.

    46 550 000 EUR

    a Westfälische Drahtindustrie GmbH, di cui

    Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft GmbH & Co. KG è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 38 855 000 EUR, di cui

    Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 15 485 000 EUR.

    9.

    6 934 000 EUR

    a HIT Groep BV, di cui

    Nedri Spanstaal BV è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 5 056 500 EUR.

    10.

    0 EUR

    in solido a Saarstahl AG e DWK Drahtwerk Köln GmbH.

    11.

    4 300 000 EUR

    in solido a Rautaruukki Oyj e Ovako Bright Bar AB, di cui

    Ovako Hjulsbro AB è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 1 808 000 EUR, di cui

    Ovako Dalwire Oy Ab è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 554 000 EUR.

    12.

    2 386 000 EUR

    a Italcables SpA, di cui

    Antonini SpA è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 22 500 EUR.

    13.

    6 341 000 EUR

    a Redaelli Tecna SpA

    14.

    2 552 500 EUR

    a CB Trafilati Acciai SpA

    15.

    843 000 EUR

    I.T.A.S. — Industria Trafileria Applicazioni Speciali — SpA

    16.

    15 956 000 EUR

    a Siderurgica Latina Martin SpA, di cui:

    ORI Martin SA è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 14 000 000 EUR.

    17.

    3 249 000 EUR

    a Emme Holding SpA


    (1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

    (2)  Ancora in conformità alla comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3).


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