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Document 52011XX1119(03)

Relazione finale del consigliere-auditore sul caso COMP/38.344 — Acciaio per precompresso (Redatta ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001 , relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza, il mandato — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21 )

GU C 339 del 19.11.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 339/5


Relazione finale del consigliere-auditore sul caso COMP/38.344 — Acciaio per precompresso

(Redatta ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza, il «mandato» — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

2011/C 339/05

Il presente caso ha per oggetto la conclusione di duraturi accordi in materia di prezzi e di quote tra fornitori europei di acciaio per precompresso.

I.   PROCEDURA SCRITTA

1.   Comunicazione degli addebiti e contesto

Il 30 settembre 2008, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti («CA») destinata a 40 società (le «parti») che costituiscono 18 imprese.

L’indagine della Commissione è stata avviata dopo che nel 2002 il Bundeskartellamt ha inviato una serie di documenti, a cui si è aggiunta la richiesta di immunità da parte di un’impresa, presentata ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole (1). Dopo avere concesso l’immunità condizionale, la Commissione ha compiuto accertamenti a sorpresa presso i locali di un gran numero di produttori di acciaio per precompresso e presso un'altra impresa. In seguito a tali accertamenti la Commissione ha ricevuto altre richieste di trattamento favorevole. Prima di adottare la CA, la Commissione ha comunicato ai richiedenti l’impossibilità di ottenere l'immunità dalle ammende e le conclusioni preliminari sulla possibilità di ottenere una riduzione dell’ammenda, specificando, ove opportuno, la fascia di riduzione prevista.

Sulla base delle informazioni raccolte, la Commissione è giunta alla conclusione provvisoria che le parti hanno commesso, per periodi di lunghezza variabile, una violazione unica e continuata e/o a violazioni ripetute dell’articolo 101 del TFUE dal 1o gennaio 1984 e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE dal 1o gennaio 1994, fino al 19 settembre 2002.

2.   Accesso al fascicolo

Nell'ottobre 2008 le parti hanno ottenuto accesso al fascicolo mediante un DVD. Esse hanno inoltre avuto accesso, nei locali della Commissione, alle dichiarazioni orali e scritte rilasciate dalle imprese che hanno presentato domanda di trattamento favorevole. A tale proposito, il Consigliere-auditore osserva con piacere che nessuna parte ha sollevato questioni relative all’accesso al fascicolo, nonostante la mole e la complessità dello stesso.

3.   Data di scadenza per la presentazione della risposta scritta

Alle società era stato originariamente accordato un periodo di sei settimane per rispondere per iscritto alla comunicazione degli addebiti, con decorrenza dal giorno successivo al ricevimento del DVD. Alcune parti hanno presentato richieste giustificate di proroga, che il Consigliere-auditore ha accolto. Tutte le parti hanno risposto entro i tempi stabiliti.

II.   PROCEDURA ORALE

L’11 e il 12 febbraio 2009 si è tenuta un’audizione, a cui hanno preso parte i rappresentanti di tutte le parti, fatta eccezione per quattro di esse.

Un'impresa in particolare, nel quadro del suo intervento orale, che comprendeva le osservazioni di una persona, ha energicamente contestato i fatti riportati nella CA relativi alla sua presunta partecipazione al cartello. L’impresa in questione ha tra l’altro fornito elementi di prova relativi al fatto che durante il periodo in esame avrebbe adottato una strategia commerciale aggressiva. Simili argomentazioni sono state usate anche nella risposta scritta.

III.   IL PROGETTO DI DECISIONE

Nel progetto di decisione, la Commissione conferma in via di massima le obiezioni che aveva avanzato nella CA. Sulla base delle comunicazioni scritte e orali delle parti, è stato possibile definire in modo leggermente più preciso il prodotto in esame e la natura dei presunti comportamenti anticoncorrenziali.

Quattro parti (ovverosia, persone giuridiche) cui era destinata la CA non figurano più tra i destinatari del progetto di decisione; tra di esse, l’impresa di cui al capitolo II. Sebbene la durata complessiva dell’infrazione riportata nel progetto di decisione sia la stessa di quella presunta nella CA, per alcune imprese e per alcune parti facenti parti di imprese, la durata della partecipazione è risultata essere inferiore

Per quanto riguarda l’applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, nella CA alcune imprese venivano indicate come possibili «capofila» del cartello; nel progetto di decisione tale elemento non è stato confermato. Inoltre, nel quadro del progetto di decisione sono state definite recidive meno imprese e sono state citate meno decisioni precedenti.

Infine, il Consigliere-auditore osserva che nel progetto di decisione la Commissione intende in generale, per quanto riguarda tutte le imprese, fare riferimento ai dati disponibili più recenti relativi al fatturato ai fini del calcolo del limite del 10 % del fatturato [rispettando allo stesso tempo il limite legale di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003]. Così facendo, la Commissione tiene conto della recente crisi economica e finanziaria e dei suoi effetti sul fatturato registrato dalle parti. Tale modifica favorisce le parti. Tuttavia, nel caso di una parte, la Commissione ha fatto riferimento ad un anno precedente, avendo la parte cessato di generare fatturato alcuni anni fa.

Secondo il Consigliere-auditore, il progetto di decisione riguarda soltanto gli addebiti per i quali è stata data alle parti la possibilità di far conoscere la loro posizione.

IV.   CONCLUSIONI

In considerazione delle suddette osservazioni, il consigliere-auditore ritiene che nel procedimento relativo al presente caso sia stato rispettato il diritto di tutte le parti a essere sentite.

Bruxelles, 29 giugno 2010

Michael ALBERS


(1)  Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45 del 19.2.2002, pag. 3).


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